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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18580 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26855 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTESE BARBARA per procura in Parte_1 atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ABBONDANZIERI Controparte_1
SIMONETTA per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
1 CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio il 4.6.2005 in Roma con Parte_1 [...]
e che dall'unione coniugale erano nati i figli (il 4 giugno 2006) ed CP_1 Per_1 Per_2
(il 20 settembre 2009), ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e addebitandola al marito;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
[...] Controparte_1
3. assegnare la casa familiare ubicata in Roma, via dell'Usignoli n. 26/a, di proprietà della signora alla medesima con quanto in essa contenuto;
il signor se ne è già Parte_1 Controparte_1 allontanato dal 29 febbraio 2020, portando con sé la maggior parte dei suoi beni e oggetti personali;
4. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, nella casa familiare, quale genitore di riferimento e con facoltà per il padre, di vederli e averli con sé quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze di tutti e previo accordo con la madre e, comunque, almeno: due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle
18,30 alle 21,30 e week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21,30; durante le vacanze estive il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno quindici giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, il signor vedrà e avrà con sé i figli per almeno CP_1 cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 30 o il
31 dicembre); durante le vacanze di pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno tre giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, il resto delle festività alternate;
5. il signor contribuirà al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 versando l'importo mensile di euro 600,00 (pari a euro 300,00 per ciascun figlio);
6. tale Per_2 somma sarà versata alla signora entro i primi 5 giorni del mese a mezzo assegno o Parte_1 bonifico bancario o con altre modalità che le parti concorderanno, con adeguamenti Istat;
7. il padre contribuirà nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, previamente concordate tra le parti per come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma, sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Presidente della Prima sezione del
Tribunale Civile di Roma, Pres. Massimo Crescenzi e dai magistrati della medesima sezione dott.
Donatella Galterio, Cristiana Ciavattone e Vittorio Contento e il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, avv. Mauro Vaglio e i consiglieri del medesimo Ordine, avv. Matteo Santini e
Pompilia Rossi (doc. n. 37);
8. le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli saranno prese dal genitore presso cui essi si troveranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante 2 importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
9. ciascuno dei coniugi, economicamente autosufficiente e/o idoneo al lavoro, provvederà al proprio mantenimento;
10. le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori”.
Ha dedotto all'uopo: che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta disinteressata ed irresponsabile del marito, il quale si era “costantemente rifiutato di investire le proprie energie in una qualche professionalità che gli assicurasse una stabile occupazione” , facendo gravare integralmente sulla moglie il mantenimento della famiglia;
che da ultimo il resistente aveva anche cominciato ad accusare la moglie, alla presenza dei figli, di pretese relazioni extraconiugali;
che pertanto in data 26.2.2020 avevano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale e che concordemente, il 29.2.2020, il marito aveva lasciato la casa familiare;
che però il aveva comunicato di non voler comparire CP_1
all'udienza fissata per la separazione consensuale, intendendo essere esonerato dal mantenimento dei figli, a cui non aveva più provveduto.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto a propria volta la separazione Controparte_1 dalla moglie ma con addebito alla stessa e il rigetto dell'avversa domanda di addebito, nonché di “….2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed on collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso l'ex casa famigliare di via dell'Usignolo, 26/a, Roma, intesa quale loro residenza abituale, con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé ogni qualvolta lo desideri e ogni volta che i ragazzi lo richiedano con pernottamento presso l'abitazione paterna, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici di ciascun figlio;
in subordine disporre, le modalità di visita dei minori con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle 20,00 e ogni quindici giorni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, per sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie o di Capodanno sino all'Epifania, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore
20,00 del 06 gennaio e durante le festività Pasquali per due giorni consecutivi, alternandosi annualmente con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i genitori, alternanza annuale valida anche per tutte le altre festività nazionali e religiose riconosciute. I genitori si impegnano, l'uno verso l'altro,
a comunicarsi preventivamente tutti gli spostamenti dei minori e dove trascorreranno le vacanze, fornendo un recapito telefonico onde permettere il contatto con l'altro genitore. 3) Ciascun genitore
3 eserciterà la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quotidiana e congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli. 4)
Disporre, giuste le premesse, in punto di condizioni economiche del ricorrente, il mantenimento diretto dei minori in virtù del quale ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per le loro esigenze quotidiane, intese quali spese ordinarie nei giorni in cui si troveranno con il padre oltre al 30% a carico del padre delle spese straordinarie, rispettando il protocollo del Tribunale di
Roma che le parti dichiarano di avere letto ed esaminato. Vittoria dei compensi di lite”.
Ha dedotto all'uopo: che, a seguito del fallimento, nel 2011, della società propria datrice di lavoro, era iniziato per lo stesso un periodo di precarietà lavorativa, causa di incomprensioni e dissidi di coppia;
che egli, però, si era sempre attivato per il reperimento di un lavoro, tant'è che nel periodo 2012/2013 aveva lavorato alle dipendenze della Myauto
Srl, dal 2014 al 2016 aveva lavorato presso diversi supermercati come commesso e rifornitore scaffali, dal 2016 al 2018 aveva lavorato per la come corriere postale di Controparte_2 documenti bancari, nel 2019 aveva lavorato come banchista e trasportatore, accettando lavori precari e/o irregolari, sino al luglio 2020, allorquando gli era stato concesso il reddito di cittadinanza;
che percepiva inoltre una rendita INAIL di 145,00 euro mensili ed era onerato da un canone di locazione di 500,00 euro mensili;
che il rapporto di coniugio si era logorato con l'insorgere delle difficoltà lavorative ed a causa del carattere non conciliante ed aggressivo della moglie, la quale l'aveva costretto a lasciare la casa familiare il 29.2 2020; che aveva sempre avuto un ottimo rapporto con i figli, provvedendo direttamente alle loro esigenze.
Nel prosieguo, rigettate le prove orali ed espletata l'audizione dei figli, la ricorrente ha concluso come da memoria integrativa, chiedendo, pertanto, di “ 1.dichiarare, pronunziando sentenza parziale sullo status, che qui espressamente si richiede, la separazione tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
2. assegnare la casa familiare ubicata in Roma, via dell'Usignoli n. 26/a, di proprietà della signora alla medesima con quanto in essa Parte_1 contenuto;
il signor se ne è già allontanato dal 29 febbraio 2020, portando con sé Controparte_1 la maggior parte dei suoi beni e oggetti personali;
3. affidare i figli minori e Persona_3 [...] ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nella casa familiare, quale Persona_4 genitore di riferimento e con facoltà per il padre vederli e averli con sé quando lo desideri,
4 compatibilmente con le esigenze di tutti e previo accordo con la madre e, comunque, almeno: due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 e week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21,30; durante le vacanze estive il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno quindici giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, il signor vedrà e avrà con sé i figli per almeno cinque giorni anche non consecutivi, CP_1 comprendenti, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 30 o il 31 dicembre); durante le vacanze di pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno tre giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, il resto delle festività alternate;
4. il signor contribuirà al mantenimento dei figli e versando CP_1 Per_1 Per_2
l'importo mensile di euro 600,00 (pari a euro 300,00 per ciascun figlio);
5. tale somma sarà versata alla signora entro i primi 5 giorni del mese a mezzo assegno o bonifico bancario o con Parte_1 altre modalità che le parti concorderanno, con adeguamenti Istat;
6. il padre contribuirà nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, previamente concordate tra le parti per come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma, sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Presidente della Prima sezione del Tribunale Civile di
Roma, Pres. Massimo Crescenzi e dai magistrati della medesima sezione dott. Donatella Galterio,
Cristiana Ciavattone e Vittorio Contento e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, avv.
Mauro Vaglio e i consiglieri del medesimo Ordine, avv. Matteo Santini e Pompilia Rossi (doc. n. 37);
7. le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli saranno prese dal genitore presso cui essi si troveranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
8. ciascuno dei coniugi, economicamente autosufficiente e/o idoneo al lavoro, provvederà al proprio mantenimento;
9. le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori”. Il resistente, invece, ha concluso come da memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, chiedendo di “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e Controparte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, previo rigetto della Pt_1 domanda di addebito della separazione proposta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Parte_1
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed con Controparte_1 Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'ex casa famigliare di via dell'Usignolo, 26/a, Roma, intesa quale loro residenza abituale, con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé ogni qualvolta lo desideri e ogni volta che i ragazzi lo richiedano con pernottamento presso l'abitazione paterna, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici di ciascun figlio;
in subordine disporre,
5 le modalità di visita dei minori con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle 20,00
e ogni quindici giorni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, per sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie o di Capodanno sino all'Epifania, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 06 gennaio e durante le festività Pasquali per due giorni consecutivi, alternandosi annualmente con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i genitori, alternanza annuale valida anche per tutte le altre festività nazionali e religiose riconosciute. I genitori si impegnano, l'uno verso l'altro, a comunicarsi preventivamente tutti gli spostamenti dei minori e dove trascorreranno le vacanze, fornendo un recapito telefonico onde permettere il contatto con l'altro genitore. 3) Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quotidiana e congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli. 4)
Disporre, giuste le premesse, in punto di condizioni economiche del ricorrente, il mantenimento diretto dei minori in virtù del quale ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per le loro esigenze quotidiane, intese quali spese ordinarie nei giorni in cui si troveranno con il padre oltre al 30% a carico del padre delle spese straordinarie, rispettando il protocollo del Tribunale di
Roma che le parti dichiarano di avere letto ed esaminato. Vittoria dei compensi di lite”.
Pertanto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, le domande di addebito spiegate dalle parti convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande, deve preliminarmente ritenersi rinunciata la domanda di addebito da parte del resistente, non riproposta nè in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti conclusionali, né negli scritti difensivi successivi alla memoria di costituzione nella fase presidenziale. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, richiamata negli scritti conclusionali (sebbene non espressamente riproposta nella memoria integrativa, richiamata in sede di precisazione delle conclusioni), essa va rigettata, essendo 6 rimasta sfornita di prova, rilevandosi che, in materia di diritti indisponibili, non è invocabile il principio di non contestazione e che comunque il resistente ha contestato le allegazioni poste da controparte a fondamento della domanda di addebito.
Per quanto attiene all'affidamento, mantenimento e frequentazione dei figli, va premesso che in data 25.11.2021 è stata emessa l'ordinanza presidenziale contenente i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “rilevato che non sussistono elementi per derogare al richiesto affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, a tutela del diritto degli stessi alla bigenitorialità; rilevato che sebbene il resistente, costituendosi, abbia chiesto un affido “condiviso e paritario” dei minori, nelle conclusioni della propria memoria ha chiesto il “collocamento prevalente” degli stessi presso la ex casa familiare, con un regime di frequentazione del tutto indeterminato (“con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé ogni qualvolta lo desideri e ogni volta che i ragazzi lo richiedano …)” e in subordine (contraddittoriamente) più restrittivo di quello proposto dalla madre;
rilevato che il regime di frequentazione proposto dalla ricorrente, con cui i figli sono rimati a vivere dopo la separazione di fatto, coincide con quello concordato dalle stesse parti nel ricorso congiunto del febbraio 2020, poi non più coltivato, ed appare rispondente all'interesse dei minori a godere della stabilità di un ambiente domestico di principale riferimento e di tempi congrui a conservare un assiduo rapporto con il padre, sicchè va mantenuto il collocamento prevalente dei figli presso la madre, con diritto di visita del padre disciplinato come da dispositivo;
rilevato che alla madre, collocataria prevalente dei minori, va assegnata la ex casa familiare ex art. 337 sexies cc: rilevato, quanto alle statuizioni economiche, che la dipendente dell'American Express, ha Pt_1 dichiarato nell'anno di imposta 2020 un reddito netto pari a circa 29.000 euro (vedi Certificazione
Unica 2021) mentre il ha autocertificato di percepire un reddito di cittadinanza pari CP_1 attualmente a 780 euro mensili, oltre a 145 euro a titolo di pensione Inail e a febbraio 2020, allorquando percepiva un reddito di cittadinanza addirittura inferiore a quello attuale e già corrispondeva il canone di locazione per la casa di abitazione, si è impegnato a corrispondere un assegno per i figli dell'importo complessivo di 350,00 euro mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie, così ammettendo di essere nella condizione di sostenere tale esborso (peraltro minimo); rilevato che sebbene la modestia del reddito percepito dal resistente, ammessa dalla stessa ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta (“..e, comunque, ad oggi percepisce un reddito seppure minimo”), non consenta di ritenere accoglibile la domanda di mantenimento nell'importo richiesto dalla poiché non sono state dedotte circostanze sopravvenute al suddetto impegno assunto dal Pt_1
va posto a carico dello stesso un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di CP_1
7 350,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat oltre al 40% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo
PQM
visto l'art.708
c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minori ed n via condivisa Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la ex casa familiare alla 4) stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le Pt_1 parti, due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 e a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21,30; durante le vacanze estive per almeno quindici giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie per almeno cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 30 o il 31 dicembre (quest'anno, in caso di contrasto, il 25 e il 31 dicembre); durante le vacanze di pasquali, per almeno tre giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in coincidenza delle altre festività alternandosi con la madre;
5) pone a carico di a Controparte_1 decorrere dal novembre 2021, un assegno dell'importo mensile di 350,00 euro quale contributo al mantenimento dei due figli, da corrispondersi alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo…”.
La predetta ordinanza presidenziale, reclamata dal resistente, è stata confermata dalla Corte di Appello con provvedimento del 6.9.2023.
Orbene, quanto al primogenito , va evidenziato che lo stesso nelle more del giudizio Per_5
è divenuto maggiorenne e pertanto nulla va più statuito in merito all'affidamento, collocamento e frequentazione dello stesso con i genitori.
Per quanto riguarda invece la figlia minore non essendo emersi nel corso del Per_2
giudizio elementi giustificanti deroghe al paradigma normativo dell'affidamento condiviso, va confermato l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la figlia, la quale, come richiesto da entrambe le parti, va collocata in via prevalente presso la madre, con cui è rimasta a vivere dopo l'allontanamento del padre, presso la ex casa familiare in Roma via degli Usignoli 26, che va pertanto assegnata alla madre.
Quanto al regime di frequentazione, va evidenziato che, in sede di audizione alla udienza del 16.1.2024, la figlia ha dichiarato:“…Il pomeriggio sto a casa a studiare da sola in quanto 8 mamma lavora. Sto sempre da sola, anche perché mio fratello esce. Sto da sola fino alla sera, fino a quando non tornano. Studio anche la sera, studio tanto. Papà lo vedo. Lo vedo a week-end alternati dal venerdì fino alla domenica sera dopo cena. Il venerdì lo vedo dalla sera. Sia io che il venerdì Per_1 usciamo e poi andiamo da papà. Durante la settimana ogni tanto lo vediamo papà. Non andiamo a casa sua ma lui ci passa a salutare. Lo frequentiamo a casa sua solo nei week-end, però durante la settimana ci capita di incontrarlo per un saluto o per una cena. Se mi va di andare a cena o a pranzo da papà vado da lui. Non capita spessissimo ma capita. A.d.r. “con mamma le cose non vanno né bene né male;
con papà va fin troppo bene. Mamma dopo la separazione è cambiata, è più dura. Papà invece
è uguale. Mamma non è più dolce come prima, ma forse siamo cresciuti anche noi. Il rapporto con mamma è più o meno buono, dipende, sia per me che per . Spesso non è molto caruccia con le Per_1 parole, usa parole dure sia con me che non mio fratello, a volte senza rendersene conto. Mi ha detto
“sei una delusione”…..rispetto alla frequentazione di mamma e di papà, vorrei vedere più papà.
Vorrei stare tutti i week-end da lui, gliel'ho detto a papà. Durante la settimana sto da sola, a casa di mamma”. A.d.r. “non mi serve l'aiuto di uno psicologo. Vorrei che mamma tornasse ad essere quella di prima. È come se a casa stessi da sola perché mamma non mi si fila e non c'è. Se sto da papà Per_1 almeno sto con lui. È disoccupato ma fa qualcosa per mantenersi, quando non stiamo con lui il week- end lavora e quando stiamo da lui non lavora, lo fa per accontentarci e per comprarci qualcosa se ci serve, fa tipo consegne, tipo Amazon;
non ho altro da aggiungere”….”.
Alla luce di quanto precede, considerato che il regime di frequentazione come disciplinato dalla ordinanza presidenziale del 25.11.2021 è - per quanto attiene ai giorni infrasettimanali
- sostanzialmente disatteso dal il quale solo saltuariamente vede la minore nel CP_1
corso della settimana, considerata l'esigenza manifestata dalla figlia di poter vedere più spesso il padre, con il quale, nell'attuale delicata fase dell'adolescenza, è in maggiore consonanza e dal quale si sente maggiormente “vista” ed accudita, avendo invece un rapporto meno sintonico con la madre, considerato che di fatto il diritto di visita settimanale non viene esercitato con regolarità e considerato l'assorbente impegno nello studio riferito dalla minore nel corso della settimana, va disposto che il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia il primo, il terzo e il quarto fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle 19.30 sino alla domenica alle 21.30, così consentendo anche alla madre di fruire, per un fine settimana al mese, di momenti di svago con la figlia, fatta salva la possibilità per quest'ultima, oramai quindicenne, di poter incontrare il padre durante la settimana, con le medesime modalità già di fatto attuate e riferite in sede di audizione, rendendone previamente edotta la madre.
9 Quanto alle vacanze estive, natalizie e pasquali, nonché alle altre festività, vanno confermate le statuizioni provvisorie di cui all'ordinanza presidenziale.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dichiarato di essere impiegata con contratto Pt_1
a tempo indeterminato presso la ed ha percepito nel corso Controparte_3
dell'ultimo triennio redditi netti pari a circa 33.300 euro nell' anno di imposta 2022, pari a circa 31.000 euro nell'anno di imposta 2021 e pari a circa 29.000 euro nell'anno di imposta
2020 (vedi CUD in atti). E' inoltre proprietaria della ex casa familiare in Roma ricevuta per donazione.
Il ha invece dichiarato di essere disoccupato, di percepire una indennità CP_1
mensile Inail pari, al gennaio 2024, a 167,86 euro mensili e di avere percepito il reddito di cittadinanza dal luglio 2020 al luglio 2023 e segnatamente circa 4.200 euro nel 2020, circa
9.000 euro nel 2021, circa 8.100 euro nel 2022 e circa 5.400 euro nel 2023 (vedi dichiarazione sostitutiva). E' inoltre onerato del canone di locazione mensile di circa 500 euro per la casa di abitazione. La figlia, nel corso dell'ultima audizione, pur confermando lo stato di disoccupazione del padre, ha riferito che il predetto svolge qualche lavoro, nel settore delle consegne, per mantenersi (“….fa qualcosa per mantenersi, …. lo fa per accontentarci e per comprarci qualcosa se ci serve, fa tipo consegne, tipo Amazon..) ed anche il figlio ha riferito Per_5
che il padre fa “qualche lavoretto”. Lo stesso ha ammesso, negli scritti CP_1
conclusionali, di svolgere “lavori precari con i quali fronteggia i suoi ridottissimi bisogni quotidiani, e, soprattutto, quelli dei ragazzi quando sono con lui”, sebbene senza quantificare nemmeno in via orientativa i proventi percepiti. E' inoltre proprietario della quota di 1/3 di un immobile in Sgurgola asseritamente privo di valore commerciale.
Alla luce di quanto precede, pur valutata la netta sperequazione patrimoniale e reddituale tra le parti in favore della considerato che lo stato di disoccupazione del Pt_1 CP_1 esistente già nel momento in cui si è obbligato alla corresponsione dell'assegno nell'attuale importo, non lo esime dall'obbligo di mantenere i figli e che deve anzi ritenersi incontestato lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa, sia pure precaria, che gli consente di soddisfare le essenziali esigenze di vita e quelle dei figli quando si trovano con lui, considerata l'esiguità della misura dell'assegno disposto con l'ordinanza presidenziale, che non ne consente la ulteriore riduzione (così come non ne consente l'aumento in ragione della
10 incontestata precarietà della condizione lavorativa dell'obbligato), va confermato a carico del l'assegno di mantenimento per i due figli (non essendovi prova CP_1
dell'autosufficienza economica del maggiorenne, che in sede di audizione si è dichiarato intenzionato a reperire un lavoro, avendo lasciato la scuola) nell'importo di 350 euro mensili
(175 euro per ciascun figlio ), oltre Istat maturato e maturando, a decorrere dalla domanda
(ossia dal 13.4.2021, data di deposito del ricorso), da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 40%delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine forense.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese.
PQM
definitivamente decidendo,
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
coniugati in Roma, in data 4.6.2005; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2005, atto n. 00336, parte 2, serie A04);
affida la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente preso la madre, Per_2 autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa;
regolamenta la frequentazione della figlia come da parte motiva;
assegna a la casa familiare sita in Roma, via dell'Usignolo 26 A;
Parte_1
pone a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento dei figli ed Per_1
dell'importo mensile di 350 euro (175,00 euro per ciascun figlio), a far data dalla Per_2 domanda (13.4.2021), da rivalutarsi annualmente secondo gi indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine forense;
spese compensate.
Roma, 3.12.2024
11 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26855 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTESE BARBARA per procura in Parte_1 atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ABBONDANZIERI Controparte_1
SIMONETTA per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
1 CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio il 4.6.2005 in Roma con Parte_1 [...]
e che dall'unione coniugale erano nati i figli (il 4 giugno 2006) ed CP_1 Per_1 Per_2
(il 20 settembre 2009), ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e addebitandola al marito;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
[...] Controparte_1
3. assegnare la casa familiare ubicata in Roma, via dell'Usignoli n. 26/a, di proprietà della signora alla medesima con quanto in essa contenuto;
il signor se ne è già Parte_1 Controparte_1 allontanato dal 29 febbraio 2020, portando con sé la maggior parte dei suoi beni e oggetti personali;
4. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, nella casa familiare, quale genitore di riferimento e con facoltà per il padre, di vederli e averli con sé quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze di tutti e previo accordo con la madre e, comunque, almeno: due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle
18,30 alle 21,30 e week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21,30; durante le vacanze estive il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno quindici giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, il signor vedrà e avrà con sé i figli per almeno CP_1 cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 30 o il
31 dicembre); durante le vacanze di pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno tre giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, il resto delle festività alternate;
5. il signor contribuirà al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 versando l'importo mensile di euro 600,00 (pari a euro 300,00 per ciascun figlio);
6. tale Per_2 somma sarà versata alla signora entro i primi 5 giorni del mese a mezzo assegno o Parte_1 bonifico bancario o con altre modalità che le parti concorderanno, con adeguamenti Istat;
7. il padre contribuirà nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, previamente concordate tra le parti per come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma, sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Presidente della Prima sezione del
Tribunale Civile di Roma, Pres. Massimo Crescenzi e dai magistrati della medesima sezione dott.
Donatella Galterio, Cristiana Ciavattone e Vittorio Contento e il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, avv. Mauro Vaglio e i consiglieri del medesimo Ordine, avv. Matteo Santini e
Pompilia Rossi (doc. n. 37);
8. le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli saranno prese dal genitore presso cui essi si troveranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante 2 importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
9. ciascuno dei coniugi, economicamente autosufficiente e/o idoneo al lavoro, provvederà al proprio mantenimento;
10. le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori”.
Ha dedotto all'uopo: che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta disinteressata ed irresponsabile del marito, il quale si era “costantemente rifiutato di investire le proprie energie in una qualche professionalità che gli assicurasse una stabile occupazione” , facendo gravare integralmente sulla moglie il mantenimento della famiglia;
che da ultimo il resistente aveva anche cominciato ad accusare la moglie, alla presenza dei figli, di pretese relazioni extraconiugali;
che pertanto in data 26.2.2020 avevano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale e che concordemente, il 29.2.2020, il marito aveva lasciato la casa familiare;
che però il aveva comunicato di non voler comparire CP_1
all'udienza fissata per la separazione consensuale, intendendo essere esonerato dal mantenimento dei figli, a cui non aveva più provveduto.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto a propria volta la separazione Controparte_1 dalla moglie ma con addebito alla stessa e il rigetto dell'avversa domanda di addebito, nonché di “….2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed on collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso l'ex casa famigliare di via dell'Usignolo, 26/a, Roma, intesa quale loro residenza abituale, con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé ogni qualvolta lo desideri e ogni volta che i ragazzi lo richiedano con pernottamento presso l'abitazione paterna, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici di ciascun figlio;
in subordine disporre, le modalità di visita dei minori con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle 20,00 e ogni quindici giorni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, per sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie o di Capodanno sino all'Epifania, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore
20,00 del 06 gennaio e durante le festività Pasquali per due giorni consecutivi, alternandosi annualmente con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i genitori, alternanza annuale valida anche per tutte le altre festività nazionali e religiose riconosciute. I genitori si impegnano, l'uno verso l'altro,
a comunicarsi preventivamente tutti gli spostamenti dei minori e dove trascorreranno le vacanze, fornendo un recapito telefonico onde permettere il contatto con l'altro genitore. 3) Ciascun genitore
3 eserciterà la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quotidiana e congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli. 4)
Disporre, giuste le premesse, in punto di condizioni economiche del ricorrente, il mantenimento diretto dei minori in virtù del quale ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per le loro esigenze quotidiane, intese quali spese ordinarie nei giorni in cui si troveranno con il padre oltre al 30% a carico del padre delle spese straordinarie, rispettando il protocollo del Tribunale di
Roma che le parti dichiarano di avere letto ed esaminato. Vittoria dei compensi di lite”.
Ha dedotto all'uopo: che, a seguito del fallimento, nel 2011, della società propria datrice di lavoro, era iniziato per lo stesso un periodo di precarietà lavorativa, causa di incomprensioni e dissidi di coppia;
che egli, però, si era sempre attivato per il reperimento di un lavoro, tant'è che nel periodo 2012/2013 aveva lavorato alle dipendenze della Myauto
Srl, dal 2014 al 2016 aveva lavorato presso diversi supermercati come commesso e rifornitore scaffali, dal 2016 al 2018 aveva lavorato per la come corriere postale di Controparte_2 documenti bancari, nel 2019 aveva lavorato come banchista e trasportatore, accettando lavori precari e/o irregolari, sino al luglio 2020, allorquando gli era stato concesso il reddito di cittadinanza;
che percepiva inoltre una rendita INAIL di 145,00 euro mensili ed era onerato da un canone di locazione di 500,00 euro mensili;
che il rapporto di coniugio si era logorato con l'insorgere delle difficoltà lavorative ed a causa del carattere non conciliante ed aggressivo della moglie, la quale l'aveva costretto a lasciare la casa familiare il 29.2 2020; che aveva sempre avuto un ottimo rapporto con i figli, provvedendo direttamente alle loro esigenze.
Nel prosieguo, rigettate le prove orali ed espletata l'audizione dei figli, la ricorrente ha concluso come da memoria integrativa, chiedendo, pertanto, di “ 1.dichiarare, pronunziando sentenza parziale sullo status, che qui espressamente si richiede, la separazione tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
2. assegnare la casa familiare ubicata in Roma, via dell'Usignoli n. 26/a, di proprietà della signora alla medesima con quanto in essa Parte_1 contenuto;
il signor se ne è già allontanato dal 29 febbraio 2020, portando con sé Controparte_1 la maggior parte dei suoi beni e oggetti personali;
3. affidare i figli minori e Persona_3 [...] ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nella casa familiare, quale Persona_4 genitore di riferimento e con facoltà per il padre vederli e averli con sé quando lo desideri,
4 compatibilmente con le esigenze di tutti e previo accordo con la madre e, comunque, almeno: due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 e week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21,30; durante le vacanze estive il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno quindici giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, il signor vedrà e avrà con sé i figli per almeno cinque giorni anche non consecutivi, CP_1 comprendenti, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 30 o il 31 dicembre); durante le vacanze di pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno tre giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, il resto delle festività alternate;
4. il signor contribuirà al mantenimento dei figli e versando CP_1 Per_1 Per_2
l'importo mensile di euro 600,00 (pari a euro 300,00 per ciascun figlio);
5. tale somma sarà versata alla signora entro i primi 5 giorni del mese a mezzo assegno o bonifico bancario o con Parte_1 altre modalità che le parti concorderanno, con adeguamenti Istat;
6. il padre contribuirà nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, previamente concordate tra le parti per come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma, sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Presidente della Prima sezione del Tribunale Civile di
Roma, Pres. Massimo Crescenzi e dai magistrati della medesima sezione dott. Donatella Galterio,
Cristiana Ciavattone e Vittorio Contento e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, avv.
Mauro Vaglio e i consiglieri del medesimo Ordine, avv. Matteo Santini e Pompilia Rossi (doc. n. 37);
7. le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli saranno prese dal genitore presso cui essi si troveranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
8. ciascuno dei coniugi, economicamente autosufficiente e/o idoneo al lavoro, provvederà al proprio mantenimento;
9. le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori”. Il resistente, invece, ha concluso come da memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, chiedendo di “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e Controparte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, previo rigetto della Pt_1 domanda di addebito della separazione proposta dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Parte_1
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed con Controparte_1 Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'ex casa famigliare di via dell'Usignolo, 26/a, Roma, intesa quale loro residenza abituale, con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé ogni qualvolta lo desideri e ogni volta che i ragazzi lo richiedano con pernottamento presso l'abitazione paterna, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici di ciascun figlio;
in subordine disporre,
5 le modalità di visita dei minori con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle 20,00
e ogni quindici giorni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, per sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie o di Capodanno sino all'Epifania, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 06 gennaio e durante le festività Pasquali per due giorni consecutivi, alternandosi annualmente con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i genitori, alternanza annuale valida anche per tutte le altre festività nazionali e religiose riconosciute. I genitori si impegnano, l'uno verso l'altro, a comunicarsi preventivamente tutti gli spostamenti dei minori e dove trascorreranno le vacanze, fornendo un recapito telefonico onde permettere il contatto con l'altro genitore. 3) Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quotidiana e congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli. 4)
Disporre, giuste le premesse, in punto di condizioni economiche del ricorrente, il mantenimento diretto dei minori in virtù del quale ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per le loro esigenze quotidiane, intese quali spese ordinarie nei giorni in cui si troveranno con il padre oltre al 30% a carico del padre delle spese straordinarie, rispettando il protocollo del Tribunale di
Roma che le parti dichiarano di avere letto ed esaminato. Vittoria dei compensi di lite”.
Pertanto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, le domande di addebito spiegate dalle parti convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande, deve preliminarmente ritenersi rinunciata la domanda di addebito da parte del resistente, non riproposta nè in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti conclusionali, né negli scritti difensivi successivi alla memoria di costituzione nella fase presidenziale. Quanto alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, richiamata negli scritti conclusionali (sebbene non espressamente riproposta nella memoria integrativa, richiamata in sede di precisazione delle conclusioni), essa va rigettata, essendo 6 rimasta sfornita di prova, rilevandosi che, in materia di diritti indisponibili, non è invocabile il principio di non contestazione e che comunque il resistente ha contestato le allegazioni poste da controparte a fondamento della domanda di addebito.
Per quanto attiene all'affidamento, mantenimento e frequentazione dei figli, va premesso che in data 25.11.2021 è stata emessa l'ordinanza presidenziale contenente i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “rilevato che non sussistono elementi per derogare al richiesto affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, a tutela del diritto degli stessi alla bigenitorialità; rilevato che sebbene il resistente, costituendosi, abbia chiesto un affido “condiviso e paritario” dei minori, nelle conclusioni della propria memoria ha chiesto il “collocamento prevalente” degli stessi presso la ex casa familiare, con un regime di frequentazione del tutto indeterminato (“con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé ogni qualvolta lo desideri e ogni volta che i ragazzi lo richiedano …)” e in subordine (contraddittoriamente) più restrittivo di quello proposto dalla madre;
rilevato che il regime di frequentazione proposto dalla ricorrente, con cui i figli sono rimati a vivere dopo la separazione di fatto, coincide con quello concordato dalle stesse parti nel ricorso congiunto del febbraio 2020, poi non più coltivato, ed appare rispondente all'interesse dei minori a godere della stabilità di un ambiente domestico di principale riferimento e di tempi congrui a conservare un assiduo rapporto con il padre, sicchè va mantenuto il collocamento prevalente dei figli presso la madre, con diritto di visita del padre disciplinato come da dispositivo;
rilevato che alla madre, collocataria prevalente dei minori, va assegnata la ex casa familiare ex art. 337 sexies cc: rilevato, quanto alle statuizioni economiche, che la dipendente dell'American Express, ha Pt_1 dichiarato nell'anno di imposta 2020 un reddito netto pari a circa 29.000 euro (vedi Certificazione
Unica 2021) mentre il ha autocertificato di percepire un reddito di cittadinanza pari CP_1 attualmente a 780 euro mensili, oltre a 145 euro a titolo di pensione Inail e a febbraio 2020, allorquando percepiva un reddito di cittadinanza addirittura inferiore a quello attuale e già corrispondeva il canone di locazione per la casa di abitazione, si è impegnato a corrispondere un assegno per i figli dell'importo complessivo di 350,00 euro mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie, così ammettendo di essere nella condizione di sostenere tale esborso (peraltro minimo); rilevato che sebbene la modestia del reddito percepito dal resistente, ammessa dalla stessa ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta (“..e, comunque, ad oggi percepisce un reddito seppure minimo”), non consenta di ritenere accoglibile la domanda di mantenimento nell'importo richiesto dalla poiché non sono state dedotte circostanze sopravvenute al suddetto impegno assunto dal Pt_1
va posto a carico dello stesso un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di CP_1
7 350,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat oltre al 40% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo
PQM
visto l'art.708
c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minori ed n via condivisa Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la ex casa familiare alla 4) stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le Pt_1 parti, due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 18,30 alle 21,30 e a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21,30; durante le vacanze estive per almeno quindici giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie per almeno cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 30 o il 31 dicembre (quest'anno, in caso di contrasto, il 25 e il 31 dicembre); durante le vacanze di pasquali, per almeno tre giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in coincidenza delle altre festività alternandosi con la madre;
5) pone a carico di a Controparte_1 decorrere dal novembre 2021, un assegno dell'importo mensile di 350,00 euro quale contributo al mantenimento dei due figli, da corrispondersi alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo…”.
La predetta ordinanza presidenziale, reclamata dal resistente, è stata confermata dalla Corte di Appello con provvedimento del 6.9.2023.
Orbene, quanto al primogenito , va evidenziato che lo stesso nelle more del giudizio Per_5
è divenuto maggiorenne e pertanto nulla va più statuito in merito all'affidamento, collocamento e frequentazione dello stesso con i genitori.
Per quanto riguarda invece la figlia minore non essendo emersi nel corso del Per_2
giudizio elementi giustificanti deroghe al paradigma normativo dell'affidamento condiviso, va confermato l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la figlia, la quale, come richiesto da entrambe le parti, va collocata in via prevalente presso la madre, con cui è rimasta a vivere dopo l'allontanamento del padre, presso la ex casa familiare in Roma via degli Usignoli 26, che va pertanto assegnata alla madre.
Quanto al regime di frequentazione, va evidenziato che, in sede di audizione alla udienza del 16.1.2024, la figlia ha dichiarato:“…Il pomeriggio sto a casa a studiare da sola in quanto 8 mamma lavora. Sto sempre da sola, anche perché mio fratello esce. Sto da sola fino alla sera, fino a quando non tornano. Studio anche la sera, studio tanto. Papà lo vedo. Lo vedo a week-end alternati dal venerdì fino alla domenica sera dopo cena. Il venerdì lo vedo dalla sera. Sia io che il venerdì Per_1 usciamo e poi andiamo da papà. Durante la settimana ogni tanto lo vediamo papà. Non andiamo a casa sua ma lui ci passa a salutare. Lo frequentiamo a casa sua solo nei week-end, però durante la settimana ci capita di incontrarlo per un saluto o per una cena. Se mi va di andare a cena o a pranzo da papà vado da lui. Non capita spessissimo ma capita. A.d.r. “con mamma le cose non vanno né bene né male;
con papà va fin troppo bene. Mamma dopo la separazione è cambiata, è più dura. Papà invece
è uguale. Mamma non è più dolce come prima, ma forse siamo cresciuti anche noi. Il rapporto con mamma è più o meno buono, dipende, sia per me che per . Spesso non è molto caruccia con le Per_1 parole, usa parole dure sia con me che non mio fratello, a volte senza rendersene conto. Mi ha detto
“sei una delusione”…..rispetto alla frequentazione di mamma e di papà, vorrei vedere più papà.
Vorrei stare tutti i week-end da lui, gliel'ho detto a papà. Durante la settimana sto da sola, a casa di mamma”. A.d.r. “non mi serve l'aiuto di uno psicologo. Vorrei che mamma tornasse ad essere quella di prima. È come se a casa stessi da sola perché mamma non mi si fila e non c'è. Se sto da papà Per_1 almeno sto con lui. È disoccupato ma fa qualcosa per mantenersi, quando non stiamo con lui il week- end lavora e quando stiamo da lui non lavora, lo fa per accontentarci e per comprarci qualcosa se ci serve, fa tipo consegne, tipo Amazon;
non ho altro da aggiungere”….”.
Alla luce di quanto precede, considerato che il regime di frequentazione come disciplinato dalla ordinanza presidenziale del 25.11.2021 è - per quanto attiene ai giorni infrasettimanali
- sostanzialmente disatteso dal il quale solo saltuariamente vede la minore nel CP_1
corso della settimana, considerata l'esigenza manifestata dalla figlia di poter vedere più spesso il padre, con il quale, nell'attuale delicata fase dell'adolescenza, è in maggiore consonanza e dal quale si sente maggiormente “vista” ed accudita, avendo invece un rapporto meno sintonico con la madre, considerato che di fatto il diritto di visita settimanale non viene esercitato con regolarità e considerato l'assorbente impegno nello studio riferito dalla minore nel corso della settimana, va disposto che il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia il primo, il terzo e il quarto fine settimana di ogni mese, dal venerdì alle 19.30 sino alla domenica alle 21.30, così consentendo anche alla madre di fruire, per un fine settimana al mese, di momenti di svago con la figlia, fatta salva la possibilità per quest'ultima, oramai quindicenne, di poter incontrare il padre durante la settimana, con le medesime modalità già di fatto attuate e riferite in sede di audizione, rendendone previamente edotta la madre.
9 Quanto alle vacanze estive, natalizie e pasquali, nonché alle altre festività, vanno confermate le statuizioni provvisorie di cui all'ordinanza presidenziale.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dichiarato di essere impiegata con contratto Pt_1
a tempo indeterminato presso la ed ha percepito nel corso Controparte_3
dell'ultimo triennio redditi netti pari a circa 33.300 euro nell' anno di imposta 2022, pari a circa 31.000 euro nell'anno di imposta 2021 e pari a circa 29.000 euro nell'anno di imposta
2020 (vedi CUD in atti). E' inoltre proprietaria della ex casa familiare in Roma ricevuta per donazione.
Il ha invece dichiarato di essere disoccupato, di percepire una indennità CP_1
mensile Inail pari, al gennaio 2024, a 167,86 euro mensili e di avere percepito il reddito di cittadinanza dal luglio 2020 al luglio 2023 e segnatamente circa 4.200 euro nel 2020, circa
9.000 euro nel 2021, circa 8.100 euro nel 2022 e circa 5.400 euro nel 2023 (vedi dichiarazione sostitutiva). E' inoltre onerato del canone di locazione mensile di circa 500 euro per la casa di abitazione. La figlia, nel corso dell'ultima audizione, pur confermando lo stato di disoccupazione del padre, ha riferito che il predetto svolge qualche lavoro, nel settore delle consegne, per mantenersi (“….fa qualcosa per mantenersi, …. lo fa per accontentarci e per comprarci qualcosa se ci serve, fa tipo consegne, tipo Amazon..) ed anche il figlio ha riferito Per_5
che il padre fa “qualche lavoretto”. Lo stesso ha ammesso, negli scritti CP_1
conclusionali, di svolgere “lavori precari con i quali fronteggia i suoi ridottissimi bisogni quotidiani, e, soprattutto, quelli dei ragazzi quando sono con lui”, sebbene senza quantificare nemmeno in via orientativa i proventi percepiti. E' inoltre proprietario della quota di 1/3 di un immobile in Sgurgola asseritamente privo di valore commerciale.
Alla luce di quanto precede, pur valutata la netta sperequazione patrimoniale e reddituale tra le parti in favore della considerato che lo stato di disoccupazione del Pt_1 CP_1 esistente già nel momento in cui si è obbligato alla corresponsione dell'assegno nell'attuale importo, non lo esime dall'obbligo di mantenere i figli e che deve anzi ritenersi incontestato lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa, sia pure precaria, che gli consente di soddisfare le essenziali esigenze di vita e quelle dei figli quando si trovano con lui, considerata l'esiguità della misura dell'assegno disposto con l'ordinanza presidenziale, che non ne consente la ulteriore riduzione (così come non ne consente l'aumento in ragione della
10 incontestata precarietà della condizione lavorativa dell'obbligato), va confermato a carico del l'assegno di mantenimento per i due figli (non essendovi prova CP_1
dell'autosufficienza economica del maggiorenne, che in sede di audizione si è dichiarato intenzionato a reperire un lavoro, avendo lasciato la scuola) nell'importo di 350 euro mensili
(175 euro per ciascun figlio ), oltre Istat maturato e maturando, a decorrere dalla domanda
(ossia dal 13.4.2021, data di deposito del ricorso), da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 40%delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine forense.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese.
PQM
definitivamente decidendo,
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
coniugati in Roma, in data 4.6.2005; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2005, atto n. 00336, parte 2, serie A04);
affida la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente preso la madre, Per_2 autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa;
regolamenta la frequentazione della figlia come da parte motiva;
assegna a la casa familiare sita in Roma, via dell'Usignolo 26 A;
Parte_1
pone a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento dei figli ed Per_1
dell'importo mensile di 350 euro (175,00 euro per ciascun figlio), a far data dalla Per_2 domanda (13.4.2021), da rivalutarsi annualmente secondo gi indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine forense;
spese compensate.
Roma, 3.12.2024
11 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
12