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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1218/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1218/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO CO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO CO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.10.2025, ricorre nei confronti Parte_1
dell' , esponendo che è titolare sin dal 15.11.2023 della quota dell'80% della CP_1
pensione di reversibilità occasionata dalla morte dell'ex coniuge
[...]
mentre la restante quota del 20% stata attribuita alla vedova Per_1 Per_2
come da sentenza del Tribunale di Milano del 15.11.2023; che subiva a
[...] decorrere da gennaio 2025 una riduzione della pensione ad € 479,50 euro lordi;
che la riduzione era dovuta quale conseguenza della titolarità di redditi superiori alle soglie previste dalla legge in capo alla ex coniuge del Per_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la determinazione per quote effettuata dal
Tribunale di Milano non debba garantire l'immutabilità degli importi erogati, essendo il trattamento pensionistico soggetto alla verifica in relazione ai redditi percepiti.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, la normativa in materia di pensione di reversibilità prevede che in caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del
21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 1) che il dante causa sia titolare di pensione diretta
(vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione;
2) che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti: 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali o 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso. Sono da considerarsi superstiti, ai sensi dell'art. 9 L.898/1970, anche i coniugi divorziati purché titolari di assegno divorzile e non convolati a nuove nozze.
L'odierno giudizio riguarda la fattispecie prevista dal co. 3 dell'art. 9 L.
898/1970, ovvero la compresenza di coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, con quota di pensione di reversibilità spettante regolata in base a sentenza passata in giudicato.
2 Ciò premesso, i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 devono essere applicati autonomamente alla quota di trattamento spettante a ciascun beneficiario, avuto riguardo ai redditi personali di ciascuno, come espressamente previsto dalla norma, che subordina la riduzione dei trattamenti ai superstiti esclusivamente al superamento delle soglie reddituali in capo al singolo titolare della prestazione.
Nel caso in esame risulta provato per tabulas che i redditi percepiti dalla ricorrente – costituiti dalla pensione di vecchiaia e dall'indennità di accompagnamento – non superano il limite di legge pari a tre volte il trattamento minimo per l'anno di riferimento, con conseguente piena cumulabilità della CP_1
quota di pensione di reversibilità ad essa spettante.
Né può assumere rilievo, ai fini della determinazione della misura della prestazione dovuta alla ricorrente, la situazione reddituale dell'altro beneficiario, trattandosi di soggetto giuridicamente distinto, privo di qualsivoglia rapporto rilevante con l'ex coniuge divorziato.
L'interpretazione adottata dall' , che applica i limiti di cumulabilità CP_1
facendo riferimento ai redditi del coniuge superstite sull'intero trattamento, risulta pertanto non conforme al dato normativo e alla ratio del sistema, finendo per incidere ingiustificatamente sulla quota spettante all'ex coniuge divorziato e per alterare il criterio di ripartizione stabilito dall'art. 9 della legge n. 898 del
1970.
Deve dunque ritenersi il principio secondo cui la quota di pensione di reversibilità spettante a ciascun beneficiario va determinata in via preliminare sulla base delle statuizioni giudiziali e solo successivamente assoggettata, in modo autonomo, alle eventuali riduzioni per incumulabilità previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in relazione ai redditi personali del singolo titolare.
Pertanto, l'importo della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, pari al 60% del trattamento pensionistico del defunto ai sensi dell'art. 22
L.903/1965, dovrà essere suddiviso sulla base del combinato disposto dell'art. 9 co. 3 L.898/1970 e delle statuizioni della sentenza, nella rispettiva quota
3 dell'80% in favore della ricorrente e del 20% in favore della coniuge superstite, per poi applicare le eventuali riduzioni di cui all'art. 1 co.41 L.335/1995 e alla allegata tabella F sulle quote spettanti a ciascuna, in base agli ulteriori redditi percepiti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la novità della questione in ordine alla quale non si rinvengono precedenti.
.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la quota di pensione di reversibilità cat. SO 003490324019101 nella quota dell'80% della misura dovuta ai sensi dell'art. 22 L.903/1965 a decorrere dal mese di gennaio 2025, determinando la quota lei spettante senza l'applicazione dei limiti di cumulabilità riferiti ai redditi del coniuge superstite sull'intero trattamento;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1218/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO CO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO CO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.10.2025, ricorre nei confronti Parte_1
dell' , esponendo che è titolare sin dal 15.11.2023 della quota dell'80% della CP_1
pensione di reversibilità occasionata dalla morte dell'ex coniuge
[...]
mentre la restante quota del 20% stata attribuita alla vedova Per_1 Per_2
come da sentenza del Tribunale di Milano del 15.11.2023; che subiva a
[...] decorrere da gennaio 2025 una riduzione della pensione ad € 479,50 euro lordi;
che la riduzione era dovuta quale conseguenza della titolarità di redditi superiori alle soglie previste dalla legge in capo alla ex coniuge del Per_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la determinazione per quote effettuata dal
Tribunale di Milano non debba garantire l'immutabilità degli importi erogati, essendo il trattamento pensionistico soggetto alla verifica in relazione ai redditi percepiti.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, la normativa in materia di pensione di reversibilità prevede che in caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto, per i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge del
21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione ai superstiti al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 1) che il dante causa sia titolare di pensione diretta
(vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione;
2) che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti: 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali o 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso. Sono da considerarsi superstiti, ai sensi dell'art. 9 L.898/1970, anche i coniugi divorziati purché titolari di assegno divorzile e non convolati a nuove nozze.
L'odierno giudizio riguarda la fattispecie prevista dal co. 3 dell'art. 9 L.
898/1970, ovvero la compresenza di coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, con quota di pensione di reversibilità spettante regolata in base a sentenza passata in giudicato.
2 Ciò premesso, i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 devono essere applicati autonomamente alla quota di trattamento spettante a ciascun beneficiario, avuto riguardo ai redditi personali di ciascuno, come espressamente previsto dalla norma, che subordina la riduzione dei trattamenti ai superstiti esclusivamente al superamento delle soglie reddituali in capo al singolo titolare della prestazione.
Nel caso in esame risulta provato per tabulas che i redditi percepiti dalla ricorrente – costituiti dalla pensione di vecchiaia e dall'indennità di accompagnamento – non superano il limite di legge pari a tre volte il trattamento minimo per l'anno di riferimento, con conseguente piena cumulabilità della CP_1
quota di pensione di reversibilità ad essa spettante.
Né può assumere rilievo, ai fini della determinazione della misura della prestazione dovuta alla ricorrente, la situazione reddituale dell'altro beneficiario, trattandosi di soggetto giuridicamente distinto, privo di qualsivoglia rapporto rilevante con l'ex coniuge divorziato.
L'interpretazione adottata dall' , che applica i limiti di cumulabilità CP_1
facendo riferimento ai redditi del coniuge superstite sull'intero trattamento, risulta pertanto non conforme al dato normativo e alla ratio del sistema, finendo per incidere ingiustificatamente sulla quota spettante all'ex coniuge divorziato e per alterare il criterio di ripartizione stabilito dall'art. 9 della legge n. 898 del
1970.
Deve dunque ritenersi il principio secondo cui la quota di pensione di reversibilità spettante a ciascun beneficiario va determinata in via preliminare sulla base delle statuizioni giudiziali e solo successivamente assoggettata, in modo autonomo, alle eventuali riduzioni per incumulabilità previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in relazione ai redditi personali del singolo titolare.
Pertanto, l'importo della pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, pari al 60% del trattamento pensionistico del defunto ai sensi dell'art. 22
L.903/1965, dovrà essere suddiviso sulla base del combinato disposto dell'art. 9 co. 3 L.898/1970 e delle statuizioni della sentenza, nella rispettiva quota
3 dell'80% in favore della ricorrente e del 20% in favore della coniuge superstite, per poi applicare le eventuali riduzioni di cui all'art. 1 co.41 L.335/1995 e alla allegata tabella F sulle quote spettanti a ciascuna, in base agli ulteriori redditi percepiti.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la novità della questione in ordine alla quale non si rinvengono precedenti.
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P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la quota di pensione di reversibilità cat. SO 003490324019101 nella quota dell'80% della misura dovuta ai sensi dell'art. 22 L.903/1965 a decorrere dal mese di gennaio 2025, determinando la quota lei spettante senza l'applicazione dei limiti di cumulabilità riferiti ai redditi del coniuge superstite sull'intero trattamento;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
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