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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2941/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
NICOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Controparte_1 C.F._2
NICOLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, dandone comunicazione all'altro coniuge;
2) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente anche ai fini anagrafici presso la madre.
Il padre, che trasferirà altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla udienza di prima comparizione, potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: weekend alternati senza pernotto.
Il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie per 6 giorni le vacanze di Natale, 3 giorni durante quelle di Pasqua, 15 giorni anche consecutivi durante quelle estive.
E' infatti diritto dei figli ex art.337ter c.c. mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori sui quali ricade l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie minori,
con particolare riferimento all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita delle figlie minori sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale le figlie si troveranno di volta in volta;
3) La casa coniugale, sita in Maranello (MO), Via Casone n.3, di proprietà dei genitori della signora rimarrà assegnata unitamente al mobilio, alle suppellettili e ai complementi Controparte_1
d'arredo a quest'ultima, che vi seguiterà a risiedere con le figlie;
4) Per ciò che concerne il contributo al mantenimento ordinario delle figlie, il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese a partire da quello successivo al deposito del ricorso, la somma di Euro 550,00 (Euro 275,00 per ciascuna figlia).
Tali importi saranno rivalutati sulla base della variazione dell'indice I.S.T.A.T., con decorrenza dall'anno successivo al primo versamento.
L'assegno unico per le figlie viene percepito integralmente dal sig. che si impegna a Pt_1
riversare alla sig.ra per la quota – parte del 50%. CP_1
5) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di Modena e meglio di seguito specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-
sitter); c) viaggi e vacanze senza i genitori.
Si richiede che le spese che richiedono il preventivo accordo siano concordate per iscritto mediante lo scambio di e-mails / whatsapp agli indirizzi noti ai coniugi.
Il mancato riscontro della richiesta del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10
giorni dall'invito, comporterà l'accettazione della spesa indicata / comunicata.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sarà dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Nessun mantenimento sarà corrisposto a favore e a carico dei coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando, inoltre, di aver già separatamente definito ogni altro rapporto patrimoniale con mutua soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere anche in relazione ai conti correnti cointestati accesi presso Poste Italiane e Banco BPM
ed attualmente suddivisi.
I veicoli Ford Ecosport tg.FL576ZL, Hyunday i20 tg.FPG85VG, Suzuki tg.MO12214, camper tg.CH879HB, intestati e di proprietà, rispettivamente, il primo della sig.ra e gli altri Controparte_1
del sig. , restano definitivamente assegnati agli stessi, che se ne accollano i rischi Parte_1
derivanti dalla circolazione.
7) ciascuna parte sosterrà le spese della presente procedura.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(MO) il 07/04/1980 e ata a DE (MO) il 05/05/1981 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2007, atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2941/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
NICOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Controparte_1 C.F._2
NICOLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, dandone comunicazione all'altro coniuge;
2) Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente anche ai fini anagrafici presso la madre.
Il padre, che trasferirà altrove la propria residenza entro 30 giorni dalla udienza di prima comparizione, potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: weekend alternati senza pernotto.
Il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie per 6 giorni le vacanze di Natale, 3 giorni durante quelle di Pasqua, 15 giorni anche consecutivi durante quelle estive.
E' infatti diritto dei figli ex art.337ter c.c. mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori sui quali ricade l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie minori,
con particolare riferimento all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita delle figlie minori sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale le figlie si troveranno di volta in volta;
3) La casa coniugale, sita in Maranello (MO), Via Casone n.3, di proprietà dei genitori della signora rimarrà assegnata unitamente al mobilio, alle suppellettili e ai complementi Controparte_1
d'arredo a quest'ultima, che vi seguiterà a risiedere con le figlie;
4) Per ciò che concerne il contributo al mantenimento ordinario delle figlie, il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese a partire da quello successivo al deposito del ricorso, la somma di Euro 550,00 (Euro 275,00 per ciascuna figlia).
Tali importi saranno rivalutati sulla base della variazione dell'indice I.S.T.A.T., con decorrenza dall'anno successivo al primo versamento.
L'assegno unico per le figlie viene percepito integralmente dal sig. che si impegna a Pt_1
riversare alla sig.ra per la quota – parte del 50%. CP_1
5) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste dal protocollo del Tribunale di Modena e meglio di seguito specificate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-
sitter); c) viaggi e vacanze senza i genitori.
Si richiede che le spese che richiedono il preventivo accordo siano concordate per iscritto mediante lo scambio di e-mails / whatsapp agli indirizzi noti ai coniugi.
Il mancato riscontro della richiesta del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10
giorni dall'invito, comporterà l'accettazione della spesa indicata / comunicata.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sarà dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Nessun mantenimento sarà corrisposto a favore e a carico dei coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando, inoltre, di aver già separatamente definito ogni altro rapporto patrimoniale con mutua soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere anche in relazione ai conti correnti cointestati accesi presso Poste Italiane e Banco BPM
ed attualmente suddivisi.
I veicoli Ford Ecosport tg.FL576ZL, Hyunday i20 tg.FPG85VG, Suzuki tg.MO12214, camper tg.CH879HB, intestati e di proprietà, rispettivamente, il primo della sig.ra e gli altri Controparte_1
del sig. , restano definitivamente assegnati agli stessi, che se ne accollano i rischi Parte_1
derivanti dalla circolazione.
7) ciascuna parte sosterrà le spese della presente procedura.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
(MO) il 07/04/1980 e ata a DE (MO) il 05/05/1981 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2007, atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale