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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi ai numeri
5227/2023 e 5228/2023 in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. ELIA FRANCESCO;
E
( ) Controparte_1 C.F._2
Avv. ELIA FRANCESCO;
E
( ) Controparte_2 P.IVA_1
Avv.
E
( ) Controparte_2 C.F._3
Avv.
E
) Controparte_3 C.F._4
Avv. CORSETTI ANDREA
E
OGGETTO
Appello avverso il decreto 76-1/23 emesso dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto reclamo ex art 50 CCII avverso il provvedimento di Controparte_1
rigetto in oggetto chiedendo “ accertare e dichiarare la liquidazione giudiziale dell'imprenditore defunto “, notificando il reclamo agli eredi di Controparte_2 CP_2
. Analogo reclamo è stato proposto da
[...] Parte_1
Disposto il rinnovo della notificazione del reclamo in quanto effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di oltre l'anno dalla morte, in entrambi i Controparte_2
giudizi si è costituita instando per il rigetto dei reclami. Controparte_3
Riuniti i giudizi, concesso termine per note , all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato.
Rilievo assorbente ha la nullità della notificazione dei ricorsi introduttivi del giudizio già affermata dal Tribunale.
La notificazione impersonale e collettiva agli eredi costituisce, infatti, lex specialis ed è prevista dal Legislatore solo in ipotesi tassative, dettate da specifiche esigenze, ( gli artt 286, 328,e 330
, II co. c.p.c., contemplano sempre un procedimento pendente;
l'art 477 c.p.c. contempla la peculiare ipotesi del titolo esecutivo, in ragione della specialità del processo di esecuzione, l' art 65 DPR 600/1973, gli avvisi di accertamento in materia tributaria ) , ed è insuscettibile di interpretazione analogica .
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Non si procede a distrazione delle spese in favore del difensore.
La distrazione delle spese di lite richiesta dal difensore, che costituisce il petitum, presuppone l'esplicita, ineludibile, dichiarazione di antistarietà, – che ne costituisce la causa petendi - , come previsto dall'art 93 c.p.c.; della veridicità di tale dichiarazione il difensore si assume la responsabilità senza alcun sindacato da parte del giudice, purchè sia espressa ed inequivoca;
Nella fattispecie in esame, invece, risulta nella comparsa di risposta esclusivamente la richiesta di distrazione ai sensi dell'art 93 c.p.c. senza alcuna dichiarazione di antistatarietà.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna non in solido e Controparte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida
[...] Controparte_3 complessivamente in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002
2 Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
3
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
DECRETO
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi ai numeri
5227/2023 e 5228/2023 in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. ELIA FRANCESCO;
E
( ) Controparte_1 C.F._2
Avv. ELIA FRANCESCO;
E
( ) Controparte_2 P.IVA_1
Avv.
E
( ) Controparte_2 C.F._3
Avv.
E
) Controparte_3 C.F._4
Avv. CORSETTI ANDREA
E
OGGETTO
Appello avverso il decreto 76-1/23 emesso dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto reclamo ex art 50 CCII avverso il provvedimento di Controparte_1
rigetto in oggetto chiedendo “ accertare e dichiarare la liquidazione giudiziale dell'imprenditore defunto “, notificando il reclamo agli eredi di Controparte_2 CP_2
. Analogo reclamo è stato proposto da
[...] Parte_1
Disposto il rinnovo della notificazione del reclamo in quanto effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di oltre l'anno dalla morte, in entrambi i Controparte_2
giudizi si è costituita instando per il rigetto dei reclami. Controparte_3
Riuniti i giudizi, concesso termine per note , all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato.
Rilievo assorbente ha la nullità della notificazione dei ricorsi introduttivi del giudizio già affermata dal Tribunale.
La notificazione impersonale e collettiva agli eredi costituisce, infatti, lex specialis ed è prevista dal Legislatore solo in ipotesi tassative, dettate da specifiche esigenze, ( gli artt 286, 328,e 330
, II co. c.p.c., contemplano sempre un procedimento pendente;
l'art 477 c.p.c. contempla la peculiare ipotesi del titolo esecutivo, in ragione della specialità del processo di esecuzione, l' art 65 DPR 600/1973, gli avvisi di accertamento in materia tributaria ) , ed è insuscettibile di interpretazione analogica .
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Non si procede a distrazione delle spese in favore del difensore.
La distrazione delle spese di lite richiesta dal difensore, che costituisce il petitum, presuppone l'esplicita, ineludibile, dichiarazione di antistarietà, – che ne costituisce la causa petendi - , come previsto dall'art 93 c.p.c.; della veridicità di tale dichiarazione il difensore si assume la responsabilità senza alcun sindacato da parte del giudice, purchè sia espressa ed inequivoca;
Nella fattispecie in esame, invece, risulta nella comparsa di risposta esclusivamente la richiesta di distrazione ai sensi dell'art 93 c.p.c. senza alcuna dichiarazione di antistatarietà.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna non in solido e Controparte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida
[...] Controparte_3 complessivamente in € 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002
2 Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
3