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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1719/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
SCUTELLARI ALESSANDRO e VALENTINI AMALIA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
pagina 1 di 28 - appellata -
elettivamente domiciliata in GENOVA, GALLERIA MAZZINI n. 3/10, con il patrocinio degli avv.ti PANERI GIANFRANCO e PANERI ALESSANDRO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 948/2023, pubblicata in data
31.5.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'ECC.MA Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del presente gravame, in totale riforma della sentenza e delle ordinanze del Tribunale di Venezia impugnate, ogni contraria istanza disattesa e/o respinta:
accogliere le conclusioni precisate davanti al Tribunale di Venezia con la seconda nota scritta, datata 22/09/22, per l'udienza del 6/10/22 che di seguito si trascrivono:
Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis rejectis,
in via preliminare disporre la rimessione in termini ex artt. 294 e 153 c.p.c., revocando l'ordinanza datata 12/01/2021, punto1, fissando udienza, al fine di consentire al dr.
, a ciò autorizzato, la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., e la Parte_1
conseguente citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. della in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
concedendo sin d'ora al dott. i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed i relativi Pt_1
poteri con decorrenza quanto meno da tale udienza, e disponendo in ogni caso l'acquisizione della produzione documentale effettuata dal convenuto con la costituzione in giudizio.
A tal fine si chiede ammettersi la già richiesta prova per testi sulle seguenti circostanze:
7) Vero che lei risiede ed ha dimora abituale in Ferrara via Ticchioni, 38;
pagina 2 di 28 8) Vero che dal 7 al 16 giugno 2019 suo fratello dott. si è recato, con Parte_1
auto presa a noleggio, in Sicilia presso l'abitazione dei vostri genitori anziani ed ammalati che avevano chiesto l'intervento urgente del figlio;
9) Vero che lei tutti i giorni ha controllato la cassetta della posta del vostro appartamento su incarico di suo fratello per consegnargli la corrispondenza allo stesso indirizzata;
10) Vero che ad ogni controllo ha riscontrato l'assenza di avvisi di deposito di atti giudiziari e di raccomandate indirizzati a suo fratello Parte_1
Teste: , res,te in Ferrara via Ticchioni, 38 sui capp. da 7, 8, 9 e 10. Testimone_1
Nel caso di accoglimento dell'istanza per rimessione in termini, si chiede ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli (come già formulati nella comparsa di costituzione), con riserva di integrazione:
11) Vero che lei era presente nello studio in Bologna quando il dott. dopo aver Pt_1
esaminato la copiosa documentazione medica allo stesso esibita e dopo aver visitato la
OR , le ha illustrato la situazione clinica riscontrata e le caratteristiche Tes_2
dell'intervento da eseguire, e gli obiettivi che si volevano e potevano raggiungere con l'intervento;(teste dott. Testimone_3
12) Vero che utilizzando anche il modello di una colonna vertebrale in resina,
mostrando il dispositivo da utilizzare ed un modello tridimensionale, ha spiegato ogni fase dell'intervento, illustrando dettagliatamente gli eventuali rischi generici e specifici e complicanze, compresa quella più rara di emorragia e perforazione del sacco durale,
con relativa percentuale di incidenza, e i benefici della procedura chirurgica da eseguire nonché le possibili alternative all'intervento, verificando che tutto fosse stato ben pagina 3 di 28 compreso e mettendosi a disposizione per chiarire i dubbi, sia al momento della visita che nei giorni seguenti sino al momento del ricovero;
(teste dott. Testimone_3
13) Vero che il dott. sempre in quell'occasione, ha spiegato tutto quanto elencato Pt_1
nel modulo “Consenso informato per esecuzione di atto medico-chirurgico” che le si mostra (doc. 01); (teste dott. Testimone_3
Si indica come teste: -Dott. res.te in Via Varolio Costanzo, 17 40133 Testimone_3
Bologna sui capp. 11, 12 e 13;
in via principale:
respingere integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti del dr.
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e Parte_1
dichiarare il dottor esente da ogni responsabilità, condannando parte Parte_1
attrice a rifondere al convenuto spese, diritti e onorari di causa;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice
1) nel caso venga autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni,
accertato e dichiarato che la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare il dott. - in virtù Parte_1
del contratto di assicurazione per la RC professionale polizza n.
1/35330/122/101794526, Agenzia Ferrara subagenzia 50, dichiarata pienamente valida ed operativa, previa dichiarazione di nullità della clausola c.d. Claims made di cui all'articolo 7.7 delle condizioni generali di contratto denominato “Validità dell'assicurazione” - per tutte le domande e pretese avanzate da parte attrice nei suoi confronti, e conseguentemente, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
delle domande svolte da parte attrice contro il dr. , limitare in base Parte_1
pagina 4 di 28 all'art. 2055 c.c. la somma dovuta dal dr. alla sola quota del 50% del danno Pt_1
accertato o a quella maggiore o minore quota che il Giudice riterrà, anche eventualmente accertando e valutando la percentuale del concorso di colpa del dr. Pt_1
e della condannare la Controparte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il dr. Parte_1
da ogni pretesa e richiesta anche in via di regresso e /o surrogazione e denegata soccombenza e a pagare direttamente a parte attrice la somma che verrà liquidata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, e spese di lite nella somma eccedente la franchigia e scoperto fino al massimale della predetta polizza che verrà
ritenuta operativa o, comunque, a rimborsare integralmente il dr. quanto questi, in Pt_1
non creduta ipotesi, dovesse essere tenuto a pagare a parte attrice a qualsivoglia titolo per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, nella somma eccedente la franchigia e scoperto fino al massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole e ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno, anche oltre il massimale di polizza,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Condannare in ogni caso la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, alla rifusione delle spese legali sostenute dal dott. nel presente giudizio, Pt_1
secondo il disposto dell'art. 1917 c.c.;
con ogni più ampia riserva di difesa, deduzione produzione e articolazione di mezzi istruttori nei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
2) nel caso non venga autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni, limitare in base all'art. 2055 c.c. la somma dovuta dal dr. alla sola Pt_1
quota del 50% del danno accertato o a quella maggiore o minore quota che il Giudice
pagina 5 di 28 riterrà, anche eventualmente accertando e valutando la percentuale del concorso di colpa del dr. e della Casa di cura Pt_1 CP_3
in via istruttoria si chiede integrazione e/o rinnovazione della CTU medico legale, in particolare disponendo che la stessa sia effettuata sottoponendo a visita medica la OR
, considerato che solo l'indagine diagnostica sulla predetta OR Controparte_4
potrebbe dimostrare in modo inequivocabile la presenza o meno del trasverso sx di L3,
e quindi la correttezza o meno dell'operato del dott. In mancanza di ciò la CTU Pt_1
espletata è inutile o quanto meno insufficiente a provare i fatti rilevanti per la causa. Il
CTU, non limitandosi all'esame dei documenti, ma sottoponendo a visita la OR
, dovrà accertare il quadro clinico (e la percentuale di invalidità Controparte_4
corrispondente) della sig.ra al momento del ricovero in data 23/07/2014, la Tes_2
correttezza dell'esecuzione dell'intervento del 24/07/2014 da parte del dott. sotto Pt_1
il profilo della diligenza, perizia e prudenza ed osservanza delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Dovrà accertare inoltre la diligenza e la correttezza della condotta posta in essere dalla di Cura nell'esecuzione della CP_3
prestazione sanitaria alla quale specificamente la struttura era tenuta nei confronti della paziente . Solo in ipotesi di accertata condotta colposa posta in essere dal Tes_2
convenuto, determinare il danno in concreto sofferto dalla OR ed in che Tes_2
termini e misura quest'ultimo possa essere imputato alla e/o al Controparte_3
dott. Parte_1
Si conferma la nomina dei consulenti tecnici di parte.
Si ribadisce la richiesta di accoglimento di tutte le istanze istruttorie già presentate,
compresa la prova per testi sui capitoli dal n. 7 al n. 13.
pagina 6 di 28 In ogni caso con vittoria di spese e funzioni legali per tutti i gradi e per tutte le fasi del giudizio oltre al rimborso spese forfetarie, e con condanna altresì di parte appellata al rimborso delle somme che dovessero essere eventualmente pagate dal dott. in Pt_1
forza della sentenza di primo grado.
Conclusioni della appellata:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa conferma della sentenza n.
948/2023 emessa dal Tribunale di Venezia e previa non accettazione del contradditorio su domande e eccezioni nuove e su mezzi di prova nuovi e su documenti nuovi,
contestate le avverse argomentazioni e i documenti di controparte, richiamato il contenuto dei propri atti difensivi e documenti versati nel fascicolo del primo grado di giudizio,
In via preliminare
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l'effetto dichiararla infondata in fatto e in diritto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ex art. 342 cpc e 348
bis cpc per le motivazioni tutte espresse in parte motiva e per l'effetto respingere le domande tutte ex adverso spiegate nei confronti della conchiudente;
- dichiarare nuove le domande, eccezioni ed istanze ex adverso proposte, poiché tardive già in primo grado ed ivi dunque da considerarsi proposte in tal sede in violazione dell'art. 345 c.p.c. e per l'effetto statuirne la loro inammissibilità;
- dichiarare nuove e/o inammissibili e/o inutilizzabili ai fini del decidere le produzioni avversarie (all.da 4 a 14 comprese) il tutto conformemente all'art. 345 3c c.p.c. e per pagina 7 di 28 l'effetto ordinarne l'espunzione - stralcio dal fascicolo d'ufficio (compreso quello telematico) e da quello di parte.
In via principale
- respingere il gravame ex adverso proposto siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza n.948/2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
Il tutto con vittoria delle spese, dei diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o diverse anche solo parzialmente ex adverso avanzate.
Salvis iuribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_1
, premettendo:
[...]
- che nel luglio del 2014 il dr. nel corso di un intervento chirurgico di artrodesi Pt_1
posteriore L2-L4 svolto su presso l'Ospedale “ , Controparte_4 CP_3
aveva causato a quest'ultima gravi lesioni, in relazione alle quali la danneggiata aveva chiesto di essere debitamente risarcita,
- che la struttura sanitaria, all'epoca assicurata con , aveva Controparte_1
quindi invocato l'operatività della polizza,
- che un fiduciario della compagnia, riscontrata l'esistenza di una denervazione dei muscoli femorale e vasto mediale sinistro da lesione periferica di L3 sinistra derivata da intervento chirurgico di laminectomia decompressiva L3-L4 in paziente affetta da stenosi lombare, riconosceva l'esistenza a carico della paziente di postumi pagina 8 di 28 permanenti nella misura del 25%, oltre ad una invalidità temporanea assoluta e parziale per complessivi 120 giorni,
- che a fronte di tale situazione aveva quindi offerto, in via transattiva, un risarcimento dell'ammontare di € 130.000,00 per capitale oltre € 19.000,00 per spese legali, accettata dalla giusta quietanza e transazione del 29.4.17, Tes_2
- che il parere del predetto fiduciario era poi stato confermato il successivo 27.1.19 da altro parere del dr. , il quale aveva altresì riscontrato la mancanza di un Persona_1
idoneo consenso informato in ordine alle possibili complicanze dell'intervento,
- che aveva pertanto diritto a surrogarsi nei diritti vantati dall'assicurata ai sensi del disposto dell'art. 1916 cc o, in alternativa, ai sensi dell'art. 1203 cc, ovvero, ancora,
ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cc,
ha convenuto in giudizio il menzionato sanitario chiedendo che venisse condannato al pagamento della somma di cui sopra, previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei danni subiti dalla paziente.
Rimasto inizialmente contumace, il convenuto si costituiva in giudizio solo in vista del suo interrogatorio, ammesso dal Tribunale, chiedendo, preliminarmente, di essere rimesso in termini, perché all'epoca della notifica dell'atto di citazione a mezzo posta si trovava in Sicilia per l'accudimento dei propri anziani genitori e non aveva potuto prendere visione della comunicazione dell'avviso di deposito del plico, nemmeno rinvenuto dalla sorella, residente presso lo stesso immobile in Ferrara.
Nel merito:
- contestava la sussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità a proprio carico facendo altresì presente di non essere mai stato messo nelle condizioni di partecipare alle trattative intercorse tra la e l'assicurazione, Tes_2
pagina 9 di 28 - ribadiva di avere debitamente informato la paziente, affetta da una forma severa del morbo di Parkinson, in ordine alla tipologia dell'intervento ed ai possibili rischi ad esso connessi,
- deduceva di aver correttamente eseguito l'intervento, salvo evidenziare che nel corso di esso, al momento della decompressione interlaminare si era verificata,
probabilmente a causa della patologia pregressa, una copiosa perdita di sangue che aveva reso difficile l'evidenziazione anatomica,
- aggiungeva che dopo aver proceduto alla decompressione e stabilizzazione di L2-L3
e L3-L4 un forte sanguinamento aveva reso necessario un riempimento volemico con progressiva stabilizzazione dei parametri vitali così da evitare l'exitus,
- deduceva che in ipotesi di pluralità di obbligati in solido l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 2055 cc presupponeva la dimostrazione del fatto illecito del condebitore e che, secondo la legge n. 24/2017, l'azione in questione era subordinata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave del sanitario,
- faceva presente che il proprio assicuratore, , Controparte_2
aveva escluso l'operatività della polizza claims made per essere intervenuta la richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza del contratto,
- chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamarlo in giudizio onde essere dal medesimo manlevato, previa dichiarazione di nullità della clausola 7.7 delle condizioni di polizza.
Disattese le richieste di rimessione in termini e di chiamata in causa del terzo, esperita
CTU medico legale sui profili di responsabilità sanitaria e per la valutazione del danno patito dalla , la causa era quindi decisa con la sentenza n. 948/2023, Tes_2
pubblicata in data 31.5.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
pagina 10 di 28 - riscontrata, a fronte della fede pubblica da riconoscersi alla relata di notifica, la natura inconferente delle deduzioni svolte dal convenuto in ordine al mancato rinvenimento dell'avviso di comunicazione presso la casetta postale da parte della sorella,
- opinato non ricorrere ad ogni modo i presupposti per dare corso alla richiesta rimessione in termini del convenuto,
- affermata l'inopponibilità a quest'ultimo della transazione conclusa fra la paziente e la compagnia e viceversa la possibilità per quest'ultima di agire in via di regresso,
- fatte proprie le conclusioni della CTU, la quale aveva evidenziato come nel caso di specie non vi fosse indicazione al trattamento chirurgico, poi anche eseguito scorrettamente in quanto si era proceduto alla non dovuta asportazione del processo trasverso di L3, con susseguente sanguinamento a nappo e necessità di supporto emostatico per il riempimento volemico, da cui derivavano lo sviluppo di un ematoma peridurale e, nell'immediato post-operatorio, un deficit sensitivo-motorio nel territorio del nervo femorale, con marcata ipoestesia in regione anteriore della coscia ed in regione mediale della gamba, caratterizzati da impotenza funzionale assoluta nella flessione della coscia sul bacino e nell'estensione della gamba sulla coscia,
- ritenuta pertanto la sussistenza del nesso causale fra le condotte poste in essere dal sanitario e le lesioni subite dalla paziente,
- preso atto della gravità dei postumi permanenti riscontrati a carico della e Tes_2
della durata dell'invalidità temporanea subita, tali da giustificare la spettanza di un risarcimento di € 206.332,00,
- evidenziata pertanto la congruità della transazione, in base alla quale erano stati pagina 11 di 28 riconosciuti alla € 130.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, salvo Tes_2
per quel che riguardava invece il riconoscimento di spese legali eccessive per €
14.974,78, oltre accessori, laddove sarebbe stato più corretto riconoscere in proposito il minor importo di € 11.346,11,
- tenuto infine conto della circostanza che in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24/2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità doveva essere paritariamente ripartita, nel rapporto interno tra struttura e sanitario, eccetto che nei casi eccezionali di devianza inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile, conseguendone che il dr. risultava obbligato a rifondere solo la metà dell'importo in questione, pari Pt_1
ad € 70.673,05, attualizzato in € 82.769,85,
ha condannato il convenuto al pagamento di tale somma in favore della compagnia assicurativa, oltre gli interessi ex art. 1284 cc, primo comma, dalla sentenza al saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse preteso, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, sollevando eccezione di inammissibilità delle nuove produzioni documentali e delle nuove eccezioni.
Rigettata l'istanza di inibitoria e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 19 marzo 2025.
pagina 12 di 28
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Con il primo motivo d'appello l'appellante censura l'erroneità della sentenza e,
prima ancora, dell'ordinanza emessa in data 12.1.21, nella parte in cui i detti pagina 13 di 28 provvedimenti hanno rigettato l'istanza di rimessione in termini, per violazione del principio del giusto processo, del diritto alla difesa e del rispetto del contraddittorio,
avendo omesso di considerare che lui non aveva mai rinvenuto alcun avviso o raccomandata che lo avvertisse dell'esistenza dell'atto di citazione, sino alla notifica dell'ordinanza che disponeva il suo interrogatorio formale. Sostiene, in particolare, di non aver ritenuto di presentare querela di falso, non essendo sua intenzione di mettere in dubbio la correttezza del comportamento degli addetti dell'ufficio postale, e di ritenere sufficiente, in proposito, la formulazione dei mezzi di prova all'uopo capitolati.
Tale motivo di censura è infondato.
Siccome ben chiarito dalla Suprema Corte in plurime occasioni:
- da un lato, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la prova del perfezionamento del procedimento nel caso di irreperibilità del destinatario deve avvenire, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/82, con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, spettando al destinatario l'onere di contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dal CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. 29.10.20
n. 23921),
- d'altro lato, che l'istituto della rimessione in termini, previsto dal secondo comma dell'art. 153 cpc richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da pagina 14 di 28 una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Sez. Un. 18.12.18 n. 32725).
Conseguendone allora che, nel caso di specie, non sussistendo alcun dubbio in merito alla correttezza del procedimento notificatorio compiuto dall'Ufficiale Postale – che lo stesso appellante non ritiene di dover in alcun modo censurare – e dovendosi pertanto ritenere che il plico sia giunto regolarmente entro la sfera di conoscibilità del destinatario, sarebbe stato onere di quest'ultimo di fornire la prova che il medesimo fosse stato sottratto da terzi malintenzionati.
Al quale fine non risultano determinanti le prova capitolate in proposito dal dr. in Pt_1
quanto unicamente volte a dimostrare che nei giorni di sua assenza vi era stato un controllo della cassetta delle lettere da parte della sorella, laddove si sarebbe assai più
specificamente dovuto dimostrare:
- da un lato, con quali modalità il controllo fosse stato effettuato, poiché, ad esempio,
solo aprendo la cassetta è possibile verificare l'esatto contenuto della stessa mentre un esame eseguito unicamente dallo sportellino può non consentire di avere una piena percezione di quanto presente all'interno della buca delle lettere,
- d'altro lato, che la cassetta presentava dei segni di effrazione, giacché in assenza degli stessi non si capirebbe allora per quale motivo il plico, certamente depositato in loco, più non dovesse trovarsi lì.
E ciò anche tenendo conto della possibilità che l'atto in questione ben avrebbe potuto essere stato ritirato da un altro soggetto sempre incaricato dal destinatario di esso, in aggiunta alla sorella.
pagina 15 di 28 3.2 Con la seconda ragione di gravame il dr. si duole poi del fatto che il giudice Pt_1
di prime cure si sia limitato a dichiarare la inopponibilità nei suoi confronti della transazione conclusa dalla compagnia assicurativa senza, peraltro, censurare il comportamento in mala fede della controparte che, violando il suo diritto di difesa,
evitava di coinvolgerlo nelle trattative con la parte danneggiata e precludeva quindi la possibilità di svolgimento di una consulenza direttamente sulla persona della paziente.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo la questione sollevata dall'appellante risulta assorbita dalla circostanza, di per sé dirimente, che il giudice di primo grado, del tutto correttamente,
non ritenendo opponibile al convenuto la transazione conclusa tra Controparte_1
e la in quanto res inter alios acta, non la abbia nemmeno utilizzata in
[...] Tes_2
alcun modo ai fini della decisione, disponendo l'effettuazione di una apposita CTU
volta a valutare se la dedotta responsabilità dell'odierno appellato, posta a fondamento dell'accordo raggiunto tra la compagnia assicurativa della struttura sanitaria e la paziente, ricorresse in concreto.
Sotto un secondo profilo, poi, è invece priva di rilievo la circostanza secondo cui la sua mancata partecipazione alle trattative gli abbia precluso la facoltà di dare corso ad una visita personale della danneggiata, da ritenersi assolutamente necessaria ai fini di un corretto inquadramento della vicenda dal punto di vista fattuale.
Ed invero, in proposito deve in via gradata osservarsi:
- come il dr. non avesse innanzi tutto alcun diritto a partecipare alle cennate Pt_1
trattative, in quanto svolte nei confronti di un soggetto, e cioè la compagnia pagina 16 di 28 assicurativa, che non risultava a lui legata in alcun modo dal punto di vista contrattuale e che pertanto ben poteva determinarsi in assoluta autonomia nella gestione del sinistro effettuata per conto della struttura sanitaria assicurata,
- come egli non sia stato, d'altro canto, direttamente attinto dal tenore della transazione, poiché la stessa, sotto il profilo probatorio, non è stata tenuta in alcun conto da parte del Tribunale,
- come nemmeno sia fondatamente postulabile l'assoluta necessità di dare corso ad una visita personale della danneggiata, ben essendo stati in grado i componenti del collegio peritale di rispondere ciò nonostante ai quesiti posti dal giudice di primo grado, laddove, qualora si fossero riscontrati dei problemi, gli stessi ben avrebbero potuto, ed anzi dovuto, avvertire il magistrato della impossibilità di fornire una qualsiasi valutazione in proposito.
Il che vale ancor più ove si consideri che nemmeno i CTP dell'appellante hanno mai sollevato la relativa questione nel corso delle operazioni peritali ovvero nell'ambito delle osservazioni rivolte all'elaborato peritale.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza l'appellante contesta il fatto che la pronuncia di primo grado si sia appiattita sulle risultanze della CTU, la quale gli imputava l'intervenuto asporto del processo trasverso di L3, senza tenere conto del fatto:
- che l'indicazione terapeutica era corretta poiché, nonostante l'esecuzione di innumerevoli terapie fisiche farmacologiche infiltrative e fisioterapiche il dolore patito dalla prima dell'intervento persisteva in modo elevatissimo, Tes_2
- che né la cartella clinica, la quale fa fede fino a querela di falso, né la TAC spinale del 31.7.14 riportavano l'intervenuto asporto del processo trasverso di L3 ed pagina 17 di 28 Parte_ altrettanto doveva ricavarsi dall'esame della effettuata il successivo 5.8.14,
- che l'onere della prova in proposito incombeva alla compagnia assicurativa,
- che non era nemmeno dimostrato che le lesioni fossero conseguenza della applicazione di un distrattore interspinoso, non potendosi ciò desumere dal mero sanguinamento riscontrato nel corso dell'intervento operatorio, dovuto alle caratteristiche soggettive della paziente, vessata da problemi di coagulazione non riscontrabili prima dell'intervento,
- che, in ogni caso, la lacerazione durale non poteva avere alcun collegamento con i postumi lamentati dalla , giacché la riparazione della dura era stata Tes_2
compiuta senza manipolazione di nervi, limitandosi ad applicare una patch con dura seal e tabotan,
- che la denervazione dei muscoli femorale e vasto mediale di sx da lesione periferica di L3 costituiva allora una mera conseguenza inevitabile, dovuta alla fisiologia della paziente.
Sostiene inoltre la necessità di dare corso ad una CTU medica direttamente sula persona della paziente danneggiata e lamenta l'erronea quantificazione delle lesioni operata dal collegio peritale, ricordando che già prima dell'intervento era stata riconosciuta alla una invalidità civile del 75%. Tes_2
Il motivo è infondato.
Richiamato, innanzi tutto, quanto già osservato in relazione al fatto che non appare in alcun modo dirimente l'esperimento di una visita medica diretta sulla persona della
– la quale, comunque, ben avrebbe potuto del tutto legittimamente rifiutarsi Tes_2
di sottoporvisi senza alcuna conseguenza in quanto soggetto non parte in causa – e pagina 18 di 28 riscontrata altresì l'irrilevanza del dato relativo ad una preesistente invalidità civile della paziente ai fini della determinazione del danno subito dalla medesima, dal momento che:
- per un verso, il relativo riconoscimento e la conseguente quantificazione possono comunque essere attinenti ad aspetti anche del tutto estranei rispetto alle lesioni procurate dalla scorretta esecuzione dell'intervento oggetto di controversia,
- per altro verso, il collegio peritale ha comunque debitamente valutato le preesistenze menomative concorrenti a carico della , costituite da una sintomatologia Tes_2
algo-disfunzionale con difficoltà deambulatorie in concomitante morbo di
Parkinson, stimandole nella misura del 20%,
deve invece focalizzarsi l'attenzione su quanto riscontrato dai periti d'ufficio in relazione alla gestione dell'atto sanitario ivi sottoposto a scrutinio.
In proposito, ricorda allora la Corte come la CTU abbia avuto modo di chiarire, con riguardo alla situazione precedente all'intervento:
- che la paziente, già affetta da morbo di Parkinson con sindrome ipocinetica, veniva sottoposta dal dr. ad un intervento di decompressione interlaminare L3-L4 in Pt_1
stenosi del canale vertebrale seguito da ciclo di riabilitazione neuromotori,
- che la stenosi lombare è un restringimento del canale spinale la quale più
usualmente si presenta assieme ai processi degenerativi dei dischi intervertebrali,
delle faccette articolari e dei ligamenti, i quali provocano una ipertrofia delle faccette articolari e la formazione di osteofiti che contribuiscono a restringere il canale spinale provocando la compressione delle radici nervose,
pagina 19 di 28 - che, in particolare, il sintomo patognomico della stenosi è rappresentato dalla
claudicatio neurogena, cioè da un dolore alle gambe che insorge dopo pochi passi durante il cammino, accompagnato da lombalgia, cifosi del busto e difficoltà nel cammino,
- che all'inizio dei sintomi la maggior parte dei pazienti viene trattata in maniera conservativa, utilizzandosi farmaci antiinfiammatori e cortisonici, i quali spesso hanno effetto sebbene per periodi solo temporanei, mentre il trattamento chirurgico non è preventivo né effettuato in urgenza dato che il peggioramento dei sintomi è
lento e progressivo,
- che per i pazienti con sintomi modesti, oppure le cui condizioni cliniche generali sono troppo compromesse per affrontare un intervento possono essere utilizzate tecniche di terapia del dolore quali le infiltrazioni epidurali a scopo antalgico.
Mentre, per quel che riguarda, più specificamente, l'esecuzione dell'atto operatorio è
stato precisato:
- che nel trattamento chirurgico in presenza di stenosi del canale spinale lombare la decompressione delle strutture nervose può essere ottenuta tramite tecniche differenti le quali comportano un'esposizione più o meno ampia del sacco tecale e delle radici emergenti e, allo stesso tempo, una compromissione più o meno estesa delle strutture anatomiche deputate a stabilizzare il segmento di moto vertebrale,
- che è opportuno differenziare il trattamento chirurgico in base al tipo di stenosi ed all'instabilità eventualmente presente, dovendosi procedere alla decompressione della radice nervosa:
pagina 20 di 28 o nei pazienti con stenosi del canale radicolare e/o foraminale, mediante interemilaminectomia uni o bilaterale e foraminotomia o nei pazienti con stenosi centrale, mediante laminectomia centrale o laminotomia bilaterale
- che nel caso in oggetto né l'indicazione chirurgica né la successiva esecuzione tecnica dell'intervento risultano corrette,
- che infatti, quanto al primo dei citati aspetti, la paziente era gravata da una forma di
Parkinson caratterizzata da sindrome ipocinetica con disabilità deambulatoria, nei quali casi è più corretto procedere con un trattamento incruento, farmacologico e fisioterapico, poiché l'intervento chirurgico non è in grado di ripristinare una corretta funzionalità deambulatoria, nella maggior parte dei casi conseguenza della patologia neurologica di cui già soffre questo tipo di pazienti,
- che, quanto al secondo dei menzionati aspetti, va invece sottolineato come il chirurgo abbia impiegato degli spaziatori interspinosi, e cioè dei dispositivi in silicone i quali vengono inseriti fra i processi spinosi delle vertebre con risparmio del ligamento interspinoso, all'epoca assai in voga nel trattamento di questa patologia, in combinazione con l'effettuazione di una decompressione selettiva,
- che nelle manovre di decompressione interlaminare e foraminotomia delle unità di moto L2-L3 ed L3-L4 il chirurgo sembra avere asportato anche il processo trasverso della L3 con una manovra che non è peraltro descritta in nessuna delle tecniche chirurgiche previste per il trattamento della stenosi vertebrale,
- che in questa fase si è verificato un abbondante sanguinamento a nappo con pagina 21 di 28 necessità di supporto emostatico per il riempimento volemico e sviluppo di un ematoma peridurale,
- che nell'immediato post-operatorio è stato poi rilevato un deficit sensitivo-motorio nel territorio del nervo femorale, con marcata ipoestesia in regione anteriore della coscia ed in regione mediale della gamba da ritenersi, con criterio di elevata probabilità scientifica, direttamente conseguente all'errata esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico.
Ciò posto, esaminando in ordine logico i singoli motivi di censura formulati dall'appellante – che, vale la pena di ricordare, in parte non erano nemmeno stati sollevati dal suo CTP in sede di osservazioni all'elaborato peritale – si ritiene innanzi tutto di dover respingere quello volto ad affermare la correttezza dell'indicazione terapeutica dell'intervento:
- essendo stato, al contrario, ben chiarito dal collegio peritale:
o che lo stesso non era indicato per risolvere i problemi algici, apparendo più
opportuno rifarsi ad una terapia farmacologica o e che, comunque, non avrebbe molto presumibilmente portato ad alcun vantaggio alla , i cui problemi deambulatori derivavano in misura Tes_2
prevalente dal morbo di Parkinson con sindrome ipocinetica e non sarebbero stati quindi attenuati dall'esecuzione dell'atto sanitario, che viceversa comportava una serie di rischi per la paziente,
- e non risultando inoltre documentata in atti a cura del convenuto la pregressa sottoposizione della paziente, senza esito alcuno, a quelle asserite, innumerevoli pagina 22 di 28 terapie fisiche, farmacologiche, infiltrative e fisioterapiche che, a suo dire,
avrebbero giustificato il ricorso al rimedio estremo dell'operazione.
Mentre, per quel che attiene all'esecuzione dell'intervento, una volta escluso che la cartella clinica possa fare fede sino a querela di falso in relazione a qualunque aspetto della vicenda sanitaria del paziente, dal momento che i giudici di legittimità hanno recentissimamente avuto modo di chiarire che le attestazioni in essa contenute hanno natura di certificazione amministrativa, a cui è applicabile lo speciale regime degli artt.
2699 e ss. cc, solo per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento ma non anche per le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le altre manifestazioni di scienza o di opinione annotate, che restano prive di fede privilegiata, così come le attività non risultanti dalla cartella (Cass. 17.6.24 n.
16737 e 20.11.17 n. 27471), ne consegue che resta del tutto privo di valenza probatoria il fatto che nella stessa non sia stata fatta menzione dell'asportazione del processo trasverso di L3.
E d'altronde – una volta osservato che il dr. ha proceduto all'intervento Pt_1
impiegando degli spaziatori interspinosi e cioè dei dispositivi in silicone inseriti fra i processi spinosi delle vertebre con risparmio del ligamento interspinoso, i quali fungono da ammortizzatori e vanno posizionati fra i processi spinosi dei livelli sintomatici del disco riducendo il carico su quest'ultimo e sulle faccette articolari allargando lo spazio del disco e del forame così da alleviare i sintomi del paziente – non pare revocabile in dubbio che nell'esecuzione dell'atto sanitario l'appellante abbia erroneamente proceduto alla resecazione del tratto sopra indicato come inconfutabilmente dimostrato pagina 23 di 28 dal sanguinamento a nappo verificatosi in quella occasione, la cui genesi resterebbe altrimenti inspiegabile, non bastando a giustificarla ipotetici problemi di coagulazione del sangue a carico della paziente, non riscontrabili prima dell'intervento:
- sia poiché trattasi di circostanza mai in precedenza dedotta e quindi non sottoposta all'attenzione del collegio peritale e, comunque, nemmeno in alcun modo provata,
laddove poi va anche considerato che il problema di coagulazione potrebbe semmai spiegare il fatto che il sanguinamento sia proseguito creando un ematoma peridurale ma certo non rendere ragione del come e del perché esso abbia avuto origine, non potendosi allora che ipotizzare appunto quella asportazione negata dal sanitario, che non ha saputo indicare alcuna causa alternativa di esso,
- sia giacché la consulenza neurologica effettuata in data 1.10.14 presso il Policlinico
Gemelli di Roma aveva permesso di riscontrare la presenza di una lesione assonale con denervazione in atto nei miotomi ad innervazione radicolare L3 sinistra con multiple raccolte lombari, verosimilmente di natura liquorale, all'esito dell'intervento di chirurgia vertebrale di cui è causa, il che ben vale a confermare l'alta probabilità dell'intervenuta asportazione del processo trasverso in esame.
Né, d'altro canto, l'appellante è stato in gradi di dimostrare, mediante la produzione di idonea letteratura scientifica di riferimento, che la denervazione dei muscoli femorale e vasto mediale di sx da lesione periferica di L3 costituisca una complicanza inevitabile dell'intervento, della quale comunque si sarebbe allora dovuto fornire idonea informazione alla paziente – in realtà non compiuta – al fine di consentirle di valutare l'opportunità di sottoporsi ad una operazione che, oltre a risultare già di per sé poco pagina 24 di 28 indicata, in ipotesi, l'avrebbe con una certa probabilità costretta anche a sottoporsi all'ulteriore rischio in questione.
Mentre, da ultimo, è pure assai arduo sostenere che la lacerazione durale non possa presentare alcun collegamento con i postumi lamentati dalla , dal momento Tes_2
che ciò ha inevitabilmente comportato l'esposizione dei nervi del sacco durale e la loro successiva manipolazione per permettere la riparazione della dura madre, sia pure laddove soltanto effettuata al fine di applicare una patch, nel corso della quale attività
ben può poi essersi verificato il danno subito dalla paziente.
A fronte delle quali univoche considerazioni si dimostra poi del tutto infondata la pretesa di dare corso ad un rinnovo della CTU, la quale appare esaustiva e ben motivata sotto ogni aspetto.
3.4 Con il quarto motivo di contestazione l'originario convenuto lamenta infine che le spese di lite e quelle di CTU siano state poste integralmente a suo carico sebbene la domanda attorea sia stata accolta solo per la metà.
Anche tale ragione di gravame va respinta osservandosi come, secondo la Suprema
Corte a Sezioni Unite, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dia luogo a reciproca soccombenza –
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e non consenta quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma possa giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri pagina 25 di 28 presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa riferimento alle ipotesi,
ivi peraltro non ricorrenti, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
E d'altronde il giudice ha altresì correttamente proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore dell'attrice, tra l'altro operando una diminuzione addirittura rispetto ai valori minimi, ciò che ben vale a tenere conto della fondatezza di una parte delle difese svolte dal convenuto.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
pagina 26 di 28 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
948/2023, pubblicata in data 31.5.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un pagina 27 di 28 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 28 di 28
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1719/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
SCUTELLARI ALESSANDRO e VALENTINI AMALIA,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
pagina 1 di 28 - appellata -
elettivamente domiciliata in GENOVA, GALLERIA MAZZINI n. 3/10, con il patrocinio degli avv.ti PANERI GIANFRANCO e PANERI ALESSANDRO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 948/2023, pubblicata in data
31.5.23.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia l'ECC.MA Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del presente gravame, in totale riforma della sentenza e delle ordinanze del Tribunale di Venezia impugnate, ogni contraria istanza disattesa e/o respinta:
accogliere le conclusioni precisate davanti al Tribunale di Venezia con la seconda nota scritta, datata 22/09/22, per l'udienza del 6/10/22 che di seguito si trascrivono:
Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis rejectis,
in via preliminare disporre la rimessione in termini ex artt. 294 e 153 c.p.c., revocando l'ordinanza datata 12/01/2021, punto1, fissando udienza, al fine di consentire al dr.
, a ciò autorizzato, la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., e la Parte_1
conseguente citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. della in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2
concedendo sin d'ora al dott. i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. ed i relativi Pt_1
poteri con decorrenza quanto meno da tale udienza, e disponendo in ogni caso l'acquisizione della produzione documentale effettuata dal convenuto con la costituzione in giudizio.
A tal fine si chiede ammettersi la già richiesta prova per testi sulle seguenti circostanze:
7) Vero che lei risiede ed ha dimora abituale in Ferrara via Ticchioni, 38;
pagina 2 di 28 8) Vero che dal 7 al 16 giugno 2019 suo fratello dott. si è recato, con Parte_1
auto presa a noleggio, in Sicilia presso l'abitazione dei vostri genitori anziani ed ammalati che avevano chiesto l'intervento urgente del figlio;
9) Vero che lei tutti i giorni ha controllato la cassetta della posta del vostro appartamento su incarico di suo fratello per consegnargli la corrispondenza allo stesso indirizzata;
10) Vero che ad ogni controllo ha riscontrato l'assenza di avvisi di deposito di atti giudiziari e di raccomandate indirizzati a suo fratello Parte_1
Teste: , res,te in Ferrara via Ticchioni, 38 sui capp. da 7, 8, 9 e 10. Testimone_1
Nel caso di accoglimento dell'istanza per rimessione in termini, si chiede ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli (come già formulati nella comparsa di costituzione), con riserva di integrazione:
11) Vero che lei era presente nello studio in Bologna quando il dott. dopo aver Pt_1
esaminato la copiosa documentazione medica allo stesso esibita e dopo aver visitato la
OR , le ha illustrato la situazione clinica riscontrata e le caratteristiche Tes_2
dell'intervento da eseguire, e gli obiettivi che si volevano e potevano raggiungere con l'intervento;(teste dott. Testimone_3
12) Vero che utilizzando anche il modello di una colonna vertebrale in resina,
mostrando il dispositivo da utilizzare ed un modello tridimensionale, ha spiegato ogni fase dell'intervento, illustrando dettagliatamente gli eventuali rischi generici e specifici e complicanze, compresa quella più rara di emorragia e perforazione del sacco durale,
con relativa percentuale di incidenza, e i benefici della procedura chirurgica da eseguire nonché le possibili alternative all'intervento, verificando che tutto fosse stato ben pagina 3 di 28 compreso e mettendosi a disposizione per chiarire i dubbi, sia al momento della visita che nei giorni seguenti sino al momento del ricovero;
(teste dott. Testimone_3
13) Vero che il dott. sempre in quell'occasione, ha spiegato tutto quanto elencato Pt_1
nel modulo “Consenso informato per esecuzione di atto medico-chirurgico” che le si mostra (doc. 01); (teste dott. Testimone_3
Si indica come teste: -Dott. res.te in Via Varolio Costanzo, 17 40133 Testimone_3
Bologna sui capp. 11, 12 e 13;
in via principale:
respingere integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti del dr.
in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e Parte_1
dichiarare il dottor esente da ogni responsabilità, condannando parte Parte_1
attrice a rifondere al convenuto spese, diritti e onorari di causa;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice
1) nel caso venga autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni,
accertato e dichiarato che la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare il dott. - in virtù Parte_1
del contratto di assicurazione per la RC professionale polizza n.
1/35330/122/101794526, Agenzia Ferrara subagenzia 50, dichiarata pienamente valida ed operativa, previa dichiarazione di nullità della clausola c.d. Claims made di cui all'articolo 7.7 delle condizioni generali di contratto denominato “Validità dell'assicurazione” - per tutte le domande e pretese avanzate da parte attrice nei suoi confronti, e conseguentemente, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
delle domande svolte da parte attrice contro il dr. , limitare in base Parte_1
pagina 4 di 28 all'art. 2055 c.c. la somma dovuta dal dr. alla sola quota del 50% del danno Pt_1
accertato o a quella maggiore o minore quota che il Giudice riterrà, anche eventualmente accertando e valutando la percentuale del concorso di colpa del dr. Pt_1
e della condannare la Controparte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il dr. Parte_1
da ogni pretesa e richiesta anche in via di regresso e /o surrogazione e denegata soccombenza e a pagare direttamente a parte attrice la somma che verrà liquidata, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, e spese di lite nella somma eccedente la franchigia e scoperto fino al massimale della predetta polizza che verrà
ritenuta operativa o, comunque, a rimborsare integralmente il dr. quanto questi, in Pt_1
non creduta ipotesi, dovesse essere tenuto a pagare a parte attrice a qualsivoglia titolo per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, nella somma eccedente la franchigia e scoperto fino al massimale di polizza o, nell'ipotesi di colpevole e ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno, anche oltre il massimale di polizza,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Condannare in ogni caso la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, alla rifusione delle spese legali sostenute dal dott. nel presente giudizio, Pt_1
secondo il disposto dell'art. 1917 c.c.;
con ogni più ampia riserva di difesa, deduzione produzione e articolazione di mezzi istruttori nei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
2) nel caso non venga autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni, limitare in base all'art. 2055 c.c. la somma dovuta dal dr. alla sola Pt_1
quota del 50% del danno accertato o a quella maggiore o minore quota che il Giudice
pagina 5 di 28 riterrà, anche eventualmente accertando e valutando la percentuale del concorso di colpa del dr. e della Casa di cura Pt_1 CP_3
in via istruttoria si chiede integrazione e/o rinnovazione della CTU medico legale, in particolare disponendo che la stessa sia effettuata sottoponendo a visita medica la OR
, considerato che solo l'indagine diagnostica sulla predetta OR Controparte_4
potrebbe dimostrare in modo inequivocabile la presenza o meno del trasverso sx di L3,
e quindi la correttezza o meno dell'operato del dott. In mancanza di ciò la CTU Pt_1
espletata è inutile o quanto meno insufficiente a provare i fatti rilevanti per la causa. Il
CTU, non limitandosi all'esame dei documenti, ma sottoponendo a visita la OR
, dovrà accertare il quadro clinico (e la percentuale di invalidità Controparte_4
corrispondente) della sig.ra al momento del ricovero in data 23/07/2014, la Tes_2
correttezza dell'esecuzione dell'intervento del 24/07/2014 da parte del dott. sotto Pt_1
il profilo della diligenza, perizia e prudenza ed osservanza delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Dovrà accertare inoltre la diligenza e la correttezza della condotta posta in essere dalla di Cura nell'esecuzione della CP_3
prestazione sanitaria alla quale specificamente la struttura era tenuta nei confronti della paziente . Solo in ipotesi di accertata condotta colposa posta in essere dal Tes_2
convenuto, determinare il danno in concreto sofferto dalla OR ed in che Tes_2
termini e misura quest'ultimo possa essere imputato alla e/o al Controparte_3
dott. Parte_1
Si conferma la nomina dei consulenti tecnici di parte.
Si ribadisce la richiesta di accoglimento di tutte le istanze istruttorie già presentate,
compresa la prova per testi sui capitoli dal n. 7 al n. 13.
pagina 6 di 28 In ogni caso con vittoria di spese e funzioni legali per tutti i gradi e per tutte le fasi del giudizio oltre al rimborso spese forfetarie, e con condanna altresì di parte appellata al rimborso delle somme che dovessero essere eventualmente pagate dal dott. in Pt_1
forza della sentenza di primo grado.
Conclusioni della appellata:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa conferma della sentenza n.
948/2023 emessa dal Tribunale di Venezia e previa non accettazione del contradditorio su domande e eccezioni nuove e su mezzi di prova nuovi e su documenti nuovi,
contestate le avverse argomentazioni e i documenti di controparte, richiamato il contenuto dei propri atti difensivi e documenti versati nel fascicolo del primo grado di giudizio,
In via preliminare
- respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l'effetto dichiararla infondata in fatto e in diritto;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte ex art. 342 cpc e 348
bis cpc per le motivazioni tutte espresse in parte motiva e per l'effetto respingere le domande tutte ex adverso spiegate nei confronti della conchiudente;
- dichiarare nuove le domande, eccezioni ed istanze ex adverso proposte, poiché tardive già in primo grado ed ivi dunque da considerarsi proposte in tal sede in violazione dell'art. 345 c.p.c. e per l'effetto statuirne la loro inammissibilità;
- dichiarare nuove e/o inammissibili e/o inutilizzabili ai fini del decidere le produzioni avversarie (all.da 4 a 14 comprese) il tutto conformemente all'art. 345 3c c.p.c. e per pagina 7 di 28 l'effetto ordinarne l'espunzione - stralcio dal fascicolo d'ufficio (compreso quello telematico) e da quello di parte.
In via principale
- respingere il gravame ex adverso proposto siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza n.948/2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
Il tutto con vittoria delle spese, dei diritti ed onorari di entrambe i gradi di giudizio oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o diverse anche solo parzialmente ex adverso avanzate.
Salvis iuribus.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, Controparte_1
, premettendo:
[...]
- che nel luglio del 2014 il dr. nel corso di un intervento chirurgico di artrodesi Pt_1
posteriore L2-L4 svolto su presso l'Ospedale “ , Controparte_4 CP_3
aveva causato a quest'ultima gravi lesioni, in relazione alle quali la danneggiata aveva chiesto di essere debitamente risarcita,
- che la struttura sanitaria, all'epoca assicurata con , aveva Controparte_1
quindi invocato l'operatività della polizza,
- che un fiduciario della compagnia, riscontrata l'esistenza di una denervazione dei muscoli femorale e vasto mediale sinistro da lesione periferica di L3 sinistra derivata da intervento chirurgico di laminectomia decompressiva L3-L4 in paziente affetta da stenosi lombare, riconosceva l'esistenza a carico della paziente di postumi pagina 8 di 28 permanenti nella misura del 25%, oltre ad una invalidità temporanea assoluta e parziale per complessivi 120 giorni,
- che a fronte di tale situazione aveva quindi offerto, in via transattiva, un risarcimento dell'ammontare di € 130.000,00 per capitale oltre € 19.000,00 per spese legali, accettata dalla giusta quietanza e transazione del 29.4.17, Tes_2
- che il parere del predetto fiduciario era poi stato confermato il successivo 27.1.19 da altro parere del dr. , il quale aveva altresì riscontrato la mancanza di un Persona_1
idoneo consenso informato in ordine alle possibili complicanze dell'intervento,
- che aveva pertanto diritto a surrogarsi nei diritti vantati dall'assicurata ai sensi del disposto dell'art. 1916 cc o, in alternativa, ai sensi dell'art. 1203 cc, ovvero, ancora,
ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cc,
ha convenuto in giudizio il menzionato sanitario chiedendo che venisse condannato al pagamento della somma di cui sopra, previo accertamento della sua responsabilità nella causazione dei danni subiti dalla paziente.
Rimasto inizialmente contumace, il convenuto si costituiva in giudizio solo in vista del suo interrogatorio, ammesso dal Tribunale, chiedendo, preliminarmente, di essere rimesso in termini, perché all'epoca della notifica dell'atto di citazione a mezzo posta si trovava in Sicilia per l'accudimento dei propri anziani genitori e non aveva potuto prendere visione della comunicazione dell'avviso di deposito del plico, nemmeno rinvenuto dalla sorella, residente presso lo stesso immobile in Ferrara.
Nel merito:
- contestava la sussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità a proprio carico facendo altresì presente di non essere mai stato messo nelle condizioni di partecipare alle trattative intercorse tra la e l'assicurazione, Tes_2
pagina 9 di 28 - ribadiva di avere debitamente informato la paziente, affetta da una forma severa del morbo di Parkinson, in ordine alla tipologia dell'intervento ed ai possibili rischi ad esso connessi,
- deduceva di aver correttamente eseguito l'intervento, salvo evidenziare che nel corso di esso, al momento della decompressione interlaminare si era verificata,
probabilmente a causa della patologia pregressa, una copiosa perdita di sangue che aveva reso difficile l'evidenziazione anatomica,
- aggiungeva che dopo aver proceduto alla decompressione e stabilizzazione di L2-L3
e L3-L4 un forte sanguinamento aveva reso necessario un riempimento volemico con progressiva stabilizzazione dei parametri vitali così da evitare l'exitus,
- deduceva che in ipotesi di pluralità di obbligati in solido l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 2055 cc presupponeva la dimostrazione del fatto illecito del condebitore e che, secondo la legge n. 24/2017, l'azione in questione era subordinata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave del sanitario,
- faceva presente che il proprio assicuratore, , Controparte_2
aveva escluso l'operatività della polizza claims made per essere intervenuta la richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza del contratto,
- chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamarlo in giudizio onde essere dal medesimo manlevato, previa dichiarazione di nullità della clausola 7.7 delle condizioni di polizza.
Disattese le richieste di rimessione in termini e di chiamata in causa del terzo, esperita
CTU medico legale sui profili di responsabilità sanitaria e per la valutazione del danno patito dalla , la causa era quindi decisa con la sentenza n. 948/2023, Tes_2
pubblicata in data 31.5.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
pagina 10 di 28 - riscontrata, a fronte della fede pubblica da riconoscersi alla relata di notifica, la natura inconferente delle deduzioni svolte dal convenuto in ordine al mancato rinvenimento dell'avviso di comunicazione presso la casetta postale da parte della sorella,
- opinato non ricorrere ad ogni modo i presupposti per dare corso alla richiesta rimessione in termini del convenuto,
- affermata l'inopponibilità a quest'ultimo della transazione conclusa fra la paziente e la compagnia e viceversa la possibilità per quest'ultima di agire in via di regresso,
- fatte proprie le conclusioni della CTU, la quale aveva evidenziato come nel caso di specie non vi fosse indicazione al trattamento chirurgico, poi anche eseguito scorrettamente in quanto si era proceduto alla non dovuta asportazione del processo trasverso di L3, con susseguente sanguinamento a nappo e necessità di supporto emostatico per il riempimento volemico, da cui derivavano lo sviluppo di un ematoma peridurale e, nell'immediato post-operatorio, un deficit sensitivo-motorio nel territorio del nervo femorale, con marcata ipoestesia in regione anteriore della coscia ed in regione mediale della gamba, caratterizzati da impotenza funzionale assoluta nella flessione della coscia sul bacino e nell'estensione della gamba sulla coscia,
- ritenuta pertanto la sussistenza del nesso causale fra le condotte poste in essere dal sanitario e le lesioni subite dalla paziente,
- preso atto della gravità dei postumi permanenti riscontrati a carico della e Tes_2
della durata dell'invalidità temporanea subita, tali da giustificare la spettanza di un risarcimento di € 206.332,00,
- evidenziata pertanto la congruità della transazione, in base alla quale erano stati pagina 11 di 28 riconosciuti alla € 130.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, salvo Tes_2
per quel che riguardava invece il riconoscimento di spese legali eccessive per €
14.974,78, oltre accessori, laddove sarebbe stato più corretto riconoscere in proposito il minor importo di € 11.346,11,
- tenuto infine conto della circostanza che in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla legge n. 24/2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità doveva essere paritariamente ripartita, nel rapporto interno tra struttura e sanitario, eccetto che nei casi eccezionali di devianza inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile, conseguendone che il dr. risultava obbligato a rifondere solo la metà dell'importo in questione, pari Pt_1
ad € 70.673,05, attualizzato in € 82.769,85,
ha condannato il convenuto al pagamento di tale somma in favore della compagnia assicurativa, oltre gli interessi ex art. 1284 cc, primo comma, dalla sentenza al saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse preteso, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, sollevando eccezione di inammissibilità delle nuove produzioni documentali e delle nuove eccezioni.
Rigettata l'istanza di inibitoria e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 19 marzo 2025.
pagina 12 di 28
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Con il primo motivo d'appello l'appellante censura l'erroneità della sentenza e,
prima ancora, dell'ordinanza emessa in data 12.1.21, nella parte in cui i detti pagina 13 di 28 provvedimenti hanno rigettato l'istanza di rimessione in termini, per violazione del principio del giusto processo, del diritto alla difesa e del rispetto del contraddittorio,
avendo omesso di considerare che lui non aveva mai rinvenuto alcun avviso o raccomandata che lo avvertisse dell'esistenza dell'atto di citazione, sino alla notifica dell'ordinanza che disponeva il suo interrogatorio formale. Sostiene, in particolare, di non aver ritenuto di presentare querela di falso, non essendo sua intenzione di mettere in dubbio la correttezza del comportamento degli addetti dell'ufficio postale, e di ritenere sufficiente, in proposito, la formulazione dei mezzi di prova all'uopo capitolati.
Tale motivo di censura è infondato.
Siccome ben chiarito dalla Suprema Corte in plurime occasioni:
- da un lato, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la prova del perfezionamento del procedimento nel caso di irreperibilità del destinatario deve avvenire, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/82, con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, spettando al destinatario l'onere di contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dal CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato,
senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (Cass. 29.10.20
n. 23921),
- d'altro lato, che l'istituto della rimessione in termini, previsto dal secondo comma dell'art. 153 cpc richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da pagina 14 di 28 una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Sez. Un. 18.12.18 n. 32725).
Conseguendone allora che, nel caso di specie, non sussistendo alcun dubbio in merito alla correttezza del procedimento notificatorio compiuto dall'Ufficiale Postale – che lo stesso appellante non ritiene di dover in alcun modo censurare – e dovendosi pertanto ritenere che il plico sia giunto regolarmente entro la sfera di conoscibilità del destinatario, sarebbe stato onere di quest'ultimo di fornire la prova che il medesimo fosse stato sottratto da terzi malintenzionati.
Al quale fine non risultano determinanti le prova capitolate in proposito dal dr. in Pt_1
quanto unicamente volte a dimostrare che nei giorni di sua assenza vi era stato un controllo della cassetta delle lettere da parte della sorella, laddove si sarebbe assai più
specificamente dovuto dimostrare:
- da un lato, con quali modalità il controllo fosse stato effettuato, poiché, ad esempio,
solo aprendo la cassetta è possibile verificare l'esatto contenuto della stessa mentre un esame eseguito unicamente dallo sportellino può non consentire di avere una piena percezione di quanto presente all'interno della buca delle lettere,
- d'altro lato, che la cassetta presentava dei segni di effrazione, giacché in assenza degli stessi non si capirebbe allora per quale motivo il plico, certamente depositato in loco, più non dovesse trovarsi lì.
E ciò anche tenendo conto della possibilità che l'atto in questione ben avrebbe potuto essere stato ritirato da un altro soggetto sempre incaricato dal destinatario di esso, in aggiunta alla sorella.
pagina 15 di 28 3.2 Con la seconda ragione di gravame il dr. si duole poi del fatto che il giudice Pt_1
di prime cure si sia limitato a dichiarare la inopponibilità nei suoi confronti della transazione conclusa dalla compagnia assicurativa senza, peraltro, censurare il comportamento in mala fede della controparte che, violando il suo diritto di difesa,
evitava di coinvolgerlo nelle trattative con la parte danneggiata e precludeva quindi la possibilità di svolgimento di una consulenza direttamente sulla persona della paziente.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo la questione sollevata dall'appellante risulta assorbita dalla circostanza, di per sé dirimente, che il giudice di primo grado, del tutto correttamente,
non ritenendo opponibile al convenuto la transazione conclusa tra Controparte_1
e la in quanto res inter alios acta, non la abbia nemmeno utilizzata in
[...] Tes_2
alcun modo ai fini della decisione, disponendo l'effettuazione di una apposita CTU
volta a valutare se la dedotta responsabilità dell'odierno appellato, posta a fondamento dell'accordo raggiunto tra la compagnia assicurativa della struttura sanitaria e la paziente, ricorresse in concreto.
Sotto un secondo profilo, poi, è invece priva di rilievo la circostanza secondo cui la sua mancata partecipazione alle trattative gli abbia precluso la facoltà di dare corso ad una visita personale della danneggiata, da ritenersi assolutamente necessaria ai fini di un corretto inquadramento della vicenda dal punto di vista fattuale.
Ed invero, in proposito deve in via gradata osservarsi:
- come il dr. non avesse innanzi tutto alcun diritto a partecipare alle cennate Pt_1
trattative, in quanto svolte nei confronti di un soggetto, e cioè la compagnia pagina 16 di 28 assicurativa, che non risultava a lui legata in alcun modo dal punto di vista contrattuale e che pertanto ben poteva determinarsi in assoluta autonomia nella gestione del sinistro effettuata per conto della struttura sanitaria assicurata,
- come egli non sia stato, d'altro canto, direttamente attinto dal tenore della transazione, poiché la stessa, sotto il profilo probatorio, non è stata tenuta in alcun conto da parte del Tribunale,
- come nemmeno sia fondatamente postulabile l'assoluta necessità di dare corso ad una visita personale della danneggiata, ben essendo stati in grado i componenti del collegio peritale di rispondere ciò nonostante ai quesiti posti dal giudice di primo grado, laddove, qualora si fossero riscontrati dei problemi, gli stessi ben avrebbero potuto, ed anzi dovuto, avvertire il magistrato della impossibilità di fornire una qualsiasi valutazione in proposito.
Il che vale ancor più ove si consideri che nemmeno i CTP dell'appellante hanno mai sollevato la relativa questione nel corso delle operazioni peritali ovvero nell'ambito delle osservazioni rivolte all'elaborato peritale.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza l'appellante contesta il fatto che la pronuncia di primo grado si sia appiattita sulle risultanze della CTU, la quale gli imputava l'intervenuto asporto del processo trasverso di L3, senza tenere conto del fatto:
- che l'indicazione terapeutica era corretta poiché, nonostante l'esecuzione di innumerevoli terapie fisiche farmacologiche infiltrative e fisioterapiche il dolore patito dalla prima dell'intervento persisteva in modo elevatissimo, Tes_2
- che né la cartella clinica, la quale fa fede fino a querela di falso, né la TAC spinale del 31.7.14 riportavano l'intervenuto asporto del processo trasverso di L3 ed pagina 17 di 28 Parte_ altrettanto doveva ricavarsi dall'esame della effettuata il successivo 5.8.14,
- che l'onere della prova in proposito incombeva alla compagnia assicurativa,
- che non era nemmeno dimostrato che le lesioni fossero conseguenza della applicazione di un distrattore interspinoso, non potendosi ciò desumere dal mero sanguinamento riscontrato nel corso dell'intervento operatorio, dovuto alle caratteristiche soggettive della paziente, vessata da problemi di coagulazione non riscontrabili prima dell'intervento,
- che, in ogni caso, la lacerazione durale non poteva avere alcun collegamento con i postumi lamentati dalla , giacché la riparazione della dura era stata Tes_2
compiuta senza manipolazione di nervi, limitandosi ad applicare una patch con dura seal e tabotan,
- che la denervazione dei muscoli femorale e vasto mediale di sx da lesione periferica di L3 costituiva allora una mera conseguenza inevitabile, dovuta alla fisiologia della paziente.
Sostiene inoltre la necessità di dare corso ad una CTU medica direttamente sula persona della paziente danneggiata e lamenta l'erronea quantificazione delle lesioni operata dal collegio peritale, ricordando che già prima dell'intervento era stata riconosciuta alla una invalidità civile del 75%. Tes_2
Il motivo è infondato.
Richiamato, innanzi tutto, quanto già osservato in relazione al fatto che non appare in alcun modo dirimente l'esperimento di una visita medica diretta sulla persona della
– la quale, comunque, ben avrebbe potuto del tutto legittimamente rifiutarsi Tes_2
di sottoporvisi senza alcuna conseguenza in quanto soggetto non parte in causa – e pagina 18 di 28 riscontrata altresì l'irrilevanza del dato relativo ad una preesistente invalidità civile della paziente ai fini della determinazione del danno subito dalla medesima, dal momento che:
- per un verso, il relativo riconoscimento e la conseguente quantificazione possono comunque essere attinenti ad aspetti anche del tutto estranei rispetto alle lesioni procurate dalla scorretta esecuzione dell'intervento oggetto di controversia,
- per altro verso, il collegio peritale ha comunque debitamente valutato le preesistenze menomative concorrenti a carico della , costituite da una sintomatologia Tes_2
algo-disfunzionale con difficoltà deambulatorie in concomitante morbo di
Parkinson, stimandole nella misura del 20%,
deve invece focalizzarsi l'attenzione su quanto riscontrato dai periti d'ufficio in relazione alla gestione dell'atto sanitario ivi sottoposto a scrutinio.
In proposito, ricorda allora la Corte come la CTU abbia avuto modo di chiarire, con riguardo alla situazione precedente all'intervento:
- che la paziente, già affetta da morbo di Parkinson con sindrome ipocinetica, veniva sottoposta dal dr. ad un intervento di decompressione interlaminare L3-L4 in Pt_1
stenosi del canale vertebrale seguito da ciclo di riabilitazione neuromotori,
- che la stenosi lombare è un restringimento del canale spinale la quale più
usualmente si presenta assieme ai processi degenerativi dei dischi intervertebrali,
delle faccette articolari e dei ligamenti, i quali provocano una ipertrofia delle faccette articolari e la formazione di osteofiti che contribuiscono a restringere il canale spinale provocando la compressione delle radici nervose,
pagina 19 di 28 - che, in particolare, il sintomo patognomico della stenosi è rappresentato dalla
claudicatio neurogena, cioè da un dolore alle gambe che insorge dopo pochi passi durante il cammino, accompagnato da lombalgia, cifosi del busto e difficoltà nel cammino,
- che all'inizio dei sintomi la maggior parte dei pazienti viene trattata in maniera conservativa, utilizzandosi farmaci antiinfiammatori e cortisonici, i quali spesso hanno effetto sebbene per periodi solo temporanei, mentre il trattamento chirurgico non è preventivo né effettuato in urgenza dato che il peggioramento dei sintomi è
lento e progressivo,
- che per i pazienti con sintomi modesti, oppure le cui condizioni cliniche generali sono troppo compromesse per affrontare un intervento possono essere utilizzate tecniche di terapia del dolore quali le infiltrazioni epidurali a scopo antalgico.
Mentre, per quel che riguarda, più specificamente, l'esecuzione dell'atto operatorio è
stato precisato:
- che nel trattamento chirurgico in presenza di stenosi del canale spinale lombare la decompressione delle strutture nervose può essere ottenuta tramite tecniche differenti le quali comportano un'esposizione più o meno ampia del sacco tecale e delle radici emergenti e, allo stesso tempo, una compromissione più o meno estesa delle strutture anatomiche deputate a stabilizzare il segmento di moto vertebrale,
- che è opportuno differenziare il trattamento chirurgico in base al tipo di stenosi ed all'instabilità eventualmente presente, dovendosi procedere alla decompressione della radice nervosa:
pagina 20 di 28 o nei pazienti con stenosi del canale radicolare e/o foraminale, mediante interemilaminectomia uni o bilaterale e foraminotomia o nei pazienti con stenosi centrale, mediante laminectomia centrale o laminotomia bilaterale
- che nel caso in oggetto né l'indicazione chirurgica né la successiva esecuzione tecnica dell'intervento risultano corrette,
- che infatti, quanto al primo dei citati aspetti, la paziente era gravata da una forma di
Parkinson caratterizzata da sindrome ipocinetica con disabilità deambulatoria, nei quali casi è più corretto procedere con un trattamento incruento, farmacologico e fisioterapico, poiché l'intervento chirurgico non è in grado di ripristinare una corretta funzionalità deambulatoria, nella maggior parte dei casi conseguenza della patologia neurologica di cui già soffre questo tipo di pazienti,
- che, quanto al secondo dei menzionati aspetti, va invece sottolineato come il chirurgo abbia impiegato degli spaziatori interspinosi, e cioè dei dispositivi in silicone i quali vengono inseriti fra i processi spinosi delle vertebre con risparmio del ligamento interspinoso, all'epoca assai in voga nel trattamento di questa patologia, in combinazione con l'effettuazione di una decompressione selettiva,
- che nelle manovre di decompressione interlaminare e foraminotomia delle unità di moto L2-L3 ed L3-L4 il chirurgo sembra avere asportato anche il processo trasverso della L3 con una manovra che non è peraltro descritta in nessuna delle tecniche chirurgiche previste per il trattamento della stenosi vertebrale,
- che in questa fase si è verificato un abbondante sanguinamento a nappo con pagina 21 di 28 necessità di supporto emostatico per il riempimento volemico e sviluppo di un ematoma peridurale,
- che nell'immediato post-operatorio è stato poi rilevato un deficit sensitivo-motorio nel territorio del nervo femorale, con marcata ipoestesia in regione anteriore della coscia ed in regione mediale della gamba da ritenersi, con criterio di elevata probabilità scientifica, direttamente conseguente all'errata esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico.
Ciò posto, esaminando in ordine logico i singoli motivi di censura formulati dall'appellante – che, vale la pena di ricordare, in parte non erano nemmeno stati sollevati dal suo CTP in sede di osservazioni all'elaborato peritale – si ritiene innanzi tutto di dover respingere quello volto ad affermare la correttezza dell'indicazione terapeutica dell'intervento:
- essendo stato, al contrario, ben chiarito dal collegio peritale:
o che lo stesso non era indicato per risolvere i problemi algici, apparendo più
opportuno rifarsi ad una terapia farmacologica o e che, comunque, non avrebbe molto presumibilmente portato ad alcun vantaggio alla , i cui problemi deambulatori derivavano in misura Tes_2
prevalente dal morbo di Parkinson con sindrome ipocinetica e non sarebbero stati quindi attenuati dall'esecuzione dell'atto sanitario, che viceversa comportava una serie di rischi per la paziente,
- e non risultando inoltre documentata in atti a cura del convenuto la pregressa sottoposizione della paziente, senza esito alcuno, a quelle asserite, innumerevoli pagina 22 di 28 terapie fisiche, farmacologiche, infiltrative e fisioterapiche che, a suo dire,
avrebbero giustificato il ricorso al rimedio estremo dell'operazione.
Mentre, per quel che attiene all'esecuzione dell'intervento, una volta escluso che la cartella clinica possa fare fede sino a querela di falso in relazione a qualunque aspetto della vicenda sanitaria del paziente, dal momento che i giudici di legittimità hanno recentissimamente avuto modo di chiarire che le attestazioni in essa contenute hanno natura di certificazione amministrativa, a cui è applicabile lo speciale regime degli artt.
2699 e ss. cc, solo per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento ma non anche per le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le altre manifestazioni di scienza o di opinione annotate, che restano prive di fede privilegiata, così come le attività non risultanti dalla cartella (Cass. 17.6.24 n.
16737 e 20.11.17 n. 27471), ne consegue che resta del tutto privo di valenza probatoria il fatto che nella stessa non sia stata fatta menzione dell'asportazione del processo trasverso di L3.
E d'altronde – una volta osservato che il dr. ha proceduto all'intervento Pt_1
impiegando degli spaziatori interspinosi e cioè dei dispositivi in silicone inseriti fra i processi spinosi delle vertebre con risparmio del ligamento interspinoso, i quali fungono da ammortizzatori e vanno posizionati fra i processi spinosi dei livelli sintomatici del disco riducendo il carico su quest'ultimo e sulle faccette articolari allargando lo spazio del disco e del forame così da alleviare i sintomi del paziente – non pare revocabile in dubbio che nell'esecuzione dell'atto sanitario l'appellante abbia erroneamente proceduto alla resecazione del tratto sopra indicato come inconfutabilmente dimostrato pagina 23 di 28 dal sanguinamento a nappo verificatosi in quella occasione, la cui genesi resterebbe altrimenti inspiegabile, non bastando a giustificarla ipotetici problemi di coagulazione del sangue a carico della paziente, non riscontrabili prima dell'intervento:
- sia poiché trattasi di circostanza mai in precedenza dedotta e quindi non sottoposta all'attenzione del collegio peritale e, comunque, nemmeno in alcun modo provata,
laddove poi va anche considerato che il problema di coagulazione potrebbe semmai spiegare il fatto che il sanguinamento sia proseguito creando un ematoma peridurale ma certo non rendere ragione del come e del perché esso abbia avuto origine, non potendosi allora che ipotizzare appunto quella asportazione negata dal sanitario, che non ha saputo indicare alcuna causa alternativa di esso,
- sia giacché la consulenza neurologica effettuata in data 1.10.14 presso il Policlinico
Gemelli di Roma aveva permesso di riscontrare la presenza di una lesione assonale con denervazione in atto nei miotomi ad innervazione radicolare L3 sinistra con multiple raccolte lombari, verosimilmente di natura liquorale, all'esito dell'intervento di chirurgia vertebrale di cui è causa, il che ben vale a confermare l'alta probabilità dell'intervenuta asportazione del processo trasverso in esame.
Né, d'altro canto, l'appellante è stato in gradi di dimostrare, mediante la produzione di idonea letteratura scientifica di riferimento, che la denervazione dei muscoli femorale e vasto mediale di sx da lesione periferica di L3 costituisca una complicanza inevitabile dell'intervento, della quale comunque si sarebbe allora dovuto fornire idonea informazione alla paziente – in realtà non compiuta – al fine di consentirle di valutare l'opportunità di sottoporsi ad una operazione che, oltre a risultare già di per sé poco pagina 24 di 28 indicata, in ipotesi, l'avrebbe con una certa probabilità costretta anche a sottoporsi all'ulteriore rischio in questione.
Mentre, da ultimo, è pure assai arduo sostenere che la lacerazione durale non possa presentare alcun collegamento con i postumi lamentati dalla , dal momento Tes_2
che ciò ha inevitabilmente comportato l'esposizione dei nervi del sacco durale e la loro successiva manipolazione per permettere la riparazione della dura madre, sia pure laddove soltanto effettuata al fine di applicare una patch, nel corso della quale attività
ben può poi essersi verificato il danno subito dalla paziente.
A fronte delle quali univoche considerazioni si dimostra poi del tutto infondata la pretesa di dare corso ad un rinnovo della CTU, la quale appare esaustiva e ben motivata sotto ogni aspetto.
3.4 Con il quarto motivo di contestazione l'originario convenuto lamenta infine che le spese di lite e quelle di CTU siano state poste integralmente a suo carico sebbene la domanda attorea sia stata accolta solo per la metà.
Anche tale ragione di gravame va respinta osservandosi come, secondo la Suprema
Corte a Sezioni Unite, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dia luogo a reciproca soccombenza –
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e non consenta quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma possa giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri pagina 25 di 28 presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa riferimento alle ipotesi,
ivi peraltro non ricorrenti, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
E d'altronde il giudice ha altresì correttamente proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra € 52.000,01 ed € 260.000,00, tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore dell'attrice, tra l'altro operando una diminuzione addirittura rispetto ai valori minimi, ciò che ben vale a tenere conto della fondatezza di una parte delle difese svolte dal convenuto.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
pagina 26 di 28 Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
948/2023, pubblicata in data 31.5.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un pagina 27 di 28 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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