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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. DI MEGLIO ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MERCONE SILVESTRO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente in RAVELLO (SA) 25.06.1989, che dal matrimonio era nato il figlio (il Per_1
13.11.1998) e che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della 2
moglie, l'assegnazione a sé della casa familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a € 500,00 oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del ricorrente,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione a carico del ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento proprio di euro 500,00 e del figlio di € 500,00 oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale dell'8.07.2022, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
Infine, all'udienza cartolare del 24/10/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e la causa era rimessa al collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. La casa familiare continuerà ad essere assegnata alla IG.ra , la quale ne avrà il CP_1 godimento esclusivo, unitamente ai mobili ed agli arredi. I coniugi convengono altresì di essere disponibili a procedere alla vendita dell'appartamento adibito a casa familiare sito in Marcianise;
per l'ipotesi di comprovate gravi difficoltà finanziarie anche di una sola delle parti. In tal caso le parti procederanno alla vendita solo in presenza di un'offerta ritenuta concordemente congrua, ed il ricavato sarà ripartito in parti uguali;
2. Vengono confermate le statuizioni economiche già intercorse tra le parti e segnatamente:
l'obbligo in capo al IG. di corrispondere alla IG.ra un assegno mensile di Pt_1 CP_1 mantenimento pari ad € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
l'obbligo, altresì, di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio
pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, alle medesime condizioni di tempo e Per_1 modalità di versamento, fino a quando questi non avrà raggiunto l'autosufficienza ed indipendenza economica;
3
3. Le parti convengono che le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute Per_1 da entrambi i genitori in misura paritetica, ciascuno nella misura del 50% (cinquanta per cento), come previsto nel Protocollo dell'Ill.mo Tribunale adito;
4. Il IG. riconosce in favore della IG.ra la somma di € 10.000,00 Pt_1 CP_1
(diecimila/00), a titolo di rimborso della quota di spettanza pari al 50% del ricavato derivante dalla vendita del gommone di proprietà comune. Importo che verrà corrisposto entro il 30/11/2025;
5. Le parti convengono, inoltre, che venga aggiunto il nominativo della IG.ra quale CP_1 beneficiaria, unitamente al figlio delle polizze assicurative attualmente intestate al Per_1
IG. nelle quali allo stato risulta beneficiario esclusivo il figlio medesimo. Le Pt_1 suddette polizze resteranno custodite dal IG. e potranno essere disinvestite Pt_1 esclusivamente previo consenso scritto della IG.ra , trattandosi di somme CP_1 accumulate durante la vigenza del regime matrimoniale;
6. A decorrere dal mese di gennaio 2026, le parti convengono di concorrere ciascuna nella misura del 50% (cinquanta per cento) al pagamento delle residue rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, sino alla completa estinzione del finanziamento;
7. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, per fatti, titoli o ragioni connessi alla vita coniugale, ritenendo integralmente definite tutte le questioni economiche e patrimoniali;
8. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAVELLO (SA) di procedere all'annotazione (atto n. 41, parte II, Serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27.10.2025 4
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. DI MEGLIO ANTONIO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MERCONE SILVESTRO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente in RAVELLO (SA) 25.06.1989, che dal matrimonio era nato il figlio (il Per_1
13.11.1998) e che la prosecuzione della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della 2
moglie, l'assegnazione a sé della casa familiare, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio pari a € 500,00 oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale andava individuata nel comportamento del marito;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico del ricorrente,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione a carico del ricorrente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento proprio di euro 500,00 e del figlio di € 500,00 oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale dell'8.07.2022, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti in istruttoria.
Infine, all'udienza cartolare del 24/10/2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e la causa era rimessa al collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti esplicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. La casa familiare continuerà ad essere assegnata alla IG.ra , la quale ne avrà il CP_1 godimento esclusivo, unitamente ai mobili ed agli arredi. I coniugi convengono altresì di essere disponibili a procedere alla vendita dell'appartamento adibito a casa familiare sito in Marcianise;
per l'ipotesi di comprovate gravi difficoltà finanziarie anche di una sola delle parti. In tal caso le parti procederanno alla vendita solo in presenza di un'offerta ritenuta concordemente congrua, ed il ricavato sarà ripartito in parti uguali;
2. Vengono confermate le statuizioni economiche già intercorse tra le parti e segnatamente:
l'obbligo in capo al IG. di corrispondere alla IG.ra un assegno mensile di Pt_1 CP_1 mantenimento pari ad € 400,00 (quattrocento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
l'obbligo, altresì, di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio
pari ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, alle medesime condizioni di tempo e Per_1 modalità di versamento, fino a quando questi non avrà raggiunto l'autosufficienza ed indipendenza economica;
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3. Le parti convengono che le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute Per_1 da entrambi i genitori in misura paritetica, ciascuno nella misura del 50% (cinquanta per cento), come previsto nel Protocollo dell'Ill.mo Tribunale adito;
4. Il IG. riconosce in favore della IG.ra la somma di € 10.000,00 Pt_1 CP_1
(diecimila/00), a titolo di rimborso della quota di spettanza pari al 50% del ricavato derivante dalla vendita del gommone di proprietà comune. Importo che verrà corrisposto entro il 30/11/2025;
5. Le parti convengono, inoltre, che venga aggiunto il nominativo della IG.ra quale CP_1 beneficiaria, unitamente al figlio delle polizze assicurative attualmente intestate al Per_1
IG. nelle quali allo stato risulta beneficiario esclusivo il figlio medesimo. Le Pt_1 suddette polizze resteranno custodite dal IG. e potranno essere disinvestite Pt_1 esclusivamente previo consenso scritto della IG.ra , trattandosi di somme CP_1 accumulate durante la vigenza del regime matrimoniale;
6. A decorrere dal mese di gennaio 2026, le parti convengono di concorrere ciascuna nella misura del 50% (cinquanta per cento) al pagamento delle residue rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare, sino alla completa estinzione del finanziamento;
7. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra, per fatti, titoli o ragioni connessi alla vita coniugale, ritenendo integralmente definite tutte le questioni economiche e patrimoniali;
8. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAVELLO (SA) di procedere all'annotazione (atto n. 41, parte II, Serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 27.10.2025 4
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio