Sentenza 20 novembre 2020
Ordinanza cautelare 2 agosto 2021
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01044/2025REG.PROV.COLL.
N. 05409/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5409 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di AP (sezione sesta) n. 5393/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, e udito per la parte appellante l’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione agisce nel presente giudizio per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Procida in data 10 agosto 2015, n. 45, con la quale le è stata ingiunta la demolizione di alcune opere realizzate in assenza di titolo sul fabbricato di civile abitazione di sua proprietà, sito via Centane 6, costituito da un piano terra ed un primo piano (in catasto al foglio 11, particella n. 1723, subalterni 3 e 4; ex 981). Le opere abusive contestate consistono nella messa in opera di rivestimenti e pezzi igienici ai locali wc, in modo da renderli funzionali; nella realizzazione di un terrazzo della superficie di circa 30,00 mq antistante l’abitazione al primo livello, dotato di muretto parapetto dell’altezza di circa 90 cm; e nella realizzazione di una pavimentazione nella zona sottostante il terrazzo, lateralmente rispetto all’abitazione, della superficie di circa 80,00 mq.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di AP il provvedimento repressivo veniva censurato perché emesso benché per il terrazzo fosse stata presentata nel 1995 un’istanza di condono, mai definita dall’amministrazione comunale e la cui pendenza sarebbe quindi stata tale da inibirne l’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia; mentre le restanti opere sarebbero riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria per i quali ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, non sarebbe consentita la demolizione; ed inoltre perché carente di motivazione e senza che fosse stata in precedenza consentita alcuna partecipazione procedimentale.
3. Le censure così sintetizzabili sono state respinte dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. La pronuncia di primo grado ha accertato che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata « si appalesano effettivamente estranee alla invocata domanda di condono presentata dalla ricorrente », e costituiscono la « prosecuzione di pregressi abusi già contestati e sanzionati con una precedente ordinanza di demolizione, n. 110 del 29 luglio 2008 ». Al medesimo riguardo ha statuito che la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio su di lei gravante di dimostrare che le medesime opere sarebbero oggetto della domanda di sanatoria a suo tempo presentata. La motivazione del provvedimento demolitorio è stata infine giudicata sufficiente sulla base dell’« accertata abusività delle opere ». Per converso non è stata considerata necessaria la partecipazione al procedimento attraverso la previa comunicazione del relativo avvio, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alla quale è stata comunque fatta applicazione della c.d. sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21- octies , comma 2, della medesima legge generale sul procedimento amministrativo.
4. La pronuncia di primo grado è appellata dall’originaria ricorrente.
5. Il Comune di Procida non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure si deduce la violazione da parte della sentenza degli artt. 38, comma 1, e 44, comma 1, della legge sul primo condono edilizio, 28 febbraio 1985, n. 47, che dispongono la sospensione del potere repressivo in materia edilizia in pendenza di una domanda di sanatoria ai sensi della medesima legge, nel caso di specie presentata il 28 febbraio 1995, ed assunta dall’amministrazione al protocollo con numero 2898. La sentenza è inoltre censurata per non avere valutato adeguatamente i mezzi di prova offerti in giudizio, in tesi atti a dimostrare che le opere di cui è stata ingiunta la demolizione sarebbero compresi nella domanda in questione; ed inoltre per essersi sostituita all’amministrazione comunale, la quale non aveva preso posizione in senso contrario. A questo specifico riguardo viene richiamata la documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale si evincerebbe che gli interventi oggetto del provvedimento demolitorio non avrebbero comportato alcun aumento di volume e/o superficie. La sentenza avrebbe inoltre errato nell’escludere che le opere diverse dal terrazzo sarebbero riconducibili ad interventi di manutenzione. Sul punto si oppone che si tratterebbe di « limitate a semplici finiture dei locali wc » e della « risistemazione della pavimentazione dell’antistante area cortilizia », prive di rilevanza urbanistica, e che sarebbero consentite in pendenza di una domanda di condono.
2. Con un distinto ordine di censure viene poi contestato che il provvedimento impugnato sarebbe adeguatamente motivato attraverso il solo riferimento all’« accertata abusività delle opere », come invece statuito dalla sentenza. Si oppone al riguardo che in presenza di una situazione controversa in cui si sarebbe dovuto accertare con precisione la parte in relazione alla quale era stato domandato il condono. Per le medesime ragioni viene sottolineato che si sarebbero per un verso dovute assicurare le garanzie partecipative ai sensi del sopra citato art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre per altro verso la sentenza avrebbe errato nel fare applicazione della c.d. sanatoria giurisprudenziale prevista dal parimenti richiamato art. 21- octies , comma 2, della medesima legge.
3. Le censure così sintetizzate sono infondate.
4. Con esse non viene sottoposta a critica puntuale, nei termini richiesti dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., il ragionamento sulla cui base la pronuncia di primo grado ha respinto le censure di violazione degli artt. 38 e 44 della legge sul primo condono edilizio. A questo specifico riguardo, la sentenza ha ritenuto « comprovato per tabulas » la circostanza che le opere di cui è stata ingiunta la demolizione non sono comprese in quelle per le quali è stato a suo tempo domandato il condono, posto che quest’ultimo « aveva ad oggetto un immobile, in parte su due livelli, connotato tra l’altro da un terrazzo di mq 21 ed in parte “al rustico” », mentre sulla base del sopralluogo da cui ha preso avvio il procedimento sanzionatorio culminato con l’adozione dell’ordinanza di demolizione oggetto della presente controversia è stata accertata la realizzazione « di un terrazzo di più ampie dimensioni e di locali wc completamente rifiniti, oltre che di una pavimentazione di una superficie pari a mq 80 ». Su questa base e con statuizione parimenti non censurata, oltre che in sé ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, la sentenza ha ritenuto che rispetto all’epoca di presentazione della domanda di condono siano proseguiti gli interventi relativi ai « pregressi abusi già contestati e sanzionati con una precedente ordinanza di demolizione, n. 110 del 29 luglio 2008 », con il completamento del rustico e la realizzazione di volumi e superfici abitabili, così da determinare un’« ulteriore trasformazione sine titulo del territorio », legittimante l’intervento repressivo comunale.
5. All’ora esposto ragionamento sulla cui base sono state respinte le censure dirette a sostenere che il potere repressivo sarebbe stato inibito per legge dalla pendenza della domanda di condono, è stato da ultimo opposto l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui è illegittima l’ingiunzione a demolire immobili abusivi emessa nella descritta situazione, dalla quale non è ricavabile un rigetto della sanatoria nemmeno in via implicita. A questo riguardo sono stati espressamente richiamati i precedenti di cui alle sentenze della VI sezione di questo Consiglio di Stato del 23 maggio 2024, n. 4593 e del 24 luglio 2024, n. 6693.
6. Sennonché l’indirizzo giurisprudenziale in questione non è applicabile alla presente vicenda controversa. In essa non è infatti in contestazione il principio secondo cui non è possibile demolire opere edilizie abusive prima di definire la domanda di sanatoria per esse presentata dall’interessato, ai sensi delle disposizioni di legge sul primo condono richiamate a fondamento delle censure svolte sul punto. L’applicazione del principio ora richiamato è infatti impedita dalla circostanza, incontestata in ragione del puntuale accertamento svolto dalla sentenza di primo grado, come in precedenza esposto, che le opere oggetto di domanda di condono sono state interessate nel corso del tempo da ulteriori interventi che ne hanno determinato un’oggettiva modificazione e sui quali nessuna sanatoria sarebbe possibile in mancanza di istanza di sanatoria.
7. Inoltre, con il presente appello non viene nello specifico contestato l’ampliamento del terrazzo rispetto alle dimensioni dichiarate nell’istanza di condono, ed inoltre il completamento funzionale del locale al piano terreno, che unitamente alla pavimentazione dell’area circostanze hanno incontestabilmente determinato una nuova opera non riconducibile agli abusi per i quali è stata a suo tempo domandata la sanatoria. Rispetto alla puntuale ricostruzione dei fatti di causa da parte della pronuncia di primo grado l’appello oppone una considerazione di carattere atomistico delle opere di cui è stata ingiunta la demolizione la quale si palesa innanzitutto non percorribile sul piano ontologico, data la loro riconducibilità all’unitario scopo di creazione di volumi e superfici utili; ed inoltre errata sul piano giuridico, per contrasto con l’univoco e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione degli abusi edilizi va fatta sulla base di una loro complessiva considerazione ( ex multis : Cons. Stato, III, 5 novembre 2024, n. 8795; VI, 3 ottobre 2024, n. 7968; 13 giugno 2024, n. 5331; 22 maggio 2024, n. 4569; 17 aprile 2024, n. 3486; 16 febbraio 2024, n. 1573; 6 febbraio 2024, n. 1201; VII, 2 aprile 2024, n. 2990).
8. In ragione dei rilievi sinora svolti devono essere respinte le censure di carente motivazione del provvedimento impugnato, smentite sulla sola base delle contestazioni svolte dall’interessata nel presente giudizio, da cui è ricavabile l’esatta comprensione dell’oggetto dell’intervento repressivo e delle relative ragioni giuridiche da parte del destinatario.
9. Va infine respinta la censura di falsa applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta accertata la legittimità dal punto di vista sostanziale del contenuto dispositivo dell’ordine demolitorio impugnato, e dunque l’esercizio del potere amministrativo in conformità alla legge malgrado il mancato apporto partecipativo del privato interessato.
10. L’appello deve pertanto essere respinto. In assenza di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO