Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 20 maggio 2025
Ruolo Generale n. 945/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 945 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 8139 pubblicata in data 8 ottobre 2021 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Guzzo Salvatore (cf ) e Michele Capasso (cf C.F._2
), elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in C.F._3
Mugnano di Napoli, Via Alcide De Gasperi, 44, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
- Email_1
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1
e
(cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio CP_1 C.F._4
Mariottino (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, Viale C.F._5
Gramsci, 16, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_3
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 maggio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo 9823/2012 CP_1 dell'importo di € 2.571,25, emesso dal Giudice di Pace di Napoli in favore di
[...]
per il pagamento dei compensi professionali per l'attività prestata in qualità Pt_1 di consulente di parte in favore dell'ingiunta.
si costituiva in giudizio eccependo la tardività dell'opposizione e Parte_1 chiedendo, comunque, il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, dinanzi al quale l'opposizione era riassunta per incompetenza funzionale del Giudice di pace, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto interrogatorio formale nonché espletata prova orale, così statuiva:
“... va in primo luogo affermata l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da . Invero, la norma richiamata prevede la possibilità per CP_1
l'intimato di proporre opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, ove provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie, deve ritenersi che la notifica del decreto ingiuntivo sia inficiata da nullità, essendo documentalmente provato che la non era più residente all'indirizzo presso cui CP_1 la stessa è stata effettuata, avendo da tempo trasferito altrove la propria residenza
2 anagrafica. In conseguenza di ciò, la predetta è venuta a conoscenza del provvedimento monitorio soltanto con la notifica del precetto eseguita correttamente alla sua nuova residenza e, dunque, quando era ormai decorso il termine per la proposizione dell'opposizione...
Accertata, dunque, l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, vanno esaminate le contestazioni mosse dall'opponente nel merito della pretesa creditoria.
Al riguardo, occorre osservare che in fatto è pacifico tra le parti che la CP_1 conferì al l'incarico di assisterla in qualità di tecnico di parte nel procedimento Pt_1 di accertamento tecnico preventivo teso ad accertare la presenza, nell'appartamento di sua proprietà, di immissioni acustiche oltre il limite della normale tollerabilità. È altresì non contestato che, sin da subito, il rappresentò alla l'opportunità Pt_1 CP_1 di essere affiancato nello svolgimento dell'incarico da un tecnico di sua fiducia,
[...]
, anch'egli esperto in materia acustica ed ambientale. Ugualmente Persona_1 pacifico è che, dopo alcuni accessi presso l'abitazione della , il professionista CP_1 rinunciò allo svolgimento dell'incarico e le operazioni peritali proseguirono con
l'assistenza del solo . Risulta, infine, dagli atti di causa che per l'attività di Per_1 consulenza svoltasi, la ha versato al solo un compenso di CP_1 Per_1 complessivi € 2.420,00, di cui € 1.500,00 a mezzo bonifico ed € 900,00 in contanti...
Con il secondo motivo di opposizione, la ha dedotto di aver integralmente CP_1 compensato l'attività di consulenza svolta dal mediante la corresponsione al Pt_1
del complessivo importo di € 2.420,00. Per_1
Per valutare la fondatezza di tale assunto occorre esaminare i termini della vicenda negoziale intercorsa tra le parti, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria probatoria svoltasi.
Ebbene, in sede di interrogatorio formale l'opposto ha confermato che, su sua richiesta, fu affiancato, nell'espletamento dell'incarico dal suo collaboratore
[...]
, esperto in materia acustica ed ambientale (capitolo n. 11) della Persona_1 memoria istruttoria di patte avversa), specificando che quest'ultimo era in possesso di un fonometro di classe A, che era adeguato ai rilievi che si dovevano effettuare. Lo stesso ha, poi, precisato che fu concordato con la presso il suo studio un CP_1 compenso di € 500,00 per ogni accesso notturno, che avrebbe “diviso con il suo ausiliario”.
3 La circostanza relativa all'avvenuta pattuizione fra le parti di un compenso unico per entrambi i tecnici è stata, poi, ulteriormente specificata dai testi escussi. Infatti, la teste , rispondendo affermativamente al capo 12) della memoria Testimone_1 istruttoria di parte opponente, ha confermato che il puntualizzò alla che Pt_1 CP_1 non ci sarebbe stata una duplicazione di compensi per l'attività professionale svolta dal . Lo stesso , escusso in qualità di teste, ha dichiarato “Si è Per_1 Per_1 vero, il precisò che il compenso sarebbe stato unico e le mie spettanze sarebbero Pt_1 state inglobate in esso”. Il teste ha, poi, confermato di aver ricevuto dalla il CP_1 pagamento in due tranches del compenso professionale maturato.
Ebbene, alla stregua di tali emergenze probatorie, deve ritenersi che la CP_1 conferì al un incarico professionale in aggiunta a quello già affidato al Per_1
posto che lo stesso le fu presentato come un “esperto” in materia acustica, che Pt_1 avrebbe dovuto “affiancare” il predetto nello svolgimento delle operazioni peritali.
Dunque, non un mero collaboratore o un ausiliario del ma un altro Pt_1 professionista incaricato dall'opposta, come si desume anche dalla circostanza che lo stesso, dopo la rinuncia del collega, portò a termine da solo l'attività di assistenza professionale. Deve, altresì, ritenersi, per ciò che riguarda il pagamento del corrispettivo, che l'intesa tra i professionisti e la fu che quest'ultima avrebbe CP_1 corrisposto un compenso unico per entrambi, avendo la relativa circostanza trovato riscontro, oltre che nell'interrogatorio formale del nelle dichiarazioni dei testi Pt_1 ed, in particolare, dello stesso . Per_1
Ricostruito il rapporto nei suindicati termini, è evidente allora che il pagamento effettuato dalla al sia interamente satisfattivo anche delle spettanze CP_1 Per_1 professionali maturate dal non essendovi alcuna ragione per ritenere che la Pt_1 pattuizione relativa all'unicità del compenso sia venuta meno con la rinuncia dell'opposto all'incarico conferitogli. Del resto, che il abbia percepito detto Per_1 pagamento anche per conto del risulta in modo palese dalla causale “ Pt_1 [...]
” del bonifico effettuato dall'opponente in data 10/4/2015 Controparte_2 dell'importo di € 1.500,00, ricevuto senza riserve da parte dello stesso. A ciò deve aggiungersi, poi, che essendo i due professionisti colleghi di studio ed essendo il rapporto proseguito di fatto con il solo , è del tutto ragionevole che la Per_1 CP_1 abbia ritenuto di remunerare l'attività professionale svolta corrispondendo l'intero compenso al predetto piuttosto che al con il quale aveva interrotto ogni Pt_1
4 rapporto.
Deve, pertanto, ritenersi che il suindicato pagamento, abbia determinato, in conformità della pattuizione intercorsa fra le parti, l'estinzione dell'obbligazione nei confronti di entrambi i professionisti, restando invece questione circoscritta al rapporto interno fra gli stessi la ripartizione del compenso in ragione dell'attività concretamente prestata da ciascuno di essi.
Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo”.
Il Tribunale respingeva, invece, la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da ritenendo legittimo il recesso di dall'incarico, CP_1 Pt_1 recesso che, in ogni caso, non cagionò alcun danno poiché la continuò a essere CP_1 assistita da sino al termine delle operazioni peritali, compensando in Per_1 misura del 50% le spese di lite poste a carico dell'opposto.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 3 marzo 2022, invocandone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale Civile di Napoli, XI Sezione, Giudice monocratico Dott.ssa Carla Sorrentini, n. 8139 del 5.10.2021, pubblicata il 8.10.2021, con particolare riferimento – ex articolo 342, comma I, numeri 1) e 2) del Codice di
Rito – alle parti del decisum censurate ed alle circostanze da cui derivano la violazione di Legge, l'illogicità, illegittimità e contraddittorietà della motivazione, nonché la deficienza probatoria ed in accoglimento del presente atto di appello:
I) – sulla base del riesame di quanto concretamente provato/documentato in atti e conseguentemente argomentato da parte dell'appellante , modificare Parte_1 la ricostruzione di fatto e di diritto compiuta dal Giudice di primo grado, rigettando
l'opposizione tardiva spiegata, ex articolo 650 c.p.c., dalla debitrice ed opponente, signora in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in ragione CP_1 della perfetta e regolare notifica del Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli numero 9823/2012, nella forma semplice, effettuata nel pieno rispetto delle procedure e degli adempimenti contemplati e prescritti dall'articolo 140 del Codice di
Rito, con conseguente conferma dell'efficacia del provvedimento monitorio opposto;
II) – sempre in forza di quanto indicato in precedenza, voglia l'Illustrissima Corte
5 d'Appello adita, sulla base del riesame di quanto concretamente provato/documentato in atti e conseguentemente argomentato da parte dell'appellante nel merito della propria pretesa creditoria, modificare Parte_1 la ricostruzione di fatto e di diritto compiuta dal Giudice di primo grado, rigettando
l'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. in quanto inammissibile, improponibile, infondata sia in punto di fatto che di diritto, nonché non provata e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli numero 9823/2012 a motivo della sussistenza del diritto dell'appellante creditore, Dottor Parte_1 alla corresponsione dei compensi professionali per l'espletata attività di consulente tecnico di parte dal conferimento dell'incarico e fino alla rinuncia, dimostrata dalle depositate prove documentali in primo grado, anche di parte avversa, nonché dalle risultanze dei deferiti interrogatori formali e delle deposizioni testimoniali;
III) – condannare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 del Codice di Rito, la debitrice opponente signora alla refusione delle spese e competenze CP_1 professionali di patrocinio del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ex articolo 15 L.P., IVA e CPA, con clausola di attribuzione ex articolo 93 c.p.c. ai procuratori anticipatari, nonché condannare la medesima al pagamento, in favore del creditore opposto, Dottor dell'equivalente pecuniario, da Parte_1 determinarsi a cura dell'Onorevole Giudicante secondo equità, a titolo di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c., anche nell'ipotesi contemplata dal III comma di tale disposizione, nonché per violazione dei principi di lealtà, probità e decoro processuale, in ragione dell'utilizzo, da parte della difesa dell'opponente debitrice, signora di espressioni e CP_1 frasari altamente lesivi della onorabilità, buon nome e reputazione professionale del creditore opposto”.
Con comparsa depositata il 9 giugno 2022, si costituiva in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese del grado.
Ritualmente instaurato il contradditorio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il processo, già trattenuto in decisione dopo il deposito di comparse e memorie di replica conclusionali, veniva rimesso sul ruolo, per la necessità di comporre
6 diversamente il Collegio per il trasferimento, prima, del Relatore e, successivamente, del Presidente a[...] maggio 2025 per la discussione orale, con termine per le parti sino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali.
L'appellante e l'appellato depositavano note conclusionali, che non presentano carattere di novità, nel termine assegnato e, all'udienza del 20 maggio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, come da verbale.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di con la quale viene dedotta, piuttosto, una violazione formale del disposto CP_1 dell'art. 342 non è fondata giacché il gravame, che va, dunque, esaminato nel merito, contiene sufficientemente chiare e argomentate censure alla decisione impugnata.
L'appellante formula due motivi di impugnazione, non rubricati, coi quali sostanzialmente lamenta:
- l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva, ciò in quanto il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato all'indirizzo di residenza della , così come risultava nell'ambito del CP_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo, ove l'Ufficiale Giudiziario provvedeva ai sensi dell'art. 140 cpc. La non aveva provato di non aver avuto CP_1 conoscenza dell'ingiunzione per caso fortuito o forza maggiore, a tanto non sufficiente il solo certificato di residenza prodotto in atti, inidoneo a comprovare il diverso luogo di residenza rispetto a quello ove la notifica era stata effettuata;
- l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, non valutando correttamente l'istruttoria svolta e il materiale probatorio, non avrebbe rilevato che
[...]
era un mero collaboratore di il quale aveva svolto esclusivamente Per_1 Pt_1 attività di supporto e ausilio al suo lavoro peritale, restando a lui sottoposto.
[...]
non aveva mai chiesto di essere affiancato nello svolgimento dell'incarico ma Pt_1 solo di avvalersi di un collaboratore e solo per specifici rilievi. Per tale ragione, la CP_1 per liberarsi dell'obbligazione avrebbe dovuto effettuare il pagamento esclusivamente a oppure chiedere la di lui autorizzazione per effettuare un unico pagamento a Pt_1
mentre si avrebbe il paradosso che il consulente di parte non avrebbe Per_1 ricevuto alcunché per l'attività svolta e il suo ausiliario/collaboratore avrebbe percepito un lauto compenso. L'appellata, difatti, avrebbe corrisposto a l'importo di Per_1
7 € 2.420,00 per aver presenziato a due accessi così come la redazione delle note finali, anch'esse sotto la supervisione di Peraltro, l'art. 2232 cc consente al prestatore Pt_1
d'opera di valersi sotto la propria responsabilità di sostituti e ausiliari che rimangono terzi estranei rispetto all'altra parte contrattuale, rimanendo, nei rapporti col cliente, unico responsabile e unico legittimato a chiedere il compenso il professionista. Il
Tribunale aveva, inoltre, ritenuto legittimo il recesso del e, dunque, allo stesso Pt_1 spetterebbe, in ogni caso, il pagamento del compenso ai sensi dell'art. 2237 cc.
Lamenta, infine, l'appellante che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata ex art. 96 cpc.
§ Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
È, difatti, pacifico che, nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nella richiesta, nelle forme previste dall'art. 140 cpc, si presume che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, quindi quest'ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova.
Nel caso di specie, non si è limitata a produrre il certificato storico di CP_1 residenza, dal quale risulta il cambio anagrafico già dal 21 settembre 2012, ma ha, altresì, documentato l'avvenuta vendita dell'immobile, per atto Notaio Persona_2 in data 12 ottobre 2012, rep. 5263, racc. 2867, registrato il 16 ottobre e trascritto il successivo 17 ottobre 2012.
Non può, dunque, dubitarsi che al momento della notifica, avvenuta il 2 gennaio
2013, non dimorasse più nell'immobile, di proprietà altrui, circostanza CP_1 questa in alcun modo considerata dall'appellante, il quale incentra le proprie argomentazioni esclusivamente sul fatto che la notifica venne effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc e che il certificato di residenza non è idoneo a comprovare che il soggetto non dimori nel luogo in cui l'atto è stato, invece, notificato.
L'originaria opponente ha, poi, fornito prova di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito di notifica di atto di precetto, fondato sull'ingiunzione, effettuata presso la nuova residenza il 28 marzo 2014, proponendo immediatamente opposizione tardiva nonché opposizione ex artt. 615 e 617 cpc, successivamente rinunciate.
Il Tribunale ha tenuto, pertanto, conto di tutti gli elementi forniti dalla parte onerata
8 e ha, correttamente, ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva.
§ Del pari infondate sono le ulteriori doglianze.
chiede, difatti, a il pagamento del compenso per le Parte_1 CP_1 seguenti attività: 1) studio del ricorso;
2) analisi delle 3 relazioni tecniche esibite dai
C.T. di parte;
3) consulenza tecnica sull'inquinamento acustico oggetto del ricorso;
4)
4 sopralluoghi notturni;
5) relazione tecnica del 29.02.2012; 6) analisi e correzione delle note tecniche elaborate dal collaboratore sig. (pag. 26 appello). Persona_3
Orbene, è pacifico e incontestato anche nel presente grado di giudizio, che Pt_1 abbia rimesso l'incarico dopo aver effettuato due sopralluoghi e che tutta la successiva attività venne svolta proprio dal , il quale, a differenza di quanto Per_1 argomentato dalla difesa appellante, ebbe rapporti diretti con la , tanto che con CP_1 la cliente venne concordato un compenso unico, accordo del quale non vi sarebbe stata necessità se avesse operato, originariamente, come mero sostituto o Per_1 ausiliario del Di tanto non dubita neanche l'appellante che ricostruisce la Pt_1 vicenda in fatto nei medesimi termini, salvo voler qualificare quale suo Per_1 mero ausiliario, estraneo alle pattuizioni contrattuali tra la cliente e il professionista, circostanza questa, come si è detto, smentita dall'accordo assunto dalla con CP_1 entrambi.
Irrilevante, nei confronti della , è la circostanza che abbia o meno CP_1 Per_1 chiesto ausilio a per portare a termine il proprio incarico dopo che questi vi Pt_1 aveva rinunciato e, dunque, il contratto con la cliente era rescisso. La questione potrebbe, semmai, rilevare nei rapporti tra e Per_1 Pt_1
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha statuito che il pagamento del compenso al
, il solo dei due professionisti col quale la aveva mantenuto il rapporto, Per_1 CP_1 abbia estinto l'obbligazione nei confronti di entrambi i professionisti, in ragione dell'accordo sul compenso unico, rimanendo circoscritta al rapporto interno fra gli stessi la ripartizione del compenso, che ha, peraltro, richiesto nella sua interezza Pt_1 alla cliente anche per attività pacificamente svoltesi dopo il proprio recesso dal contratto e senza formulare alcuna domanda subordinata di rideterminazione delle proprie spettanze per l'attività svolta prima della rinuncia all'incarico.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
9 § Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 2.500,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrisponde scaglione tariffario di riferimento da € 1.101,00 a € 5.200,00, determinandole in € 1.458,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Fabio Mariottino, dichiaratosi antistatario.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 8139 pubblicata in data 8 ottobre 2021, proposto da Parte_1 nei confronti di , così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate € 1.458,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, distratte in favore dell'Avv. Fabio Mariottino, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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