TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA TR Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. RI OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR ER (C.F. ) dell'avv. AR LUCA C.F._2
(C.F. ) e dell'avv. AR ANDREA C.F._3
( ), elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N. 111 C.F._4
23823 COLICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
EL EN (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._6
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 4 Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 27.11.2004 in VA (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
VA (SO), atto n. 1, p. I, anno 2004).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (05.06.2004). Persona_1
1.2 Con decreto del 06.10.2021, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 22.05.2025, e Controparte_1 Parte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra
[...]
loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 23.05.2025.
3. All'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 06.10.2021 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Controparte_1
(SO) il 26.01.1980 e nato a [...] il [...], celebrato il Parte_1
27.1.2004 a VA (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2004; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VA (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita a Traona (SO), Via Del Santo n. 34, di proprietà di Parte_1
rimarrà assegnata a sino al raggiungimento
[...] Controparte_1
dell'indipendenza economica del figlio;
- , sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del Parte_1
figlio , si impegna a contribuire al mantenimento di Persona_2
quest'ultimo con la somma di € 370,00, rivalutabile annualmente come da indici
ISTAT, mediante bonifico da disporsi direttamente in favore del figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
- si impegna inoltre a sostenere o rimborsare il 50% delle spese Parte_1
straordinarie necessarie per il figlio secondo quanto indicato nel protocollo attualmente in uso al Tribunale di Lecco come riportato in ricorso;
pagina 3 di 4 - le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% e secondo tale percentuale verrà altresì percepito dai ricorrenti l'assegno unico e universale per i figli a carico (e/o, comunque, ogni altro assegno/contributo statale in favore dei figli a carico);
- e sono economicamente indipendenti e Controparte_1 Parte_1
autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e ai diritti ad esso conseguenti;
- e , fermo quanto previsto con il presente Controparte_1 Parte_1
ricorso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione e/o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito; dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
RI OM BA TR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BA TR Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. RI OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 791/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR ER (C.F. ) dell'avv. AR LUCA C.F._2
(C.F. ) e dell'avv. AR ANDREA C.F._3
( ), elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE N. 111 C.F._4
23823 COLICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
EL EN (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._6
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 4 Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 27.11.2004 in VA (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
VA (SO), atto n. 1, p. I, anno 2004).
1.1 Dall'unione è nato il figlio (05.06.2004). Persona_1
1.2 Con decreto del 06.10.2021, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 22.05.2025, e Controparte_1 Parte_1
davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale tra
[...]
loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 23.05.2025.
3. All'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 06.10.2021 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
pagina 2 di 4 rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Controparte_1
(SO) il 26.01.1980 e nato a [...] il [...], celebrato il Parte_1
27.1.2004 a VA (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. I, anno 2004; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VA (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita a Traona (SO), Via Del Santo n. 34, di proprietà di Parte_1
rimarrà assegnata a sino al raggiungimento
[...] Controparte_1
dell'indipendenza economica del figlio;
- , sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del Parte_1
figlio , si impegna a contribuire al mantenimento di Persona_2
quest'ultimo con la somma di € 370,00, rivalutabile annualmente come da indici
ISTAT, mediante bonifico da disporsi direttamente in favore del figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
- si impegna inoltre a sostenere o rimborsare il 50% delle spese Parte_1
straordinarie necessarie per il figlio secondo quanto indicato nel protocollo attualmente in uso al Tribunale di Lecco come riportato in ricorso;
pagina 3 di 4 - le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% e secondo tale percentuale verrà altresì percepito dai ricorrenti l'assegno unico e universale per i figli a carico (e/o, comunque, ogni altro assegno/contributo statale in favore dei figli a carico);
- e sono economicamente indipendenti e Controparte_1 Parte_1
autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e ai diritti ad esso conseguenti;
- e , fermo quanto previsto con il presente Controparte_1 Parte_1
ricorso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione e/o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito; dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
RI OM BA TR
pagina 4 di 4