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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7557 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 356/2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e vertente;
tra
Parte_1
(p. iva ), con sede legale in Napoli (Na), Via
[...] P.IVA_1 del Parco Margherita 34, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa, anche Parte_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Pisani Massamormile e dall'avv. Caterina Corrado Oliva
Attrice
e
(p. iva: ), Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Milano (MI – 20143), Via Carlo Torre, n. 29, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_3
Fabio Barbieri
(partita Iva: corrente in Milano (MI Controparte_2 P.IVA_3
–20143), Via Carlo Torre, n. 29, in persona del suo amministratore delegato, signor rappresentata e difesa CP_3 dall'avvocato Luigi Sanguineti
Convenute CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Accertare e dichiarare la risoluzione ex artt. 1453, 1456 e 1547
c.c. del contratto di deposito del 25.2.2016 e del successivo patto aggiungo del 1.6.2016 stipulati tra la e Parte_1 la e la;
Controparte_1 Controparte_2
2)Condannare le convenute e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da da quantificarsi Parte_1 in misura non inferiore ad euro 6.500.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata da codesto Ill.mo Tribunale;
3)vittoria di spese del giudizio;
per la convenuta : Controparte_1
1)Rigettare integralmente la domanda di e condannare Pt_1
l'attrice al pagamento dalle spese di lite;
per la convenuta : Controparte_2
1)Mandare assolta la convenuta da ogni domanda _2 avversaria;
2)vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
(di seguito per brevità ) ha citato in giudizio la
[...] Pt_1 [...]
Co di seguito per brevità ) e Controparte_1 la per ottenere la dichiarazione della risoluzione Controparte_2 del contratto di deposito di prodotti petroliferi del 25.2.2016 e del patto aggiunto del 1.6.2026 conclusi con la prima, e rispetto ai quali la seconda aveva assunto il ruolo di garante, ed il risarcimento del danno.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che il 25.02.2016
Co aveva stipulato con e con un contratto col Controparte_4 quale si era obbligata a fornire servizi di deposito, stoccaggio e Co movimentazione di prodotti petroliferi di proprietà di all'interno del proprio deposito fiscale in cambio del pagamento di determinati corrispettivi e con un minimo garantito mensile da pagarsi anche in assenza di ogni movimentazione di prodotto;
che
Co in base al contratto la era tenuta a provvedere al pagamento, entro i termini di legge, delle accise e delle altre imposte gravanti sui prodotti stoccati presso il deposito e doveva fornire all' di Napoli 2 le garanzie fideiussorie Controparte_5
Co riferite a tali obbligazioni;
che inoltre la era obbligata alla costituzione delle scorte energetiche obbligatorie previste dalla
Co legge;
che per tutti gli obblighi assunti da la Controparte_4 aveva assunto il ruolo di garante;
che il 1.6.2016 era stato firmato un patto aggiunto con il quale erano state previste alcune clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. in caso di
Co inadempimento di;
che in particolare la risoluzione era stata prevista in caso di sequestro da parte dell'Autorità competente
Co del prodotto di proprietà di stoccato presso il deposito e in caso di ritardi ed omessi pagamenti delle imposte gravanti sui prodotti;
che con il patto aggiunto era stato previsto anche il rinnovo automatico del contratto, con scadenza originaria al
31.12.2017, fino al 31.12.2019; che con decreto del 24.10.2018 la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva
Co emesso nei confronti di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di tutto il prodotto petrolifero di sua proprietà stoccato presso il proprio deposito;
che il sequestro aveva impedito l'operatività del deposito fino all'8.6.2019; che
Co la non aveva provveduto al pagamento delle accise maturate nel mese di ottobre 2018; che il mancato pagamento dell'accisa aveva comportato il blocco totale ex lege del deposito fiscale;
che
Co aveva intimato più volte a ed a di pagare le accise;
_2
Co che il 9 gennaio 2019, perdurando l'inadempimento di e _2 rispetto al pagamento delle accise, aveva ricevuto la richiesta dell' di provvedere al pagamento delle accise;
Controparte_6 che era stata costretta a depositare all' CP_6 CP_5 onerosissime garanzie fideiussorie per evitare la revoca della licenza fiscale;
che inoltre le convenute non avevano provveduto alla costituzione delle scorte obbligatorie di prodotti energetici previste dal contratto e dalla legge e pertanto il Ministero dello
Sviluppo Economico le aveva intimato, quale soggetto tenuto in solido con l'obbligato principale, di costituire le scorte di sicurezza pena l'irrogazione di pesantissime sanzioni amministrative;
che era stata costretta ad acquisire le scorte
Co ottenendo il rimborso della sempre in ritardo e solo fino al settembre 2019 quando aveva dovuto attingere alla caparra di euro
Co 300.000 versata da .
Alla luce di tali circostanze di fatto la ha evidenziato: Pt_1 che il mancato pagamento delle accise e il provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità integravano i presupposti in presenza dei quali, in base al patto aggiunto del 1.6.2016, poteva risolvere il contratto;
che la risoluzione del contratto era giustificata anche dall'inosservanza dell'obbligo di pagamento delle accise entro il termine essenziale previsto dalla legge;
che
Co in ogni caso gli inadempimenti della e della erano _2 gravi ed idonei a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..
Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto l'attrice ha denunciato di avere subito un danno da lucro cessante consistente nella perdita dei compensi che avrebbe incamerato nel
Co caso in cui il contratto ed il patto aggiunto conclusi con la avessero avuto regolare esecuzione fino alla scadenza del
31.12.2019(euro 4.195.234,50, corrispondenti al compenso mensile, euro 245.622,50 moltiplicato per 14 mesi + l'iva).
ha poi indicato i seguenti danni emergenti: Pt_1
a)mancata tempestiva conclusione ed esecuzione del contratto stipulato con società con la quale aveva iniziato le CP_7 trattative dopo il sequestro del 24.10.2018) in base al quale era stato previsto l'importo mensile di euro 210.000,00 oltre iva per l'uso del suo deposito(euro 1.743.400,00, pari all'importo mensile di euro 210.000,00, oltre iva per 7 mesi, ovvero il periodo dal
24.10.2018 al giugno 2019);
b)pagamento di tre polizze fideiussorie a garanzia dell'importo totale di euro 6.000.000,00 che aveva dovuto consegnare all' per evitare la revoca della licenza Controparte_6 fiscale per un costo di euro 89.803,00;
c)pagamento del compenso di euro 15000,00 allo spedizioniere doganale che l'aveva assistita nel confronto avuto con l'
[...]
; CP_6
d)interessi legali sulle somme pagate per la ricostruzione delle scorte di sicurezza dal momento dell'esborso a quello del rimborso.
Da ultimo la ha rivendicato il riconoscimento del danno Pt_1 alla sua immagine determinato dal suo accostamento alla vicenda
Co penale che aveva interessato la .
La convenuta si è opposta Controparte_1 alla domanda della ponendo in risalto: che il giudizio Pt_1 ordinario promosso dall'attrice era stato preceduto da un'istanza cautelare volta ad ottenere un sequestro conservativo;
che la richiesta era stata respinta sia dal giudice monocratico che dal collegio;
che non sussistevano gli inadempimenti denunciati dall'attrice; che dopo il sequestro del 24.10.2018 l'attrice aveva invocato la risoluzione del contratto richiamando la lettera f dell'art. 8 del patto aggiunto, ovvero la clausola riferita alle azioni di rivendica della proprietà del prodotto e/o al provvedimento di sequestro, senza richiamare la lettera d dell'art. 8, ovvero quella riferita al mancato pagamento delle accise;
che anche nell'istanza cautelare del 14.5.2019 la risoluzione era stata invocata richiamando la sola lettera f;
che in base alla clausola di cui al punto d dell'art. 8 del patto aggiunto la facoltà di risolvere il contratto era stata prevista a prescindere da un inadempimento colpevole in quanto collegata alla mera proposizione di un'azione ovvero all'emissione di un provvedimento di sequestro;
che pertanto il collegamento della clausola all'art. 1456 c.c. era improprio;
che nel provvedimento di rigetto del sequestro il Tribunale aveva rilevato che la lettera f dell'art. 8 aveva descritto un evento oggettivo piuttosto che uno specifico profilo di inadempimento contrattuale non risultando per tale ragione in armonia con la previsione dell'art. 1456, comma 1, c.c.; che la clausola prevista alla lettera d dell'art. 8 era stata invocata dall'attrice solo in occasione del reclamo proposto il 17.6.2019(e notificato il
21.6.2019)quando il contratto non poteva più essere eseguito essendo stato il deposito promesso e concesso a terzi;
che il mancato pagamento delle accise non integrava un inadempimento;
che il 16.11.2018, alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle accise, si era attivata per richiedere la rateizzazione del pagamento;
che la richiesta era stata respinta dall' CP_6
con la motivazione, illegittima, che al momento non era
[...] ancora stato emanato il decreto con il quale avrebbero dovuto essere individuate le condizioni e le modalità della rateizzazione;
che aveva impugnato la pretesa tributaria e questa era stata prima sospesa(il 14.5.2019) e poi annullata(il
24.9.2019); che in mancanza di un inadempimento colpevole non vi era spazio per il risarcimento del danno;
che nemmeno poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c.; che l'essenzialità del termine era smentita dalle reiterate richieste di pagamento e dalla circostanza che l'operatività della clausola risolutiva era stata invocata a distanza di 8 mesi dalla scadenza del termine;
che in data 25.9.2018 aveva invocato la sospensione delle previsioni contrattuali richiamando, quale ipotesi di forza maggiore sopravvenuta, il disposto dell'art. 21,
II paragrafo, lettera g) del contratto;
che i danni eccepiti dall'attrice non erano provati;
che l'attrice non poteva invocare il riconoscimento delle somme dovute per la mancata esecuzione del contratto fino alla sua scadenza del dicembre 2019 unitamente a quelle che avrebbe incamerato dalla per l'uso dello stesso CP_7 deposito;
che il danno all'immagine era smentito dalle trattative avviate con la immediatamente dopo il sequestro del CP_7
24.10.2018 e dalla successiva conclusione del contratto;
che le polizze fideiussorie per le quali l'attrice aveva chiesto il rimborso dei costi erano riferite ai debiti di nei CP_7 confronti dell' che non era credibile né Controparte_6 dimostrato che la , operante da anni nel settore, si fosse Pt_1 dovuta avvalere di una consulenza esterna per le problematiche doganali e che comunque non era rilevabile nessun collegamento tra l'attività del professionista indicato ed il mancato pagamento delle accise;
che aveva provveduto al pagamento delle accise in un momento successivo;
che aveva provveduto all'acquisto Pt_1 delle scorte solo per i primi tre mesi.
La ha chiesto di respingere le domande Controparte_2
Co dell'attrice facendo proprie le difese articolate dalla .
Ciò detto, passando al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
E' pacifico e comunque dimostrato dal tenore dei documenti prodotti: che la è titolare di un deposito fiscale Pt_1 autorizzato dall' di Napoli 2; che il Controparte_6
Co 25.2.2016 la ha stipulato con un contratto con il quale Pt_1 si è impegnata ad offrire servizi di deposito, stoccaggio e
Co movimentazione dei prodotti petroliferi della in cambio del pagamento di determinati importi e con un minimo garantito mensile di euro 245.262,50 anche in mancanza di ogni movimentazione di prodotto(la quantificazione del compenso minimo garantito non è stata contestata dalle convenute); che gli oneri di natura fiscale
Co erano a carico di , comprese le accise e le altre imposte
Co gravanti sui prodotti stoccati;
che la era tenuta alla presentazione delle garanzie fideiussorie presso l' CP_5
di Napoli 2; che la XP era obbligata alla costituzione
[...] delle scorte energetiche obbligatorie previste dall'art. 3, comma
7, del d.lgs. n. 249 del 2012; che la aveva garantito _2
Co l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da nei confronti di;
che con il patto aggiunto del 1.6.2016 sono state Pt_1 previste alcune clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. in
Co caso di gravi inadempimenti da parte di;
che in particolare la risoluzione è stata prevista in caso di provvedimento di sequestro
Co da parte dell'Autorità competente del prodotto di proprietà di stoccato presso il deposito di - punto 8, lett. f del Pt_1 patto aggiunto del 1 giugno 2016 - ed anche in caso di ritardato/omesso pagamento delle accise e delle altre imposte gravanti su tali prodotti - punto 8, lett. d del patto aggiunto del 1 giugno 2016; che con il patto aggiunto la scadenza del contratto era stata fissata al 31.12.2017 ed era stato previsto il rinnovo automatico fino sino al 31 dicembre 2019 salvo disdetta da inviare entro il 30.6.2017 – art. 2 del patto aggiunto;
che in mancanza della disdetta il contratto si era rinnovato e sarebbe scaduto il 31.12.2019; che il 24.10.218 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso nei confronti
Co di un decreto di sequestro preventivo del carburante di
Co proprietà della , sequestro in seguito confermato dal Tribunale di Milano, ipotizzando la commissione di reati tributari e di riciclaggio, dichiarazioni fraudolente per utilizzo di fatture false ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarazioni infedeli ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p.; che in esecuzione del provvedimento la Guardia di finanza ha sequestrato
Co tutto il prodotto petrolifero di proprietà di stoccato presso
Co il deposito;
che la ha omesso il versamento delle Pt_1 accise maturate nel mese di ottobre 2018; che l'omesso pagamento delle accise ha determinato il blocco del deposito fiscale della ed il divieto di estrazione dei prodotti stoccati. Pt_1
Ciò posto, deve affermarsi che sono stati integrati i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1956 c.c..
Nel contratto del 25.2.2016 era stato espressamente previsto l'obbligo per la XP di pagare le accise e le altre imposte gravanti sui propri prodotti(art. 9, lett. J). Nel patto aggiunto del 1.6.2016 era stata espressamente prevista la facoltà della di risolvere il contratto ex art. 1956 Pt_1
Co c.c.: (1) in caso di mancato puntuale pagamento da parte della delle accise e delle altre imposte gravanti sui proprio prodotti(art. 8, lett. d) ed (2)in caso di azione di rivendica della proprietà del prodotto depositato o di accertamento di diritti gravanti sullo stesso da parte di un terzo e/o provvedimento di sequestro del prodotto depositato emesso da una
Autorità competente.
Quanto alla prima ipotesi non è dubbio che la XP sia venuta meno all'obbligo di pagare le accise sul prodotto stoccato presso il deposito della . Pt_4
Non è decisivo che il mancato pagamento sia dipeso in tutto in
Co parte dal provvedimento di sequestro emesso a carico di e di altri soggetti.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis"(cfr. Cass. Civ. n.
10683/2023 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
Co Nel caso in esame il sequestro a carico della è stato disposto in quanto le è stato contestato di avere evaso il pagamento dell'iva mediante l'emissione e/o ricezione di false fatture.
Consegue che non può ritenersi dimostrata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Consegue che va dichiarato che il contratto del 25.2.2016 ed il patto aggiunto del 1.6.2016 si sono risolti ex art. 1956 c.c. in quanto è stato integrato uno degli inadempimenti in presenza dei quali era stata riconosciuta la facoltà per la di Pt_1 risolvere il contratto.
Considerato che la risoluzione è stata determinata
Co dall'inadempimento della , la stessa è tenuta risarcire il danno subito dalla (cfr. Cass. Civ. n. 1029/1993). Pt_1
Quanto al danno risarcibile all'attrice, spetta quello derivante
Co dalla mancata esecuzione del contratto concluso con la fino alla scadenza del 31.12.2019.
La mancata esecuzione del contratto ha determinato la perdita per Co la dei compensi che la si era impegnata a riconoscerle Pt_1 in cambio della disponibilità del deposito fiscale.
Co In tale prospettiva occorre considerare che la si era impegnata al pagamento dell'importo mensile minimo di euro 245.262,50.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 1.716.837,50, corrispondente alla somma dei compensi mensili che avrebbe dovuto ricevere dalla XP da novembre 2018 a maggio 2019(mesi 7).
Posto che si tratta di un importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno che non costituisce il corrispettivo per la prestazione di servizi o la cessione di beni, lo stesso non va incrementato dell'iva.
Quanto al periodo giugno 2019 - dicembre 2019 va considerato che è pacifico che a partire dal giugno 2019 ha avuto esecuzione il contratto concluso dalla con la e che in base allo Pt_1 CP_7 stesso la seconda ha versato alla prima la somma di euro
210.000,00 mensili.
Consegue che la ha diritto a percepire la differenza tra Pt_1
Co quanto avrebbe percepito dalla ove il contratto non si fosse risolto e quanto ha percepito dalla nel periodo da giugno CP_7 a dicembre 2019, ovvero l'importo di euro 246.837,50(euro
35.262,50 moltiplicato per sette).
Non può essere riconosciuto all'attrice l'importo corrispondente alla somma che avrebbe potuto ricevere dalla per il CP_7 periodo novembre 2018-maggio 2019.
Manca la prova che l'attrice e la fossero pronte a CP_7 stipulare il contratto fin dal novembre 2018 e che la mancata stipula fino al 31.5.2019 sia stata determinata dal divieto di estrazione imposto dall' . Controparte_6
In nessuna delle comunicazioni depositate dall'attrice ed intervenute con la è presente un riferimento al divieto di CP_7 estrazione ovvero alle vicende che hanno interessato la XP e l'indicazione che quegli eventi impedissero la conclusione del contratto.
A ciò si aggiunge che è mancata la allegazione e la dimostrazione da parte dell'attrice di poter garantire contemporaneamente lo
Co stoccaggio dei prodotti della e della CP_7
Al contrario dalla stessa difesa della si ricava Pt_1 esattamente il contrario posto nelle sue difese è riportato di non avere potuto concludere nuovi contratti in quanto i suoi serbatoi
Co erano pieni dei prodotti di proprietà (ultimo periodo di pagina
11 della I memoria ex art. 183 c.p.c.).
Non possono essere riconosciuto ulteriori importi all'attrice.
In particolare non può essere liquidato l'importo delle polizze fideiussorie che la ha stipulato con la Sace BT per Pt_1
l'importo di euro 9500,00, con la Banca Popolare di Bari per l'importo di euro 45150,00 e con la banca intesa San Paolo per l'importo di euro 35153,00.
Non è dimostrato che la sottoscrizione delle fideiussioni sia
Co stata determinata dalla condotta della . Non sono sufficienti a tal fine la richiesta dell' CP_6
del 14.2.2019 e la determina della stessa Autorità del
[...]
17.4.2017, nonché le fideiussioni sottoscritte.
Queste ultime non contengono nessun riferimento alla richiesta ed alla determina dell' e nella premessa Controparte_6 richiamano solo il rapporto tra la e la Pt_1 CP_7
Del pari non può ritenersi collegata al rapporto tra la e Pt_1
Co la , ed in particolare all'inadempimento di quest'ultima, la prestazione resa dalla cosicchè anche tali Controparte_8 somme non possono essere riconosciute.
Quanto agli importi per lo studio , gli stessi non erano CP_9 stati richiesti in citazione cosicchè è preclusa la valutazione della loro spettanza.
Non può essere riconosciuto il danno all'immagine paventato dalla
. Pt_1
Co Non emerge che la vicenda che ha coinvolto la abbia avuto ripercussioni negative sulla . Pt_1
Al contrario l'inizio della trattativa con la CP_7
Co immediatamente dopo il sequestro a carico della e la successiva conclusione del contratto con la stessa smentiscono l'assunto che la abbia subito una compromissione della propria Pt_1 credibilità e della percezione della propria capacità imprenditoriale in conseguenze dell'indagine penale che ha coinvolto la convenuta.
L'attrice ha rinunciato alla domanda riferita alle scorte d'obbligo e dalla rinuncia non può che derivare la rinuncia anche alla domanda di riconoscimento degli interessi sulle somme pagate per costituire le scorte .
Il riconoscimento degli interessi presuppone la verifica in merito alla circostanza che i pagamenti non fossero dovuti.
Alla luce delle considerazioni che precedono la
[...]
va condannata, in solido con la Controparte_1 _2 al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Pt_1
2.547.190,03(corrispondente all'importo di euro 1.963.675,00 maggiorato degli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat dal 31.12.2019 al momento della presente pronuncia tenuto conto della natura della debito di valore della somma liquidata in favore dell'attrice).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/202, per le controversie di valore compreso tra euro
2.000.000,01 ed euro 4.000.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
e della difesa ed eccezione
[...] Controparte_2 disattesa, così provvede:
1)Dichiara che il contratto di deposito del 25.2.2016 ed il successivo patto aggiungo del 1.6.2016 stipulati tra la e la e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 si sono risolti di diritto ex art. 1456 c.c.;
2)Condanna la e la Controparte_1 _2
, in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] della somma di euro 2.547.190,03 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione dei contratti indicati al capo precedente fino alla loro scadenza del
31.12.2019;
3)Condanna la e la Controparte_1 _2
, in solido tra loro, al pagamento spese del giudizio
[...] sostenute dalla che liquida in euro 1713,00 Parte_1 per esborsi ed euro 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a..
Napoli, 30.7.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 356/2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e vertente;
tra
Parte_1
(p. iva ), con sede legale in Napoli (Na), Via
[...] P.IVA_1 del Parco Margherita 34, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa, anche Parte_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Andrea Pisani Massamormile e dall'avv. Caterina Corrado Oliva
Attrice
e
(p. iva: ), Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Milano (MI – 20143), Via Carlo Torre, n. 29, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, signor rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_3
Fabio Barbieri
(partita Iva: corrente in Milano (MI Controparte_2 P.IVA_3
–20143), Via Carlo Torre, n. 29, in persona del suo amministratore delegato, signor rappresentata e difesa CP_3 dall'avvocato Luigi Sanguineti
Convenute CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Accertare e dichiarare la risoluzione ex artt. 1453, 1456 e 1547
c.c. del contratto di deposito del 25.2.2016 e del successivo patto aggiungo del 1.6.2016 stipulati tra la e Parte_1 la e la;
Controparte_1 Controparte_2
2)Condannare le convenute e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da da quantificarsi Parte_1 in misura non inferiore ad euro 6.500.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata da codesto Ill.mo Tribunale;
3)vittoria di spese del giudizio;
per la convenuta : Controparte_1
1)Rigettare integralmente la domanda di e condannare Pt_1
l'attrice al pagamento dalle spese di lite;
per la convenuta : Controparte_2
1)Mandare assolta la convenuta da ogni domanda _2 avversaria;
2)vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
(di seguito per brevità ) ha citato in giudizio la
[...] Pt_1 [...]
Co di seguito per brevità ) e Controparte_1 la per ottenere la dichiarazione della risoluzione Controparte_2 del contratto di deposito di prodotti petroliferi del 25.2.2016 e del patto aggiunto del 1.6.2026 conclusi con la prima, e rispetto ai quali la seconda aveva assunto il ruolo di garante, ed il risarcimento del danno.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che il 25.02.2016
Co aveva stipulato con e con un contratto col Controparte_4 quale si era obbligata a fornire servizi di deposito, stoccaggio e Co movimentazione di prodotti petroliferi di proprietà di all'interno del proprio deposito fiscale in cambio del pagamento di determinati corrispettivi e con un minimo garantito mensile da pagarsi anche in assenza di ogni movimentazione di prodotto;
che
Co in base al contratto la era tenuta a provvedere al pagamento, entro i termini di legge, delle accise e delle altre imposte gravanti sui prodotti stoccati presso il deposito e doveva fornire all' di Napoli 2 le garanzie fideiussorie Controparte_5
Co riferite a tali obbligazioni;
che inoltre la era obbligata alla costituzione delle scorte energetiche obbligatorie previste dalla
Co legge;
che per tutti gli obblighi assunti da la Controparte_4 aveva assunto il ruolo di garante;
che il 1.6.2016 era stato firmato un patto aggiunto con il quale erano state previste alcune clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. in caso di
Co inadempimento di;
che in particolare la risoluzione era stata prevista in caso di sequestro da parte dell'Autorità competente
Co del prodotto di proprietà di stoccato presso il deposito e in caso di ritardi ed omessi pagamenti delle imposte gravanti sui prodotti;
che con il patto aggiunto era stato previsto anche il rinnovo automatico del contratto, con scadenza originaria al
31.12.2017, fino al 31.12.2019; che con decreto del 24.10.2018 la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva
Co emesso nei confronti di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di tutto il prodotto petrolifero di sua proprietà stoccato presso il proprio deposito;
che il sequestro aveva impedito l'operatività del deposito fino all'8.6.2019; che
Co la non aveva provveduto al pagamento delle accise maturate nel mese di ottobre 2018; che il mancato pagamento dell'accisa aveva comportato il blocco totale ex lege del deposito fiscale;
che
Co aveva intimato più volte a ed a di pagare le accise;
_2
Co che il 9 gennaio 2019, perdurando l'inadempimento di e _2 rispetto al pagamento delle accise, aveva ricevuto la richiesta dell' di provvedere al pagamento delle accise;
Controparte_6 che era stata costretta a depositare all' CP_6 CP_5 onerosissime garanzie fideiussorie per evitare la revoca della licenza fiscale;
che inoltre le convenute non avevano provveduto alla costituzione delle scorte obbligatorie di prodotti energetici previste dal contratto e dalla legge e pertanto il Ministero dello
Sviluppo Economico le aveva intimato, quale soggetto tenuto in solido con l'obbligato principale, di costituire le scorte di sicurezza pena l'irrogazione di pesantissime sanzioni amministrative;
che era stata costretta ad acquisire le scorte
Co ottenendo il rimborso della sempre in ritardo e solo fino al settembre 2019 quando aveva dovuto attingere alla caparra di euro
Co 300.000 versata da .
Alla luce di tali circostanze di fatto la ha evidenziato: Pt_1 che il mancato pagamento delle accise e il provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità integravano i presupposti in presenza dei quali, in base al patto aggiunto del 1.6.2016, poteva risolvere il contratto;
che la risoluzione del contratto era giustificata anche dall'inosservanza dell'obbligo di pagamento delle accise entro il termine essenziale previsto dalla legge;
che
Co in ogni caso gli inadempimenti della e della erano _2 gravi ed idonei a determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..
Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto l'attrice ha denunciato di avere subito un danno da lucro cessante consistente nella perdita dei compensi che avrebbe incamerato nel
Co caso in cui il contratto ed il patto aggiunto conclusi con la avessero avuto regolare esecuzione fino alla scadenza del
31.12.2019(euro 4.195.234,50, corrispondenti al compenso mensile, euro 245.622,50 moltiplicato per 14 mesi + l'iva).
ha poi indicato i seguenti danni emergenti: Pt_1
a)mancata tempestiva conclusione ed esecuzione del contratto stipulato con società con la quale aveva iniziato le CP_7 trattative dopo il sequestro del 24.10.2018) in base al quale era stato previsto l'importo mensile di euro 210.000,00 oltre iva per l'uso del suo deposito(euro 1.743.400,00, pari all'importo mensile di euro 210.000,00, oltre iva per 7 mesi, ovvero il periodo dal
24.10.2018 al giugno 2019);
b)pagamento di tre polizze fideiussorie a garanzia dell'importo totale di euro 6.000.000,00 che aveva dovuto consegnare all' per evitare la revoca della licenza Controparte_6 fiscale per un costo di euro 89.803,00;
c)pagamento del compenso di euro 15000,00 allo spedizioniere doganale che l'aveva assistita nel confronto avuto con l'
[...]
; CP_6
d)interessi legali sulle somme pagate per la ricostruzione delle scorte di sicurezza dal momento dell'esborso a quello del rimborso.
Da ultimo la ha rivendicato il riconoscimento del danno Pt_1 alla sua immagine determinato dal suo accostamento alla vicenda
Co penale che aveva interessato la .
La convenuta si è opposta Controparte_1 alla domanda della ponendo in risalto: che il giudizio Pt_1 ordinario promosso dall'attrice era stato preceduto da un'istanza cautelare volta ad ottenere un sequestro conservativo;
che la richiesta era stata respinta sia dal giudice monocratico che dal collegio;
che non sussistevano gli inadempimenti denunciati dall'attrice; che dopo il sequestro del 24.10.2018 l'attrice aveva invocato la risoluzione del contratto richiamando la lettera f dell'art. 8 del patto aggiunto, ovvero la clausola riferita alle azioni di rivendica della proprietà del prodotto e/o al provvedimento di sequestro, senza richiamare la lettera d dell'art. 8, ovvero quella riferita al mancato pagamento delle accise;
che anche nell'istanza cautelare del 14.5.2019 la risoluzione era stata invocata richiamando la sola lettera f;
che in base alla clausola di cui al punto d dell'art. 8 del patto aggiunto la facoltà di risolvere il contratto era stata prevista a prescindere da un inadempimento colpevole in quanto collegata alla mera proposizione di un'azione ovvero all'emissione di un provvedimento di sequestro;
che pertanto il collegamento della clausola all'art. 1456 c.c. era improprio;
che nel provvedimento di rigetto del sequestro il Tribunale aveva rilevato che la lettera f dell'art. 8 aveva descritto un evento oggettivo piuttosto che uno specifico profilo di inadempimento contrattuale non risultando per tale ragione in armonia con la previsione dell'art. 1456, comma 1, c.c.; che la clausola prevista alla lettera d dell'art. 8 era stata invocata dall'attrice solo in occasione del reclamo proposto il 17.6.2019(e notificato il
21.6.2019)quando il contratto non poteva più essere eseguito essendo stato il deposito promesso e concesso a terzi;
che il mancato pagamento delle accise non integrava un inadempimento;
che il 16.11.2018, alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle accise, si era attivata per richiedere la rateizzazione del pagamento;
che la richiesta era stata respinta dall' CP_6
con la motivazione, illegittima, che al momento non era
[...] ancora stato emanato il decreto con il quale avrebbero dovuto essere individuate le condizioni e le modalità della rateizzazione;
che aveva impugnato la pretesa tributaria e questa era stata prima sospesa(il 14.5.2019) e poi annullata(il
24.9.2019); che in mancanza di un inadempimento colpevole non vi era spazio per il risarcimento del danno;
che nemmeno poteva essere dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1457 c.c.; che l'essenzialità del termine era smentita dalle reiterate richieste di pagamento e dalla circostanza che l'operatività della clausola risolutiva era stata invocata a distanza di 8 mesi dalla scadenza del termine;
che in data 25.9.2018 aveva invocato la sospensione delle previsioni contrattuali richiamando, quale ipotesi di forza maggiore sopravvenuta, il disposto dell'art. 21,
II paragrafo, lettera g) del contratto;
che i danni eccepiti dall'attrice non erano provati;
che l'attrice non poteva invocare il riconoscimento delle somme dovute per la mancata esecuzione del contratto fino alla sua scadenza del dicembre 2019 unitamente a quelle che avrebbe incamerato dalla per l'uso dello stesso CP_7 deposito;
che il danno all'immagine era smentito dalle trattative avviate con la immediatamente dopo il sequestro del CP_7
24.10.2018 e dalla successiva conclusione del contratto;
che le polizze fideiussorie per le quali l'attrice aveva chiesto il rimborso dei costi erano riferite ai debiti di nei CP_7 confronti dell' che non era credibile né Controparte_6 dimostrato che la , operante da anni nel settore, si fosse Pt_1 dovuta avvalere di una consulenza esterna per le problematiche doganali e che comunque non era rilevabile nessun collegamento tra l'attività del professionista indicato ed il mancato pagamento delle accise;
che aveva provveduto al pagamento delle accise in un momento successivo;
che aveva provveduto all'acquisto Pt_1 delle scorte solo per i primi tre mesi.
La ha chiesto di respingere le domande Controparte_2
Co dell'attrice facendo proprie le difese articolate dalla .
Ciò detto, passando al merito del giudizio, la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
E' pacifico e comunque dimostrato dal tenore dei documenti prodotti: che la è titolare di un deposito fiscale Pt_1 autorizzato dall' di Napoli 2; che il Controparte_6
Co 25.2.2016 la ha stipulato con un contratto con il quale Pt_1 si è impegnata ad offrire servizi di deposito, stoccaggio e
Co movimentazione dei prodotti petroliferi della in cambio del pagamento di determinati importi e con un minimo garantito mensile di euro 245.262,50 anche in mancanza di ogni movimentazione di prodotto(la quantificazione del compenso minimo garantito non è stata contestata dalle convenute); che gli oneri di natura fiscale
Co erano a carico di , comprese le accise e le altre imposte
Co gravanti sui prodotti stoccati;
che la era tenuta alla presentazione delle garanzie fideiussorie presso l' CP_5
di Napoli 2; che la XP era obbligata alla costituzione
[...] delle scorte energetiche obbligatorie previste dall'art. 3, comma
7, del d.lgs. n. 249 del 2012; che la aveva garantito _2
Co l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da nei confronti di;
che con il patto aggiunto del 1.6.2016 sono state Pt_1 previste alcune clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c. in
Co caso di gravi inadempimenti da parte di;
che in particolare la risoluzione è stata prevista in caso di provvedimento di sequestro
Co da parte dell'Autorità competente del prodotto di proprietà di stoccato presso il deposito di - punto 8, lett. f del Pt_1 patto aggiunto del 1 giugno 2016 - ed anche in caso di ritardato/omesso pagamento delle accise e delle altre imposte gravanti su tali prodotti - punto 8, lett. d del patto aggiunto del 1 giugno 2016; che con il patto aggiunto la scadenza del contratto era stata fissata al 31.12.2017 ed era stato previsto il rinnovo automatico fino sino al 31 dicembre 2019 salvo disdetta da inviare entro il 30.6.2017 – art. 2 del patto aggiunto;
che in mancanza della disdetta il contratto si era rinnovato e sarebbe scaduto il 31.12.2019; che il 24.10.218 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso nei confronti
Co di un decreto di sequestro preventivo del carburante di
Co proprietà della , sequestro in seguito confermato dal Tribunale di Milano, ipotizzando la commissione di reati tributari e di riciclaggio, dichiarazioni fraudolente per utilizzo di fatture false ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarazioni infedeli ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p.; che in esecuzione del provvedimento la Guardia di finanza ha sequestrato
Co tutto il prodotto petrolifero di proprietà di stoccato presso
Co il deposito;
che la ha omesso il versamento delle Pt_1 accise maturate nel mese di ottobre 2018; che l'omesso pagamento delle accise ha determinato il blocco del deposito fiscale della ed il divieto di estrazione dei prodotti stoccati. Pt_1
Ciò posto, deve affermarsi che sono stati integrati i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 1956 c.c..
Nel contratto del 25.2.2016 era stato espressamente previsto l'obbligo per la XP di pagare le accise e le altre imposte gravanti sui propri prodotti(art. 9, lett. J). Nel patto aggiunto del 1.6.2016 era stata espressamente prevista la facoltà della di risolvere il contratto ex art. 1956 Pt_1
Co c.c.: (1) in caso di mancato puntuale pagamento da parte della delle accise e delle altre imposte gravanti sui proprio prodotti(art. 8, lett. d) ed (2)in caso di azione di rivendica della proprietà del prodotto depositato o di accertamento di diritti gravanti sullo stesso da parte di un terzo e/o provvedimento di sequestro del prodotto depositato emesso da una
Autorità competente.
Quanto alla prima ipotesi non è dubbio che la XP sia venuta meno all'obbligo di pagare le accise sul prodotto stoccato presso il deposito della . Pt_4
Non è decisivo che il mancato pagamento sia dipeso in tutto in
Co parte dal provvedimento di sequestro emesso a carico di e di altri soggetti.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis"(cfr. Cass. Civ. n.
10683/2023 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
Co Nel caso in esame il sequestro a carico della è stato disposto in quanto le è stato contestato di avere evaso il pagamento dell'iva mediante l'emissione e/o ricezione di false fatture.
Consegue che non può ritenersi dimostrata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Consegue che va dichiarato che il contratto del 25.2.2016 ed il patto aggiunto del 1.6.2016 si sono risolti ex art. 1956 c.c. in quanto è stato integrato uno degli inadempimenti in presenza dei quali era stata riconosciuta la facoltà per la di Pt_1 risolvere il contratto.
Considerato che la risoluzione è stata determinata
Co dall'inadempimento della , la stessa è tenuta risarcire il danno subito dalla (cfr. Cass. Civ. n. 1029/1993). Pt_1
Quanto al danno risarcibile all'attrice, spetta quello derivante
Co dalla mancata esecuzione del contratto concluso con la fino alla scadenza del 31.12.2019.
La mancata esecuzione del contratto ha determinato la perdita per Co la dei compensi che la si era impegnata a riconoscerle Pt_1 in cambio della disponibilità del deposito fiscale.
Co In tale prospettiva occorre considerare che la si era impegnata al pagamento dell'importo mensile minimo di euro 245.262,50.
Consegue che la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 1.716.837,50, corrispondente alla somma dei compensi mensili che avrebbe dovuto ricevere dalla XP da novembre 2018 a maggio 2019(mesi 7).
Posto che si tratta di un importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno che non costituisce il corrispettivo per la prestazione di servizi o la cessione di beni, lo stesso non va incrementato dell'iva.
Quanto al periodo giugno 2019 - dicembre 2019 va considerato che è pacifico che a partire dal giugno 2019 ha avuto esecuzione il contratto concluso dalla con la e che in base allo Pt_1 CP_7 stesso la seconda ha versato alla prima la somma di euro
210.000,00 mensili.
Consegue che la ha diritto a percepire la differenza tra Pt_1
Co quanto avrebbe percepito dalla ove il contratto non si fosse risolto e quanto ha percepito dalla nel periodo da giugno CP_7 a dicembre 2019, ovvero l'importo di euro 246.837,50(euro
35.262,50 moltiplicato per sette).
Non può essere riconosciuto all'attrice l'importo corrispondente alla somma che avrebbe potuto ricevere dalla per il CP_7 periodo novembre 2018-maggio 2019.
Manca la prova che l'attrice e la fossero pronte a CP_7 stipulare il contratto fin dal novembre 2018 e che la mancata stipula fino al 31.5.2019 sia stata determinata dal divieto di estrazione imposto dall' . Controparte_6
In nessuna delle comunicazioni depositate dall'attrice ed intervenute con la è presente un riferimento al divieto di CP_7 estrazione ovvero alle vicende che hanno interessato la XP e l'indicazione che quegli eventi impedissero la conclusione del contratto.
A ciò si aggiunge che è mancata la allegazione e la dimostrazione da parte dell'attrice di poter garantire contemporaneamente lo
Co stoccaggio dei prodotti della e della CP_7
Al contrario dalla stessa difesa della si ricava Pt_1 esattamente il contrario posto nelle sue difese è riportato di non avere potuto concludere nuovi contratti in quanto i suoi serbatoi
Co erano pieni dei prodotti di proprietà (ultimo periodo di pagina
11 della I memoria ex art. 183 c.p.c.).
Non possono essere riconosciuto ulteriori importi all'attrice.
In particolare non può essere liquidato l'importo delle polizze fideiussorie che la ha stipulato con la Sace BT per Pt_1
l'importo di euro 9500,00, con la Banca Popolare di Bari per l'importo di euro 45150,00 e con la banca intesa San Paolo per l'importo di euro 35153,00.
Non è dimostrato che la sottoscrizione delle fideiussioni sia
Co stata determinata dalla condotta della . Non sono sufficienti a tal fine la richiesta dell' CP_6
del 14.2.2019 e la determina della stessa Autorità del
[...]
17.4.2017, nonché le fideiussioni sottoscritte.
Queste ultime non contengono nessun riferimento alla richiesta ed alla determina dell' e nella premessa Controparte_6 richiamano solo il rapporto tra la e la Pt_1 CP_7
Del pari non può ritenersi collegata al rapporto tra la e Pt_1
Co la , ed in particolare all'inadempimento di quest'ultima, la prestazione resa dalla cosicchè anche tali Controparte_8 somme non possono essere riconosciute.
Quanto agli importi per lo studio , gli stessi non erano CP_9 stati richiesti in citazione cosicchè è preclusa la valutazione della loro spettanza.
Non può essere riconosciuto il danno all'immagine paventato dalla
. Pt_1
Co Non emerge che la vicenda che ha coinvolto la abbia avuto ripercussioni negative sulla . Pt_1
Al contrario l'inizio della trattativa con la CP_7
Co immediatamente dopo il sequestro a carico della e la successiva conclusione del contratto con la stessa smentiscono l'assunto che la abbia subito una compromissione della propria Pt_1 credibilità e della percezione della propria capacità imprenditoriale in conseguenze dell'indagine penale che ha coinvolto la convenuta.
L'attrice ha rinunciato alla domanda riferita alle scorte d'obbligo e dalla rinuncia non può che derivare la rinuncia anche alla domanda di riconoscimento degli interessi sulle somme pagate per costituire le scorte .
Il riconoscimento degli interessi presuppone la verifica in merito alla circostanza che i pagamenti non fossero dovuti.
Alla luce delle considerazioni che precedono la
[...]
va condannata, in solido con la Controparte_1 _2 al pagamento in favore della della somma di euro
[...] Pt_1
2.547.190,03(corrispondente all'importo di euro 1.963.675,00 maggiorato degli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat dal 31.12.2019 al momento della presente pronuncia tenuto conto della natura della debito di valore della somma liquidata in favore dell'attrice).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/202, per le controversie di valore compreso tra euro
2.000.000,01 ed euro 4.000.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
e della difesa ed eccezione
[...] Controparte_2 disattesa, così provvede:
1)Dichiara che il contratto di deposito del 25.2.2016 ed il successivo patto aggiungo del 1.6.2016 stipulati tra la e la e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 si sono risolti di diritto ex art. 1456 c.c.;
2)Condanna la e la Controparte_1 _2
, in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] della somma di euro 2.547.190,03 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione dei contratti indicati al capo precedente fino alla loro scadenza del
31.12.2019;
3)Condanna la e la Controparte_1 _2
, in solido tra loro, al pagamento spese del giudizio
[...] sostenute dalla che liquida in euro 1713,00 Parte_1 per esborsi ed euro 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a..
Napoli, 30.7.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa