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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 175/2025 del R.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio azionato con domanda congiunta da nato ad [...] il Parte_1
18.09.1969, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Antonio Salierno ed elettivamente domiciliato in RT (Na) alla via Dalbono n. 15,
p.co isol. 5 e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonia C.F._2
Porfido ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Tagliamento n. 109;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 11.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.07.1996 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale sono nate le figlie il Per_1
23.05.1997 e il 27.12.2007 e che, in seguito al decreto di omologa della separazione, non Per_2 si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza. All'udienza del
7.04.2025 le parti, comparse personalmente, hanno integrato le condizioni indicate in ricorso con riferimento al diritto di visita delle figlie e all'assegno di mantenimento e la causa è stata assunta in decisione.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione.
1/2 Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse delle figlie.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 il 27.7.1996 alle condizioni indicate in ricorso come integrate all'udienza del Parte_2
7.04.2025;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2