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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
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Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA 3
(P.Iva: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante sig.ra (C.F.: Parte_2 C.F._1
), nata a [...] l'[...], e res.te a Modica in Via
[...]
Riccione n. 4, con sede in Pozzallo, C.da Pantanelli snc, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su separato foglio, dall'Avv. Marcella Borrometi, presso il cui studio, sito a Ragusa in
Via G. Matteotti n. 80, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del liquidatore Controparte_1
sig. nato a [...] il [...], Controparte_2
con sede in Ispica (RG), Via Bologna n° 24 (P.IVA: , P.IVA_2
rappresentata e difesa per mandato in calce al decreto ingiuntivo n° 732/2022, emesso il 24.5.2022 dal Tribunale di Ragusa, dall'Avv.
Sebastiano Sallemi, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, via Roma n° 200
OPPOSTA 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. n. 732/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 12.05.2022, nel giudizio iscritto al n. 1770/2022 r.g., con il quale era stato ingiunto alla medesima di pagare in favore della la somma di € Controparte_1
5.014,11, oltre ad interessi moratori al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002, sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, chiedendo “in accoglimento della presente opposizione, dire ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla alla e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare e, comunque, dichiarare improduttivo di effetti giuridici, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 732/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 24.05.2022, quivi opposto, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto e azione”, per le motivazioni ivi meglio illustrate.
Si costituiva la , la quale chiedeva Controparte_1
“rigettare la svolta opposizione, poiché infondata, pretestuosa e dilatoria, per quanto esposto in parte narrativa e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare la società opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi maturati e maturandi, nonché 5
spese della procedura monitoria come da specifica pedissequa al decreto e spese del presente giudizio;
in ogni caso, dire e ritenere dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto per le causali ivi indicate”.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto appare parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero è emerso dalle risultanze in atti pacificamente che la società , in ossequio al conferimento Controparte_1 di incarico professionale siglato in data 06/11/2017 con la
[...]
ha assunto nei confronti dell'opponente l'obbligazione di Pt_1 assistenza fiscale, contabile e sul lavoro, individuando in seno al contratto quali siano i compiti e gli adempimenti da effettuare in favore della società committente, nonché i relativi costi, analiticamente indicati nel contratto stesso.
E' risultato altrettanto pacificamente che la società opposta ha svolto la sua attività nel periodo tra il 01.01.2019 e il 30.09.2019.
In particolare, i compensi dovuti alla società opposta sono stati specificati nei termini seguenti:
“ Settore fiscale: • Assistenza e controllo della contabilità generale, assistenza fiscale e tributaria euro 1.200,00 annui;
• Redazione bilanci annuali e relativi allegati, comprese spese di deposito euro 300,00; • Redazione e trasmissione mod. Unico euro 150,00; • Redazione e trasmissione comunicazione periodica liquidazione iva euro 10,00 cadauna;
• Redazione e trasmissione dati fatture (spesometro) euro 10 cadauno;
• Aggiornamento libri sociali euro 100,00 annuali. Settore consulenza del lavoro: • Redazione buste paga euro 25,00 cadauna;
• Redazione C.U. euro 15,00 cadauna;
• Compilazione e trasmissione DM Inps e mod. Uniemens euro 10,00 6
mensili; • Compilazione e trasmissione telematica mod. F24 euro 5,00 cadauno;
• Autoliquidazione Inail euro 50,00; • Redazione e trasmissione mod. 770 euro 100,00. Il pagamento di tali compensi è previsto per contratto trimestralmente”.
La società ha emesso in data Controparte_1
04/04/2022 la fattura n. 2 nei confronti della per Parte_1 euro 4.070,00 oltre iva al 22% ,per totali euro 4.965,40, fattura recante la causale generica “Elaborazioni dati effettuate per Vs. conto”.
Il CTU, Dott. , cui è stato conferito il mandato di Persona_1 cui all'ordinanza emessa in data 08.03.2023, ha affermato nella sua relazione che “Dall'analisi della documentazione in atti e precisamente dal libro giornale dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019, presente nel fascicolo, si evince l'emissione della fattura n.19 del 22/02/2019 di euro 585,00 oltre iva e il relativo pagamento, e la fattura n. 48 di euro 1.280,00 oltre iva, anch'essa regolarmente pagata. Tali fatture sono state registrate come costi dell'esercizio 2019 e anche se dall'apertura dei conti non risulta la voce “fatture da ricevere” (ciò starebbe a significare che il costo della contabilità fino al 31.12.2018 è stato già tutto fatturato), dalla corrispondenza si può evincere che trattasi di compensi relativi ad anni precedenti. All'allegato n. 2 del 18/11/2022 a pag. 5 vengono dettagliate le voci di spese richieste dalla fattura in contestazione e precisamente:
1. Elaborazione nr. 19 buste paghe (ad euro 25,00 cad.) per euro 475,00 (doc. 11); tale allegato non è presente nel fascicolo ma dall'esame del libro giornale si è potuto appurare l'esistenza dei dipendenti e il compenso richiesto corrisponde a quanto indicato nel conferimento dell'incarico. La richiesta pertanto è ritenuta corretta;
2. Elaborazione nr. 10 (ad euro 10,00 cad.) per euro 100,00 (doc. 12); è stata verificata l'esistenza di tali documenti nel fascicolo e il compenso richiesto corrisponde a quanto indicato nel conferimento dell'incarico. La 7
richiesta pertanto è ritenuta corretta;
3. Elaborazione nr. 10 telematici e relativa trasmissione (ad euro 5,00 cad.) per euro 50,00 (doc. 13); nel fascicolo sono presenti numero sette anziché dieci modelli F24 trasmessi e precisamente: F24 di euro 798,41 inviato il 16/01; F24 di euro 399,21 inviato il 15/01/02; F24 di euro 879,07 inviato il 18/03; F24 di euro 871,36 inviato il 15/04; F24 di euro 863,95 inviato il 14/06; F24 di euro 850,64 inviato il 16/07; F24 di euro 939,54 inviato il 9/08; il compenso unitario richiesto corrisponde a quanto indicato nel conferimento dell'incarico. La richiesta viene ridotta da euro 50 ad euro 35 (7 invii per euro 5 cadauno);
4. Elaborazione nr. 2 C.U. (ad euro 15,00 cad.) per euro 30,00 (doc. 14); è stata verificata l'esistenza nel fascicolo di tali documenti trasmessi in data 28/02/2019 e il compenso richiesto corrisponde a quanto indicato nel conferimento dell'incarico. La richiesta pertanto è ritenuta corretta;
5. Elaborazione autoliquidazione Inail 2019 per euro 50,00 (doc. 15); è stata verificata l'esistenza nel fascicolo di tale documento inviato in data 14/05/2019 e il compenso richiesto corrisponde a quanto indicato nel conferimento dell'incarico. La richiesta pertanto è ritenuta corretta;
6. Elaborazione e deposito al R.I. bilancio esercizio 2018 per euro 300,00 (doc. 16); è stata verificata l'esistenza nel fascicolo della ricevuta di deposito datata 29/05/2019 e il compenso richiesto corrisponde a quanto indicato nel conferimento dell'incarico. La richiesta pertanto è ritenuta corretta;
7. Elaborazione e trasmissione mod. 770-2019 per euro 100,00 (doc. 17); è stata verificata l'esistenza nel fascicolo della ricevuta di trasmissione datata 29/10/2019 e il compenso richiesto corrisponde a quanto indicato nel conferimento dell'incarico. La richiesta pertanto è ritenuta corretta;
. Elaborazione e trasmissione mod. Unico-2018 relativo all'anno 2017 (erroneamente indicato come mod. redditi 2019) per euro 150,00 (doc. 18); è stata verificata l'esistenza nel fascicolo della ricevuta di trasmissione datata 29/01/2019 e il compenso richiesto corrisponde a quanto 8
indicato nel conferimento dell'incarico. La richiesta pertanto è ritenuta corretta;
9. Istruzione pratica definizione agevolata
“rottamazione ter” del 29/04/2019 per euro 475,00 (doc. 19); è stata verificata l'esistenza di tale trasmissione nel fascicolo. Nell'incarico firmato fra le parti questo adempimento non era espressamente previsto anche perché trattasi di una sanatoria ad hoc. A tal proposito il prontuario ”onorari consigliati per l'anno 2019 dall' prevede un Parte_3 compenso minimo di euro 100,00 e massimo di euro 510,00 (allegato n. 1). La richiesta pertanto è ritenuta corretta rientrando in detta fascia;
10. Elaborazione contabilità generale anno 2017 per euro 1.000,00 (doc.20); L'allegato indicato consiste nella ricevuta di deposito del bilancio relativo all'anno 2017 effettuata in data 29/01/2019 e il cui compenso concordato ammonta ad euro 300,00. Il compenso per l'elaborazione della contabilità relativa all'anno 2017 non è presente nelle scritture di apertura e dalla corrispondenza presente nel fascicolo non risulta ancora dovuto, per cui si ritiene corretto conteggiare esclusivamente l'importo di euro 300,00 per l'adempimento relativo alla redazione e deposito del bilancio;
11. Elaborazione contabilità generale anno 2019 per euro 1.200,00 (doc.21); Tale allegato contiene il libro giornale dal 01/01/2019 al 30/09/2019. Dall'esame delle voci registrate risulta correttamente scritturato fino a pag. 36 con data 31/05/2019, successivamente a tale data sono riportate esclusivamente le registrazioni dei mod. F24 con data 17/06, 16/07 e 20/08, degli stipendi con data 30/06, 31/07, 31/08 e 30/09 e delle fatture acquisti e vendite. Non sono riportate altre operazioni bancarie, quali incassi o pagamenti, e operazione di cassa. Ne è prova di ciò anche il fatto che per il periodo dal 01/06/2019 al 30/09/2019 risultano scritturate appena 11 pagine. Da tale esame si evince che per tale periodo (01/06/2019-30/09/2019) la contabilità non può ritenersi correttamente registrata. Pertanto, si considera dovuto esclusivamente il compenso relativo ai primi 5 mesi del 2019 pari 9
ad euro 500,00 (5 mesi per euro 100,00 mensili); 12. Attività di attivazione e servizio fatturazione elettronica per l'anno 2019 per euro 140,00; per tale richiesta non è stata fornita alcuna documentazione a supporto. Non si ritiene pertanto dovuta. ..Alla luce di quanto descritto, si ritiene corretto ricalcolare la richiesta da euro 4.070,00 ad euro 2.515,00 oltre iva come riportato nella tabella riepilogativa che segue: Adempimento Importo richiesto Importo ricalcolato 1 Elaborazione nr. 19 buste paghe 475,00 475,00 2 Elaborazione nr. 10 uniemens 100,00 100,00 3 Elaborazione nr. 10 telematici e relativa trasmissione 50,00 35,00 4 Elaborazione nr. 2 C.U. 30,00 30,00 5 Elaborazione autoliquidazione Inail 2019 50,00 50,00 6 Elaborazione e deposito al R.I. bilancio esercizio 2018 300,00 300,00 7 Elaborazione e trasmissione mod. 770-2019 100,00 100,00 8 Elaborazione e trasmissione mod. Unico-2018 150,00 150,00 9 Istruzione pratica definizione agevolata “rottamazione ter” 475,00 475,00 10 Elaborazione contabilità generale anno 2017 1.000,00 300,00 11 Elaborazione contabilità generale anno 2019 1.200,00 500,00 12 Attività di attivazione e servizio fatturazione elettronica per l'anno 2019 140,00 - Totale 4.070,00 2.515,00 Si allega il prontuario
”onorari consigliati per l'anno 2019 dall' Parte_3
Ragusa, 23/11/2023”.
[...]
Non appare condivisibile la contestazione di parte opposta secondo cui il consulente d'ufficio non avrebbe esaustivamente risposto, anzi avrebbe persino omesso di valutare le osservazioni avanzate dal CTP alla relazione di consulenza.
Si riportano a tal fine le risposte e valutazioni operate dal CTU sul punto:
“osservazione 1) La parte convenuta sostiene che la stessa “ha aggiornato la contabilità generale della società alla Parte_1 data del 30.09.2019 con la documentazione contabile ricevuta. Dal 10
giornale mastro si evince che sono state annotate le operazioni contabili fino alla registrazione nr.423 del 30.09.2019 riguardante la scrittura contabile delle retribuzioni del personale dipendente del mese di settembre 2019. Comunque cosi come si evince in modo chiaro dal “conferimento di incarico professionale” è espressamente previsto che “il committente ( Parte_1 assume l'onere di “fornire i documenti e i dati economici, finanziari, fiscali, in tempo utile per consentire alla Controparte_1 di espletare nei tempi previsti dalla normativa gli atti dovuti”. Quindi la società ha adempiuto ed annotato in Controparte_1 contabilità la documentazione contabile fornita.” Valutazione osservazione: Si fa presente che dal verbale di consegna documenti del 12/02/2020 a pag. 2 e in riferimento al faldone n.2, la società afferma che lo stesso contiene “fascicolo Controparte_1 contabilità con documenti contabili utili per l'aggiornamento della contabilità e la redazione del bilancio esercizio 2019, fino al 30/09/2019”. Dalla corrispondenza agli atti non risulta che la società abbia richiesto altra documentazione al Controparte_1 fine di aggiornare la contabilità o che vi fosse della documentazione incompleta, o che questa non forre stata fornita e il fatto che nel verbale di consegna la stessa utilizza il termine
“documenti contabili utili” lascia intendere che Controparte_1 fosse in possesso dei documenti necessari per l'aggiornamento (quali ad esempio gli estratti conto bancari), anche se le registrazioni non sono state però effettuate. La società tenutaria della contabilità avrebbe dovuto richiedere quei documenti che riteneva ancora necessari per ultimare l'incarico affidatole e solo dopo averlo espletato correttamente avrebbe dovuto consegnare i registri e giustamente chiedere a questo punto il compenso pattuito. Mancando tali registrazioni non è possibile sostenere che la contabilità fino al 30/09/2019 fosse correttamente aggiornata. A tal proposito il sottoscritto tecnico ritiene corretto conteggiare il compenso ad ella spettante solamente per i primi 5 mesi, ossia 11
fino a quando sono state riscontrate operazioni d'incasso e pagamento tramite conto corrente a comprova della completezza del lavoro. osservazione 2) L'art. 6, c. 3 del decreto IVA (D.P.R. nr.633/1972) così dispone “le prestazioni di servizi rese si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo”. Il successivo comma 4 aggiunge: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tali disposizioni, salvo alcuni casi particolari relativi a servizi gratuiti e a certe prestazioni internazionali, costituiscono un principio generale verosimilmente finalizzato a fissare con certezza il momento impositivo. Ma la predetta norma parla di “momento impositivo” per il soggetto passivo nei confronti dell'Erario e non si riferisce ai rapporti economici fra le parti. Qualunque sia stata la data di emissione della fattura, resta comunque un dato certo ed inequivocabile, ossia che NON HA PAGATO quanto concordato per le Parte_1 prestazioni rese alla . Valutazione osservazione: Controparte_1
Tale osservazione vorrebbe precisare il momento impositivo dell'operazione e conclude con l'affermazione che la Parte_1 non ha pagato le prestazioni rese dalla Su tale Controparte_1 punto non c'è alcun contrasto in quanto è pacifico che la fattura n. 2 del 04/04/2022 non risulta pagata. osservazione 3) “in merito a ciò si può sicuramente affermare che il CTU ha disquisito su un punto non inerente al quesito posto dal Giudice il quale ha chiesto solamente “riferisca in merito alla congruità dell'importo complessivamente richiesto………”. Di fatto nella bozza della CTU riferisce su altri argomenti riguardanti la “competenza economica” del costo dei servizi resi da alla Controparte_1 Parte_1 peraltro in modo fuorviante, non comprensibile e non rispondendo al quesito chiesto dal Giudice. Vero è che le due fatture citate (la 12
nr.19 del 22.02.2019 e la nr.48 del 29.05.2019) sono state registrate nel 2019 ma riguardano corrispettivi del 2018 non oggetto della richiesta di pagamento da parte della CP_1
Appare inutile e non attinente quanto asserito dal CTU. Di
[...] fatto, cosa non rilevata dal CTU nel 2019 è stata emessa dalla società la fattura nr.154 del Controparte_3 Parte_1
11.11.2019 di € 505,00 oltre iva, regolarmente incassa, ma che riguarda il corrispettivo per i servizi resi nel 4° trimestre 2018, anch'essi non oggetto della richiesta di pagamento. Valutazione osservazione: Tale osservazione, che non tende a contestare errori sui calcoli, ma solo sugli argomenti analizzati nella CTU, non ha però colto nel segno la motivazione. Il fine era solo quello di precisare che le competenze relative agli anni ante 2019 alla data del 30/09/2019 erano tutte saldate anche se nel bilancio iniziale al 1/01/2019, non erano state riportate come debito. La Parte_1 invece avrebbe ben potuto sostenere che non essendo presenti
[...] fra i debiti all'apertura, le fatture emesse e pagate nei primi mesi del 2019 si potessero riferire ai compensi correnti, ossia del 2019, anzichè a quelli degli anni precedenti, proprio perché la stessa società che ha tenuto la contabilità e predisposto il bilancio non li aveva inseriti fra i debiti. osservazione 4) Tale osservazione, diversamente dalle precedenti, fa riferimento agli importi riportati dal sottoscritto nella tabella riepilogativa riportata nella CTU e precisamente: Riguardo al Punto 3) “In merito al ricalcolo da € 50,00 ad € 35,00 per la elaborazione degli F24 telematici: si osserva che la società ha elaborato anche quelli scadenti il 16.09.2019, il 16.10.2019 e il 16.11.2019 che su richiesta della non sono stati trasmessi per volontà di quest'ultima Parte_1 per mancanza della disponibilità delle somme da pagare. Pertanto, si chiede che venga confermato l'importo di €50,00.” Valutazione osservazione: Nella comparsa di costituzione e risposta del 18/11/2022 la parte convenuta descrive gli adempimenti effettuati ed allega una serie di documenti a comprova del lavoro fatto e 13
della correttezza della richiesta. Relativamente ai giustificativi
“dell'elaborazione dei modelli F24 e relativa trasmissione” indica a comprova l'allegato n. 13, nel quale tuttavia sono presenti solo 7 ricevute d'invio e non 10. Il sottoscritto pertanto ha quantificato solo quegli adempimenti documentati. Inoltre è la stessa convenuta che ora afferma di non aver effettuato la trasmissione. Si riconferma pertanto quanto conteggiato in CTU. Riguardo al Punto 10) “in merito a ciò si rinvia a quanto sopra evidenziato. Appare inverosimile quanto riportato dal CTU che asserisce: “il compenso…..non è presente nelle scritture di apertura e dalla corrispondenza nel fascicolo……” . Pertanto si chiede la conferma dell'importo di € 1.000,00 che, peraltro, è inferiore a quanto concordato € 1.200,00 (Cfr. conferimento dell'incarico)”. Valutazione osservazione: Nella stessa comparsa di costituzione e risposta del 18/11/2022 citata sopra, la parte convenuta richiede la somma di euro 1.000,00 per la contabilità relativa all'anno 2017. Appare inverosibile che la società abbia saldato per Parte_1 intero l'anno 2018 e non quello precedente ossia l'anno 2017. Inoltre, l'allegato citato ossia il n. 20 contiene esclusivamente la ricevuta di deposito del bilancio relativo all'anno 2017 effettuata in data 29/01/2019 di euro 127,70 e poiché l'incarico firmato prevedeva un compenso comprensivo dei diritti di deposito di euro 300,00, tale somma è stata riconosciuta dal sottoscritto. Riguardo al Punto 11) “anche per ciò si rinvia a quanto sopra evidenziato. Quanto asserito dal CTU non corrisponde a verità in quanto il libro giornale consegnato (Cfr. verbale di consegna del 12.02.2020) risulta scritturato fino a pagina 2019/47 con annotate le operazioni contabili alla data del 30.09.2019 le cui “pezze d'appoggio” sono state recapitate alla In merito alla correttezza o Controparte_1 meno delle registrazioni annotate non spetta sicuramente al CTU giudicare e, comunque, non è oggetto del quesito del Giudice. Pertanto, si insiste nella conferma dell'importo concordato di € 1.200,00.” Valutazione osservazione: Si ribadisce quanto gia' detto 14
in riscontro all'osservazione n.1 relativamente allo stato e correttezza della contabilità Riguardo al punto 12) “per quanto riguarda l'attivazione e il servizio di fatturazione elettronica per l'anno 2019, per tale servizio in data 28.12.2018 la Parte_1 ha conferito specifico incarico alla società che si Controparte_1 allega. Il servizio è stato reso dall' alla Controparte_1 Parte_1
prova ne sia il fatto che risultano registrate sia in contabilità iva
[...] che in contabilità generale. Pertanto, si chiede la conferma dell'importo concordato di € 140,00.” Valutazione osservazione: Diversamente da quanto asserito nelle osservazioni alla bozza di CTU, non è stato allegato alcuno specifico incarico né questi è presente nel fascicolo. Pertanto, si riconferma la non ammissibilità non avendo fornito la parte alcuna prova dell'esistenza di tale incarico”.
Non si ha ragione per discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il CTU, avendo lo stesso risposto ai quesiti giudiziali postigli, nonché alle osservazioni del CTP di parte opposta, in maniera puntuale ed esaustiva, e ritenendosi le considerazioni dallo stesso svolte immuni da vizi logico – giuridici.
E' pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui il Giudice ai fini motivazionali può limitarsi a recepire in toto le risultanze della consulenza d'ufficio svolta nel corso del giudizio de quo, laddove ritenga di aderirvi e ne condivida le conclusioni, come nel caso di specie (cfr. Cass- Sez. 2, sentenza n. 21504/2018).
Il consulente infatti ha agito correttamente, accertando sulla base della documentazione acquisita in atti l'attività contabile e fiscale effettivamente svolta dalla società opposta, e stimandone il relativo valore in virtù dei costi pattuiti analiticamente dalle parti medesime in seno al contratto di conferimento di incarico professionale. 15
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va parzialmente accolta, e il decreto impugnato andrà conseguentemente revocato, con condanna dell'opponente al pagamento in favore della controparte della somma, quale accertata dal CTU, di euro 2.515,00 oltre iva, anziché di quella originariamente prevista in seno al decreto de quo.
Si ritiene di dover porre le spese di lite a carico di parte opponente nella misura di metà, mentre per la restante quota esse andranno compensate tra le parti, avuto riguardo al tenore della presente decisione e alla soccombenza parziale della società opposta sotto il profilo del quantum richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento parziale dell'opposizione presentata dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 732/2022, emesso Parte_1
dal Tribunale di Ragusa in data 24.05.2022, (R.G. n. 1770/2022)
revoca il decreto citato;
condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta, , della somma di €. Controparte_1
2.515,00 oltre iva, nonchè degli interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo. 16
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte nella misura di metà, da determinarsi in euro
700,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge - spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta -;
compensa tra le parti le spese citate per la restante metà.
Così deciso, in Ragusa il 10 febbraio 2025.
Il Giudice
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