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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2337 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. D'ANGELO CATERINA, come C.F._1
da procura in atti,
E nata a [...] [...], C.F.: rappresentata e CP_1 Pt_1 C.F._2
difesa dall'Avv. PAGANO SEBASTIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/07/2025, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] [...], CP_1 Pt_1
premesso:
- che con accordo di negoziazione assistita del 20/12/2017, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di convenivano la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto in in data 08/09/2001; Pt_1 - che con decreto n. cronol. 8237/2021 del 06/05/2021, confermato dal decreto di rigetto n. cronol. 869/2022 del 19/03/2022 emesso dalla Corte D'Appello di Messina, il
Tribunale rideterminava l'assegno divorzile posto a carico di Parte_1
ed a favore di in € 100,0 mensili e quello a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della prole in € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT;
- che la situazione era mutata in quanto la lavora come operaia presso la macelleria CP_1
di un supermercato, con una retribuzione mensile netta di € 1.000,00, mentre il figlio svolge, con profitto, attività autonoma di carattere autorale, con una retribuzione Per_1
mensile di € 1.700,00;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) revocare l'obbligo del sig. di versare l'assegno di divorzio in Controparte_2
favore di e quello di mantenimento per il figlio ( 10.07.2003), CP_1 Per_1 Pt_1
stante la sopravvenuta indipendenza economica degli stessi;
2) aumentare, rideterminando in
€ 250,00 mensili, il contributo di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio minore
( 21.06.2010), oltre istat annuale e spese straordianrie al 50% tra i genitori, Per_2 Pt_1
come già previsto dal Tribunale di Messina;
Spese compensate”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22/09/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/07/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2337 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. D'ANGELO CATERINA, come C.F._1
da procura in atti,
E nata a [...] [...], C.F.: rappresentata e CP_1 Pt_1 C.F._2
difesa dall'Avv. PAGANO SEBASTIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/07/2025, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] [...], CP_1 Pt_1
premesso:
- che con accordo di negoziazione assistita del 20/12/2017, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di convenivano la cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio contratto in in data 08/09/2001; Pt_1 - che con decreto n. cronol. 8237/2021 del 06/05/2021, confermato dal decreto di rigetto n. cronol. 869/2022 del 19/03/2022 emesso dalla Corte D'Appello di Messina, il
Tribunale rideterminava l'assegno divorzile posto a carico di Parte_1
ed a favore di in € 100,0 mensili e quello a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della prole in € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT;
- che la situazione era mutata in quanto la lavora come operaia presso la macelleria CP_1
di un supermercato, con una retribuzione mensile netta di € 1.000,00, mentre il figlio svolge, con profitto, attività autonoma di carattere autorale, con una retribuzione Per_1
mensile di € 1.700,00;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) revocare l'obbligo del sig. di versare l'assegno di divorzio in Controparte_2
favore di e quello di mantenimento per il figlio ( 10.07.2003), CP_1 Per_1 Pt_1
stante la sopravvenuta indipendenza economica degli stessi;
2) aumentare, rideterminando in
€ 250,00 mensili, il contributo di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio minore
( 21.06.2010), oltre istat annuale e spese straordianrie al 50% tra i genitori, Per_2 Pt_1
come già previsto dal Tribunale di Messina;
Spese compensate”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 22/09/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/07/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.