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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1292/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(c.f. nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Onofri presso il cui studio sito in Varese
Via San Martino della Battaglia n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DEGLI
EREDI DI nato a [...] il [...] e deceduto il 5.1.1970, e/o dei Controparte_1
loro eventuali eredi
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione di beni immobili
Conclusioni
Per Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO accertare e dichiarare in favore della Sig.ra (c.f. ), nata a [...] C.F._1
Varese (VA) il 19 giugno 1959, l'intervenuta usucapione/prescrizione acquisitiva ultraventennale della quota di ½ risultante di proprietà del Sig. (deceduto il 5.01.1970 → per Persona_1 lui, gli eredi) del fabbricato rurale sito in Varese (VA) censito al Catasto Terreni del Comune di
Varese, Sezione Varese, al foglio di mappa n. 9, particella n. 12893, fabb rurale, consistenza 30 centiare, reddito dominicale euro 0,00.=, reddito agrario euro 0,00. per l'effetto dichiarare la Sig.ra piena, assoluta ed esclusiva proprietaria dell'unità supra identificata. Parte_1
Per l'effetto della predetta pronuncia, ordinare alla Conservatoria di Varese la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture del titolo con esonero di responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri e accessori e spese come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA si intendono qui integralmente ritrascritte le istanze già formulate con l'atto di citazione.
Concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.I fatti di causa ha convenuto in giudizio gli eredi di o i loro eventuali eredi Parte_1 Persona_1 per ottenere una pronuncia che accerti l'avvenuto acquisto per usucapione della quota pari a ½ del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Varese foglio 9 particella n. 12893.
A sostegno della domanda articolata l'attrice ha dedotto: che con atto di compravendita del 4.3.1969
di lei padre, ha acquistato la quota di comproprietà pari a ½ del terreno di cui è Persona_2
causa da Erminia Marcellini, di lui madre;
di essere divenuta comproprietaria per la quota di 1/4 in data 16.7.2000 unitamente ad quali eredi di di aver acquistato iure CP_2 Persona_2 successionis l'ulteriore quota di ¼ a seguito del decesso di di lei madre, avvenuto in CP_2
data 11.4.2012; di aver appreso che fu , talvolta erroneamente indicato Persona_1 Per_3
nelle visure catastali quale fu , fratello di Erminia Marcellini, risulta Controparte_3 Per_3 titolare dell'ulteriore quota di ½ ; di aver posseduto in maniera pubblica e pacifica il terreno di cui è causa come se fosse l'esclusiva proprietaria per oltre un ventennio, così come i suoi danti causa;
che invero ha sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e del capanno ivi edificato il cui accesso è precluso a terzi per effetto di una serratura apposta di cui è l'unica persona che ne detiene le chiavi;
che gli eredi di si sono sempre disinteressati Persona_1
del bene il quale non risulta nemmeno menzionato nella dichiarazione di successione.
Concessa dal Presidente del Tribunale l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessun convenuto si è costituito e pertanto con il decreto emesso in data
1.10.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni indicati da parte attrice ed è stata discussa oralmente all'udienza del
4.3.2025 sulle conclusioni precisate come da foglio telematicamente depositato il 24.2.2025.
All'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 2. Il merito
L'usucapione, come è noto, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti di reali di godimento determinato dal possesso esercitato in modo continuo, non interrotto e in maniera corrispondente al diritto usucapiendo, per un periodo di tempo, nella fattispecie in esame, pari a venti anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1158 c.c.
Oltre all'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso, è richiesto il requisito psicologico dell'animus possidendi, il quale si sostanzia non nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il possessore come l'effettivo titolare, essendo peraltro irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. tra le tante Cass. Civ. 9671/2014).
L'art. 1163 c.c. prevede poi che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non rileva ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessate, volendo il Legislatore che il possesso ad usucapionem sia pacifico, pubblico e tale da non ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione di chi lo esercita.
Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che grava su colui che agisce per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, la prova, tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo, mentre ricade sul proprietario convenuto quella inerente all'esistenza di eventuali vizi nel possesso impeditivi dell'acquisto a titolo originario (cfr. Cass. Civ.
3063/2000).
Quanto alla dimostrazione della sussistenza dell'animus possidendi è stato precisato che lo stesso può presumersi iuris tantum dall'esercizio del potere di fatto e che quindi, in assenza di contestazioni, si sostanzia nella prova del possesso (cfr. Cass. Civ. 10230/2002).
Infine la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, è consolidata nel ritenere possibile l'usucapione della quota di comproprietà di altri comunisti da parte del comproprietario che sia in possesso del bene comune. A tal fine è stato chiarito che non è necessaria l'interversione del possesso, essendo sufficiente che il possesso venga esercitato in maniera tale da escludere il godimento altrui (cfr. Cass. Civ. 7091/2024, Cass. Civ. 23042/2023, Cass. Civ. 7630/2023).
L'applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso in esame porta a ritenere che la domanda articolata da parte attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
3 Invero l'istruttoria espletata ha confermato le precise allegazioni attoree in ordine all'esercizio del possesso esercitato per oltre un ventennio in maniera pubblica, pacifica e tale da escludere l'altrui diritto di comproprietà sul terreno di cui è causa.
In particolare il testimone ha confermato che quanto meno dagli anni '70 l'attrice e Testimone_1
i suoi danti causa hanno iniziato a possedere il terreno come esclusivi proprietari, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria nonché a quella del capanno ivi edificato (cfr. in particolare cap. 3 Vero che la Sig.ra dapprima con i genitori, Sigg.ri Parte_1 CP_2
e dall'anno 1969 ad oggi ha goduto e posseduto ininterrottamente il terreno Persona_2
identificato ai Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste? Da quando ho conosciuto lei (indica la parte) so che la casetta è stata sua. Ci siamo conosciuti circa nel '70-'72 prima che andassi al militare, lei faceva ancora le medie e cap. 4 Vero che la Sig.ra dall'anno in cui morì il Pt_1
padre (16.7.2000) ad oggi, con le figlie, e e il marito, Sig. , ha Per_4 Per_5 Testimone_1
agito come esclusiva proprietaria e gode, in maniera pacifica, indisturbata, pubblica, esclusiva e continuata dell'intero terreno identificato ai Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste oltre che del ricovero attrezzi ivi costruito? Sì è vero, io ho fatto il tetto, il pavimento, ho coltivato il terreno, faccio l'orto, poi io ci ho messo tutte le cose del lavoro perché io sono un artigiano edile, ho ancora dentro i ponteggi.).
Lo stesso poi ha confermato l'esclusività del possesso esercitato dall'attrice dichiarando che lei è la sola che ha le chiavi necessarie per accedere al capanno (cap. 6 Vero che la Sig.ra a far Pt_1 data dal decesso del padre, Sig. (16.7.2000), è nel possesso esclusivo dell'unica Persona_2
copia di chiavi del fabbricato rurale insistente sul terreno identificato ai Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste? Sì c'è la chiave quella antica, per aprire bisogna chiudere e per chiudere bisogna aprire).
Tali dichiarazioni convergono con quanto affermato dall'ulteriore testimone escusso, Tes_2
terzo estraneo al nucleo familiare, che ha confermato l'esercizio da parte attrice di un
[...] possesso valido ai fini dell'usucapione.
Meritano di essere richiamate soprattutto le affermazioni rese in ordine alla condotta tenuta da e dai suoi danti causa nei confronti dei terzi, atta a dimostrare l'intenzione di Parte_1
comportarsi come se fossero gli esclusivi proprietari del terreno e del capanno (cfr. in particolare cap. 4 Vero che la Sig.ra dall'anno in cui morì il padre (16.7.2000) ad oggi, con le figlie, Pt_1
e e il marito, Sig. , ha agito come esclusiva proprietaria e gode, in Per_4 Per_5 Testimone_1 maniera pacifica, indisturbata, pubblica, esclusiva e continuata dell'intero terreno identificato ai
4 Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste oltre che del ricovero attrezzi ivi costruito? Sì è vero, l'ho vista personalmente).
3. Conclusioni
Alla luce delle precise allegazioni di parte attrice, corroborate dalla documentazione prodotta dalla stessa e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, la domanda articolata da Parte_1
merita di essere accolta, essendo stato adeguatamente provato il suo acquisto per usucapione della quota di comproprietà pari a ½ del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Varese foglio 9 particella n. 12893.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. ACCERTA E DICHIARA che ha acquistato per usucapione la quota di Parte_1
comproprietà pari a ½ del terreno sito in Varese censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio
9, particella n. 12893 e che pertanto ne è esclusiva proprietaria;
2. DICHIARA la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 1 aprile 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(c.f. nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Onofri presso il cui studio sito in Varese
Via San Martino della Battaglia n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DEGLI
EREDI DI nato a [...] il [...] e deceduto il 5.1.1970, e/o dei Controparte_1
loro eventuali eredi
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione di beni immobili
Conclusioni
Per Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO accertare e dichiarare in favore della Sig.ra (c.f. ), nata a [...] C.F._1
Varese (VA) il 19 giugno 1959, l'intervenuta usucapione/prescrizione acquisitiva ultraventennale della quota di ½ risultante di proprietà del Sig. (deceduto il 5.01.1970 → per Persona_1 lui, gli eredi) del fabbricato rurale sito in Varese (VA) censito al Catasto Terreni del Comune di
Varese, Sezione Varese, al foglio di mappa n. 9, particella n. 12893, fabb rurale, consistenza 30 centiare, reddito dominicale euro 0,00.=, reddito agrario euro 0,00. per l'effetto dichiarare la Sig.ra piena, assoluta ed esclusiva proprietaria dell'unità supra identificata. Parte_1
Per l'effetto della predetta pronuncia, ordinare alla Conservatoria di Varese la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture del titolo con esonero di responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri e accessori e spese come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA si intendono qui integralmente ritrascritte le istanze già formulate con l'atto di citazione.
Concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.I fatti di causa ha convenuto in giudizio gli eredi di o i loro eventuali eredi Parte_1 Persona_1 per ottenere una pronuncia che accerti l'avvenuto acquisto per usucapione della quota pari a ½ del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Varese foglio 9 particella n. 12893.
A sostegno della domanda articolata l'attrice ha dedotto: che con atto di compravendita del 4.3.1969
di lei padre, ha acquistato la quota di comproprietà pari a ½ del terreno di cui è Persona_2
causa da Erminia Marcellini, di lui madre;
di essere divenuta comproprietaria per la quota di 1/4 in data 16.7.2000 unitamente ad quali eredi di di aver acquistato iure CP_2 Persona_2 successionis l'ulteriore quota di ¼ a seguito del decesso di di lei madre, avvenuto in CP_2
data 11.4.2012; di aver appreso che fu , talvolta erroneamente indicato Persona_1 Per_3
nelle visure catastali quale fu , fratello di Erminia Marcellini, risulta Controparte_3 Per_3 titolare dell'ulteriore quota di ½ ; di aver posseduto in maniera pubblica e pacifica il terreno di cui è causa come se fosse l'esclusiva proprietaria per oltre un ventennio, così come i suoi danti causa;
che invero ha sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e del capanno ivi edificato il cui accesso è precluso a terzi per effetto di una serratura apposta di cui è l'unica persona che ne detiene le chiavi;
che gli eredi di si sono sempre disinteressati Persona_1
del bene il quale non risulta nemmeno menzionato nella dichiarazione di successione.
Concessa dal Presidente del Tribunale l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessun convenuto si è costituito e pertanto con il decreto emesso in data
1.10.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni indicati da parte attrice ed è stata discussa oralmente all'udienza del
4.3.2025 sulle conclusioni precisate come da foglio telematicamente depositato il 24.2.2025.
All'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 2. Il merito
L'usucapione, come è noto, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti di reali di godimento determinato dal possesso esercitato in modo continuo, non interrotto e in maniera corrispondente al diritto usucapiendo, per un periodo di tempo, nella fattispecie in esame, pari a venti anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1158 c.c.
Oltre all'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso, è richiesto il requisito psicologico dell'animus possidendi, il quale si sostanzia non nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il possessore come l'effettivo titolare, essendo peraltro irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. tra le tante Cass. Civ. 9671/2014).
L'art. 1163 c.c. prevede poi che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non rileva ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessate, volendo il Legislatore che il possesso ad usucapionem sia pacifico, pubblico e tale da non ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione di chi lo esercita.
Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che grava su colui che agisce per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, la prova, tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo, mentre ricade sul proprietario convenuto quella inerente all'esistenza di eventuali vizi nel possesso impeditivi dell'acquisto a titolo originario (cfr. Cass. Civ.
3063/2000).
Quanto alla dimostrazione della sussistenza dell'animus possidendi è stato precisato che lo stesso può presumersi iuris tantum dall'esercizio del potere di fatto e che quindi, in assenza di contestazioni, si sostanzia nella prova del possesso (cfr. Cass. Civ. 10230/2002).
Infine la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, è consolidata nel ritenere possibile l'usucapione della quota di comproprietà di altri comunisti da parte del comproprietario che sia in possesso del bene comune. A tal fine è stato chiarito che non è necessaria l'interversione del possesso, essendo sufficiente che il possesso venga esercitato in maniera tale da escludere il godimento altrui (cfr. Cass. Civ. 7091/2024, Cass. Civ. 23042/2023, Cass. Civ. 7630/2023).
L'applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso in esame porta a ritenere che la domanda articolata da parte attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
3 Invero l'istruttoria espletata ha confermato le precise allegazioni attoree in ordine all'esercizio del possesso esercitato per oltre un ventennio in maniera pubblica, pacifica e tale da escludere l'altrui diritto di comproprietà sul terreno di cui è causa.
In particolare il testimone ha confermato che quanto meno dagli anni '70 l'attrice e Testimone_1
i suoi danti causa hanno iniziato a possedere il terreno come esclusivi proprietari, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria nonché a quella del capanno ivi edificato (cfr. in particolare cap. 3 Vero che la Sig.ra dapprima con i genitori, Sigg.ri Parte_1 CP_2
e dall'anno 1969 ad oggi ha goduto e posseduto ininterrottamente il terreno Persona_2
identificato ai Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste? Da quando ho conosciuto lei (indica la parte) so che la casetta è stata sua. Ci siamo conosciuti circa nel '70-'72 prima che andassi al militare, lei faceva ancora le medie e cap. 4 Vero che la Sig.ra dall'anno in cui morì il Pt_1
padre (16.7.2000) ad oggi, con le figlie, e e il marito, Sig. , ha Per_4 Per_5 Testimone_1
agito come esclusiva proprietaria e gode, in maniera pacifica, indisturbata, pubblica, esclusiva e continuata dell'intero terreno identificato ai Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste oltre che del ricovero attrezzi ivi costruito? Sì è vero, io ho fatto il tetto, il pavimento, ho coltivato il terreno, faccio l'orto, poi io ci ho messo tutte le cose del lavoro perché io sono un artigiano edile, ho ancora dentro i ponteggi.).
Lo stesso poi ha confermato l'esclusività del possesso esercitato dall'attrice dichiarando che lei è la sola che ha le chiavi necessarie per accedere al capanno (cap. 6 Vero che la Sig.ra a far Pt_1 data dal decesso del padre, Sig. (16.7.2000), è nel possesso esclusivo dell'unica Persona_2
copia di chiavi del fabbricato rurale insistente sul terreno identificato ai Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste? Sì c'è la chiave quella antica, per aprire bisogna chiudere e per chiudere bisogna aprire).
Tali dichiarazioni convergono con quanto affermato dall'ulteriore testimone escusso, Tes_2
terzo estraneo al nucleo familiare, che ha confermato l'esercizio da parte attrice di un
[...] possesso valido ai fini dell'usucapione.
Meritano di essere richiamate soprattutto le affermazioni rese in ordine alla condotta tenuta da e dai suoi danti causa nei confronti dei terzi, atta a dimostrare l'intenzione di Parte_1
comportarsi come se fossero gli esclusivi proprietari del terreno e del capanno (cfr. in particolare cap. 4 Vero che la Sig.ra dall'anno in cui morì il padre (16.7.2000) ad oggi, con le figlie, Pt_1
e e il marito, Sig. , ha agito come esclusiva proprietaria e gode, in Per_4 Per_5 Testimone_1 maniera pacifica, indisturbata, pubblica, esclusiva e continuata dell'intero terreno identificato ai
4 Doc. 1, 2 e 3 che si rammostrano al teste oltre che del ricovero attrezzi ivi costruito? Sì è vero, l'ho vista personalmente).
3. Conclusioni
Alla luce delle precise allegazioni di parte attrice, corroborate dalla documentazione prodotta dalla stessa e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, la domanda articolata da Parte_1
merita di essere accolta, essendo stato adeguatamente provato il suo acquisto per usucapione della quota di comproprietà pari a ½ del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Varese foglio 9 particella n. 12893.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. ACCERTA E DICHIARA che ha acquistato per usucapione la quota di Parte_1
comproprietà pari a ½ del terreno sito in Varese censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio
9, particella n. 12893 e che pertanto ne è esclusiva proprietaria;
2. DICHIARA la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 1 aprile 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
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