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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.17096 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2022, vertente tra
con sede legale in Milano (P.IVA N. ) e per Parte_1 P.IVA_1
essa n.q. di mandataria, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, rappresentata a difesa dall'Avv. Marcello Avellone, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti.
Contro
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Inzerillo, nel cui studio C.F._2
in Palermo hanno eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti;
Contro
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_3
Giuseppe Inzerillo, nel cui studio in Palermo hanno eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti;
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da comparse conclusionali ritualmente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.12.2022, ha chiesto la Parte_1
revoca ex art. 2901 c.c.: 1) dell'atto di compravendita del 29 luglio 2021 a rogito del
Notaio di Palermo, rep. 20303, racc. 11008, trascritto a Palermo il Persona_1
10.8.2021 ai nn. 39345/30532, con il quale ha ceduto alla propria moglie CP_1
la porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in CP_2
1 Palermo, Piazza Tonnarazza – Cortile Tonnarazza – Via Ponte di Mare, allo stato rustico, meglio denotato in atti;
2) dell'atto pubblico di “Riconoscimento di debito, Datio in
Solutum, Compravendita” in Notaio del 27 luglio 2022, rep. n. 13569, racc. Persona_2
n. 10495, trascritto a Palermo il 9.8.2022 ai nn. 40463/32118, con il quale il medesimo ha ceduto e trasferito a la piena proprietà del villino CP_1 Controparte_3
sito in Palermo, via Agnetta n. 131 con magazzino di pertinenza, meglio denotati in atti.
La società attrice ha allegato di essere creditrice del venditore in virtù della sentenza n.
118/2021 pronunciata dal tribunale di Marsala il 17 febbraio 2021 che, revocando il D.I. n.
127/2019, condannava l'opponente al pagamento di euro 793.077,56, oltre interessi, lamentando che gli immobili oggetto degli atti di disposizione hanno esaurito la garanzia patrimoniale del debitore.
Tanto premesso, l'attrice ha osservato che, siccome tutte e due gli atti impugnati sono sostanzialmente gratuiti e successivi alle ragioni del credito, la lesione della garanzia patrimoniale è rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. in base alla mera scientia damni del dante causa, e cioè in base alla mera consapevolezza di ledere la solidità della garanzia patrimoniale assegnata ex art. 2740 c.c. al creditore.
Anche a ritenere diversamente, ha osservato la Società, si deve considerare che l'atto di disposizione del 27 luglio 2022 è stato stipulato in pendenza dell'azione revocatoria avente a oggetto la costituzione del fondo patrimoniale precedentemente composto con gli stessi beni ceduti al (proc. al R.G. 15642/2018 – Trib. Palermo, definiti in primo CP_3 grado con sentenza dell'8 settembre 2022 e impugnata innanzi alla Corte territoriale), di modo che non possono esservi dubbi circa il suo consilium damni. Analoga consapevolezza vi sarebbe in capo alla moglie del disponente. CP_2
Con rituale e tempestiva comparsa di costituzione e CP_1 CP_2
hanno chiesto il rigetto delle domande.
Quanto all'atto pubblico di compravendita del 29 luglio 2021, i convenuti hanno contestato l'eventus damni, dal momento che si è trattato della vendita di una modesta quota di un bene in scadenti condizioni di conservazione già stimato nell'intero nell'ambito della procedura fallimentare n. 22/2015, dal CTU ing. nel valor di € Persona_3
56.000,00 nell'anno 2017 (ctu in atti). Di modo che, già nelle condizioni in cui si trovava in quella data, la quota di 1/6 non poteva valere più di 9.000,00 euro, risultando in ogni caso non utilmente pignorabile, essendo invero improbabile lo svolgimento efficiente di una procedura esecutiva per la vendita esecutiva della quota.
2 Quanto ai beni trasferiti con l'atto pubblico del 27 luglio 2022, ha CP_1
osservato che gli immobili provengono dal fondo patrimoniale costituito il 23 aprile 2015 di modo che: a) non possono essere aggrediti sino a che quel fondo resterà opponibile a e cioè sino a quando non acquisterà efficacia di giudicato la Parte_1
sentenza che ha revocato il relativo atto costitutivo;
b) se la sentenza in questione dovesse acquisire autorità di giudicato, allora, si troverebbe, già in base a Parte_1
quella decisione, nelle condizioni di soddisfarsi sul bene contro lo e i successivi CP_4
aventi causa. In base a ciò, il convenuto ha sollevato eccezione di carenza di interesse all'azione e comunque istanza di sospensione del presente giudizio sino all'esito del procedimento di revoca dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Nel merito, il convenuto ha contestato che l'atto in questione possa ritenersi gratuito, perché il prezzo stabilito è certamente remunerativo, superando il valore di stima fissato nelle relazioni tecniche del marzo 2023 (comunicate agli atti). Non vi sono peraltro ragioni per dubitare della datio in solutum contenuta nell'atto di vendita sino a concorrenza del valore di euro 175.000,00, dal momento che l'acquirente vantava nei suoi confronti un credito di pari ammontare, in virtù del mutuo concessogli per estinguere il finanziamento assegnato dalla (cfr. contrato di mutuo, contratto di transazione per CP_5
l'estinzione del debito principale, bonifici di pagamento eseguito dal , quietanze CP_3
di pagamento: all. 3, 4, 5, 6 della comparsa di costituzione).
Perciò, non trattandosi di atto a titolo gratuito, ha continuato il convenuto, occorre dimostrare, ai fini della revoca, la conoscenza, da parte dell'acquirente, del pregiudizio delle ragioni del credito. Circostanza non sostenibile per il solo fatto che nell'atto fosse stata enunciata la pendenza dell'azione revocatoria in relazione a un precedente atto traslativo degli stessi beni: si è trattato, infatti, di un avvertimento di “natura tecnica e non facilmente intellegibile dall'uomo della strada, [avvertimento che] non è in grado di ingenerare nell'acquirente il dovuto grado di consapevolezza della lesività dell'atto che era in procinto di compiere”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio anche concludendo per Controparte_3
il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti, sulla base di argomenti identici a quelli articolati dal dante causa.
Con la memoria assertiva l'attrice ha osservato: 1) che il mutuo prodotto dai convenuti per dimostrare la veridicità datio in solutum sino a concorrenza del prezzo per euro
175.000,00 è privo di data certa;
2) che il mutuo era stato peraltro concesso non già per
3 estinguere un debito di ma della “Spera Golden star Srl”, società peraltro CP_1
partecipata anche da moglie del;
3) che il conto corrente Parte_3 CP_3
impiegato per erogare il mutuo risultava intestato anche alla medesima 4) Parte_3 che il valore degli immobili trasferiti con l'atto impugnato risultava molto superiore al valore in precedenza stimato nella relazione tecnica depositata degli stessi contraenti. Tutte tali circostanze mettono in dubbio l'effettiva consistenza economica dell'operazione.
Con la memoria assertiva i convenuti hanno osservato che l'attrice ha già ottenuto sufficiente tutela delle sue ragioni di credito, avendo intrapreso con successo azioni revocatorie e avendo azionato in via esecutiva le medesime ragioni di credito contro altri condebitori. Argomento obiettato dall'attrice che ha ribadito l'attuale persistenza dell'integrale ragione di credito, dal momento che l'esito degli altri giudizi di revoca non risultano definiti e le azioni esecutive non sono risultate fruttuose.
Conclusa l'istruttoria documentale, le Parti hanno precisato le conclusioni con le note depositate per la trattazione scritta del 25 settembre;
con ordinanza del successivo 7 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Analizzati gli atti, secondo questo giudice le domande vanno accolte.
È innanzitutto fondata la domanda di revocatoria proposta per conseguire l'inefficacia relativa dell'atto pubblico del 27 luglio 2022, avente a oggetto gli immobili già in precedenza sottoposti dal debitore al regime del fondo patrimoniale con atto del 23 aprile
2015.
In relazione a tale domande non è efficace l'eccezione preliminare di difetto di interesse, né può essere assecondata l'istanza di sospensione di questo giudizio sino alla definizione di quello relativo all'impugnazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale sugli stessi beni. A tal proposito basta considerare che “L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso” (Sez. 3 - , Sentenza n. 28593 del
06/11/2024), di modo che, la revoca del fondo patrimoniale non basta a mette la garanzia del creditore al riparto dagli effetti dei successivi atti di disposizione.
Sgombrato il campo da tale questione di merito, l'atto va revocato perché il trasferimento delle unità immobiliari ha certamente indebolito la garanzia del creditore
4 che, per rivalersi contro il debitore, dovrebbe fare affidamento sulla possibilità di pignorare la somma di denaro ricavata dall'atto dispositivo;
prospettiva certamente meno rasserenante del pignoramento immobiliare e nel caso di specie persino in buona misura pregiudicata, se si considera che con l'atto impugnato, il venditore/debitore ha ceduto parte del bene come datio in solutum di un suo pregresso debito verso l'acquirente.
Non esclude il rischio di pregiudicare la soddisfazione del credito il fatto che
[...]
ha nel frattempo aggredito il patrimonio di altri condebitori o conseguito Parte_1
tutela della propria garanzia generale del credito mediante la revoca di altri atti dispositivi compiti da costoro. Invero, come chiarito da molto tempo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
2623 del 13/03/1987) “In ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo
l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto qualora un condebitore solidale compia Atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio si da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'Azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 cod. civ.”.
Non vi è poi dubbio sul fatto che fosse a conoscenza degli effetti Controparte_3 pregiudizievoli che l'atto di “datio in solutum e compravendita” avrebbe prodotto sulla garanzia patrimoniale sino a quel momento riconosciuta dalla legge in favore della società attrice. È debole, e persino strumentale, l'affermazione in base alla quale non era sufficiente a costituire in capo all'acquirente il consilium damni l'indicazione, nell'atto di compravendita, della pendenza di una precedente iniziativa revocatoria contro
[...] per l'inefficacia di un precedente atto sugli stessi beni. Occorre considerare che CP_1 nell'atto pubblico qui impugnato si legge le parti “si danno atto, ad ogni occorrente fine, che in data 4 febbraio 2019 è stata presentata presso il Tribunale di Palermo la domanda giudiziale repertorio n.571/2019, trascritta alla conservatoria dei RR.II. di Palermo il 28 febbraio 2019 ai nn.7967/5969, in virtù della quale la società Controparte_6
5
[...] con sede in Milano, codice fiscale , ha richiesto di revocare l'atto pubblico di P.IVA_1 costituzione del fondo patrimoniale sopra citato”. È evidente che la pendenza dell'azione revocatoria contro un precedente atto avente a oggetto gli stessi beni immobili compravenduti non costituì un mero avvertimento del Notaio rivolto per mere Per_4
ragioni tecniche -che già ciò sarebbe bastato a far ritenere la consapevolezza dell'acquirente circa le mire cautelari della creditrice- ma addirittura una dichiarazione di scienza circa un fatto giuridico già noto alle Parti e indicato nel contratto per la rilevanza che, nella relazione deontica, gli sviluppi di quell'azione potevano produrre.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti e le condizioni per assecondare la richiesta di tutela azionata dalla Società attrice.
Revocabile è anche l'atto con cui in data 29 luglio 2021 ha ceduto alla CP_1
moglie, la quota di 1/6 del rustico meglio denotato sopra. Gli effetti CP_2
pregiudizievoli della vendita non sono impediti dal fatto che il diritto immobiliare ceduto ha un asserito valore insignificante rispetto alle ragioni del credito e rispetto al valore degli altri beni già del creditore e oggetto della vendita fatta a . Invero, Controparte_3
premesso che non risulta in atti che sia proprietario di cespiti ulteriori, CP_1 occorre considerare: 1) che la garanzia dell'art. 2740 c.c. si estende a tutti i beni del debitore, indipendentemente dal loro valore e dalla agevole pignorabilità; 2) che l'incidenza minima degli effetti pregiudizievoli della vendita disposta in favore di CP_2
sono tali soltanto in tesi, assumendo la possibilità della creditrice di aggredire altri
[...]
beni dello il quale, però, non ne possiede altri se non quelli ceduti al con CP_1 CP_3
l'atto qui parimenti impugnato.
Quanto alla sussistenza del consilium damni in capo all'acquirente, basta considerare il fatto che alla data di stipula dell'atto qui impugnato, la aveva già da tempo CP_2
costituito con il marito il fondo patrimoniale sopra menzionato ed era a conoscenza del procedimento giudiziario avente a oggetto proprio la revocatoria di quell'atto su istanza dell'odierna attrice (giudizio esitato con la sentenza resa da questo Tribunale in data 7/8 settembre 2022, in atti).
Per tali ragioni anche la domanda di revoca proposta contro va accolta. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquida in euro 12.000,00 a carico di
[...]
e in solido tra loro, e in euro 12.000,00 a carico di CP_1 CP_2 CP_3
.
[...]
PQM
6 Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e difesa:
1) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della società
[...]
l'atto di compravendita del 29 luglio 2021 a rogito del Notaio Parte_1 [...]
di Palermo, rep. 20303, racc. 11008, trascritto a Palermo il 10.8.2021 ai Persona_1
nn. 39345/30532, avente a oggetto il trasferimento della porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Palermo, Piazza Tonnarazza – Cortile Tonnarazza –
Via Ponte di Mare, allo stato rustico e, precisamente, la quota indivisa di un sesto (1/6) della porzione di unità immobiliare abitativa allo stato rustico, con ingresso da Via Ponte di Mare snc, al piano terzo, a destra salendo la scala, identificata con la particella 7 sub 51
(bene comune non censibile), con accesso attraverso un terrazzo comune alle sole particelle 7 sub 60, 7 sub 66 e 7 sub 67; distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Palermo al foglio 64, particella 7 sub 67, via Ponte di mare snc, piano 3, cat. F/4 in corso di definizione (ex particella 7 sub 39), giusta variazione del giorno 1.3.2013 (protocollo n.
PA0066073).
2) Condanna i convenuti e a pagare solidamente in favore CP_1 CP_2 dell'attrice le spese di lite liquidate in euro 12.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
3) Dichiarare inefficace nei confronti della società l'atto Parte_1 pubblico di “Riconoscimento di debito, Datio in Solutum, Compravendita” in Notaio Per_2
del 27 luglio 2022, rep. n. 13569, racc. n. 10495, trascritto a Palermo il 9.8.2022 ai
[...] nn. 40463/32118, avente a oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Agnetta n. 131, identificato al Catasto dei Fabbricati di Palermo al foglio
82, particella 763, sub 21 (cat. A/7), nonché dell'immobile sito in Palermo, via Agnetta n.
131, identificato al Catasto dei Fabbricati di Palermo al foglio 82, particella 763, subalterni
22 e 23 graffati (cat. C/2).
4) Condanna a pagare solidamente in favore dell'attrice le spese di lite Controparte_3
liquidate in euro 12.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso a Palermo il 21 gennaio 2025 Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.17096 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2022, vertente tra
con sede legale in Milano (P.IVA N. ) e per Parte_1 P.IVA_1
essa n.q. di mandataria, in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, rappresentata a difesa dall'Avv. Marcello Avellone, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti.
Contro
(c.f.: ) e (c.f.: CP_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Inzerillo, nel cui studio C.F._2
in Palermo hanno eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti;
Contro
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_3
Giuseppe Inzerillo, nel cui studio in Palermo hanno eletto domicilio come da procura allegata telematicamente in atti;
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da comparse conclusionali ritualmente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.12.2022, ha chiesto la Parte_1
revoca ex art. 2901 c.c.: 1) dell'atto di compravendita del 29 luglio 2021 a rogito del
Notaio di Palermo, rep. 20303, racc. 11008, trascritto a Palermo il Persona_1
10.8.2021 ai nn. 39345/30532, con il quale ha ceduto alla propria moglie CP_1
la porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in CP_2
1 Palermo, Piazza Tonnarazza – Cortile Tonnarazza – Via Ponte di Mare, allo stato rustico, meglio denotato in atti;
2) dell'atto pubblico di “Riconoscimento di debito, Datio in
Solutum, Compravendita” in Notaio del 27 luglio 2022, rep. n. 13569, racc. Persona_2
n. 10495, trascritto a Palermo il 9.8.2022 ai nn. 40463/32118, con il quale il medesimo ha ceduto e trasferito a la piena proprietà del villino CP_1 Controparte_3
sito in Palermo, via Agnetta n. 131 con magazzino di pertinenza, meglio denotati in atti.
La società attrice ha allegato di essere creditrice del venditore in virtù della sentenza n.
118/2021 pronunciata dal tribunale di Marsala il 17 febbraio 2021 che, revocando il D.I. n.
127/2019, condannava l'opponente al pagamento di euro 793.077,56, oltre interessi, lamentando che gli immobili oggetto degli atti di disposizione hanno esaurito la garanzia patrimoniale del debitore.
Tanto premesso, l'attrice ha osservato che, siccome tutte e due gli atti impugnati sono sostanzialmente gratuiti e successivi alle ragioni del credito, la lesione della garanzia patrimoniale è rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. in base alla mera scientia damni del dante causa, e cioè in base alla mera consapevolezza di ledere la solidità della garanzia patrimoniale assegnata ex art. 2740 c.c. al creditore.
Anche a ritenere diversamente, ha osservato la Società, si deve considerare che l'atto di disposizione del 27 luglio 2022 è stato stipulato in pendenza dell'azione revocatoria avente a oggetto la costituzione del fondo patrimoniale precedentemente composto con gli stessi beni ceduti al (proc. al R.G. 15642/2018 – Trib. Palermo, definiti in primo CP_3 grado con sentenza dell'8 settembre 2022 e impugnata innanzi alla Corte territoriale), di modo che non possono esservi dubbi circa il suo consilium damni. Analoga consapevolezza vi sarebbe in capo alla moglie del disponente. CP_2
Con rituale e tempestiva comparsa di costituzione e CP_1 CP_2
hanno chiesto il rigetto delle domande.
Quanto all'atto pubblico di compravendita del 29 luglio 2021, i convenuti hanno contestato l'eventus damni, dal momento che si è trattato della vendita di una modesta quota di un bene in scadenti condizioni di conservazione già stimato nell'intero nell'ambito della procedura fallimentare n. 22/2015, dal CTU ing. nel valor di € Persona_3
56.000,00 nell'anno 2017 (ctu in atti). Di modo che, già nelle condizioni in cui si trovava in quella data, la quota di 1/6 non poteva valere più di 9.000,00 euro, risultando in ogni caso non utilmente pignorabile, essendo invero improbabile lo svolgimento efficiente di una procedura esecutiva per la vendita esecutiva della quota.
2 Quanto ai beni trasferiti con l'atto pubblico del 27 luglio 2022, ha CP_1
osservato che gli immobili provengono dal fondo patrimoniale costituito il 23 aprile 2015 di modo che: a) non possono essere aggrediti sino a che quel fondo resterà opponibile a e cioè sino a quando non acquisterà efficacia di giudicato la Parte_1
sentenza che ha revocato il relativo atto costitutivo;
b) se la sentenza in questione dovesse acquisire autorità di giudicato, allora, si troverebbe, già in base a Parte_1
quella decisione, nelle condizioni di soddisfarsi sul bene contro lo e i successivi CP_4
aventi causa. In base a ciò, il convenuto ha sollevato eccezione di carenza di interesse all'azione e comunque istanza di sospensione del presente giudizio sino all'esito del procedimento di revoca dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Nel merito, il convenuto ha contestato che l'atto in questione possa ritenersi gratuito, perché il prezzo stabilito è certamente remunerativo, superando il valore di stima fissato nelle relazioni tecniche del marzo 2023 (comunicate agli atti). Non vi sono peraltro ragioni per dubitare della datio in solutum contenuta nell'atto di vendita sino a concorrenza del valore di euro 175.000,00, dal momento che l'acquirente vantava nei suoi confronti un credito di pari ammontare, in virtù del mutuo concessogli per estinguere il finanziamento assegnato dalla (cfr. contrato di mutuo, contratto di transazione per CP_5
l'estinzione del debito principale, bonifici di pagamento eseguito dal , quietanze CP_3
di pagamento: all. 3, 4, 5, 6 della comparsa di costituzione).
Perciò, non trattandosi di atto a titolo gratuito, ha continuato il convenuto, occorre dimostrare, ai fini della revoca, la conoscenza, da parte dell'acquirente, del pregiudizio delle ragioni del credito. Circostanza non sostenibile per il solo fatto che nell'atto fosse stata enunciata la pendenza dell'azione revocatoria in relazione a un precedente atto traslativo degli stessi beni: si è trattato, infatti, di un avvertimento di “natura tecnica e non facilmente intellegibile dall'uomo della strada, [avvertimento che] non è in grado di ingenerare nell'acquirente il dovuto grado di consapevolezza della lesività dell'atto che era in procinto di compiere”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio anche concludendo per Controparte_3
il rigetto della domanda rivolta nei suoi confronti, sulla base di argomenti identici a quelli articolati dal dante causa.
Con la memoria assertiva l'attrice ha osservato: 1) che il mutuo prodotto dai convenuti per dimostrare la veridicità datio in solutum sino a concorrenza del prezzo per euro
175.000,00 è privo di data certa;
2) che il mutuo era stato peraltro concesso non già per
3 estinguere un debito di ma della “Spera Golden star Srl”, società peraltro CP_1
partecipata anche da moglie del;
3) che il conto corrente Parte_3 CP_3
impiegato per erogare il mutuo risultava intestato anche alla medesima 4) Parte_3 che il valore degli immobili trasferiti con l'atto impugnato risultava molto superiore al valore in precedenza stimato nella relazione tecnica depositata degli stessi contraenti. Tutte tali circostanze mettono in dubbio l'effettiva consistenza economica dell'operazione.
Con la memoria assertiva i convenuti hanno osservato che l'attrice ha già ottenuto sufficiente tutela delle sue ragioni di credito, avendo intrapreso con successo azioni revocatorie e avendo azionato in via esecutiva le medesime ragioni di credito contro altri condebitori. Argomento obiettato dall'attrice che ha ribadito l'attuale persistenza dell'integrale ragione di credito, dal momento che l'esito degli altri giudizi di revoca non risultano definiti e le azioni esecutive non sono risultate fruttuose.
Conclusa l'istruttoria documentale, le Parti hanno precisato le conclusioni con le note depositate per la trattazione scritta del 25 settembre;
con ordinanza del successivo 7 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Analizzati gli atti, secondo questo giudice le domande vanno accolte.
È innanzitutto fondata la domanda di revocatoria proposta per conseguire l'inefficacia relativa dell'atto pubblico del 27 luglio 2022, avente a oggetto gli immobili già in precedenza sottoposti dal debitore al regime del fondo patrimoniale con atto del 23 aprile
2015.
In relazione a tale domande non è efficace l'eccezione preliminare di difetto di interesse, né può essere assecondata l'istanza di sospensione di questo giudizio sino alla definizione di quello relativo all'impugnazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale sugli stessi beni. A tal proposito basta considerare che “L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia del solo vincolo di destinazione generato con tale atto, non anche dei successivi atti di disposizione, in favore di terzi, dei beni conferiti nel fondo, in quanto non dipendenti dall'atto di costituzione dello stesso” (Sez. 3 - , Sentenza n. 28593 del
06/11/2024), di modo che, la revoca del fondo patrimoniale non basta a mette la garanzia del creditore al riparto dagli effetti dei successivi atti di disposizione.
Sgombrato il campo da tale questione di merito, l'atto va revocato perché il trasferimento delle unità immobiliari ha certamente indebolito la garanzia del creditore
4 che, per rivalersi contro il debitore, dovrebbe fare affidamento sulla possibilità di pignorare la somma di denaro ricavata dall'atto dispositivo;
prospettiva certamente meno rasserenante del pignoramento immobiliare e nel caso di specie persino in buona misura pregiudicata, se si considera che con l'atto impugnato, il venditore/debitore ha ceduto parte del bene come datio in solutum di un suo pregresso debito verso l'acquirente.
Non esclude il rischio di pregiudicare la soddisfazione del credito il fatto che
[...]
ha nel frattempo aggredito il patrimonio di altri condebitori o conseguito Parte_1
tutela della propria garanzia generale del credito mediante la revoca di altri atti dispositivi compiti da costoro. Invero, come chiarito da molto tempo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
2623 del 13/03/1987) “In ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo
l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto qualora un condebitore solidale compia Atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio si da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'Azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 cod. civ.”.
Non vi è poi dubbio sul fatto che fosse a conoscenza degli effetti Controparte_3 pregiudizievoli che l'atto di “datio in solutum e compravendita” avrebbe prodotto sulla garanzia patrimoniale sino a quel momento riconosciuta dalla legge in favore della società attrice. È debole, e persino strumentale, l'affermazione in base alla quale non era sufficiente a costituire in capo all'acquirente il consilium damni l'indicazione, nell'atto di compravendita, della pendenza di una precedente iniziativa revocatoria contro
[...] per l'inefficacia di un precedente atto sugli stessi beni. Occorre considerare che CP_1 nell'atto pubblico qui impugnato si legge le parti “si danno atto, ad ogni occorrente fine, che in data 4 febbraio 2019 è stata presentata presso il Tribunale di Palermo la domanda giudiziale repertorio n.571/2019, trascritta alla conservatoria dei RR.II. di Palermo il 28 febbraio 2019 ai nn.7967/5969, in virtù della quale la società Controparte_6
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[...] con sede in Milano, codice fiscale , ha richiesto di revocare l'atto pubblico di P.IVA_1 costituzione del fondo patrimoniale sopra citato”. È evidente che la pendenza dell'azione revocatoria contro un precedente atto avente a oggetto gli stessi beni immobili compravenduti non costituì un mero avvertimento del Notaio rivolto per mere Per_4
ragioni tecniche -che già ciò sarebbe bastato a far ritenere la consapevolezza dell'acquirente circa le mire cautelari della creditrice- ma addirittura una dichiarazione di scienza circa un fatto giuridico già noto alle Parti e indicato nel contratto per la rilevanza che, nella relazione deontica, gli sviluppi di quell'azione potevano produrre.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti e le condizioni per assecondare la richiesta di tutela azionata dalla Società attrice.
Revocabile è anche l'atto con cui in data 29 luglio 2021 ha ceduto alla CP_1
moglie, la quota di 1/6 del rustico meglio denotato sopra. Gli effetti CP_2
pregiudizievoli della vendita non sono impediti dal fatto che il diritto immobiliare ceduto ha un asserito valore insignificante rispetto alle ragioni del credito e rispetto al valore degli altri beni già del creditore e oggetto della vendita fatta a . Invero, Controparte_3
premesso che non risulta in atti che sia proprietario di cespiti ulteriori, CP_1 occorre considerare: 1) che la garanzia dell'art. 2740 c.c. si estende a tutti i beni del debitore, indipendentemente dal loro valore e dalla agevole pignorabilità; 2) che l'incidenza minima degli effetti pregiudizievoli della vendita disposta in favore di CP_2
sono tali soltanto in tesi, assumendo la possibilità della creditrice di aggredire altri
[...]
beni dello il quale, però, non ne possiede altri se non quelli ceduti al con CP_1 CP_3
l'atto qui parimenti impugnato.
Quanto alla sussistenza del consilium damni in capo all'acquirente, basta considerare il fatto che alla data di stipula dell'atto qui impugnato, la aveva già da tempo CP_2
costituito con il marito il fondo patrimoniale sopra menzionato ed era a conoscenza del procedimento giudiziario avente a oggetto proprio la revocatoria di quell'atto su istanza dell'odierna attrice (giudizio esitato con la sentenza resa da questo Tribunale in data 7/8 settembre 2022, in atti).
Per tali ragioni anche la domanda di revoca proposta contro va accolta. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquida in euro 12.000,00 a carico di
[...]
e in solido tra loro, e in euro 12.000,00 a carico di CP_1 CP_2 CP_3
.
[...]
PQM
6 Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e difesa:
1) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della società
[...]
l'atto di compravendita del 29 luglio 2021 a rogito del Notaio Parte_1 [...]
di Palermo, rep. 20303, racc. 11008, trascritto a Palermo il 10.8.2021 ai Persona_1
nn. 39345/30532, avente a oggetto il trasferimento della porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio sito in Palermo, Piazza Tonnarazza – Cortile Tonnarazza –
Via Ponte di Mare, allo stato rustico e, precisamente, la quota indivisa di un sesto (1/6) della porzione di unità immobiliare abitativa allo stato rustico, con ingresso da Via Ponte di Mare snc, al piano terzo, a destra salendo la scala, identificata con la particella 7 sub 51
(bene comune non censibile), con accesso attraverso un terrazzo comune alle sole particelle 7 sub 60, 7 sub 66 e 7 sub 67; distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Palermo al foglio 64, particella 7 sub 67, via Ponte di mare snc, piano 3, cat. F/4 in corso di definizione (ex particella 7 sub 39), giusta variazione del giorno 1.3.2013 (protocollo n.
PA0066073).
2) Condanna i convenuti e a pagare solidamente in favore CP_1 CP_2 dell'attrice le spese di lite liquidate in euro 12.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
3) Dichiarare inefficace nei confronti della società l'atto Parte_1 pubblico di “Riconoscimento di debito, Datio in Solutum, Compravendita” in Notaio Per_2
del 27 luglio 2022, rep. n. 13569, racc. n. 10495, trascritto a Palermo il 9.8.2022 ai
[...] nn. 40463/32118, avente a oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Agnetta n. 131, identificato al Catasto dei Fabbricati di Palermo al foglio
82, particella 763, sub 21 (cat. A/7), nonché dell'immobile sito in Palermo, via Agnetta n.
131, identificato al Catasto dei Fabbricati di Palermo al foglio 82, particella 763, subalterni
22 e 23 graffati (cat. C/2).
4) Condanna a pagare solidamente in favore dell'attrice le spese di lite Controparte_3
liquidate in euro 12.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso a Palermo il 21 gennaio 2025 Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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