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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maddalena Ciccone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°10600 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. - P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, viale Bianca Maria n. 2, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Maria
Verga e Cristina Sorrentino, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Monza, via
Zavattari n. 1, presso lo studio dell'avv. Fabio Gerolimetto, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Motivi della decisione
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocando in giudizio il sito in Cinisello Balsamo, via Controparte_1
Garibaldi n. 94, ha chiesto al tribunale di accertare l'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3683/2017, nonché la condanna di quest'ultimo a risarcirle il danno derivante dal mancato/ridotto godimento dell'immobile di sua proprietà dalla data di pubblicazione della sentenza n. 36837/2017 (RG 11014/2016), ossia dal 19/12/2017 al mese di marzo 2022, per un importo di €13.464,00.
A motivo di tali domande, l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria di alcuni uffici siti nel Condominio di via Garibaldi n.
94 di Cinisello Balsamo;
- che i propri uffici son stati soggetti a copiose infiltrazioni d'acqua per più di dieci anni;
- di aver instaurato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.r.g.
12805/2015, per accertare lo stato dei luoghi, la responsabilità nella causazione delle infiltrazioni e per determinare la quantificazione del danno subito;
- che all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il consulente tecnico d'ufficio individuava le cause degli ammaloramenti negli enti condominiali e quantificava il costo dell'intervento per l'eliminazione delle infiltrazioni in
€3.972,52, i costi di ripristino dell'interno dei locali dell'attrice in €481,90 ed in complessivi €6.000,00 i danni da risarcire alla Parte_1
- di aver instaurato un giudizio di merito, rubricato al n.r.g. 11014/2016, con cui il tribunale di Monza, con sentenza n. 3683/2017, condannava il Condominio ad eseguire a sue spese le opere di ripristino necessarie ed eliminare il fenomeno, come indicate nella ctu resa all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
- che il convenuto interveniva per risolvere le infiltrazioni, ma CP_1
le opere eseguite non eliminavano le cause delle infiltrazioni;
- che con atto di precetto notificato in data 23/04/2021, intimava ex art. 612 c.p.c. al convenuto l'esecuzione degli obblighi contenuti nella CP_1
pagina 2 di 8 sentenza n. 3682/2017 e con atto di citazione notificato il 29/04/2021, il
Condominio proponeva opposizione al precetto, rubricato al n.r.g. 2771/2021;
- che le parti conciliavano la controversia, prevedendo: “le parti reciprocamente rinunciano all'odierna opposizione all'atto di precetto ed all'atto di precetto medesimo a spese compensate. La in persona del legale rappresentante, sig. si Parte_1 CP_2
impegna a proprie spese ad affidare l'incarico peritale al Geometra per individuare le Parte_2
cause e gli interventi risolutivi, nonché attività di direttore dei lavori per le infiltrazioni presenti presso l'immobile di proprietà della Il in persona Parte_1 Controparte_1
dell'Amministratrice, rag. ricevuta la relazione entro il 31 gennaio 2022, si Parte_3
impegna in riferimento alle perizie intese a risolvere la problematica delle infiltrazioni, i conseguenti lavori di manutenzione ordinaria, precisando che i costi sostenuti per i materiali in riferimento ai lavori saranno a carico del come pure la ricerca delle cause. I CP_1
rispettivi legali rinunciano, ex art. 13 legge professionale alla solidarietà. Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere in merito alla causa RG 2771/2021”;
- che il convenuto eseguiva le opere di ripristino nel marzo CP_1
2022, che risolvevano le cause delle infiltrazioni.
Tanto esposto in fatto, l'attrice ha argomentato, in diritto, in merito alla sussistenza del proprio diritto al risarcimento del danno per il mancato/ridotto godimento dell'immobile di sua proprietà, dalla pubblicazione della sentenza n.
36837/2017 (RG 11014/2016) alle opere risolutive delle infiltrazioni, ossia dal
19/12/2017 al marzo 2022; ha pertanto rassegnato le conclusioni su richiamate, chiedendo la rifusione delle spese della lite.
***
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, esponendo di aver completamente adempiuto alle condanne statuite nella sentenza n. 3683/2017 e, nello specifico, di aver provveduto al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indicate nel dispositivo della sentenza n. 3683/2017, nonché di aver eseguito le opere indicate nella c.t.u. depositata all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 12805/2015. pagina 3 di 8 Aggiungeva che, in ogni caso, l'attrice non aveva eseguito alcuna opera di ripristino dei locali e che pertanto non era possibile accertare se le macchie di infiltrazioni presenti sul plafone si fossero verificate anteriormente alle opere eseguite dal ovvero successivamente. CP_1
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita disponendo CTU. All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Parte attrice ha fondato la propria domanda di inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3683/2017 da parte del sito in Controparte_1
Cinisello Balsamo Via Garibaldi 94, sulla circostanza che quest'ultimo, a seguito della citata sentenza, avrebbe eseguito delle opere non risolutive delle infiltrazioni, e che, soltanto a seguito della conciliazione giudiziale del
09/11/2021 (cfr. doc. 19 parte attrice), avrebbe eseguito delle opere risolutive delle infiltrazioni.
Di qui la pretesa della di vedersi riconosciuto il Parte_1
risarcimento del danno per il mancato godimento dei propri uffici siti nel
Condominio di Cinisello Balsamo, a causa delle Controparte_3
infiltrazioni verificatesi, per il periodo intercorrente tra la data di deposito della sentenza n. 3683/2017 e gli interventi risolutivi delle infiltrazioni nel marzo 2022
e, più precisamente, dal 19/12/2017 al 09/03/2022.
Segnatamente, il Tribunale ritiene che l'attrice, rilevando la riconducibilità dei danni subiti all'omessa esecuzione di opere risolutive delle infiltrazioni, poiché eseguite in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla sentenza n.
3683/2017, abbia introdotto una domanda risarcitoria in forza della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.
pagina 4 di 8 La disciplina di cui all'art. 1218 c.c. configura la responsabilità del debitore che non esegua la prestazione dovuta o che la esegua in modo inesatto e che, per tale, ragione sia tenuto al risarcimento del danno, eccetto il caso in cui fornisca prova del fatto che l'inadempimento o il ritardo siano determinati da causa a lui non imputabile. Tale disposizione, dunque, detta la normativa di riferimento in tema di responsabilità contrattuale, riferendosi in generale a tutte le obbligazioni che non traggano origine da un fatto illecito.
Ciò premesso, in punto riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c., norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di cassazione a partire da Cass., sez. un.,
13533/2001, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (così, tra le altre, Cass. 20110/2013; negli stessi termini Cass. 21927/2017). Più precisamente, allorquando si proceda per obbligazioni che abbiano ad oggetto attività professionale, sorgerà in capo al creditore, nonché danneggiato, l'onere di fornire la prova del danno subito, nonché del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta negligente del professionista;
a quest'ultimo, invece, sarà demandata la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione con osservanza dei criteri di diligenza richiamati.
Quanto, anzitutto, alle lamentate carenze delle opere realizzate in esecuzione della sentenza n. 3683/2017, merita osservare che è rimasto indimostrato quanto allegato da parte attrice, e cioè che i lavori non siano stati risolutivi e che tale inadempimento abbia causato un danno risarcibile provocando l'inutilizzabilità degli uffici.
Ciò in quanto necessitava la prova – gravante sull'attrice – che l'opera fosse affetta dalle “criticità”, lato sensu intese, indicate in citazione, e che fossero imputabili a vero e proprio inadempimento della convenuta, nonché la prova pagina 5 di 8 (sempre gravante sull'attrice) che tali criticità abbiano, in ogni caso, inficiato la fruibilità la fruibilità dell'immobile di sua proprietà per l'uso cui destinato;
ciò va detto secondo criterio di vicinanza della prova (art. 2697 c.c.), praticando i principi predicati dalla corte di nomofilachia in riferimento all'azione generale d'inadempimento (di cui va dimostrata, a cura dell'attore, la non scarsa rilevanza: art.1455 c.c.) (v. in proposito Cass. 5658/1995: “la non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia “in re ipsa”, per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ.”).
Ebbene, i documenti allegati in atti – perizia di parte del geom. Parte_2
(doc. 20), che attesterebbe l'inadempimento del convenuto alle CP_1
obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 3683/2017, nonché le denunce della presenza delle infiltrazioni risalenti al 20/03/2018 (cfr. doc. 4 parte attrice),
19/06/2018 (cfr. doc. 11 parte attrice) e 16/10/2020 (cfr. doc. 15 parte attrice) – non sono idonei a costituire piena prova delle criticità denunciate in quanto il giudizio di esecuzione intentato sul presupposto dell'inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 3683/2017 da parte del si è CP_1
concluso con una conciliazione, la quale non costituisce accertamento del denunciato inadempimento.
Sul punto, anche il c.t.u. nominato nel presente giudizio, geom. CP_4
, ha accertato che: “I lavori eseguiti dal , in ottemperanza alla
[...] CP_1
sentenza n.3683/2017 non sono valutabili, in quanto lo stato dei luoghi rilevato risulta completamente modificato dall'intervento post sentenza della causa r.g. 2771/2021, nel quale le parti conciliavano la controversia come definito nell'allegato di causa n.1” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Ma ciò che è dirimente è che non è stata fornita la prova dei danni e dei disagi connessi alla “inutilizzabilità” dell'unità immobiliare, laddove la prospettazione di parte attrice è del tutto generica e carente, sia in punto di pagina 6 di 8 allegazione che di prova, in ordine al pregiudizio subito e all'efficacia causale delle opere eseguite non a regola d'arte dal rispetto al danno lamentato. CP_1
In proposito, infatti, la giurisprudenza della suprema corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, essendo il rapporto di causalità fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, incombe su colui che agisce per conseguire tale ristoro l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova della sua esistenza (cfr. Cass. 11/04/2006, n. 8386; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass.
23/05/2001, n. 7026).
Ed infatti, al di là della generica allegazione in ordine all'inutilizzabilità dell'immobile, non è stato specificato quanta parte e in che misura i menzionati locali venivano interessati e resi inagibili dalle infiltrazioni.
A tale proposito va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni ha l'onere di fornire la prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale per effetto dell'inadempimento o del fatto illecito della controparte, non essendo la prova del danno in re ipsa, anche laddove accertato in giudizio l'inesatto o tardivo adempimento del contratto ovvero l'avvenuta commissione di un fatto illecito extracontrattuale, costituente titolo del contendere (cfr. sul punto Cass. 20889/2016).
Se è vero infatti che, chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere l'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 c.c., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (diversi dalla mera indisponibilità dell'immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico
(cfr. Cass. 31233/2018).
Non è questo però il caso, non essendo stato minimamente dimostrato, né adeguatamente allegato, che le condizioni dell'immobile fossero tali da pagina 7 di 8 precluderne l'effettivo godimento e renderlo inidoneo all'esercizio dell'attività di impresa.
Conclusivamente, si provvede come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice che va condannata a rifonderle alla parte convenuta nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Le spese di CTU, come già separatamente liquidate, vanno integralmente poste a carico di parte attrice, ferma solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sito in Controparte_1
Cinisello Balsamo Via Garibaldi 94;
- condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, CP_1
sito in Cinisello Balsamo Via Garibaldi 94, che liquida in €3.3.97,00 per
[...]
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- ferma solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Parte_1
Monza, 28 febbraio 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maddalena Ciccone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°10600 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. - P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Milano, viale Bianca Maria n. 2, presso lo studio degli avv.ti Alessandro Maria
Verga e Cristina Sorrentino, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Monza, via
Zavattari n. 1, presso lo studio dell'avv. Fabio Gerolimetto, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Motivi della decisione
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocando in giudizio il sito in Cinisello Balsamo, via Controparte_1
Garibaldi n. 94, ha chiesto al tribunale di accertare l'inadempimento del convenuto agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3683/2017, nonché la condanna di quest'ultimo a risarcirle il danno derivante dal mancato/ridotto godimento dell'immobile di sua proprietà dalla data di pubblicazione della sentenza n. 36837/2017 (RG 11014/2016), ossia dal 19/12/2017 al mese di marzo 2022, per un importo di €13.464,00.
A motivo di tali domande, l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria di alcuni uffici siti nel Condominio di via Garibaldi n.
94 di Cinisello Balsamo;
- che i propri uffici son stati soggetti a copiose infiltrazioni d'acqua per più di dieci anni;
- di aver instaurato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.r.g.
12805/2015, per accertare lo stato dei luoghi, la responsabilità nella causazione delle infiltrazioni e per determinare la quantificazione del danno subito;
- che all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il consulente tecnico d'ufficio individuava le cause degli ammaloramenti negli enti condominiali e quantificava il costo dell'intervento per l'eliminazione delle infiltrazioni in
€3.972,52, i costi di ripristino dell'interno dei locali dell'attrice in €481,90 ed in complessivi €6.000,00 i danni da risarcire alla Parte_1
- di aver instaurato un giudizio di merito, rubricato al n.r.g. 11014/2016, con cui il tribunale di Monza, con sentenza n. 3683/2017, condannava il Condominio ad eseguire a sue spese le opere di ripristino necessarie ed eliminare il fenomeno, come indicate nella ctu resa all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
- che il convenuto interveniva per risolvere le infiltrazioni, ma CP_1
le opere eseguite non eliminavano le cause delle infiltrazioni;
- che con atto di precetto notificato in data 23/04/2021, intimava ex art. 612 c.p.c. al convenuto l'esecuzione degli obblighi contenuti nella CP_1
pagina 2 di 8 sentenza n. 3682/2017 e con atto di citazione notificato il 29/04/2021, il
Condominio proponeva opposizione al precetto, rubricato al n.r.g. 2771/2021;
- che le parti conciliavano la controversia, prevedendo: “le parti reciprocamente rinunciano all'odierna opposizione all'atto di precetto ed all'atto di precetto medesimo a spese compensate. La in persona del legale rappresentante, sig. si Parte_1 CP_2
impegna a proprie spese ad affidare l'incarico peritale al Geometra per individuare le Parte_2
cause e gli interventi risolutivi, nonché attività di direttore dei lavori per le infiltrazioni presenti presso l'immobile di proprietà della Il in persona Parte_1 Controparte_1
dell'Amministratrice, rag. ricevuta la relazione entro il 31 gennaio 2022, si Parte_3
impegna in riferimento alle perizie intese a risolvere la problematica delle infiltrazioni, i conseguenti lavori di manutenzione ordinaria, precisando che i costi sostenuti per i materiali in riferimento ai lavori saranno a carico del come pure la ricerca delle cause. I CP_1
rispettivi legali rinunciano, ex art. 13 legge professionale alla solidarietà. Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere in merito alla causa RG 2771/2021”;
- che il convenuto eseguiva le opere di ripristino nel marzo CP_1
2022, che risolvevano le cause delle infiltrazioni.
Tanto esposto in fatto, l'attrice ha argomentato, in diritto, in merito alla sussistenza del proprio diritto al risarcimento del danno per il mancato/ridotto godimento dell'immobile di sua proprietà, dalla pubblicazione della sentenza n.
36837/2017 (RG 11014/2016) alle opere risolutive delle infiltrazioni, ossia dal
19/12/2017 al marzo 2022; ha pertanto rassegnato le conclusioni su richiamate, chiedendo la rifusione delle spese della lite.
***
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice, esponendo di aver completamente adempiuto alle condanne statuite nella sentenza n. 3683/2017 e, nello specifico, di aver provveduto al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indicate nel dispositivo della sentenza n. 3683/2017, nonché di aver eseguito le opere indicate nella c.t.u. depositata all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 12805/2015. pagina 3 di 8 Aggiungeva che, in ogni caso, l'attrice non aveva eseguito alcuna opera di ripristino dei locali e che pertanto non era possibile accertare se le macchie di infiltrazioni presenti sul plafone si fossero verificate anteriormente alle opere eseguite dal ovvero successivamente. CP_1
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita disponendo CTU. All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Parte attrice ha fondato la propria domanda di inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3683/2017 da parte del sito in Controparte_1
Cinisello Balsamo Via Garibaldi 94, sulla circostanza che quest'ultimo, a seguito della citata sentenza, avrebbe eseguito delle opere non risolutive delle infiltrazioni, e che, soltanto a seguito della conciliazione giudiziale del
09/11/2021 (cfr. doc. 19 parte attrice), avrebbe eseguito delle opere risolutive delle infiltrazioni.
Di qui la pretesa della di vedersi riconosciuto il Parte_1
risarcimento del danno per il mancato godimento dei propri uffici siti nel
Condominio di Cinisello Balsamo, a causa delle Controparte_3
infiltrazioni verificatesi, per il periodo intercorrente tra la data di deposito della sentenza n. 3683/2017 e gli interventi risolutivi delle infiltrazioni nel marzo 2022
e, più precisamente, dal 19/12/2017 al 09/03/2022.
Segnatamente, il Tribunale ritiene che l'attrice, rilevando la riconducibilità dei danni subiti all'omessa esecuzione di opere risolutive delle infiltrazioni, poiché eseguite in modo difforme rispetto a quanto previsto dalla sentenza n.
3683/2017, abbia introdotto una domanda risarcitoria in forza della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.
pagina 4 di 8 La disciplina di cui all'art. 1218 c.c. configura la responsabilità del debitore che non esegua la prestazione dovuta o che la esegua in modo inesatto e che, per tale, ragione sia tenuto al risarcimento del danno, eccetto il caso in cui fornisca prova del fatto che l'inadempimento o il ritardo siano determinati da causa a lui non imputabile. Tale disposizione, dunque, detta la normativa di riferimento in tema di responsabilità contrattuale, riferendosi in generale a tutte le obbligazioni che non traggano origine da un fatto illecito.
Ciò premesso, in punto riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c., norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di cassazione a partire da Cass., sez. un.,
13533/2001, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (così, tra le altre, Cass. 20110/2013; negli stessi termini Cass. 21927/2017). Più precisamente, allorquando si proceda per obbligazioni che abbiano ad oggetto attività professionale, sorgerà in capo al creditore, nonché danneggiato, l'onere di fornire la prova del danno subito, nonché del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta negligente del professionista;
a quest'ultimo, invece, sarà demandata la prova dell'avvenuto adempimento della prestazione con osservanza dei criteri di diligenza richiamati.
Quanto, anzitutto, alle lamentate carenze delle opere realizzate in esecuzione della sentenza n. 3683/2017, merita osservare che è rimasto indimostrato quanto allegato da parte attrice, e cioè che i lavori non siano stati risolutivi e che tale inadempimento abbia causato un danno risarcibile provocando l'inutilizzabilità degli uffici.
Ciò in quanto necessitava la prova – gravante sull'attrice – che l'opera fosse affetta dalle “criticità”, lato sensu intese, indicate in citazione, e che fossero imputabili a vero e proprio inadempimento della convenuta, nonché la prova pagina 5 di 8 (sempre gravante sull'attrice) che tali criticità abbiano, in ogni caso, inficiato la fruibilità la fruibilità dell'immobile di sua proprietà per l'uso cui destinato;
ciò va detto secondo criterio di vicinanza della prova (art. 2697 c.c.), praticando i principi predicati dalla corte di nomofilachia in riferimento all'azione generale d'inadempimento (di cui va dimostrata, a cura dell'attore, la non scarsa rilevanza: art.1455 c.c.) (v. in proposito Cass. 5658/1995: “la non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia “in re ipsa”, per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ.”).
Ebbene, i documenti allegati in atti – perizia di parte del geom. Parte_2
(doc. 20), che attesterebbe l'inadempimento del convenuto alle CP_1
obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 3683/2017, nonché le denunce della presenza delle infiltrazioni risalenti al 20/03/2018 (cfr. doc. 4 parte attrice),
19/06/2018 (cfr. doc. 11 parte attrice) e 16/10/2020 (cfr. doc. 15 parte attrice) – non sono idonei a costituire piena prova delle criticità denunciate in quanto il giudizio di esecuzione intentato sul presupposto dell'inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 3683/2017 da parte del si è CP_1
concluso con una conciliazione, la quale non costituisce accertamento del denunciato inadempimento.
Sul punto, anche il c.t.u. nominato nel presente giudizio, geom. CP_4
, ha accertato che: “I lavori eseguiti dal , in ottemperanza alla
[...] CP_1
sentenza n.3683/2017 non sono valutabili, in quanto lo stato dei luoghi rilevato risulta completamente modificato dall'intervento post sentenza della causa r.g. 2771/2021, nel quale le parti conciliavano la controversia come definito nell'allegato di causa n.1” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Ma ciò che è dirimente è che non è stata fornita la prova dei danni e dei disagi connessi alla “inutilizzabilità” dell'unità immobiliare, laddove la prospettazione di parte attrice è del tutto generica e carente, sia in punto di pagina 6 di 8 allegazione che di prova, in ordine al pregiudizio subito e all'efficacia causale delle opere eseguite non a regola d'arte dal rispetto al danno lamentato. CP_1
In proposito, infatti, la giurisprudenza della suprema corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale, essendo il rapporto di causalità fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, incombe su colui che agisce per conseguire tale ristoro l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova della sua esistenza (cfr. Cass. 11/04/2006, n. 8386; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass.
23/05/2001, n. 7026).
Ed infatti, al di là della generica allegazione in ordine all'inutilizzabilità dell'immobile, non è stato specificato quanta parte e in che misura i menzionati locali venivano interessati e resi inagibili dalle infiltrazioni.
A tale proposito va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni ha l'onere di fornire la prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale per effetto dell'inadempimento o del fatto illecito della controparte, non essendo la prova del danno in re ipsa, anche laddove accertato in giudizio l'inesatto o tardivo adempimento del contratto ovvero l'avvenuta commissione di un fatto illecito extracontrattuale, costituente titolo del contendere (cfr. sul punto Cass. 20889/2016).
Se è vero infatti che, chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere l'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 c.c., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (diversi dalla mera indisponibilità dell'immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico
(cfr. Cass. 31233/2018).
Non è questo però il caso, non essendo stato minimamente dimostrato, né adeguatamente allegato, che le condizioni dell'immobile fossero tali da pagina 7 di 8 precluderne l'effettivo godimento e renderlo inidoneo all'esercizio dell'attività di impresa.
Conclusivamente, si provvede come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice che va condannata a rifonderle alla parte convenuta nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Le spese di CTU, come già separatamente liquidate, vanno integralmente poste a carico di parte attrice, ferma solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sito in Controparte_1
Cinisello Balsamo Via Garibaldi 94;
- condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto, CP_1
sito in Cinisello Balsamo Via Garibaldi 94, che liquida in €3.3.97,00 per
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compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- ferma solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Parte_1
Monza, 28 febbraio 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
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