Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02248/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2248 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Mozzati, AN Rossi, Emiliano Cerisoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, Regione del Veneto - Area Sanità' e Sociale, Azienda Zero della Regione del Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Siciliana, Regione Autonoma Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirol, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen Südtirol, Provimncia Autonoma di Trento, Presidenza Consiglio dei Ministri-Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Prov. Aut. Trento e Bolzano, Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN NZ in Roma, via Alberico II, 33;
nei confronti
Promed S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
: del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e dei relativi allegati; della nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022; della nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR Italia S.r.l. il 25/5/2023:
Motivi aggiunti di ricorso per l'annullamento: del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e dei relativi allegati; della nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022; della nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022; e ora per l'annullamento: della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 6/9/2019, n. 1222; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 13/12/2022, n. 1398; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 9/9/2019, n. 1775; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 7/12/2022, n. 2330; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 6/9/2019, n. 1378; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 12/12/2022, n. 2076; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 13/9/2019, n. 851; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 9/12/2022, n. 1138; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 4/9/2019, n. 686; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 7/12/2022, n. 1488; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 10/9/2019, n. 752; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 12/12/2022, n. 826; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 4/9/2019, n. 1267; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 9/12/2022, n. 2322; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 4/9/2019, n. 1363; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 7/12/2022, n. 2001; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 5/9/2019, n. 557; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 13/12/2022, n. 1240; della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 10/9/2019, n. 1059;della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 9/12/2022, n. 2560; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 10/9/2019, n. 912; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 12/12/2022, n. 1176; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 6/9/2019, n. 570; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 7/12/2022, n. 1077; della nota del Ministero della Salute 5/8/2022, avente ad oggetto "Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, ivi comprese le note della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 544830, 30/11/2022, prot. n. 553040 e 2/12/2022, prot. n. 559223, le comunicazioni.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AR Italia S.r.l. il 25/5/2023:
Motivi aggiunti di ricorso per l'annullamento: del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e dei relativi allegati; della nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022; della nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022; e ora per l'annullamento: della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 6/9/2019, n. 1222; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 13/12/2022, n. 1398; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 9/9/2019, n. 1775; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 7/12/2022, n. 2330; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 6/9/2019, n. 1378; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima 12/12/2022, n. 2076; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 13/9/2019, n. 851; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 9/12/2022, n. 1138; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 4/9/2019, n. 686; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana 7/12/2022, n. 1488; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 10/9/2019, n. 752; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea 12/12/2022, n. 826; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 4/9/2019, n. 1267; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 9/12/2022, n. 2322; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 4/9/2019, n. 1363; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 8 Berica 7/12/2022, n. 2001; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 5/9/2019, n. 557; della deliberazione dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera 13/12/2022, n. 1240; della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 10/9/2019, n. 1059;della deliberazione dell'Azienda Ospedale - Università Padova 9/12/2022, n. 2560; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 10/9/2019, n. 912; della deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 12/12/2022, n. 1176; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 6/9/2019, n. 570; della deliberazione dell'Istituto Oncologico Veneto 7/12/2022, n. 1077; della nota del Ministero della Salute 5/8/2022, avente ad oggetto "Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, ivi comprese le note della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 544830, 30/11/2022, prot. n. 553040 e 2/12/2022, prot. n. 559223, le comunicazioni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che AR Italia s.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto "Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e connessi, a fronte dei quali è stato richiesto a AR di provvedere al ripiano mediante la restituzione immediata (per la sola Regione Veneto) dell' importo complessivo di euro 376.465,07;
Rilevato che:
- l'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95, convertito in legge 8/8/2025, n. 118, ha previsto la possibilità – per l'assolvimento dei suddetti obblighi di ripiano – del pagamento in misura ridotta al 25% degli importi originariamente indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015;
- in data 8/9/2025, AR ha versato l'importo dovuto nella misura richiesta al richiamato articolo 7, comma 1;
-con decreto D.G. Area Sanità Sociale 16/10/2025, n. 154, la Regione Veneto ha preso atto dell'intervenuto versamento del suddetto importo;
- con memoria depositata il 19.01.2026, la ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 30/6/2025 n. 95 citato, il quale ha previsto che, una volta scaduto il termine per il pagamento, "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …").
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la sopra indicata circostanza fattuale rende il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; è stato, invero, ribadito che “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente” (Cons Stato, 11 ottobre 2021, n. 6824).
Ritenuto, infine, che la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LL, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
AN Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CE | RI LL |
IL SEGRETARIO