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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/09/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. dott. Angela Casalini Giudice nel giudizio n. 100/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI EMILIO SLAWITZ
( ), elettivamente domiciliata in Parma, Via Cairoli, 13, presso lo C.F._1
studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
), con sede legale in 43016 Polesine Zibello (PR), Controparte_1 P.IVA_2
Via Rigosa Nuova 8;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
[...]
pagina 1 di 5 osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 3 giugno 2025); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di “costruzione e ristrutturazione edilizia”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII : dalla sommatoria del debito verso la ricorrente, del debito verso non affidato all'Agente della Riscossione e del debito CP_2
erariale emerge un indebitamento pari ad € 31.137.46 ; è poi irrilevante la circostanza che il debito erariale sia stato rateizzato , infatti “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell' Controparte_3
non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista
[...]
dall'art. 15, comma 9, l.fall., ( oggi art 49 comma V CCII) occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di pagina 2 di 5 eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l' il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione CP_3
concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo” ( Cass. 4201/20255; Cass. .28341/2023); in ogni caso, anche prescindendo dal debito erariale, si rileva come dal bilancio d'esercizio al
31 dicembre 2023, l'ultimo in atti, emergano debiti esigibili entro l'esercizio successivo per €
169.486;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
la resistente, non risulta costituita in giudizio;
dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2022, acquisiti d'ufficio, emergono ricavi, rispettivamente, per € 289.147 e per € 269.254;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 20.967,35 (v. informativa del 5 giugno Controparte_3
2025); c) dall'esistenza di debiti verso per € 5.278,33 ( V. certificazione dei debiti CP_2
contributivi del 6 giugno 2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della CP_2
Riscossione) ; d) dalla presenza di plurime esecuzioni definite nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione ( R.G. Es 451/2025; R.G. Es.1499/2024; R.G. pagina 3 di 5 Es. 674/2025; V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 12 giugno 2025 ); e) dalla presenza di decreti ingiuntivi ( RG. 3724/2024 - DI. 1495/2024 promosso da
[...]
emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente Parte_2
nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa
Cancelleria Affari Civili del 4 giugno 2025); f) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci ( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2023); ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in 43016 Polesine Zibello (PR), Via Rigosa Nuova 8 in persona del legale rappresentante pro tempore ) CP_4 C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ( ) con studio in B.GO Persona_1 CodiceFiscale_3
VENTI MARZO 4, 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 14 gennaio 2026 ore 11.15 ; pagina 4 di 5 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 24 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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