Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RGN 790 /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 790 / 2025, avente ad OGGETTO: separazione e divorzio contenzioso (trasformato su accordo delle parti) su ricorso presentato da contro , rispettivamente rappresentati e Parte_1 CP_1 difesi dagli avv.ti GIOSEFFI ANTONIO e RICCO DONATO in forza di procure come in atti di parte;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso con parere favorevole sull'intervenuto accordo e per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 veniva iscritto il presente giudizio contenzioso;
successivamente le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi la separazione sulla base dell'accordo raggiunto;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza e che non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
I coniugi hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni concordate;
il
P.M. concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad
In particolare, la richiesta reciproca di separazione, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione ex art 473 bis 51 cpc. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della figlia e si intendono qui per integralmente trascritte.
La procedura deve proseguire per il decorso dei termini di legge ai fini del divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
IO DO (FG) in data17/11/1976 , e , CP_1 nato a [...] in data [...], unitisi in matrimonio celebrato in Vieste in data 26/10/1998 (atto n. 65 p. II s. A);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. La procedura prosegue per il divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Foggia il 03/06/2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro