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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1810/2024 TRA
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]a Parte_1
Vico (Ce) alla Via Caudio n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cortese e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale ST DI & Associati, come da procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to I. Verrengia presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.3.2024, parte ricorrente in epigrafe rappresentava che l' CP_1 con provvedimento notificato il 24.11.2023, le comunicava un indebito pari ad euro 316,25 relativo ai ratei della pensione CAT INVCIV n. 044-20000007222827 corrisposti nel mese di novembre 2023 attinenti all'assegno mensile di assistenza, per mancanza del requisito sanitario come accertato alla visita di revisione del 25.10.2023. Esponeva di aver presentato ricorso amministrativo il 5.1.2024 respinto. Deduceva, tra gli altri motivi, la irripetibilità dell'indebito dal momento che il verbale era stato comunicato solo in data 8.11.2023. Adiva l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare la non ripetibilità dell'importo di € 316,25 richiesto dall' Con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). CP_1
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva in data 3.3.2025 l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Nelle more del giudizio, la parte ricorrente rappresentava di aver proposto ricorso per atpo avverso il verbale di revisione conclusosi con decreto di omologa con cui riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione a far data dal 25.10.2023, notificato all' il CP_1
4.2.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter
1 c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Emerge dagli atti che l' con lettera racc. datata 7.11.2023 ricevuta il 25.11.2023 CP_1 comunicava alla ricorrente, già percettrice dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1.4.2020, (cfr. all. prod. ricorrente), che “per effetto della mancata conferma dei requisiti in esito al verbale sanitario del giorno 25 ottobre 2023 relativo alla visita del 25 ottobre 2023, la prestazione di invalidità civile n. 044-20000007222827 è stata revocata con decorrenza dal mese di novembre 2023…Pertanto, per il mese CP_ di novembre 2023 sulla prestazione n. 044-20000007222827 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 316,25”. Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura della prestazione in oggetto. Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza del diritto CP_1 della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato. Tanto premesso, va detto che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Ne deriva l'inapplicabilità nella specie della disciplina speciale di cui al combinato disposto degli artt. 52 legge 88/89 e 13 legge 412/91 prevista per l'indebito previdenziale. Orbene, come documentato da parte ricorrente nel corso della prima udienza (cfr. verbale di causa del 15.4.2025 e dep. telem. del 16.4.2025) nonché con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2024, la stessa ha presentato ricorso per atpo iscritto al n. r.g. 48/2024 avverso il verbale di revisione del 25.10.2023, conclusosi con decreto di omologa del 3.2.2025 con cui veniva riconosciuto il requisito sanitario legittimante l'assegno di assistenza dal 25.10.2025, provvedimento notificato all'Istituto il 4.2.2025 e in data 20.2.2025 la parte comunicava altresì l'ap70 cui seguiva infine pec di sollecito del 3.3.2025. Appare dunque evidente che il riconoscimento giudiziale del requisito sanitario a far data dal 25.10.2025 – data della visita di revisione - costituisce un fatto sopravvenuto che determina in ogni caso la non restituzione della somma oggetto del provvedimento ivi contestato che, appunto, fondava l'indebito sul solo motivo della mancanza del requisito sanitario. Ebbene, deve rilevarsi che l' , costituitosi in questo giudizio in data 3.3.2025, nonostante CP_1 fosse già a conoscenza dell'emissione del decreto di omologa reso in r.g. 48/2024 (adottato in data 3.2.2025 e notificato via pec all' in 4.2.2025) nell'atto di costituzione in giudizio CP_1
2 l' ha ribadito e sottolineato la legittimità del provvedimento di indebito in questa sede CP_1 impugnato dalla ricorrente. E, pure a fronte dell'evidenza fattuale e del rinvio all'uopo disposto, l' non si è attivato CP_1 in alcun modo per annullare il provvedimento in esame. Deve pertanto ritenersi che la parte ricorrente non sia tenuta alla restituzione delle somme richieste con provvedimento del novembre 2023 essendo del tutto insussistente l'indebito. Venendo alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate tenuto conto del fatto che, al momento della emissione del provvedimento di indebito del novembre 2023, il giudizio per atpo non era stato ancora proposto (cfr. documentazione in atti) e la normativa in materia assistenziale dispone che l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e la revoca della prestazione può essere disposta con decorrenza dalla data della verifica delle condizioni dell'invalido (cfr. art. 3 ter del D.L. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77); art. 3, co. 9 del D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988); art. 4, comma 3 ter, D.L. n.323 del 1996, convertito in L. n.425 del 1996, art. 37, comma 8, L. 448 del 1998; art. 42, comma 4, secondo periodo, del D.L. 269 del 2003, conv. in L. 326 del 2003; art. 25, comma 6bis, D.L. n. 90 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme oggetto della richiesta contenuta comunicazione del 7.11.2023 per il mese di novembre 2023 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
CP_1
b) compensa le spese. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 5.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
3
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]a Parte_1
Vico (Ce) alla Via Caudio n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cortese e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale ST DI & Associati, come da procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to I. Verrengia presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.3.2024, parte ricorrente in epigrafe rappresentava che l' CP_1 con provvedimento notificato il 24.11.2023, le comunicava un indebito pari ad euro 316,25 relativo ai ratei della pensione CAT INVCIV n. 044-20000007222827 corrisposti nel mese di novembre 2023 attinenti all'assegno mensile di assistenza, per mancanza del requisito sanitario come accertato alla visita di revisione del 25.10.2023. Esponeva di aver presentato ricorso amministrativo il 5.1.2024 respinto. Deduceva, tra gli altri motivi, la irripetibilità dell'indebito dal momento che il verbale era stato comunicato solo in data 8.11.2023. Adiva l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare la non ripetibilità dell'importo di € 316,25 richiesto dall' Con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). CP_1
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva in data 3.3.2025 l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Nelle more del giudizio, la parte ricorrente rappresentava di aver proposto ricorso per atpo avverso il verbale di revisione conclusosi con decreto di omologa con cui riconosciuto il requisito sanitario legittimante la prestazione a far data dal 25.10.2023, notificato all' il CP_1
4.2.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter
1 c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Emerge dagli atti che l' con lettera racc. datata 7.11.2023 ricevuta il 25.11.2023 CP_1 comunicava alla ricorrente, già percettrice dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall'1.4.2020, (cfr. all. prod. ricorrente), che “per effetto della mancata conferma dei requisiti in esito al verbale sanitario del giorno 25 ottobre 2023 relativo alla visita del 25 ottobre 2023, la prestazione di invalidità civile n. 044-20000007222827 è stata revocata con decorrenza dal mese di novembre 2023…Pertanto, per il mese CP_ di novembre 2023 sulla prestazione n. 044-20000007222827 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 316,25”. Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura della prestazione in oggetto. Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza del diritto CP_1 della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato. Tanto premesso, va detto che nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Ne deriva l'inapplicabilità nella specie della disciplina speciale di cui al combinato disposto degli artt. 52 legge 88/89 e 13 legge 412/91 prevista per l'indebito previdenziale. Orbene, come documentato da parte ricorrente nel corso della prima udienza (cfr. verbale di causa del 15.4.2025 e dep. telem. del 16.4.2025) nonché con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.9.2024, la stessa ha presentato ricorso per atpo iscritto al n. r.g. 48/2024 avverso il verbale di revisione del 25.10.2023, conclusosi con decreto di omologa del 3.2.2025 con cui veniva riconosciuto il requisito sanitario legittimante l'assegno di assistenza dal 25.10.2025, provvedimento notificato all'Istituto il 4.2.2025 e in data 20.2.2025 la parte comunicava altresì l'ap70 cui seguiva infine pec di sollecito del 3.3.2025. Appare dunque evidente che il riconoscimento giudiziale del requisito sanitario a far data dal 25.10.2025 – data della visita di revisione - costituisce un fatto sopravvenuto che determina in ogni caso la non restituzione della somma oggetto del provvedimento ivi contestato che, appunto, fondava l'indebito sul solo motivo della mancanza del requisito sanitario. Ebbene, deve rilevarsi che l' , costituitosi in questo giudizio in data 3.3.2025, nonostante CP_1 fosse già a conoscenza dell'emissione del decreto di omologa reso in r.g. 48/2024 (adottato in data 3.2.2025 e notificato via pec all' in 4.2.2025) nell'atto di costituzione in giudizio CP_1
2 l' ha ribadito e sottolineato la legittimità del provvedimento di indebito in questa sede CP_1 impugnato dalla ricorrente. E, pure a fronte dell'evidenza fattuale e del rinvio all'uopo disposto, l' non si è attivato CP_1 in alcun modo per annullare il provvedimento in esame. Deve pertanto ritenersi che la parte ricorrente non sia tenuta alla restituzione delle somme richieste con provvedimento del novembre 2023 essendo del tutto insussistente l'indebito. Venendo alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate tenuto conto del fatto che, al momento della emissione del provvedimento di indebito del novembre 2023, il giudizio per atpo non era stato ancora proposto (cfr. documentazione in atti) e la normativa in materia assistenziale dispone che l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e la revoca della prestazione può essere disposta con decorrenza dalla data della verifica delle condizioni dell'invalido (cfr. art. 3 ter del D.L. 850/1976 (convertito con legge n. 29/77); art. 3, co. 9 del D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988); art. 4, comma 3 ter, D.L. n.323 del 1996, convertito in L. n.425 del 1996, art. 37, comma 8, L. 448 del 1998; art. 42, comma 4, secondo periodo, del D.L. 269 del 2003, conv. in L. 326 del 2003; art. 25, comma 6bis, D.L. n. 90 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme oggetto della richiesta contenuta comunicazione del 7.11.2023 per il mese di novembre 2023 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo;
CP_1
b) compensa le spese. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 5.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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