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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Composta dai Magistrati
Dott. Fabris Lorenzo Presidente
Dott.ssa Morello Maria Laura Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di riassunzione iscritto al n. R.G. 350/2023 a seguito dell'annullamento della sentenza n. 1243/2018 del 17.07.2018 e pubblicata in data 31.07.2018 della Corte di Appello di EN (in riforma della sentenza n. 335/09 del Tribunale di EM con R.G. 2139/2006), cassata dalla ordinanza della Corte di Cassazione, Terza Sezione, n. 7466 del 7.2.2023 e depositata il 15.03.2023
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Solerio e dall'Avv.to Parte_1
Alessandro Mager, entrambi del Foro di Imperia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in EM (IM), Via Roma n. 176
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE già ricorrente
Contro già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco
Rusca e dall'Avv. Carlo Fusco con studio in EN, Via Roma n. 2/42, ed elettivamente domiciliata presso la PEC del secondo,
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già resistente
e Controparte_3 Controparte_4
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE
“Piaccia alla Corte d'Appello di EN, disattesa e respinta ogni istanza, deduzione, eccezione, difesa, domanda e istanza istruttoria di controparte, confermata la sentenza del
Tribunale di EM n. 355 del 19 giugno 2009, condannare la Controparte_5
alla completa demolizione e/o arretramento a distanza legale del
[...] manufatto adibito a dehors e/o quant'altro risultasse costruito dalla società convenuta, in via Al
Mare 125, Bussana EM, in violazione delle distanze legali, di 10 metri lineari, dall'immobile di proprietà dell'attrice. Piaccia alla Corte d'appello di EN, condannare la società al risarcimento del danno, subito dalla sig.ra confermata CP_1 Parte_1
in punto la sentenza del Tribunale di EM, ed al pagamento del maggiore danno, maturato nel corso del processo, derivante dalla mancata demolizione del dehors, a far data dal deposito della sentenza di primo grado (29 giugno 2009), sino all'effettiva demolizione dello stesso, liquidato in euro 150,00 mensili, o nella misura meglio vista e determinata in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. Piaccia alla Corte d'Appello di EN, in ogni caso, respingere ogni domanda proposta dalla società , nei Parte_2 confronti degli attori in primo grado, per i motivi tutti di cui all'atto di riassunzione, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della sig.ra e per il motivo accolto dalla Parte_1
S.C., consistente nella mancata prova del danno. Vinte le spese e gli onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15% delle competenze, dato atto che quelle del primo grado sono state solute integralmente, del secondo grado, del processo in Cassazione e di questo processo in riassunzione”.
PER LA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE COSTITUITA
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, preliminarmente dare atto dell'intervenuta conciliazione - come da verbale versato in atti della causa R.G. n. 1154/2009 - tra la concludente ed il sig. (avente causa delle signore Controparte_3 Persona_1
e ); 1. (...);
2. nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza Persona_2
pronunciata inter partes dal Tribunale di EM, Sez. I civile, il 19/6/2009 e portante il numero 355 (Rep. 774), notificata il 06/07/2009, 2.a. in via principale - previa disponenda c.t.u. in ordine alla ubicazione e consistenza del dehors, alla sua collocazione sulla pubblica via ed all'inesistenza di pareti finestrate frontistanti - respingere le domande tutte spiegate dalla OR ( ) residente in [...] contro Parte_1 CodiceFiscale_1
la oggi nel Controparte_2 Controparte_1
2 giudizio radicatosi nanti il Tribunale di EM con R.G. 2139/2006 ed in parte accolte con l'impugnata sentenza n. 335/2009, in quanto domande inammissibili, infondate in fatto e/o diritto e/o non provate quanto alle parti e e Pt_1 Controparte_4
(anche) per intervenuta conciliazione quanto al sig. (già NI e Controparte_3
);
2.b. in via subordinata accertare, previa all'uopo disponenda c.t.u., a quale minor Per_2
distanza lineare il dehors oggetto di causa possa essere mantenuto in tutto o in parte rispetto alla proprietà ridotti in ogni caso almeno del 50% gli importi liquidati dal I Giudice a Pt_1 titolo di risarcimento, stante anche l'assoluta mancanza di prova del danno;
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla conchiudente in I grado, 3.a. ammettere la prova per testi sui capitoli da 1 a 7 di cui alla memoria di parte ex art. 183, co. 6°, n.° 2) CP_1
c.p.c. in I grado, con i testi già ivi indicati, nonché, 3.b. dato atto che in data 26 settembre 2017 il sig. ha ultimato, a proprie spese, i lavori prescritti dalla disposta C.t.U. per la CP_3 riconduzione a norma dell'impianto fognario del caseggiato Via Al Mare 119 in Bussana di
EM, condannare ( ) in solido con la Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(quale erede della OR - Controparte_4 CP_6 C.F._2
) al risarcimento dei danni subiti dalla a causa delle immissioni e dei
[...] Controparte_2
miasmi che hanno reso periodicamente inservibile il dehors esterno del bar paninoteca ed il locale interno di detto esercizio, danni da quantificarsi secondo prudente apprezzamento o, in subordine, in via equitativa;
4. Vinte spese e competenze legali e tecniche di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine – per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di parte riservata l'impugnazione - con la compensazione integrale delle stesse, stante CP_1
la particolarità ed incertezza della situazione giuridica;
5. condannare ( Parte_1 [...]
) e la quest'ultima quale avente C.F._1 Controparte_4
causa della OR ), a restituire pro quota alla CP_6 CodiceFiscale_2 [...] quanto a suo tempo pagato da quest'ultima (in allora sotto la Controparte_1
ragione sociale in ragione della provvisoria esecutorietà Controparte_2 dell'impugnata sentenza, pari ad € 14.356,34 come documentato all'udienza del 05/02/2013, laddove ritenute non dovute o ridotte secondo quanto sopra richiesto in via subordinata;
6. (...);
7. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
8. (...)”. Email_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) LE FASI ANTERIORI ALL'ANNULLAMENTO
3 Con atto di citazione del 31.10.2006, , e Parte_1 Persona_1 Persona_2
premesso di essere proprietarie di n. 4 immobili, costituenti unico corpo in CP_6
EM, Frazione Bussana a Mare, composto da due entrate: una sulla Via Al Mare civ. 119 e l'altra sulla Salita al Santuario civ. 2, e, la sola sig.ra , di un garage, posto sulla Persona_1
parte destra della facciata sud dell'edificio, convenivano in giudizio la
[...]
(ora titolare dell'attività Controparte_7 Controparte_1
di BAR-PANINOTECA-BIRRERIA, la quale aveva realizzato nell'area antistante all'esercizio commerciale un dehors in violazione delle distanze legali, per sentirla, pertanto, condannare alla completa demolizione e/o arretramento a distanza legale del manufatto adibito a dehors e/o quanto altro risultasse costruito, in violazione delle distanze legali, nonché a far cessare le immissioni rumorose di ogni genere provenienti dal suddetto locale, oltre al risarcimento dei danni tutti da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in causa la convenuta, chiedendo la reiezione della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna all'adeguamento del pozzo di raccolta delle acque nere (posto nel garage della sig.ra delle abitazioni attoree, alle norme di legge, oltre al Persona_1
risarcimento dei danni, previo accertamento delle immissioni di miasmi, che avevano reso e rendevano periodicamente inservibile il dehors, nei limiti di € 26.000,00.
Il Tribunale di EM istruiva la causa con produzioni documentali e con l'espletamento di una CTU ed all'esito, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, sì che, con sentenza del 19 giugno 2009 n. 355, statuiva nel seguente testuale modo:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande formulate da , , Parte_1 Persona_1
e , condanna la società Persona_2 CP_6 Controparte_2 Controparte_2
[..
all'immediata demolizione del dehors nonché al risarcimento dei danni in favore delle attrici che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre interessi dal mese di ottobre 2003 al saldo.
Rigetta ogni altra domanda. condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.200 di cui € 2.300 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU”.
La proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di EM assumendo che CP_1
alla fattispecie in esame non dovevano applicarsi, né l'obbligo di rispettare la distanza prevista dall'art. 873 c.c., né la disposizione dell'art. 9 D.M. n. 144/68, richiamato dal P.R.G. del
Comune di EM.
4 L'appellante osservava che il dehors, essendo costruito in aderenza alla proprietà di Parti attrici, in forza dell'art. 873 c.c., non era soggetto all'obbligo di osservare la distanza di tre metri dalla costruzione preesistente.
La in particolare, deduceva i seguenti motivi di appello avverso la pronuncia del CP_1
Tribunale di EM:
1. lamentava che la sentenza, nel recepire le indicazioni del CTU, aveva ordinato sic et sempliciter la demolizione del manufatto oggetto di causa, perché asseritamente edificato a distanza inferiore, sia da quella prescritta all'art. 873 c.c., sia da quella prescritta dal
P.R.G. del Comune di EM, benché l'atto di citazione del 31.10.2006 indicasse genericamente, a pag. 1, una violazione delle distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e dal vigente Regolamento Edilizio del Comune di EM, sotto questo profilo la domanda essendo o nulla/inammissibile o infondata, in quanto assolutamente generica;
la domanda era comunque da respingersi, perché non risultava che vi fossero norme del R.E. disciplinanti la materia delle distanze legali;
2. Parti attrici non avevano fatto menzione nei propri atti di pretese violazioni del P.R.G., mentre la sentenza del Tribunale di EM appellata affermava apoditticamente sussistere la violazione delle distanze legali “prescritte sia dall'art. 873 c.c. sia dal P.R.G. citato, essendo stata realizzata a ridosso della proprietà attorea…” , così incorrendo in un palese vizio di ultrapetizione”, a fronte della relazione redatta il 13.03.2008 dal CTU, in cui si asseriva che il manufatto oggetto di causa era stato realizzato in violazione dell'art. 873 del c.c. e del P.R.G. del Comune di EM (art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 144) in quanto collocato a ridosso delle proprietà attoree.
3. La zona urbanistica, poi, dove si trovava il dehors, era la B7 del P.R.G., zona in ordine alla quale le disposizioni attuative dello S.U.G. richiamavano l'art. 9 D.M. 2/4/68
n. 1444 solo per quanto concerneva la normativa a regime (in esito, cioè, all'approvazione dello strumento urbanistico attuativo), mentre nel caso di specie vigeva ancora un regime transitorio;
a prescindere da ciò, in ogni caso tale norma non era applicabile per il fatto che il lato dell'edificio delle parti attrici che guardava “verso” il dehors, presentando unicamente due piccole luci sulla sua parte retrostante - nettamente decentrate rispetto al dehors, al punto da trovarsi in corrispondenza di altro edificio - non era certamente una “parete finestrata”, così come il dehors medesimo non aveva, inoltre, neppure una parete in fronte all'edificio e Pt_1
altre; oltre a ciò, la rilevava che l'art. 9 del D.M. 1444 non si applicava in caso di CP_1
ricostruzione di una precedente cubatura senza aumento della stessa, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare come mai nella “Esposizione delle ragioni di fatto…” alla base della sentenza oggi impugnata si fosse discostato dalle valutazioni e dalle conclusioni dell'Arch.
, facendo invece un inammissibile riferimento a precedente vertenza “di ugual tenore Per_3
– ma nella quale non era parte in causa – che tuttavia non aveva portato alla CP_1
5 condanna del dehors poiché esso non risultava più esistente dall'anno 2003”.
4. Il dehors oggetto di lite (pro)seguiva la linea di confine dell'edificio ove era sito l'esercizio commerciale i cui locali erano condotti dall'appellante, edificio in aderenza a quello di Via Al Mare 119 delle appellate (circostanza evincibile dalle foto in atti) e l'art. 873 c.c. consentiva pacificamente la realizzazione dell'edificazione in caso di aderenza, come nella fattispecie in esame, come riconosciuto nell'atto di citazione, nella relazione tecnica d'ufficio e nella stessa sentenza;
5. Il
Regolamento Edilizio del Comune di EM, inoltre, diversamente da quanto opinato, non conteneva alcuna norma sulle distanze e l'art. 873 c.c. non era applicabile in presenza di una normativa di integrazione, ammettendo la costruzione in aderenza;
oltre a ciò, la statuita violazione del P.R.G. del Comune di EM non aveva formato oggetto di deduzione e domanda da parte delle attrici in primo grado e, comunque, non sussisteva, nel caso in esame, sia in quanto non si era in presenza di “pareti finestrate”, come previsto dall'art. 9 del D.M.
2.4.1968, sia perché tale norma non era menzionata nella disciplina transitoria – anteriore alla vigenza del S.U.G., dato che in tale fase non era consentita alcuna nuova costruzione;
6.
Andava, altresì, considerato che il dehors per cui è causa prospettava, come rilevabile ex actis, sulla pubblica via, circostanza avvalorata dal fatto che si trattava, per l'appunto, di un'occupazione di suolo pubblico. Detta situazione, in tesi, ricadeva, pertanto, nella previsione di cui all'art. 879 co 2° c.c., norma che consentiva, in casi siffatti la non applicazione delle
“norme relative alle distanze”;
7. In ogni caso, ammettendo che il dehors dovesse rispettare le distanze prescritte dall'individuata normativa, l'ordine di demolizione contenuto nell'impugnata sentenza risultava comunque palesemente illegittimo, perché riguardava l'intero manufatto e non la ben minor parte di esso collocata a distanza inferiore da quella legale;
8. Per quanto riguardava il danno, in caso di violazione dell'art. 873 c.c., danno normalmente ritenuto insito nella violazione stessa, l'importo determinato dal Tribunale risultava sproporzionato, in quanto sganciato da ogni parametro di riferimento e privo di una ancorché minima motivazione, a fronte, in sostanza, di una quantificazione del danno medesimo operata dal primo Giudice in assenza di una qualsivoglia prova della sua sussistenza;
in caso di conferma della sentenza in punto “an”, si chiedeva comunque la rideterminazione dell'entità del risarcimento nella minor misura vista, comunque riducendo almeno del 50% l'importo liquidato dal Tribunale;
9. In punto spese legali, parte attrice era risultata totalmente soccombente sulla seconda domanda (di due) di cui all'atto di citazione, relativa al danno da immissioni sonore (intollerabilità dei rumori provenienti dall'esercizio bar-paninoteca); 10. Il
Tribunale, in ultimo, aveva liquidato con poco sforzo argomentativo la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante, senza notare che mentre nella 1° memoria ex art. 183,
6 co 6° cpc parti attrici affermavano che “il pozzo nero sulla proprietà è ormai da tempo Per_1
in disuso, perché lo stabile delle attrici è allacciato alla pubblica fognatura”, nelle difese finali la difesa avversaria scriveva sul punto: “Il pozzo nero serve agli alloggi situati nel fabbricato
…” (pag. 5 delle note 5.6.2009); ciò imponeva di rilevare come il primo Giudice, così intransigente nel decretare l'abbattimento del dehors, avesse omesso di istruire adeguatamente la richiesta delle volta a sentir condannare le signore e altre “all'adeguamento CP_1 Pt_1
del pozzo nero di raccolta delle acque nere (…) alle normative di legge” (tanto più che anche la CTU aveva riferito che il pozzo di cui trattasi era in funzione, salvo poi “perdersi” in una dissertazione sull'ipotetica entità dei danni dei miasmi promananti dal pozzo nero nei vari periodi dell'anno).
Si costituiva nel giudizio di appello la sig.ra contestando le deduzioni Parte_1 dell'appellante ed insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costitutiva anche il sig. , nella sua qualità di legittimo erede della defunta Controparte_3
questa a sua volta già legittima erede della defunta : nel corso Persona_2 Persona_1
del giudizio di secondo grado, va, infatti, chiarito, era deceduta la predetta una delle Per_1
parti appellate, e quindi il giudizio era stato interrotto e poi riassunto nei confronti della Per_2
alla quale succedeva, appunto, il a seguito della morte di
[...] Controparte_3 quest'ultima. Nelle more del giudizio, ancora, in data 31.08.2015, decedeva la sig.ra CP_6
alla quale succedeva quale erede universale - la Parrocchia dei
[...] Controparte_4
(Cod. fisc. ) di Legnano, che, benché citata, rimaneva contumace nel giudizio. P.IVA_1
Tra la ed il sig. , subentrato nei diritti delle signore NI e , CP_1 CP_3 Per_2
interveniva una conciliazione in sede di mediazione ai sensi del D.L. 28/2010, come risulta dal deposito avvenuto all'udienza del 16.4.2018.
All'esito del gravame, pertanto, la Corte di Appello, con sentenza nr. 1312 del 31.07.2018, così statuiva:
“definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di EM in data 19.06.09 n.355
…
Così decide:
1. Dato atto dell'avvenuta transazione della causa tra la e , dichiara cessata tra le stesse parti la CP_1 Controparte_3 materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di causa;
2. In accoglimento dell'appello proposto dalla contro e , riformando la sentenza del CP_1 Parte_1 CP_6 Tribunale: a. accertata la legittimità del dehor, respinge la domanda attrice;
b. dato atto che è cessata la causa delle immissioni maleodoranti provenienti dall'impianto fognario degli appellati, condanna
e la , quale erede ed avente causa di , a risarcire il danno alla che liquida Parte_1 CP_4 CP_6 CP_1 equitativamente – per ciascuna - nella somma di euro 5.000,00 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza alla data del pagamento;
7
3. Respinge l'appello incidentale della OR;
Parte_1
4. condanna di e la – per una metà ciascuna - a rimborsare all'appellante i due terzi delle spese di Parte_1 CP_4 causa, che liquida – detta frazione – nella somma complessiva di euro 3.400,00 (di cui euro 1.400,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari) per il primo grado e di euro 2.840,00 (di cui euro 240,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso) per il secondo grado di giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo;
5. divide definitivamente in eguale misura tra parte appellante e parte appellata le spese di CTU, liquidate dal Tribunale nel precedente grado del giudizio;
6. pone definitivamente a carico di e della le spese di CTU, liquidate dalla Corte nel presente grado Parte_1 CP_4 di giudizio;
7. condanna e la a restituire pro quota alla la somma di euro 14.356,34, corrisposta Parte_1 CP_4 CP_1 dalla alla controparte in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza...” CP_1
La Corte di Appello a fondamento di tale decisione svolgeva, in particolare, le seguenti considerazioni: - il dehors aderiva soltanto con uno spigolo alla proprietà degli attori;
- le due costruzioni non erano frontistanti;
- si doveva, pertanto, escludere – da questo punto di vista –
l'applicazione dell'art.873 c.c.; - in tema di limitazioni legali della proprietà, tese ad evitare la formazione di intercapedini dannose, l'art.873 c.c. non era applicabile solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, dovendo essere la distanza tra gli stessi misurata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (Cass., 11.05.2016, n.9649); - nel caso di specie, non era applicabile parimenti l'art.9 D.M. 1444/68, che prescriveva l'osservanza della distanza minima assoluta di metri lineari dieci tra pareti finestrate di edifici antistanti, atteso che tale norma, volta a salvaguardare imprescindibili esigenze igienico - sanitarie, sì da essere tassativa ed inderogabile, si riferiva esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, non ricomprendendo anche quelle su cui erano aperte finestre c.d. lucifere. In forza di tale premesse, la Corte osservava dunque che, nella fattispecie, sulla parete del fabbricato attoreo, volta verso il dehors, non si aprivano finestre, ma esistevano soltanto due piccole aperture lucifere, decentrate rispetto al dehors, come risulta dalla documentazione fotografica allegata alla CTU, il che non consentiva di ritenere certamente integrata una parete finestrata. A tale argomento la Corte di Appello aggiungeva che, soprattutto, l'art.9 citato prevedeva che le pareti fossero antistanti, così da richiedere la presenza di due pareti fra loro fronteggianti, situazione fattuale che non ricorreva nel caso in esame, nel quale, infatti, le due costruzioni aderivano soltanto per uno spigolo, ma non si fronteggiavano nemmeno in piccola parte. In detta pronuncia, poi, con riferimento alla domanda riconvenzionale riproposta dalla
, detti Giudice di secondo grado richiamavano la CTU svoltasi nel giudizio di CP_1
appello, che aveva accertato la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero attoreo, esalazioni dovute al fatto che l'impianto fognario, pur essendo funzionante, non era a
8 norma, onde necessitava di un intervento di rifacimento e adeguamento. Infine, La Corte assumeva che l'immissione di esalazioni maleodoranti aveva determinato, all'allora parte appellante, un danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, da liquidarsi in via equitativa, come da dispositivo, essendo certo il danno stesso, ma non potendo quest'ultimo essere provato nel suo preciso ammontare.
Avverso la citata sentenza nr. 1312/2018 della Corte di Appello, la sig.ra Parte_1
proponeva ricorso per cassazione, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione ed errata applicazione degli artt. 869, 871 e 873 c.c.
e dell'art. 9 D.M. 1444 del 1968, del PRG e del Regolamento Edilizio del Comune di EM;
violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamentava che la Corte di Appello avesse dato atto che il
Tribunale aveva accertato che il manufatto doveva essere considerato una nuova costruzione, soggetto al rispetto delle distanze legali dalla proprietà degli attori, prescritte, sia dall'art. 873
c.c. sia dal PRG del Comune di EM, per poi esaminare la fattispecie facendo riferimento soltanto all'art. 873 c.c. ed alla disposizione dell'art. 9 DM n. 1444/1968, richiamata dal PRG del Comune, non valutando in alcun modo la violazione del R.E. e del PRG , norme pur richiamate ed integrative della normativa in materia.
2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione ed errata applicazione degli art. 844, 2043 e 2051 c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 2697
c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 1226 c.c. e 112 c.p.c.;
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava, altresì, la circostanza che la Corte, nell'accogliere la domanda risarcitoria proposta dalla per le immissioni CP_1
maleodoranti provenienti dal pozzo nero posto nel garage (adiacente al dehors), avesse dato per certo che dette immissioni raggiungessero il locale, e sebbene in assenza della prova dell'esistenza del danno, lo avesse liquidato in via equitativa:
3) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 1292, 1298, 1301 c.c..
Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamentava l'errore in cui era incorsa la Corte di
Appello nel disporre la condanna alla restituzione -pro quota – della somma di euro 14.356,34 corrisposta dalla limitatamente alla ed alla , quando il Tribunale CP_1 Pt_1 CP_4
con la sentenza di primo grado aveva liquidato le spese di primo grado e la condanna a favore di tutte le parti attrici.
9 Nel procedimento di legittimità depositava controricorso la Parte_2
chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla e la conferma della
[...] Parte_1
sentenza della Corte di Appello Sez. II n. 1312 del 31.07.2018, mentre non svolgevano alcuna attività gli altri intimati e di Controparte_3 Controparte_4
Legnano.
- II) LA DECISIONE DI ANNULLAMENTO
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7466 del 07.02.2023/15.03.2023 così provvedeva: “La
Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di EN in diversa composizione”.
La Corte di Cassazione, con riferimento al primo motivo del ricorso di relativo Parte_1
alla domanda di rimessione in pristino per la violazione delle distanze, lo ha ritenuto fondato in quanto: “E' certo che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (ad esempio, Cass. Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446; Cass. Sez.
2, 05/02/2020, n. 2661)”.
La Corte, pertanto, ha rilevato che la Corte territoriale, pur riconoscendo il dehors, realizzato dalla completamente chiuso, come una costruzione realizzata “a ridosso della CP_1 proprietà degli attori”, ne aveva escluso la illegittimità con riguardo all'art. 873 c.c. ed all'art. 9
d.m. 1444/1968, in quanto esso “aderisce soltanto con uno spigolo” alla proprietà e altri, Pt_1
sicché le due costruzioni non erano frontistanti, visto, anche, che nella parete del fabbricato degli attori, volta verso il dehors, non si aprivano finestre.
A tal riguardo la Suprema Corte ha osservato, però, che il giudice del gravame non aveva affrontato nella sentenza, al fine di escludere la violazione delle norme sulle distanze legali,
l'esame delle norme di attuazione del Piano Regolatore di EM che, per la Zona B7 Bussana
Nuova, in cui risultavano ricadere i luoghi di causa, stabiliva la distanza dai fabbricati esistenti di 10 metri, sì che, in merito ha precisato che: “Ai fini, invece, del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo le stesse volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere
10 generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico (Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22054;
Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3854; Cass. Sez. 2, 24/09/2008, n. 24013; Cass. Sez. 2,
04/10/2005, n. 19350). Occorre perciò accertare se la costruzione per cui è causa fosse soggetta al rispetto della indicata prescrizione contenuta nelle norme di attuazione del Piano
Regolatore di EM, che impone distanze tra le costruzioni maggiori di quelle stabilite dal codice civile, trovando eventualmente essa applicazione anche se gli edifici non si fronteggiano”. Con tale premessa, dunque, veniva annullata la statuizione della Corte di
Appello in riforma dell'ordine di demolizione pronunciato dal Tribunale come sopra.
In relazione, poi, al secondo motivo, relativo alla domanda di risarcimento del danno svolta dalla società il Giudice di legittimità ha evidenziato che la Corte di Appello aveva CP_1
erroneamente dato per accertata: “…la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero “degli attori”, dovute alla cattiva manutenzione dell'impianto fognario, e cessate dopo
l'intervento di adeguamento effettuato in corso di causa da .” La Corte di Controparte_3
Cassazione ha, pertanto, aggiunto: “ La sentenza impugnata ha altresì dato per “certa”
l'esistenza del danno da perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, dovuto all'immissione di esalazioni maleodoranti, liquidando equitativamente
“la somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 in valuta attuale …Ora, nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, di cui all'art 844 c.c., sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni, di cui una è rivolta alla eliminazione delle cause di dette immissioni, ha carattere reale e si inquadra nel paradigma dell'azione negatoria regolata dall'art 948 c.c., mentre l'altra, che ha natura risarcitoria, è rivolta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo dipendente dalle immissioni stesse. Con riguardo all'azione personale di risarcimento del danno da immissioni intollerabili, la legittimazione passiva ed il conseguente obbligo risarcitorio spettano al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse.
A tal fine, che il “pozzo nero” causa delle immissioni fosse di proprietà del solo , e CP_3 non anche di risulta allegazione “nuova”, in quanto la ricorrente non Parte_1 specifica, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito (come del resto evidenzia la controricorrente a pagina 14 del suo atto di costituzione). Tuttavia, avendosi riguardo ad un danno per il pregiudizio patrimoniale subito da un immobile adibito ad attività commerciale per effetto di immissioni maleodoranti, nella specie per perdita di clientela e lesione dell'immagine dell'esercizio, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sempre che sia stato assolto l'onere della parte di dimostrare sia la
11 sussistenza sia l'entità materiale del danno subito (che, invece, la Corte d'appello ha dato immotivatamente per “certa”), e solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, che sussista il presupposto normativo costituito dalla situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno. Ciò non di meno, spetta all'attore
l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 2, 03/11/2021, n. 31251; Cass. Sez. 3, 19/02/2013, n. 4017).” I Giudici di legittimità, pertanto, hanno, sul punto, cassato la citata sentenza di appello, affermando: “Non si conforma a questi principi la liquidazione equitativa della “somma onnicomprensiva di euro
10.000,00” operata dalla Corte d'appello di EN in relazione all'ipotizzato danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale della ”. Parte_3
La Suprema Corte, dunque, da un lato ha ritenuta pacifica la legittimazione (rectius la titolarità passiva del rapporto controverso) anche in capo alla dall'altro ha escluso che quanto Pt_1 acquisito al processo fosse idoneo ad integrare la prova dell'esistenza del danno, prova presupposta dalla liquidazione ex art.1226 c.c.
Infine, la Corte di Cassazione, con riferimento al terzo motivo del ricorso, relativo alla condanna alla restituzione della somma versata dalla società in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, ha ritenuto lo stesso “…assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi, attenendo esso alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della pronuncia di primo grado oggetto di riforma in appello, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”.
- III) IL GIUDIZIO DI RINVIO
La sig.ra ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Pt_1
EN nei confronti della (già Parte_2 [...]
, e della e del sig. Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, ma nei confronti di questi ultimi ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio
[...]
processuale.
L'attrice in riassunzione ha, pertanto, segnatamente dedotto quanto segue:
12 - la propria domanda aveva ad oggetto la completa demolizione e/o arretramento a distanza legale del manufatto adibito a dehors e/o quant'altro risultasse costruito dalla società convenuta,
in via Al Mare 125 (ora 123), Bussana-EM, in violazione Controparte_1
delle distanze legali dall'immobile di proprietà attorea. In merito, dunque, : - il Tribunale aveva statuito, con la sentenza 355 del 19 giugno 2009, che il dehors in oggetto “è una vera e propria costruzione, in quanto chiusa e non rispetta le distanze legali prescritte dall'art. 873 c.c. sia dal
PRG del Comune di EM essendo stata realizzata a ridosso della proprietà attorea”; - la
Corte di Appello, con la sentenza cassata, pur avendo dato atto che il manufatto in contestazione, essendo completamente chiuso, doveva essere considerato una nuova costruzione, soggetta al rispetto delle distanze legali dalla proprietà degli attori, prescritte sia dall'art. 873 CC sia dal PRG del Comune di EM, aveva esaminato la fattispecie facendo riferimento soltanto all'art. 873 c.c. ed alla disposizione dell'art. 9 DM n. 1444/68, richiamato dal PRG del Comune di EM, senza valutare la violazione del R.E. e del P.R.G., giungendo ai convincimenti sopra già esposti;
- la S.C., in accoglimento del motivo di ricorso, aveva stabilito il principio che “Ai fini, invece, del rispetto delle norme e dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo le stesse volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico”.
- in conseguenza di ciò doveva essere, altresì, riconosciuto il risarcimento del danno, richiamando quanto contenuto nell'art. 345 c.p.c., che consente di chiedere nel processo d'appello i danni ulteriori maturati dopo la sentenza di primo grado, poiché quelli liquidati dal
Tribunale di EM riguardavano solo il periodo dal 2003 alla data del deposito della sentenza:
- la liquidazione, dunque, degli ulteriori danni, maturati dal 19 giugno 2009, rivalutata, ad oggi, già determinata dal Tribunale in euro 1.000,00 annue, a far data dal 2003, doveva essere effettuata in euro 150,00 mensili, considerata la svalutazione monetaria ed il perdurare della situazione di illegittimità, ciò tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza del S.C.,
l'effetto della violazione delle distanze legali previste dal c.c. o delle norme integrative determina un danno in “re ipsa” , soggetto a liquidazione equitativa, derivante dalla illecita compressione del diritto di proprietà e derivante dalle immissioni di rumori.
13 L'attrice in riassunzione, infine, ha insistito sull'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di gravame proposti dalla ed ha eccepito la mancanza di prova della domanda di danno CP_1
per immissioni maleodoranti svolte dall'appellata.
Si è costituita la società deducendo, in particolare, quanto segue: CP_1
- ha ribadito l'inammissibilità della domanda della non essendo state richiamate le norme Pt_1
violate, atteso che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, datato
31/10/2006, la stessa indicava genericamente un'asserita violazione delle distanze legali dalla proprietà attorea “stabilite sia dall'art. 873 c.c., sia dal vigente Regolamento Edilizio del
Comune di EM”;
- ha evidenziato, sotto questo profilo, sul quale né la Corte di Appello in prima istanza, né per conseguenza la S.C. si erano pronunciate, la domanda era nulla/inammissibile o infondata, in quanto assolutamente generica o comunque da respingersi;
- ha rilevato che la difesa attorea nel corso del giudizio di primo grado non aveva fatto menzione alcuna, nei propri atti, di pretese violazioni del P.R.G., mentre la sentenza impugnata del
Tribunale di EM 19/6/2009 n. 355 aveva affermato apoditticamente che la costruzione
“non rispetta le distanze legali prescritte sia dall'art. 873 c.c., sia dal P.R.G. del Comune di
EM, essendo stata realizzata a ridosso della proprietà attorea”, così da prestarsi a censura, in rapporto ad un presunto, ma non sussistente, mancato rispetto delle distanze legali prescritte dal P.R.G. del Comune di EM;
- ha eccepito che il primo Giudice era incorso in un palese vizio di ultra-petizione perché l'atto di citazione originario non aveva invocato quale causa petendi la suddetta normativa;
- ha dedotto, inoltre, che le due normative in questione erano fra loro alternative, nel senso che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 873 c.c. oppure il P.R.G. del Comune di EM;
- ha lamentato, infine, che le conclusioni cui era giunta la Corte di Cassazione dipendevano dalla confusione indotta dalla perché in realtà non vi era alcuna violazione di normativa Pt_1
sulle distanze, atteso che l'immobile di cui si tratta ricadeva in Zona B7 Bussana Nuova del
P.R.G. di EM e per la Zona B7 – Bussana Nuova era stabilita, come distanza minima dei fabbricati (Df), quella dello “art. 9 D.M. 2.4.68, norma non violata in quanto era stata la stessa
Corte di Cassazione ad aver statuito che non era applicabile, sia perché le pareti non si fronteggiavano, sia perché non esisteva neanche una parete finestrata .
La e , seppur ritualmente citati non Controparte_4 Controparte_3
si sono costituiti e devono, quindi, dichiararsi contumaci.
14 Il Consigliere istruttore con ordinanza del 11.07.2024 disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 22.10.2024, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc., termini entro cui le
Parti costituite hanno concluso come in epigrafe.
Con ordinanza del 24.10.2024 la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare opportuno precisare che nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Pertanto, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle Parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Svolta questa premessa, la Corte osserva quanto segue.
Dall'esame della CTU svolta nel giudizio di primo grado dall'Arch. e dalla Per_3
documentazione allegata, emerge che il dehors oggetto di causa risulta essere per le sue caratteristiche: “non una pertinenza del locale commerciale ma un vero e proprio ampliamento della stessa una nuova volumetria in ampliamento a quella esistente non ammessa dal PRG vigente per la zona B7”, ciò emerge anche dalla lettura delle conclusioni rassegnate, nella seduta del 3.12.2003, dalla Commissione Edilizia del Comune di EM, e riportate integralmente dal Consulente nel proprio elaborato.
L'Arch. , pertanto, così concludeva (pag. 5 dell'elaborato): “…A parere della Per_3
scrivente il manufatto, per le caratteristiche sopra descritte, non può essere considerato un semplice dehor ma una costruzione edilizia, in quanto completamente chiuso …e quindi non del tutto rispondente a quanto prescritto dall'art. 72 del Regolamento Edilizio;
quindi trattandosi di una costruzione edilizia essa è soggetta al rispetto delle distanze legali prescritte sia dall'art. 873 c.c. sia dal PRG del Comune di EM (art. 9 D.M. 1444/1968), distanze che nel caso specifico non vengono rispettate in quanto il manufatto è stato realizzato a ridosso della proprietà della parte attrice…”.
15 Ciò detto, pertanto, questa Corte ritiene necessario, al fine di applicare la normativa corretta, partire dalla circostanza che il dehors individuato, per le sue caratteristiche, deve ritenersi una nuova costruzione, né può ritenersi un'opera realizzata sul precedente dehors (che risultava essere stato già demolito all'epoca della realizzazione di quello attuale), avendo altre caratteristiche ed essendo completamente chiuso, così da rappresentare un vero e proprio ampliamento del locale commerciale: in merito, va detto, tale assunto di partenza, oltre a risultare pacificamente dalla disamina del materiale fotografico, rispetto al tempo diverso dei rilievi, emerge con chiarezza dalle caratteristiche di solidità, stabilità ed immobilità al suolo, che ben emergono anche dal verbale di accertamento della Polizia Locale del 6.2.03, acquisito agli atti, non potendo tacersi che è, in via assorbente, la stessa pronuncia della Suprema Corte
a muovere da tale dato, ritenuto pacifico, ove affronta il tema delle distanze da applicare, in termini di richiamo o meno della previsione dell' art.9 DM 1444/68, in relazione al PRG, integrativo dell'art.873 c.c.
In merito, inoltre, a tale questione, anche a fronte delle Difesa della convenuta in riassunzione, merita di essere chiarito che ogni doglianza circa la genericità dell'originaria citazione, in punto norme applicabili, al di là dell'essere stata implicitamente respinta dal
Tribunale (oltre che dalla prima pronuncia della Corte di Appello, in tali termini), è chiaramente assorbita dal giudicato dei Giudici di legittimità, la cui pronuncia si pone, con evidenza, a valle di qualsivoglia vizio dell'atto processuale di nuovo contestato sotto tale profilo, vizio valutato insussistente con efficacia di giudicato: la stessa motivazione della pronuncia di annullamento, peraltro, sopra riportata per stralci, attesta come, invocata la violazione delle distanze, compete all'A.G. effettuare, al di là dell'onere assertivo e probatorio del soggetto interessato, ricercare e verificare le norme di riferimento, anche secondarie, integrative ex lege di quelle codicistiche.
Ciò detto, quale nuovo edificio, osserva la Corte, devesi rilevare che il dehors di cui è causa sottostava alle norme sulle distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e da quelle integrative di cui al PRG di EM, che , come documentato in atti, per la zona B7, quale quella in esame, prevedeva quale distanza minima fra i fabbricati (e fra i confini di proprietà) quella di m.10 lineari, come da richiamo “ per relationem” alla distanza prevista dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968, norma richiamata, appunto, per indicare la distanza legale da applicare agli edifici nuovi.
In sostanza nella zona dove si trova il dehors di cui si tratta (zona B7), la distanza da rispettare tra un edificio nuovo ed uno preesistente era quella di 10 m., integrativa della norma codicistica, trovando applicazione la normativa contenuta nel PR di EM, che, va chiarito, rispetto anche alle difese della società convenuta in riassunzione, prevedeva, peraltro, nella fase transitoria, prima dello strumento attuativo, una regolamentazione ancor più restrittiva, tesa,
16 nella sostanza, a consentire sole opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo dell'esistente.
Quello che pare doversi sottolineare, e risulta assorbente anche della riproposizione di già svolte in precedenza, è che le ragioni di annullamento della prima sentenza appellata, Pt_4 da parte della Suprema Corte, rispetto all'applicazione della misura di cui al rammentato art.9, non contemplano il richiamo ai requisiti ulteriori afferenti alla presenza di “pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”, coerentemente al fatto che il PRG regolava i parametri edilizio- urbanistico in metri lineari.
In forza di tali premesse, allora, questa A.G., richiamata pag.5 della CTU in atti, confermata anche negli elaborati peritali, acquisti nel giudizio e riferiti ad altra causa (RG
694/97 promossa da e c/ il precedente gestore del locale Parte_5 Parte_1
Hostaria delle Diligenza S.r.l., avente sempre come oggetto la distanza di un precedente dehors collocato nel medesimo posto e poi smontato), osserva che: I) risulta indubbio, nel caso di specie, che il dehors in questione, realizzato, del tutto chiuso e descritto in atti, come già ricordato, sia una nuova costruzione;
II) come tale detto manufatto era soggetto alle norme citate del PRG, che stabiliva, per la zona in cui è sito il fabbricato (B7), una distanza di costruzione dai fabbricati esistenti di 10 metri, non essendo, viceversa prevista, ante attuazione, alcuna nuova costruzione.
Conforta detta conclusione il fatto che, ai fini del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinano distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo dette norme volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico (Cass. civ. 22054/2018), sì da descrivere, va aggiunto, un quadro normativo integrato inderogabile, perché posto, appunto, a garanzia di esigenze collettive connesse all'igiene e alla sicurezza, laddove la tutela del diritto di proprietà degli immobili circostanti è assicurata dalla disciplina delle distanze fra costruzioni prevista dal codice civile, ben potendo detto diritto essere legittimamente “conformato” dalle esigenze collettive medesime.
Le argomentazioni svolte dalla convenuta in riassunzione, che ha sostenuto sussistere l'alternatività tra l'art. 873 c.c. ed il P.R.G. del Comune di EM sono smentite frontalmente dalle considerazioni che precedono e, ancora prima, dalla stessa motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione che ha dato corso al presente giudizio, pronuncia che afferma,
17 viceversa, la necessaria integrazione delle norme codicistiche con quelle urbanistiche e, nella specie, con la normativa di settore richiamata del Comune di EM.
Parte convenuta in riassunzione, ancora, nelle proprie difese ha richiamato la circostanza che il dehors “de quo” sarebbe situato sul suolo pubblico, per cui sarebbe applicabile l'art. 879
c.c., sì da potersi sottrarre la costruzione “de qua” alle regole sulle distanze: tale deduzione difensiva in fatto, peraltro, introdotta soltanto con l'atto di appello e, pertanto, tardiva, è comunque assorbita dalla statuizione della Corte di Cassazione, per la quale il dehors in questione è una nuova costruzione privata soggetta al regime delle distanze, codicistiche e regolamentari, a prescindere dal fatto che anche il comma 2 dell'art. 879 c.c. fa salvi i regolamenti comunali.
In conclusione, osserva la Corte il dehors oggetto di controversia, in tal senso dovendosi condividere la decisione del primo Giudice, deve essere demolito, essendo materialmente impossibile, come da fotografie in atti, prevedere il ripristino delle distanze legali, con effettivo arretramento del manufatto a distanza non inferiore a metri 10 lineari dalla proprietà lo Pt_1
stato dei luoghi richiedendo la ricollocazione e sostituzione in toto della struttura.
Ciò detto, va ancora osservato che quest'ultima ha, con il proprio atto, richiesto, richiamando l'art. 345 c.p.c., il pagamento dei danni ulteriori maturati dopo la sentenza di primo grado, “…poiché quelli liquidati dal Tribunale di EM, riguardano il periodo dal 2003 alla data del deposito della sentenza, che è del 19 giugno 2009. Sono, quindi, dovuti gli ulteriori danni, maturati dal 19 giugno 2009, rivalutati, sino al momento della effettiva demolizione del dehors…”: l'odierna attrice in riassunzione, come già sopra detto, ha indicato di ritenere equo determinare l'ulteriore danno in € 150 mensili, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma c.c., a partire dalla data del 19 giugno 2009, data della rammentata sentenza, sino all'effettiva demolizione del dehors, poiché i danni, per il periodo precedente, erano già stati liquidati dal Tribunale di EM e, va sottolineato, soluti.
Circa, dunque, tale domanda, afferente ai danni successivi alla sentenza di primo grado, va osservato che la propose, in occasione del primo giudizio di gravame, la seguente Pt_1 domanda: “In via di appello incidentale liquidare il maggiore danno derivante dalla mancata demolizione del dehors con la somma di euro 150 mensili a far data dal deposito della sentenza di primo grado all'effettiva demolizione dello stesso”.
Orbene detto appello incidentale fu espressamente respinto dalla Corte, ma la relativa specifica statuizione non fu oggetto di ricorso alla Suprema Corte, ricorso articolatosi in tre motivi afferenti, come sopra detto, all' “an” della violazione delle distanze, dei danni da immissioni e circa i rapporti dare avere in punto spese legali.
In merito, allora:
18 - è vero che: “…Segnatamente si possono domandare in appello, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a lui addebitato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003;
Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 05/04/1991)”, sì che:” Rientrano in tale ambito anche i danni la cui causa abbia attitudine a produrre effetti lesivi, continui e periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18526 del
04/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9763 del 18/11/1994; Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 04/07/1986);
- è parimenti vero, tuttavia, che quale ricorrente in Cassazione la rispetto allo Pt_1
specifico rigetto sul punto, già rammentato, avrebbe dovuto proporre apposito motivo di impugnazione, per poi poter riproporre la domanda, peraltro nei limiti in cui era stata formulata in precedenza, in sede di riassunzione, ciò a fronte del rigetto esplicito del gravame già proposto, il che trova conferma, a ben vedere, nel fatto che inammissibile, secondo la giurisprudenza, è solo il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito (che, nel caso di specie, tuttavia, non era la sollevi questioni che siano Pt_1
rimaste assorbite, poiché in tal caso non è ravvisabile alcun rigetto implicito, con conseguente facoltà, in tale, va sottolineato eterogenea, situazione, di riproposizione nel giudizio di rinvio ( vedasi Cass., sez.3, n.15893,6.6.23).
In definitiva, detta domanda dell'attrice in riassunzione è, pertanto, inammissibile.
In merito, ancora, all'eccezione proposta dalla che la somma liquidata dal CP_1
Tribunale di EM sarebbe sproporzionata, la Corte osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
Le Sezioni Unite hanno dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa
Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013,
n.17635). Quindi è stata confermata la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione
Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto"
19 o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa o è stata limitata quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa o, come detto, limitata, a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Svolta tale premessa, allora, la Corte, considerata la pervasività della struttura illecita costruita da anche rispetto alla destinazione della stessa, a locale commerciale, CP_1 ritiene che l'importo determinato in via equitativa dal Tribunale, sia da ritenersi proporzionato e congruo, comparando, peraltro, le interferenze patite dalla dal disturbo al godimento, Pt_1 all'evidente minore amenità dei luoghi, con il profitto tratto dall'autore dell'illecito, sì da essere la somma riconosciuta coerente anche ai rammentati principi di diritto formulati dalle SS.UU.
Sul punto, dunque, ogni doglianza è infondata, sì che, risultando pacificamente che i danni riconosciuti fino alla condanna di primo grado sono stati già corrisposti, impone di dichiarare cessata la materia del contendere sul punto, dato atto, peraltro, che nelle more le altre Parti sono rimaste contumaci ed una ha già transatto, prima della pronuncia della sentenza cassata.
Occorre, infine, trattare la presenza di immissioni maleodoranti provenienti dal pozzo situato nel garage del e la conseguente richiesta di risarcimento danni formulata dalla CP_3
CP_1
Va premesso che la Corte di Cassazione ha riconosciuto come acquisita al processo la titolarità passiva della rispetto al pozzo nero di cui è causa, rilevando l'inammissibilità, Pt_1 perché nuova, dell'allegazione del fatto relativa al fatto che il pozzo stesso fosse solo di CP_ proprietà del , coerentemente alla circostanza, d'altra parte, come rilevato dalla CP_3
che è pacifico che detto manufatto fosse asservito a tutti gli appartamenti dell'edificio
[...]
adiacente al locale.
Ciò detto, con riferimento, invece, alla prova del danno da immissioni maleodoranti la
Corte di Cassazione ha chiaramente statuito che la Corte di Appello ha riconosciuto il danno in assenza delle allegazioni minime del danneggiato, anche rispetto alla liquidazione equitativa ex
1226 c.c., che operata in tal modo si sostituisce all'onere probatorio di colui che vuole essere risarcito.
20 In merito, muovendo da tali statuizioni, occorre porre in risalto che le prove per testimoni richieste nel giudizio di primo grado, e non ammesse, e successivamente richiamate e non trascritte, né nell'atto di appello e né nella comparsa in riassunzione, sono, comunque da ritenersi irrilevanti, rispetto al “thema probandum”, posto fin dal giudizio di fronte al Tribunale, ancor più rispetto alla certa contitolarità della rispetto al pozzo stesso: meritano, va detto, Pt_1
una specificazione gli unici capitoli riferibili alla questione in esame, in punto danno, i nn. 6 e
7, capitoli che si appalesano del tutto generici, nella collocazione spazio/temporale, oltre che valutativi, sì da non offrire riscontro reale ad alcuna specifica occasione in cui il danno sia sorto, ancor più in termini di perdita di clientela.
L'assenza di elementi documentali valutabili in tal senso, circa l'andamento del locale in rapporto ai miasmi in questione, depone, ancora, una volta contro il fatto che dette immissioni si siano verificate quantomeno in modo tale da apprezzabilmente arrecare un effettivo pregiudizio economico all'attuale convenuta in riassunzione, dovendosi escludere, pertanto, la possibilità, per il Giudice di esercitare la facoltà di liquidazione equitativa, mai destinata a sostituire la prova dell'esistenza del danno.
Va, quindi, affermato che la non è stata in grado di dimostrare l'esistenza del CP_1
pregiudizio economico dedotto, il che ben emerge, d'altra parte, anche dalle deduzioni della stessa società, come da pag. 19 della comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, in cui la società medesima ha affermato di non poter offrire alcun altro elemento di prova rispetto a quelli già dedotti e, di fatto, valutati insufficienti dalla Suprema Corte: l'assunto, infine, secondo cui non si può dimostrare di aver perso clientela, che non è entrata nel locale, proprio perché non entrata, si risolve in un artificio retorico, ben potendo essere provate prenotazioni in ipotesi disdettate, proteste di avventori del locale, sconti effettuati a tale titolo, oscillazioni delle entrate, fra i periodi in cui il pozzo nero non era “ pieno” e quelli in cui doveva essere “ svuotato” , giornate lavorative perse per la presenza di liquami e così ancora.
Il deserto probatorio riconosciuto da va detto, attiene all'impossibilità della CP_1
prova del danno, ancor prima della sua quantificazione, il che conforta nella conclusione, in osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte, di dover rigettare tale domanda.
La stessa CTU, espletata nel giudizio di appello, aveva, peraltro, riferito: "…al momento dell'apertura e dell'accesso al garage si sono avvertite delle forti esalazioni maleodoranti, provenienti chiaramente dal pozzo presente all'interno, la cui intensità è aumentata notevolmente quando è stato sollevato uno dei chiusini di cui è dotato il punto di raccolta", ma ciononostante non veniva accertata la presenza di immissioni di odori nel dehors della società appellante.
21 Quanto sopra assorbe ogni considerazione, non marginale, sulla pretesa di chiedere il ristoro per aver subito una limitazione dell'uso di un bene, quale il dehors in questione, di cui si è accertata, tuttavia, l'illeceità.
L'accoglimento della domanda principale dell'attrice in riassunzione, in punto distanze e danno, comporta, per quanto già detto, il rigetto della domanda di restituzione delle somme già corrisposte dalla in esecuzione della sentenza di primo grado CP_1
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e devono essere liquidate a favore della l'esito complessivo della causa essendo assolutamente a favore della stessa, con l'effetto Pt_1
che vanno liquidate le spese del primo grado, come già disposto, in rapporto alle tariffe forensi in allora vigenti, e quelle sia del primo giudizio di appello, che del giudizio nanti la Corte di
Cassazione, che, ancora, del giudizio di riassunzione.
La Corte, pertanto, tenuto conto del fatto che devono essere applicate al primo grado le tariffe forensi in allora vigenti, e, per i gradi successivi il DM 55/14, nella formulazione “ratione temporis”, applicato il criterio di valore indicato, come da atto di riassunzione, e, dunque, quello, medio, per le cause di valore fino ad € 26.000,00, così liquida:
- giudizio di primo: complessivi € 5.200 di cui € 2.300 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge (spese già corrisposte);
- grado di appello: complessivi € 5.532,00 (di cui per la fase di studio: euro 1.080,00; per la fase introduttiva: euro 877,00; per la fase istruttoria: euro 1.755,00; per la fase decisoria: euro 1.820,00), oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA. come per legge;
- giudizio di legittimità: complessivi € 3.082,00 (di cui per la fase di studio: € 1.276,00; per la fase introduttiva: € 1.134,00; per la fase decisoria € 672,00), oltre al 15% ex art.2
DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica
- per il giudizio di riassunzione: complessivi € 3.966,00 (di cui per la fase di studio: euro
1.134,00; per la fase introduttiva: euro 921,00; per la fase decisoria: euro 1.911,00), oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica.
Occorre, infine, dare atto del fatto che, con riferimento all'appello proposto dalla società ed all'appello incidentale di , a fronte degli esiti di quel giudizio, CP_1 Parte_1 sussistono i presupposti per dichiarare dette Parti nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M
,
22 La Corte di Appello di EN, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento di riassunzione R.G. 350 del 2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 7466/2023 del 07.02. , che ha cassato con P.IVA_2
rinvio la sentenza nr. 1312/2018 del 31.07.2018 della Corte di Appello di EN 2° Sezione civile, dato atto della già dichiarata cessazione della materia del contendere tra parti CP_3
e , come in epigrafe, a spese di causa compensate, come Controparte_1
da indicata sentenza n. 1312/18 Corte di Appello di EN, sul punto in giudicato, così decide:
DICHIARA LA CONTUMACIA di e della Controparte_3 Controparte_4
[...]
Con CONDANNA la società all'immediata demolizione Controparte_2
del dehors di cui è causa;
DICHIARA INAMMISIBILE la domanda dell'attrice in riassunzione circa il maggior danno subito, come da parte motiva;
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE fra e Parte_1 [...]
come in epigrafe, in ordine alla condanna al pagamento dei danni Controparte_1
conseguenti alla violazione delle distanze, per essere gli stessi già stati corrisposti, come in parte motiva alla Pt_1
RIGETTA ogni altra domanda;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA come in epigrafe Controparte_1
al pagamento a favore di delle spese di lite: Parte_1
- del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.200 di cui € 2.300 per diritti,
€ 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, salvo quanto già corrisposto a tale titolo (spese già corrisposte);
- del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 5.532,00, oltre al 15% ex art.2 DM
55/14, CPA ed IVA. come per legge;
- del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.082,00, oltre al 15% ex art.2
DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica;
- del giudizio di riassunzione, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre al 15% ex art.2
DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica;
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO ESCLUSIVO della società convenuta in riassunzione come in epigrafe, tutte le spese già liquidate Controparte_1
per le CC.TT.UU..
DA' ATTO che, attesa la totale infondatezza, sia dell'appello principale, che di quello incidentale, di cui alla sentenza poi cassata, ricorrono. in capo, sia a come in Controparte_1
23 epigrafe, sia a , i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.
EN, lì 7 gennaio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Lorenzo Fabris
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Composta dai Magistrati
Dott. Fabris Lorenzo Presidente
Dott.ssa Morello Maria Laura Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di riassunzione iscritto al n. R.G. 350/2023 a seguito dell'annullamento della sentenza n. 1243/2018 del 17.07.2018 e pubblicata in data 31.07.2018 della Corte di Appello di EN (in riforma della sentenza n. 335/09 del Tribunale di EM con R.G. 2139/2006), cassata dalla ordinanza della Corte di Cassazione, Terza Sezione, n. 7466 del 7.2.2023 e depositata il 15.03.2023
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Solerio e dall'Avv.to Parte_1
Alessandro Mager, entrambi del Foro di Imperia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in EM (IM), Via Roma n. 176
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE già ricorrente
Contro già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco
Rusca e dall'Avv. Carlo Fusco con studio in EN, Via Roma n. 2/42, ed elettivamente domiciliata presso la PEC del secondo,
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già resistente
e Controparte_3 Controparte_4
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE
“Piaccia alla Corte d'Appello di EN, disattesa e respinta ogni istanza, deduzione, eccezione, difesa, domanda e istanza istruttoria di controparte, confermata la sentenza del
Tribunale di EM n. 355 del 19 giugno 2009, condannare la Controparte_5
alla completa demolizione e/o arretramento a distanza legale del
[...] manufatto adibito a dehors e/o quant'altro risultasse costruito dalla società convenuta, in via Al
Mare 125, Bussana EM, in violazione delle distanze legali, di 10 metri lineari, dall'immobile di proprietà dell'attrice. Piaccia alla Corte d'appello di EN, condannare la società al risarcimento del danno, subito dalla sig.ra confermata CP_1 Parte_1
in punto la sentenza del Tribunale di EM, ed al pagamento del maggiore danno, maturato nel corso del processo, derivante dalla mancata demolizione del dehors, a far data dal deposito della sentenza di primo grado (29 giugno 2009), sino all'effettiva demolizione dello stesso, liquidato in euro 150,00 mensili, o nella misura meglio vista e determinata in via equitativa, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. Piaccia alla Corte d'Appello di EN, in ogni caso, respingere ogni domanda proposta dalla società , nei Parte_2 confronti degli attori in primo grado, per i motivi tutti di cui all'atto di riassunzione, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della sig.ra e per il motivo accolto dalla Parte_1
S.C., consistente nella mancata prova del danno. Vinte le spese e gli onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15% delle competenze, dato atto che quelle del primo grado sono state solute integralmente, del secondo grado, del processo in Cassazione e di questo processo in riassunzione”.
PER LA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE COSTITUITA
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, preliminarmente dare atto dell'intervenuta conciliazione - come da verbale versato in atti della causa R.G. n. 1154/2009 - tra la concludente ed il sig. (avente causa delle signore Controparte_3 Persona_1
e ); 1. (...);
2. nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza Persona_2
pronunciata inter partes dal Tribunale di EM, Sez. I civile, il 19/6/2009 e portante il numero 355 (Rep. 774), notificata il 06/07/2009, 2.a. in via principale - previa disponenda c.t.u. in ordine alla ubicazione e consistenza del dehors, alla sua collocazione sulla pubblica via ed all'inesistenza di pareti finestrate frontistanti - respingere le domande tutte spiegate dalla OR ( ) residente in [...] contro Parte_1 CodiceFiscale_1
la oggi nel Controparte_2 Controparte_1
2 giudizio radicatosi nanti il Tribunale di EM con R.G. 2139/2006 ed in parte accolte con l'impugnata sentenza n. 335/2009, in quanto domande inammissibili, infondate in fatto e/o diritto e/o non provate quanto alle parti e e Pt_1 Controparte_4
(anche) per intervenuta conciliazione quanto al sig. (già NI e Controparte_3
);
2.b. in via subordinata accertare, previa all'uopo disponenda c.t.u., a quale minor Per_2
distanza lineare il dehors oggetto di causa possa essere mantenuto in tutto o in parte rispetto alla proprietà ridotti in ogni caso almeno del 50% gli importi liquidati dal I Giudice a Pt_1 titolo di risarcimento, stante anche l'assoluta mancanza di prova del danno;
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla conchiudente in I grado, 3.a. ammettere la prova per testi sui capitoli da 1 a 7 di cui alla memoria di parte ex art. 183, co. 6°, n.° 2) CP_1
c.p.c. in I grado, con i testi già ivi indicati, nonché, 3.b. dato atto che in data 26 settembre 2017 il sig. ha ultimato, a proprie spese, i lavori prescritti dalla disposta C.t.U. per la CP_3 riconduzione a norma dell'impianto fognario del caseggiato Via Al Mare 119 in Bussana di
EM, condannare ( ) in solido con la Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(quale erede della OR - Controparte_4 CP_6 C.F._2
) al risarcimento dei danni subiti dalla a causa delle immissioni e dei
[...] Controparte_2
miasmi che hanno reso periodicamente inservibile il dehors esterno del bar paninoteca ed il locale interno di detto esercizio, danni da quantificarsi secondo prudente apprezzamento o, in subordine, in via equitativa;
4. Vinte spese e competenze legali e tecniche di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine – per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di parte riservata l'impugnazione - con la compensazione integrale delle stesse, stante CP_1
la particolarità ed incertezza della situazione giuridica;
5. condannare ( Parte_1 [...]
) e la quest'ultima quale avente C.F._1 Controparte_4
causa della OR ), a restituire pro quota alla CP_6 CodiceFiscale_2 [...] quanto a suo tempo pagato da quest'ultima (in allora sotto la Controparte_1
ragione sociale in ragione della provvisoria esecutorietà Controparte_2 dell'impugnata sentenza, pari ad € 14.356,34 come documentato all'udienza del 05/02/2013, laddove ritenute non dovute o ridotte secondo quanto sopra richiesto in via subordinata;
6. (...);
7. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica
8. (...)”. Email_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) LE FASI ANTERIORI ALL'ANNULLAMENTO
3 Con atto di citazione del 31.10.2006, , e Parte_1 Persona_1 Persona_2
premesso di essere proprietarie di n. 4 immobili, costituenti unico corpo in CP_6
EM, Frazione Bussana a Mare, composto da due entrate: una sulla Via Al Mare civ. 119 e l'altra sulla Salita al Santuario civ. 2, e, la sola sig.ra , di un garage, posto sulla Persona_1
parte destra della facciata sud dell'edificio, convenivano in giudizio la
[...]
(ora titolare dell'attività Controparte_7 Controparte_1
di BAR-PANINOTECA-BIRRERIA, la quale aveva realizzato nell'area antistante all'esercizio commerciale un dehors in violazione delle distanze legali, per sentirla, pertanto, condannare alla completa demolizione e/o arretramento a distanza legale del manufatto adibito a dehors e/o quanto altro risultasse costruito, in violazione delle distanze legali, nonché a far cessare le immissioni rumorose di ogni genere provenienti dal suddetto locale, oltre al risarcimento dei danni tutti da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in causa la convenuta, chiedendo la reiezione della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna all'adeguamento del pozzo di raccolta delle acque nere (posto nel garage della sig.ra delle abitazioni attoree, alle norme di legge, oltre al Persona_1
risarcimento dei danni, previo accertamento delle immissioni di miasmi, che avevano reso e rendevano periodicamente inservibile il dehors, nei limiti di € 26.000,00.
Il Tribunale di EM istruiva la causa con produzioni documentali e con l'espletamento di una CTU ed all'esito, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, sì che, con sentenza del 19 giugno 2009 n. 355, statuiva nel seguente testuale modo:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande formulate da , , Parte_1 Persona_1
e , condanna la società Persona_2 CP_6 Controparte_2 Controparte_2
[..
all'immediata demolizione del dehors nonché al risarcimento dei danni in favore delle attrici che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre interessi dal mese di ottobre 2003 al saldo.
Rigetta ogni altra domanda. condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.200 di cui € 2.300 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU”.
La proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di EM assumendo che CP_1
alla fattispecie in esame non dovevano applicarsi, né l'obbligo di rispettare la distanza prevista dall'art. 873 c.c., né la disposizione dell'art. 9 D.M. n. 144/68, richiamato dal P.R.G. del
Comune di EM.
4 L'appellante osservava che il dehors, essendo costruito in aderenza alla proprietà di Parti attrici, in forza dell'art. 873 c.c., non era soggetto all'obbligo di osservare la distanza di tre metri dalla costruzione preesistente.
La in particolare, deduceva i seguenti motivi di appello avverso la pronuncia del CP_1
Tribunale di EM:
1. lamentava che la sentenza, nel recepire le indicazioni del CTU, aveva ordinato sic et sempliciter la demolizione del manufatto oggetto di causa, perché asseritamente edificato a distanza inferiore, sia da quella prescritta all'art. 873 c.c., sia da quella prescritta dal
P.R.G. del Comune di EM, benché l'atto di citazione del 31.10.2006 indicasse genericamente, a pag. 1, una violazione delle distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. e dal vigente Regolamento Edilizio del Comune di EM, sotto questo profilo la domanda essendo o nulla/inammissibile o infondata, in quanto assolutamente generica;
la domanda era comunque da respingersi, perché non risultava che vi fossero norme del R.E. disciplinanti la materia delle distanze legali;
2. Parti attrici non avevano fatto menzione nei propri atti di pretese violazioni del P.R.G., mentre la sentenza del Tribunale di EM appellata affermava apoditticamente sussistere la violazione delle distanze legali “prescritte sia dall'art. 873 c.c. sia dal P.R.G. citato, essendo stata realizzata a ridosso della proprietà attorea…” , così incorrendo in un palese vizio di ultrapetizione”, a fronte della relazione redatta il 13.03.2008 dal CTU, in cui si asseriva che il manufatto oggetto di causa era stato realizzato in violazione dell'art. 873 del c.c. e del P.R.G. del Comune di EM (art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 144) in quanto collocato a ridosso delle proprietà attoree.
3. La zona urbanistica, poi, dove si trovava il dehors, era la B7 del P.R.G., zona in ordine alla quale le disposizioni attuative dello S.U.G. richiamavano l'art. 9 D.M. 2/4/68
n. 1444 solo per quanto concerneva la normativa a regime (in esito, cioè, all'approvazione dello strumento urbanistico attuativo), mentre nel caso di specie vigeva ancora un regime transitorio;
a prescindere da ciò, in ogni caso tale norma non era applicabile per il fatto che il lato dell'edificio delle parti attrici che guardava “verso” il dehors, presentando unicamente due piccole luci sulla sua parte retrostante - nettamente decentrate rispetto al dehors, al punto da trovarsi in corrispondenza di altro edificio - non era certamente una “parete finestrata”, così come il dehors medesimo non aveva, inoltre, neppure una parete in fronte all'edificio e Pt_1
altre; oltre a ciò, la rilevava che l'art. 9 del D.M. 1444 non si applicava in caso di CP_1
ricostruzione di una precedente cubatura senza aumento della stessa, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare come mai nella “Esposizione delle ragioni di fatto…” alla base della sentenza oggi impugnata si fosse discostato dalle valutazioni e dalle conclusioni dell'Arch.
, facendo invece un inammissibile riferimento a precedente vertenza “di ugual tenore Per_3
– ma nella quale non era parte in causa – che tuttavia non aveva portato alla CP_1
5 condanna del dehors poiché esso non risultava più esistente dall'anno 2003”.
4. Il dehors oggetto di lite (pro)seguiva la linea di confine dell'edificio ove era sito l'esercizio commerciale i cui locali erano condotti dall'appellante, edificio in aderenza a quello di Via Al Mare 119 delle appellate (circostanza evincibile dalle foto in atti) e l'art. 873 c.c. consentiva pacificamente la realizzazione dell'edificazione in caso di aderenza, come nella fattispecie in esame, come riconosciuto nell'atto di citazione, nella relazione tecnica d'ufficio e nella stessa sentenza;
5. Il
Regolamento Edilizio del Comune di EM, inoltre, diversamente da quanto opinato, non conteneva alcuna norma sulle distanze e l'art. 873 c.c. non era applicabile in presenza di una normativa di integrazione, ammettendo la costruzione in aderenza;
oltre a ciò, la statuita violazione del P.R.G. del Comune di EM non aveva formato oggetto di deduzione e domanda da parte delle attrici in primo grado e, comunque, non sussisteva, nel caso in esame, sia in quanto non si era in presenza di “pareti finestrate”, come previsto dall'art. 9 del D.M.
2.4.1968, sia perché tale norma non era menzionata nella disciplina transitoria – anteriore alla vigenza del S.U.G., dato che in tale fase non era consentita alcuna nuova costruzione;
6.
Andava, altresì, considerato che il dehors per cui è causa prospettava, come rilevabile ex actis, sulla pubblica via, circostanza avvalorata dal fatto che si trattava, per l'appunto, di un'occupazione di suolo pubblico. Detta situazione, in tesi, ricadeva, pertanto, nella previsione di cui all'art. 879 co 2° c.c., norma che consentiva, in casi siffatti la non applicazione delle
“norme relative alle distanze”;
7. In ogni caso, ammettendo che il dehors dovesse rispettare le distanze prescritte dall'individuata normativa, l'ordine di demolizione contenuto nell'impugnata sentenza risultava comunque palesemente illegittimo, perché riguardava l'intero manufatto e non la ben minor parte di esso collocata a distanza inferiore da quella legale;
8. Per quanto riguardava il danno, in caso di violazione dell'art. 873 c.c., danno normalmente ritenuto insito nella violazione stessa, l'importo determinato dal Tribunale risultava sproporzionato, in quanto sganciato da ogni parametro di riferimento e privo di una ancorché minima motivazione, a fronte, in sostanza, di una quantificazione del danno medesimo operata dal primo Giudice in assenza di una qualsivoglia prova della sua sussistenza;
in caso di conferma della sentenza in punto “an”, si chiedeva comunque la rideterminazione dell'entità del risarcimento nella minor misura vista, comunque riducendo almeno del 50% l'importo liquidato dal Tribunale;
9. In punto spese legali, parte attrice era risultata totalmente soccombente sulla seconda domanda (di due) di cui all'atto di citazione, relativa al danno da immissioni sonore (intollerabilità dei rumori provenienti dall'esercizio bar-paninoteca); 10. Il
Tribunale, in ultimo, aveva liquidato con poco sforzo argomentativo la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante, senza notare che mentre nella 1° memoria ex art. 183,
6 co 6° cpc parti attrici affermavano che “il pozzo nero sulla proprietà è ormai da tempo Per_1
in disuso, perché lo stabile delle attrici è allacciato alla pubblica fognatura”, nelle difese finali la difesa avversaria scriveva sul punto: “Il pozzo nero serve agli alloggi situati nel fabbricato
…” (pag. 5 delle note 5.6.2009); ciò imponeva di rilevare come il primo Giudice, così intransigente nel decretare l'abbattimento del dehors, avesse omesso di istruire adeguatamente la richiesta delle volta a sentir condannare le signore e altre “all'adeguamento CP_1 Pt_1
del pozzo nero di raccolta delle acque nere (…) alle normative di legge” (tanto più che anche la CTU aveva riferito che il pozzo di cui trattasi era in funzione, salvo poi “perdersi” in una dissertazione sull'ipotetica entità dei danni dei miasmi promananti dal pozzo nero nei vari periodi dell'anno).
Si costituiva nel giudizio di appello la sig.ra contestando le deduzioni Parte_1 dell'appellante ed insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Si costitutiva anche il sig. , nella sua qualità di legittimo erede della defunta Controparte_3
questa a sua volta già legittima erede della defunta : nel corso Persona_2 Persona_1
del giudizio di secondo grado, va, infatti, chiarito, era deceduta la predetta una delle Per_1
parti appellate, e quindi il giudizio era stato interrotto e poi riassunto nei confronti della Per_2
alla quale succedeva, appunto, il a seguito della morte di
[...] Controparte_3 quest'ultima. Nelle more del giudizio, ancora, in data 31.08.2015, decedeva la sig.ra CP_6
alla quale succedeva quale erede universale - la Parrocchia dei
[...] Controparte_4
(Cod. fisc. ) di Legnano, che, benché citata, rimaneva contumace nel giudizio. P.IVA_1
Tra la ed il sig. , subentrato nei diritti delle signore NI e , CP_1 CP_3 Per_2
interveniva una conciliazione in sede di mediazione ai sensi del D.L. 28/2010, come risulta dal deposito avvenuto all'udienza del 16.4.2018.
All'esito del gravame, pertanto, la Corte di Appello, con sentenza nr. 1312 del 31.07.2018, così statuiva:
“definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello contro la sentenza del Tribunale di EM in data 19.06.09 n.355
…
Così decide:
1. Dato atto dell'avvenuta transazione della causa tra la e , dichiara cessata tra le stesse parti la CP_1 Controparte_3 materia del contendere con la compensazione integrale delle spese di causa;
2. In accoglimento dell'appello proposto dalla contro e , riformando la sentenza del CP_1 Parte_1 CP_6 Tribunale: a. accertata la legittimità del dehor, respinge la domanda attrice;
b. dato atto che è cessata la causa delle immissioni maleodoranti provenienti dall'impianto fognario degli appellati, condanna
e la , quale erede ed avente causa di , a risarcire il danno alla che liquida Parte_1 CP_4 CP_6 CP_1 equitativamente – per ciascuna - nella somma di euro 5.000,00 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza alla data del pagamento;
7
3. Respinge l'appello incidentale della OR;
Parte_1
4. condanna di e la – per una metà ciascuna - a rimborsare all'appellante i due terzi delle spese di Parte_1 CP_4 causa, che liquida – detta frazione – nella somma complessiva di euro 3.400,00 (di cui euro 1.400,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari) per il primo grado e di euro 2.840,00 (di cui euro 240,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso) per il secondo grado di giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo;
5. divide definitivamente in eguale misura tra parte appellante e parte appellata le spese di CTU, liquidate dal Tribunale nel precedente grado del giudizio;
6. pone definitivamente a carico di e della le spese di CTU, liquidate dalla Corte nel presente grado Parte_1 CP_4 di giudizio;
7. condanna e la a restituire pro quota alla la somma di euro 14.356,34, corrisposta Parte_1 CP_4 CP_1 dalla alla controparte in ottemperanza alla provvisoria esecuzione della sentenza...” CP_1
La Corte di Appello a fondamento di tale decisione svolgeva, in particolare, le seguenti considerazioni: - il dehors aderiva soltanto con uno spigolo alla proprietà degli attori;
- le due costruzioni non erano frontistanti;
- si doveva, pertanto, escludere – da questo punto di vista –
l'applicazione dell'art.873 c.c.; - in tema di limitazioni legali della proprietà, tese ad evitare la formazione di intercapedini dannose, l'art.873 c.c. non era applicabile solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte, dovendo essere la distanza tra gli stessi misurata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (Cass., 11.05.2016, n.9649); - nel caso di specie, non era applicabile parimenti l'art.9 D.M. 1444/68, che prescriveva l'osservanza della distanza minima assoluta di metri lineari dieci tra pareti finestrate di edifici antistanti, atteso che tale norma, volta a salvaguardare imprescindibili esigenze igienico - sanitarie, sì da essere tassativa ed inderogabile, si riferiva esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, non ricomprendendo anche quelle su cui erano aperte finestre c.d. lucifere. In forza di tale premesse, la Corte osservava dunque che, nella fattispecie, sulla parete del fabbricato attoreo, volta verso il dehors, non si aprivano finestre, ma esistevano soltanto due piccole aperture lucifere, decentrate rispetto al dehors, come risulta dalla documentazione fotografica allegata alla CTU, il che non consentiva di ritenere certamente integrata una parete finestrata. A tale argomento la Corte di Appello aggiungeva che, soprattutto, l'art.9 citato prevedeva che le pareti fossero antistanti, così da richiedere la presenza di due pareti fra loro fronteggianti, situazione fattuale che non ricorreva nel caso in esame, nel quale, infatti, le due costruzioni aderivano soltanto per uno spigolo, ma non si fronteggiavano nemmeno in piccola parte. In detta pronuncia, poi, con riferimento alla domanda riconvenzionale riproposta dalla
, detti Giudice di secondo grado richiamavano la CTU svoltasi nel giudizio di CP_1
appello, che aveva accertato la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero attoreo, esalazioni dovute al fatto che l'impianto fognario, pur essendo funzionante, non era a
8 norma, onde necessitava di un intervento di rifacimento e adeguamento. Infine, La Corte assumeva che l'immissione di esalazioni maleodoranti aveva determinato, all'allora parte appellante, un danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, da liquidarsi in via equitativa, come da dispositivo, essendo certo il danno stesso, ma non potendo quest'ultimo essere provato nel suo preciso ammontare.
Avverso la citata sentenza nr. 1312/2018 della Corte di Appello, la sig.ra Parte_1
proponeva ricorso per cassazione, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; violazione ed errata applicazione degli artt. 869, 871 e 873 c.c.
e dell'art. 9 D.M. 1444 del 1968, del PRG e del Regolamento Edilizio del Comune di EM;
violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamentava che la Corte di Appello avesse dato atto che il
Tribunale aveva accertato che il manufatto doveva essere considerato una nuova costruzione, soggetto al rispetto delle distanze legali dalla proprietà degli attori, prescritte, sia dall'art. 873
c.c. sia dal PRG del Comune di EM, per poi esaminare la fattispecie facendo riferimento soltanto all'art. 873 c.c. ed alla disposizione dell'art. 9 DM n. 1444/1968, richiamata dal PRG del Comune, non valutando in alcun modo la violazione del R.E. e del PRG , norme pur richiamate ed integrative della normativa in materia.
2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; violazione ed errata applicazione degli art. 844, 2043 e 2051 c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 2697
c.c.; violazione ed errata applicazione dell'art. 1226 c.c. e 112 c.p.c.;
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava, altresì, la circostanza che la Corte, nell'accogliere la domanda risarcitoria proposta dalla per le immissioni CP_1
maleodoranti provenienti dal pozzo nero posto nel garage (adiacente al dehors), avesse dato per certo che dette immissioni raggiungessero il locale, e sebbene in assenza della prova dell'esistenza del danno, lo avesse liquidato in via equitativa:
3) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 1292, 1298, 1301 c.c..
Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamentava l'errore in cui era incorsa la Corte di
Appello nel disporre la condanna alla restituzione -pro quota – della somma di euro 14.356,34 corrisposta dalla limitatamente alla ed alla , quando il Tribunale CP_1 Pt_1 CP_4
con la sentenza di primo grado aveva liquidato le spese di primo grado e la condanna a favore di tutte le parti attrici.
9 Nel procedimento di legittimità depositava controricorso la Parte_2
chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla e la conferma della
[...] Parte_1
sentenza della Corte di Appello Sez. II n. 1312 del 31.07.2018, mentre non svolgevano alcuna attività gli altri intimati e di Controparte_3 Controparte_4
Legnano.
- II) LA DECISIONE DI ANNULLAMENTO
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7466 del 07.02.2023/15.03.2023 così provvedeva: “La
Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di EN in diversa composizione”.
La Corte di Cassazione, con riferimento al primo motivo del ricorso di relativo Parte_1
alla domanda di rimessione in pristino per la violazione delle distanze, lo ha ritenuto fondato in quanto: “E' certo che le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (ad esempio, Cass. Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446; Cass. Sez.
2, 05/02/2020, n. 2661)”.
La Corte, pertanto, ha rilevato che la Corte territoriale, pur riconoscendo il dehors, realizzato dalla completamente chiuso, come una costruzione realizzata “a ridosso della CP_1 proprietà degli attori”, ne aveva escluso la illegittimità con riguardo all'art. 873 c.c. ed all'art. 9
d.m. 1444/1968, in quanto esso “aderisce soltanto con uno spigolo” alla proprietà e altri, Pt_1
sicché le due costruzioni non erano frontistanti, visto, anche, che nella parete del fabbricato degli attori, volta verso il dehors, non si aprivano finestre.
A tal riguardo la Suprema Corte ha osservato, però, che il giudice del gravame non aveva affrontato nella sentenza, al fine di escludere la violazione delle norme sulle distanze legali,
l'esame delle norme di attuazione del Piano Regolatore di EM che, per la Zona B7 Bussana
Nuova, in cui risultavano ricadere i luoghi di causa, stabiliva la distanza dai fabbricati esistenti di 10 metri, sì che, in merito ha precisato che: “Ai fini, invece, del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo le stesse volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere
10 generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico (Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22054;
Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2014, n. 3854; Cass. Sez. 2, 24/09/2008, n. 24013; Cass. Sez. 2,
04/10/2005, n. 19350). Occorre perciò accertare se la costruzione per cui è causa fosse soggetta al rispetto della indicata prescrizione contenuta nelle norme di attuazione del Piano
Regolatore di EM, che impone distanze tra le costruzioni maggiori di quelle stabilite dal codice civile, trovando eventualmente essa applicazione anche se gli edifici non si fronteggiano”. Con tale premessa, dunque, veniva annullata la statuizione della Corte di
Appello in riforma dell'ordine di demolizione pronunciato dal Tribunale come sopra.
In relazione, poi, al secondo motivo, relativo alla domanda di risarcimento del danno svolta dalla società il Giudice di legittimità ha evidenziato che la Corte di Appello aveva CP_1
erroneamente dato per accertata: “…la provenienza di forti esalazioni maleodoranti dal pozzo nero “degli attori”, dovute alla cattiva manutenzione dell'impianto fognario, e cessate dopo
l'intervento di adeguamento effettuato in corso di causa da .” La Corte di Controparte_3
Cassazione ha, pertanto, aggiunto: “ La sentenza impugnata ha altresì dato per “certa”
l'esistenza del danno da perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale, dovuto all'immissione di esalazioni maleodoranti, liquidando equitativamente
“la somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 in valuta attuale …Ora, nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, di cui all'art 844 c.c., sorgono a favore del proprietario del fondo danneggiato due distinte azioni, di cui una è rivolta alla eliminazione delle cause di dette immissioni, ha carattere reale e si inquadra nel paradigma dell'azione negatoria regolata dall'art 948 c.c., mentre l'altra, che ha natura risarcitoria, è rivolta ad ottenere l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo dipendente dalle immissioni stesse. Con riguardo all'azione personale di risarcimento del danno da immissioni intollerabili, la legittimazione passiva ed il conseguente obbligo risarcitorio spettano al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse.
A tal fine, che il “pozzo nero” causa delle immissioni fosse di proprietà del solo , e CP_3 non anche di risulta allegazione “nuova”, in quanto la ricorrente non Parte_1 specifica, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nei pregressi gradi di merito (come del resto evidenzia la controricorrente a pagina 14 del suo atto di costituzione). Tuttavia, avendosi riguardo ad un danno per il pregiudizio patrimoniale subito da un immobile adibito ad attività commerciale per effetto di immissioni maleodoranti, nella specie per perdita di clientela e lesione dell'immagine dell'esercizio, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sempre che sia stato assolto l'onere della parte di dimostrare sia la
11 sussistenza sia l'entità materiale del danno subito (che, invece, la Corte d'appello ha dato immotivatamente per “certa”), e solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, che sussista il presupposto normativo costituito dalla situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno. Ciò non di meno, spetta all'attore
l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti. Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 2, 03/11/2021, n. 31251; Cass. Sez. 3, 19/02/2013, n. 4017).” I Giudici di legittimità, pertanto, hanno, sul punto, cassato la citata sentenza di appello, affermando: “Non si conforma a questi principi la liquidazione equitativa della “somma onnicomprensiva di euro
10.000,00” operata dalla Corte d'appello di EN in relazione all'ipotizzato danno per perdita di clientela e pregiudizio all'immagine dell'esercizio commerciale della ”. Parte_3
La Suprema Corte, dunque, da un lato ha ritenuta pacifica la legittimazione (rectius la titolarità passiva del rapporto controverso) anche in capo alla dall'altro ha escluso che quanto Pt_1 acquisito al processo fosse idoneo ad integrare la prova dell'esistenza del danno, prova presupposta dalla liquidazione ex art.1226 c.c.
Infine, la Corte di Cassazione, con riferimento al terzo motivo del ricorso, relativo alla condanna alla restituzione della somma versata dalla società in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado, ha ritenuto lo stesso “…assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi, attenendo esso alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della pronuncia di primo grado oggetto di riforma in appello, e dunque a statuizione che, per il suo carattere accessorio, viene comunque travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata”.
- III) IL GIUDIZIO DI RINVIO
La sig.ra ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Pt_1
EN nei confronti della (già Parte_2 [...]
, e della e del sig. Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, ma nei confronti di questi ultimi ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio
[...]
processuale.
L'attrice in riassunzione ha, pertanto, segnatamente dedotto quanto segue:
12 - la propria domanda aveva ad oggetto la completa demolizione e/o arretramento a distanza legale del manufatto adibito a dehors e/o quant'altro risultasse costruito dalla società convenuta,
in via Al Mare 125 (ora 123), Bussana-EM, in violazione Controparte_1
delle distanze legali dall'immobile di proprietà attorea. In merito, dunque, : - il Tribunale aveva statuito, con la sentenza 355 del 19 giugno 2009, che il dehors in oggetto “è una vera e propria costruzione, in quanto chiusa e non rispetta le distanze legali prescritte dall'art. 873 c.c. sia dal
PRG del Comune di EM essendo stata realizzata a ridosso della proprietà attorea”; - la
Corte di Appello, con la sentenza cassata, pur avendo dato atto che il manufatto in contestazione, essendo completamente chiuso, doveva essere considerato una nuova costruzione, soggetta al rispetto delle distanze legali dalla proprietà degli attori, prescritte sia dall'art. 873 CC sia dal PRG del Comune di EM, aveva esaminato la fattispecie facendo riferimento soltanto all'art. 873 c.c. ed alla disposizione dell'art. 9 DM n. 1444/68, richiamato dal PRG del Comune di EM, senza valutare la violazione del R.E. e del P.R.G., giungendo ai convincimenti sopra già esposti;
- la S.C., in accoglimento del motivo di ricorso, aveva stabilito il principio che “Ai fini, invece, del rispetto delle norme e dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo le stesse volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico”.
- in conseguenza di ciò doveva essere, altresì, riconosciuto il risarcimento del danno, richiamando quanto contenuto nell'art. 345 c.p.c., che consente di chiedere nel processo d'appello i danni ulteriori maturati dopo la sentenza di primo grado, poiché quelli liquidati dal
Tribunale di EM riguardavano solo il periodo dal 2003 alla data del deposito della sentenza:
- la liquidazione, dunque, degli ulteriori danni, maturati dal 19 giugno 2009, rivalutata, ad oggi, già determinata dal Tribunale in euro 1.000,00 annue, a far data dal 2003, doveva essere effettuata in euro 150,00 mensili, considerata la svalutazione monetaria ed il perdurare della situazione di illegittimità, ciò tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza del S.C.,
l'effetto della violazione delle distanze legali previste dal c.c. o delle norme integrative determina un danno in “re ipsa” , soggetto a liquidazione equitativa, derivante dalla illecita compressione del diritto di proprietà e derivante dalle immissioni di rumori.
13 L'attrice in riassunzione, infine, ha insistito sull'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di gravame proposti dalla ed ha eccepito la mancanza di prova della domanda di danno CP_1
per immissioni maleodoranti svolte dall'appellata.
Si è costituita la società deducendo, in particolare, quanto segue: CP_1
- ha ribadito l'inammissibilità della domanda della non essendo state richiamate le norme Pt_1
violate, atteso che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, datato
31/10/2006, la stessa indicava genericamente un'asserita violazione delle distanze legali dalla proprietà attorea “stabilite sia dall'art. 873 c.c., sia dal vigente Regolamento Edilizio del
Comune di EM”;
- ha evidenziato, sotto questo profilo, sul quale né la Corte di Appello in prima istanza, né per conseguenza la S.C. si erano pronunciate, la domanda era nulla/inammissibile o infondata, in quanto assolutamente generica o comunque da respingersi;
- ha rilevato che la difesa attorea nel corso del giudizio di primo grado non aveva fatto menzione alcuna, nei propri atti, di pretese violazioni del P.R.G., mentre la sentenza impugnata del
Tribunale di EM 19/6/2009 n. 355 aveva affermato apoditticamente che la costruzione
“non rispetta le distanze legali prescritte sia dall'art. 873 c.c., sia dal P.R.G. del Comune di
EM, essendo stata realizzata a ridosso della proprietà attorea”, così da prestarsi a censura, in rapporto ad un presunto, ma non sussistente, mancato rispetto delle distanze legali prescritte dal P.R.G. del Comune di EM;
- ha eccepito che il primo Giudice era incorso in un palese vizio di ultra-petizione perché l'atto di citazione originario non aveva invocato quale causa petendi la suddetta normativa;
- ha dedotto, inoltre, che le due normative in questione erano fra loro alternative, nel senso che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 873 c.c. oppure il P.R.G. del Comune di EM;
- ha lamentato, infine, che le conclusioni cui era giunta la Corte di Cassazione dipendevano dalla confusione indotta dalla perché in realtà non vi era alcuna violazione di normativa Pt_1
sulle distanze, atteso che l'immobile di cui si tratta ricadeva in Zona B7 Bussana Nuova del
P.R.G. di EM e per la Zona B7 – Bussana Nuova era stabilita, come distanza minima dei fabbricati (Df), quella dello “art. 9 D.M. 2.4.68, norma non violata in quanto era stata la stessa
Corte di Cassazione ad aver statuito che non era applicabile, sia perché le pareti non si fronteggiavano, sia perché non esisteva neanche una parete finestrata .
La e , seppur ritualmente citati non Controparte_4 Controparte_3
si sono costituiti e devono, quindi, dichiararsi contumaci.
14 Il Consigliere istruttore con ordinanza del 11.07.2024 disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 22.10.2024, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc., termini entro cui le
Parti costituite hanno concluso come in epigrafe.
Con ordinanza del 24.10.2024 la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare opportuno precisare che nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Pertanto, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle Parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Svolta questa premessa, la Corte osserva quanto segue.
Dall'esame della CTU svolta nel giudizio di primo grado dall'Arch. e dalla Per_3
documentazione allegata, emerge che il dehors oggetto di causa risulta essere per le sue caratteristiche: “non una pertinenza del locale commerciale ma un vero e proprio ampliamento della stessa una nuova volumetria in ampliamento a quella esistente non ammessa dal PRG vigente per la zona B7”, ciò emerge anche dalla lettura delle conclusioni rassegnate, nella seduta del 3.12.2003, dalla Commissione Edilizia del Comune di EM, e riportate integralmente dal Consulente nel proprio elaborato.
L'Arch. , pertanto, così concludeva (pag. 5 dell'elaborato): “…A parere della Per_3
scrivente il manufatto, per le caratteristiche sopra descritte, non può essere considerato un semplice dehor ma una costruzione edilizia, in quanto completamente chiuso …e quindi non del tutto rispondente a quanto prescritto dall'art. 72 del Regolamento Edilizio;
quindi trattandosi di una costruzione edilizia essa è soggetta al rispetto delle distanze legali prescritte sia dall'art. 873 c.c. sia dal PRG del Comune di EM (art. 9 D.M. 1444/1968), distanze che nel caso specifico non vengono rispettate in quanto il manufatto è stato realizzato a ridosso della proprietà della parte attrice…”.
15 Ciò detto, pertanto, questa Corte ritiene necessario, al fine di applicare la normativa corretta, partire dalla circostanza che il dehors individuato, per le sue caratteristiche, deve ritenersi una nuova costruzione, né può ritenersi un'opera realizzata sul precedente dehors (che risultava essere stato già demolito all'epoca della realizzazione di quello attuale), avendo altre caratteristiche ed essendo completamente chiuso, così da rappresentare un vero e proprio ampliamento del locale commerciale: in merito, va detto, tale assunto di partenza, oltre a risultare pacificamente dalla disamina del materiale fotografico, rispetto al tempo diverso dei rilievi, emerge con chiarezza dalle caratteristiche di solidità, stabilità ed immobilità al suolo, che ben emergono anche dal verbale di accertamento della Polizia Locale del 6.2.03, acquisito agli atti, non potendo tacersi che è, in via assorbente, la stessa pronuncia della Suprema Corte
a muovere da tale dato, ritenuto pacifico, ove affronta il tema delle distanze da applicare, in termini di richiamo o meno della previsione dell' art.9 DM 1444/68, in relazione al PRG, integrativo dell'art.873 c.c.
In merito, inoltre, a tale questione, anche a fronte delle Difesa della convenuta in riassunzione, merita di essere chiarito che ogni doglianza circa la genericità dell'originaria citazione, in punto norme applicabili, al di là dell'essere stata implicitamente respinta dal
Tribunale (oltre che dalla prima pronuncia della Corte di Appello, in tali termini), è chiaramente assorbita dal giudicato dei Giudici di legittimità, la cui pronuncia si pone, con evidenza, a valle di qualsivoglia vizio dell'atto processuale di nuovo contestato sotto tale profilo, vizio valutato insussistente con efficacia di giudicato: la stessa motivazione della pronuncia di annullamento, peraltro, sopra riportata per stralci, attesta come, invocata la violazione delle distanze, compete all'A.G. effettuare, al di là dell'onere assertivo e probatorio del soggetto interessato, ricercare e verificare le norme di riferimento, anche secondarie, integrative ex lege di quelle codicistiche.
Ciò detto, quale nuovo edificio, osserva la Corte, devesi rilevare che il dehors di cui è causa sottostava alle norme sulle distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e da quelle integrative di cui al PRG di EM, che , come documentato in atti, per la zona B7, quale quella in esame, prevedeva quale distanza minima fra i fabbricati (e fra i confini di proprietà) quella di m.10 lineari, come da richiamo “ per relationem” alla distanza prevista dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968, norma richiamata, appunto, per indicare la distanza legale da applicare agli edifici nuovi.
In sostanza nella zona dove si trova il dehors di cui si tratta (zona B7), la distanza da rispettare tra un edificio nuovo ed uno preesistente era quella di 10 m., integrativa della norma codicistica, trovando applicazione la normativa contenuta nel PR di EM, che, va chiarito, rispetto anche alle difese della società convenuta in riassunzione, prevedeva, peraltro, nella fase transitoria, prima dello strumento attuativo, una regolamentazione ancor più restrittiva, tesa,
16 nella sostanza, a consentire sole opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo dell'esistente.
Quello che pare doversi sottolineare, e risulta assorbente anche della riproposizione di già svolte in precedenza, è che le ragioni di annullamento della prima sentenza appellata, Pt_4 da parte della Suprema Corte, rispetto all'applicazione della misura di cui al rammentato art.9, non contemplano il richiamo ai requisiti ulteriori afferenti alla presenza di “pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”, coerentemente al fatto che il PRG regolava i parametri edilizio- urbanistico in metri lineari.
In forza di tali premesse, allora, questa A.G., richiamata pag.5 della CTU in atti, confermata anche negli elaborati peritali, acquisti nel giudizio e riferiti ad altra causa (RG
694/97 promossa da e c/ il precedente gestore del locale Parte_5 Parte_1
Hostaria delle Diligenza S.r.l., avente sempre come oggetto la distanza di un precedente dehors collocato nel medesimo posto e poi smontato), osserva che: I) risulta indubbio, nel caso di specie, che il dehors in questione, realizzato, del tutto chiuso e descritto in atti, come già ricordato, sia una nuova costruzione;
II) come tale detto manufatto era soggetto alle norme citate del PRG, che stabiliva, per la zona in cui è sito il fabbricato (B7), una distanza di costruzione dai fabbricati esistenti di 10 metri, non essendo, viceversa prevista, ante attuazione, alcuna nuova costruzione.
Conforta detta conclusione il fatto che, ai fini del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinano distacco tra le costruzioni e il confine, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino, essendo dette norme volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico (Cass. civ. 22054/2018), sì da descrivere, va aggiunto, un quadro normativo integrato inderogabile, perché posto, appunto, a garanzia di esigenze collettive connesse all'igiene e alla sicurezza, laddove la tutela del diritto di proprietà degli immobili circostanti è assicurata dalla disciplina delle distanze fra costruzioni prevista dal codice civile, ben potendo detto diritto essere legittimamente “conformato” dalle esigenze collettive medesime.
Le argomentazioni svolte dalla convenuta in riassunzione, che ha sostenuto sussistere l'alternatività tra l'art. 873 c.c. ed il P.R.G. del Comune di EM sono smentite frontalmente dalle considerazioni che precedono e, ancora prima, dalla stessa motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione che ha dato corso al presente giudizio, pronuncia che afferma,
17 viceversa, la necessaria integrazione delle norme codicistiche con quelle urbanistiche e, nella specie, con la normativa di settore richiamata del Comune di EM.
Parte convenuta in riassunzione, ancora, nelle proprie difese ha richiamato la circostanza che il dehors “de quo” sarebbe situato sul suolo pubblico, per cui sarebbe applicabile l'art. 879
c.c., sì da potersi sottrarre la costruzione “de qua” alle regole sulle distanze: tale deduzione difensiva in fatto, peraltro, introdotta soltanto con l'atto di appello e, pertanto, tardiva, è comunque assorbita dalla statuizione della Corte di Cassazione, per la quale il dehors in questione è una nuova costruzione privata soggetta al regime delle distanze, codicistiche e regolamentari, a prescindere dal fatto che anche il comma 2 dell'art. 879 c.c. fa salvi i regolamenti comunali.
In conclusione, osserva la Corte il dehors oggetto di controversia, in tal senso dovendosi condividere la decisione del primo Giudice, deve essere demolito, essendo materialmente impossibile, come da fotografie in atti, prevedere il ripristino delle distanze legali, con effettivo arretramento del manufatto a distanza non inferiore a metri 10 lineari dalla proprietà lo Pt_1
stato dei luoghi richiedendo la ricollocazione e sostituzione in toto della struttura.
Ciò detto, va ancora osservato che quest'ultima ha, con il proprio atto, richiesto, richiamando l'art. 345 c.p.c., il pagamento dei danni ulteriori maturati dopo la sentenza di primo grado, “…poiché quelli liquidati dal Tribunale di EM, riguardano il periodo dal 2003 alla data del deposito della sentenza, che è del 19 giugno 2009. Sono, quindi, dovuti gli ulteriori danni, maturati dal 19 giugno 2009, rivalutati, sino al momento della effettiva demolizione del dehors…”: l'odierna attrice in riassunzione, come già sopra detto, ha indicato di ritenere equo determinare l'ulteriore danno in € 150 mensili, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma c.c., a partire dalla data del 19 giugno 2009, data della rammentata sentenza, sino all'effettiva demolizione del dehors, poiché i danni, per il periodo precedente, erano già stati liquidati dal Tribunale di EM e, va sottolineato, soluti.
Circa, dunque, tale domanda, afferente ai danni successivi alla sentenza di primo grado, va osservato che la propose, in occasione del primo giudizio di gravame, la seguente Pt_1 domanda: “In via di appello incidentale liquidare il maggiore danno derivante dalla mancata demolizione del dehors con la somma di euro 150 mensili a far data dal deposito della sentenza di primo grado all'effettiva demolizione dello stesso”.
Orbene detto appello incidentale fu espressamente respinto dalla Corte, ma la relativa specifica statuizione non fu oggetto di ricorso alla Suprema Corte, ricorso articolatosi in tre motivi afferenti, come sopra detto, all' “an” della violazione delle distanze, dei danni da immissioni e circa i rapporti dare avere in punto spese legali.
In merito, allora:
18 - è vero che: “…Segnatamente si possono domandare in appello, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già in precedenza a lui addebitato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1281 del 29/01/2003;
Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 05/04/1991)”, sì che:” Rientrano in tale ambito anche i danni la cui causa abbia attitudine a produrre effetti lesivi, continui e periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già giudizialmente provati e riconosciuti, restando certa cioè non solo la perduranza della causa efficiente, ma anche la invarianza della situazione di fatto in cui essa ha continuato ad operare in pregiudizio altrui (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18526 del
04/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9763 del 18/11/1994; Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 04/07/1986);
- è parimenti vero, tuttavia, che quale ricorrente in Cassazione la rispetto allo Pt_1
specifico rigetto sul punto, già rammentato, avrebbe dovuto proporre apposito motivo di impugnazione, per poi poter riproporre la domanda, peraltro nei limiti in cui era stata formulata in precedenza, in sede di riassunzione, ciò a fronte del rigetto esplicito del gravame già proposto, il che trova conferma, a ben vedere, nel fatto che inammissibile, secondo la giurisprudenza, è solo il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito (che, nel caso di specie, tuttavia, non era la sollevi questioni che siano Pt_1
rimaste assorbite, poiché in tal caso non è ravvisabile alcun rigetto implicito, con conseguente facoltà, in tale, va sottolineato eterogenea, situazione, di riproposizione nel giudizio di rinvio ( vedasi Cass., sez.3, n.15893,6.6.23).
In definitiva, detta domanda dell'attrice in riassunzione è, pertanto, inammissibile.
In merito, ancora, all'eccezione proposta dalla che la somma liquidata dal CP_1
Tribunale di EM sarebbe sproporzionata, la Corte osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile.
Le Sezioni Unite hanno dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa
Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013,
n.17635). Quindi è stata confermata la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione
Civile, nel senso che la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto"
19 o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa, sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa o è stata limitata quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa o, come detto, limitata, a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Svolta tale premessa, allora, la Corte, considerata la pervasività della struttura illecita costruita da anche rispetto alla destinazione della stessa, a locale commerciale, CP_1 ritiene che l'importo determinato in via equitativa dal Tribunale, sia da ritenersi proporzionato e congruo, comparando, peraltro, le interferenze patite dalla dal disturbo al godimento, Pt_1 all'evidente minore amenità dei luoghi, con il profitto tratto dall'autore dell'illecito, sì da essere la somma riconosciuta coerente anche ai rammentati principi di diritto formulati dalle SS.UU.
Sul punto, dunque, ogni doglianza è infondata, sì che, risultando pacificamente che i danni riconosciuti fino alla condanna di primo grado sono stati già corrisposti, impone di dichiarare cessata la materia del contendere sul punto, dato atto, peraltro, che nelle more le altre Parti sono rimaste contumaci ed una ha già transatto, prima della pronuncia della sentenza cassata.
Occorre, infine, trattare la presenza di immissioni maleodoranti provenienti dal pozzo situato nel garage del e la conseguente richiesta di risarcimento danni formulata dalla CP_3
CP_1
Va premesso che la Corte di Cassazione ha riconosciuto come acquisita al processo la titolarità passiva della rispetto al pozzo nero di cui è causa, rilevando l'inammissibilità, Pt_1 perché nuova, dell'allegazione del fatto relativa al fatto che il pozzo stesso fosse solo di CP_ proprietà del , coerentemente alla circostanza, d'altra parte, come rilevato dalla CP_3
che è pacifico che detto manufatto fosse asservito a tutti gli appartamenti dell'edificio
[...]
adiacente al locale.
Ciò detto, con riferimento, invece, alla prova del danno da immissioni maleodoranti la
Corte di Cassazione ha chiaramente statuito che la Corte di Appello ha riconosciuto il danno in assenza delle allegazioni minime del danneggiato, anche rispetto alla liquidazione equitativa ex
1226 c.c., che operata in tal modo si sostituisce all'onere probatorio di colui che vuole essere risarcito.
20 In merito, muovendo da tali statuizioni, occorre porre in risalto che le prove per testimoni richieste nel giudizio di primo grado, e non ammesse, e successivamente richiamate e non trascritte, né nell'atto di appello e né nella comparsa in riassunzione, sono, comunque da ritenersi irrilevanti, rispetto al “thema probandum”, posto fin dal giudizio di fronte al Tribunale, ancor più rispetto alla certa contitolarità della rispetto al pozzo stesso: meritano, va detto, Pt_1
una specificazione gli unici capitoli riferibili alla questione in esame, in punto danno, i nn. 6 e
7, capitoli che si appalesano del tutto generici, nella collocazione spazio/temporale, oltre che valutativi, sì da non offrire riscontro reale ad alcuna specifica occasione in cui il danno sia sorto, ancor più in termini di perdita di clientela.
L'assenza di elementi documentali valutabili in tal senso, circa l'andamento del locale in rapporto ai miasmi in questione, depone, ancora, una volta contro il fatto che dette immissioni si siano verificate quantomeno in modo tale da apprezzabilmente arrecare un effettivo pregiudizio economico all'attuale convenuta in riassunzione, dovendosi escludere, pertanto, la possibilità, per il Giudice di esercitare la facoltà di liquidazione equitativa, mai destinata a sostituire la prova dell'esistenza del danno.
Va, quindi, affermato che la non è stata in grado di dimostrare l'esistenza del CP_1
pregiudizio economico dedotto, il che ben emerge, d'altra parte, anche dalle deduzioni della stessa società, come da pag. 19 della comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, in cui la società medesima ha affermato di non poter offrire alcun altro elemento di prova rispetto a quelli già dedotti e, di fatto, valutati insufficienti dalla Suprema Corte: l'assunto, infine, secondo cui non si può dimostrare di aver perso clientela, che non è entrata nel locale, proprio perché non entrata, si risolve in un artificio retorico, ben potendo essere provate prenotazioni in ipotesi disdettate, proteste di avventori del locale, sconti effettuati a tale titolo, oscillazioni delle entrate, fra i periodi in cui il pozzo nero non era “ pieno” e quelli in cui doveva essere “ svuotato” , giornate lavorative perse per la presenza di liquami e così ancora.
Il deserto probatorio riconosciuto da va detto, attiene all'impossibilità della CP_1
prova del danno, ancor prima della sua quantificazione, il che conforta nella conclusione, in osservanza di quanto statuito dalla Suprema Corte, di dover rigettare tale domanda.
La stessa CTU, espletata nel giudizio di appello, aveva, peraltro, riferito: "…al momento dell'apertura e dell'accesso al garage si sono avvertite delle forti esalazioni maleodoranti, provenienti chiaramente dal pozzo presente all'interno, la cui intensità è aumentata notevolmente quando è stato sollevato uno dei chiusini di cui è dotato il punto di raccolta", ma ciononostante non veniva accertata la presenza di immissioni di odori nel dehors della società appellante.
21 Quanto sopra assorbe ogni considerazione, non marginale, sulla pretesa di chiedere il ristoro per aver subito una limitazione dell'uso di un bene, quale il dehors in questione, di cui si è accertata, tuttavia, l'illeceità.
L'accoglimento della domanda principale dell'attrice in riassunzione, in punto distanze e danno, comporta, per quanto già detto, il rigetto della domanda di restituzione delle somme già corrisposte dalla in esecuzione della sentenza di primo grado CP_1
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e devono essere liquidate a favore della l'esito complessivo della causa essendo assolutamente a favore della stessa, con l'effetto Pt_1
che vanno liquidate le spese del primo grado, come già disposto, in rapporto alle tariffe forensi in allora vigenti, e quelle sia del primo giudizio di appello, che del giudizio nanti la Corte di
Cassazione, che, ancora, del giudizio di riassunzione.
La Corte, pertanto, tenuto conto del fatto che devono essere applicate al primo grado le tariffe forensi in allora vigenti, e, per i gradi successivi il DM 55/14, nella formulazione “ratione temporis”, applicato il criterio di valore indicato, come da atto di riassunzione, e, dunque, quello, medio, per le cause di valore fino ad € 26.000,00, così liquida:
- giudizio di primo: complessivi € 5.200 di cui € 2.300 per diritti, € 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge (spese già corrisposte);
- grado di appello: complessivi € 5.532,00 (di cui per la fase di studio: euro 1.080,00; per la fase introduttiva: euro 877,00; per la fase istruttoria: euro 1.755,00; per la fase decisoria: euro 1.820,00), oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA. come per legge;
- giudizio di legittimità: complessivi € 3.082,00 (di cui per la fase di studio: € 1.276,00; per la fase introduttiva: € 1.134,00; per la fase decisoria € 672,00), oltre al 15% ex art.2
DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica
- per il giudizio di riassunzione: complessivi € 3.966,00 (di cui per la fase di studio: euro
1.134,00; per la fase introduttiva: euro 921,00; per la fase decisoria: euro 1.911,00), oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica.
Occorre, infine, dare atto del fatto che, con riferimento all'appello proposto dalla società ed all'appello incidentale di , a fronte degli esiti di quel giudizio, CP_1 Parte_1 sussistono i presupposti per dichiarare dette Parti nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M
,
22 La Corte di Appello di EN, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento di riassunzione R.G. 350 del 2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 7466/2023 del 07.02. , che ha cassato con P.IVA_2
rinvio la sentenza nr. 1312/2018 del 31.07.2018 della Corte di Appello di EN 2° Sezione civile, dato atto della già dichiarata cessazione della materia del contendere tra parti CP_3
e , come in epigrafe, a spese di causa compensate, come Controparte_1
da indicata sentenza n. 1312/18 Corte di Appello di EN, sul punto in giudicato, così decide:
DICHIARA LA CONTUMACIA di e della Controparte_3 Controparte_4
[...]
Con CONDANNA la società all'immediata demolizione Controparte_2
del dehors di cui è causa;
DICHIARA INAMMISIBILE la domanda dell'attrice in riassunzione circa il maggior danno subito, come da parte motiva;
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE fra e Parte_1 [...]
come in epigrafe, in ordine alla condanna al pagamento dei danni Controparte_1
conseguenti alla violazione delle distanze, per essere gli stessi già stati corrisposti, come in parte motiva alla Pt_1
RIGETTA ogni altra domanda;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA come in epigrafe Controparte_1
al pagamento a favore di delle spese di lite: Parte_1
- del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.200 di cui € 2.300 per diritti,
€ 2.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, salvo quanto già corrisposto a tale titolo (spese già corrisposte);
- del giudizio di appello, che liquida in complessivi € 5.532,00, oltre al 15% ex art.2 DM
55/14, CPA ed IVA. come per legge;
- del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.082,00, oltre al 15% ex art.2
DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica;
- del giudizio di riassunzione, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre al 15% ex art.2
DM 55/14, CPA ed IVA, oltre C.U. e spese di notifica;
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO ESCLUSIVO della società convenuta in riassunzione come in epigrafe, tutte le spese già liquidate Controparte_1
per le CC.TT.UU..
DA' ATTO che, attesa la totale infondatezza, sia dell'appello principale, che di quello incidentale, di cui alla sentenza poi cassata, ricorrono. in capo, sia a come in Controparte_1
23 epigrafe, sia a , i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.
EN, lì 7 gennaio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Lorenzo Fabris
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