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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7127 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4139 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica, vertente.
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 ( ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Di Ciollo
[...] C.F._4 ( ) C.F._5
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_1 CodiceFiscale_6 BR ) del foro di Velletri CodiceFiscale_7
APPELLATA
OGGETTO: opposizione atti esecutivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia verte sull'opposizione, proposta dai , avverso il preavviso di Parte_5 esecuzione di un obbligo di fare, notificato dalla controparte, in data 13.5.2015, contenente le modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina n. 796/2005 di accertamento negativo di qualsivoglia servitù di passaggio a favore del terreno confinante, di proprietà , Parte_6 con ordine di rimozione della griglia e delle tubazioni ivi insistenti all'interno di una zona triangolare, di proprietà di . Controparte_1
Con l'opposizione, si è eccepito che, nell'atto notificato, era riportato uno stralcio (“…mediante
l'immissione nell'esclusivo possesso….”) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Latina, sez. distaccata di Terracina del 09.03.2015 (RGE n. 2388/2013) non conforme al contenuto del precetto, già impugnato in precedenza;
si è chiesto di prendere atto dei diversi provvedimenti, in sede cautelare e di opposizione a precetto, nonché dell'intervenuta correzione del provvedimento, posta a base dell'intimazione, per accertare che la sentenza del tribunale di Latina n. 706/2005, letta in combinato disposto con la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4659/2012, che l'ha parzialmente riformata, non contiene “una condanna a non transitare sulla porzione di terreno a forma triangolare”, ma solo alla rimozione delle griglie e tubazioni, risultando estranea a tale sentenza la questione relativa all'intervenuto accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio insistente sulla medesima striscia di terreno, posto che evidentemente una statuizione di accertamento come quella in questione, non è di per sé suscettibile di esecuzione;
ancora, per accertare, che l'area triangolare di sette metri è stata ridotta a cinque metri, con la detta sentenza di appello, posta in esecuzione, anche se momentaneamente sospeso il relativo procedimento.
Il Tribunale di Latina ha rigettato l'opposizione, con la condanna degli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite.
Si è precisato che la parziale riforma, in appello, della sentenza, qui azionata, aveva riguardato solo la prima delle due aree oggetto di domanda, lasciando immutata la statuizione riguardante la suddetta area triangolare posta a sud del terreno della , così come già sostenuto dallo stesso Controparte_1 tribunale, ex sez. distaccata di Terracina, con ordinanza ex art. 612 c.p.c. del 20.3.2015 e, in sede di reclamo, del 13.4.2015, nonché in occasione della reiezione dell'istanza di sospensione cautelare, in sede di opposizione agli atti esecutivi (ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del 4.10.2014
e ordinanza collegiale in sede di reclamo del 16.3.2015).
Per il resto, la decisione si fonda sull'interpretazione dell'intimazione di rimuovere la griglia e le tubazioni esistenti, restituendo l'area al libero possesso della proprietaria , come volta a CP_1 ottenere la liberazione dell'area dai predetti manufatti. Si è rilevato che l'immissione nel possesso esclusivo dell'area, in questione, non è mai stata oggetto di domanda né di statuizione da parte del
Tribunale di Latina e, nel contempo, l'accertamento negativo di un diritto di servitù di passaggio ed il rigetto della domanda riconvenzionale, tesa alla sua affermazione e al riconoscimento di un maturato usucapione, nega il diritto degli opponenti al transito sul fondo di controparte, fin ad ora, esercitato illegittimamente. Più precisamente, l'espressione “libero possesso”, contenuta nel provvdimento, che costituisce il presupposto del preavviso opposto, va intesa nel senso di “ottenere la liberazione dell'area dai manufatti (griglia e tubazioni) in precedenza posizionati dagli opponenti, risultando ad esso estranea la questione relativa all'intervenuto accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio insistente sulla medesima striscia di terreno, posto che una statuizione di accertamento, come quella in questione, non è di per sé suscettibile di esecuzione"
Si è poi accertata, attraverso le indagini del ctu, che la rimozione non era stata eseguita integralmente, risultando ancora presenti due tubazioni.
I - propongono tre motivi di appello. Parte_1 Pt_3
Con il primo, lamentano una pronuncia contraddittoria, per aver il tribunale rigettato integralmente l'opposizione, nonostante avesse ritenuto legittima la sospensione dell'esecuzione, aderendo alla pronuncia del tribunale di Latina, in sede di reclamo, del 13.4.2015. Gli appellanti contestano che il titolo esecutivo impugnato, contenga “ una condanna a non transitare”, trattandosi di una sentenza limitata all'accertamento negativo della pretesa servitù di passaggio;
ribadiscono che l'esecuzione deve essere limitata alla rimozione delle griglie e tubature, che passano nell'area, e denunciano un vizio di ultrapetizione, per essersi negato il diritto di transito degli opponenti, nonostante la sentenza n. 796/2005 non si fosse pronunciata al riguardo. In altri termini, il tribunale avrebbe dovuto risolvere semplicemente il contrasto tra il comando contenuto in sentenza e quanto precisato con l'ordinanza ex art. 612 cpc, a cui accede l'intimazione di preavviso impugnata, annullando il tentativo di darvi esecuzione in modo illegittimo “mediante l'immissione nel pieno ed esclusivo possesso”; inoltre, non avrebbe neppure dovuto inserire l'obiter dictum: “Ne deriva che l'espressione “libero possesso” contenuta nell'atto di precetto doveva interpretarsi come possesso libero da passaggi altrui riconosciuti illegittimi nell'anzidetta pronuncia (confermata sul punto dalla Corte di Appello che non si è pronunciata su tale area ma su quella posta sul lato ovest, come già chiarito dalle summenzionate pronunce)”
La censura è infondata
L'opposizione, proposta dalle parti, verte sulla medesima questione già oggetto di varie decisioni, in sede di opposizione a precetto ed, in sede cautelare, per ottenere la sospensione del provvedimento qui opposto. L'unico elemento nuovo è rappresentato dall'ordinanza del Got, dott. del Per_1
9.3.2015 (proc. 2388/2013), di determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza n.
796/2005, che, secondo gli opponenti, si discosterebbe dal contenuto del precetto, prevedendo oltre alla rimozione delle griglie e delle tubature, anche l'immissione della nel pieno ed esclusivo CP_1 possesso della striscia di terreno in contestazione. L'ordinanza è stata oggetto di correzione, ai sensi dell'art. 487 cpc, in data 28.4.2016, disponendo che il provvedimento – quello su cui si basa l'intimazione qui opposta – anziché ordinare la restituzione dell'area nel pieno ed esclusivo possesso della proprietaria, ordini la restituzione nel libero possesso. Di conseguenza, intervenuta la correzione, il giudizio di merito introdotto successivamente, non può che riguardare solo quest'ultima espressione “libero possesso”.
Tutte le decisioni, tranne il provvedimento inaudita altera parte emesso nella fase cautelare - (riferito, però, all'espressione poi corretta) ed a cui è seguito il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione - convergono nel senso che il riferimento al libero possesso, in cui viene reimmessa la proprietaria del fondo, consegue all'ordine di rimozione da eseguire e non può essere inteso diversamente, non essendo di per sè suscettibile di esecuzione la dichiarazione di accertamento negativo della servitù di passaggio. Le istanze, proposte dai , sono state tutte Parte_5 rigettate, non essendovi margine per ritenere sussistente, nel precetto o nell'atto di preavviso dell'esecuzione, ordini diversi da quelli contenuti nel titolo esecutivo. Si è in sostanza, individuato l'ambito di esecuzione della sentenza, limitandolo al libero accesso della proprietaria al fondo per la parte relativa l'unico obbligo di fare, sancito con il titolo esecutivo, che riguarda, appunto, la rimozione dei manufatti. Il tribunale, con la sentenza impugnata, ha solo ribadito che, una volta rimossi i manufatti, l'area non può che rientrare nel libero possesso della proprietaria, nel senso più ampio, stante il divieto di transito, ontologicamente connesso alla pronuncia di accertamento negativo del diritto di servitù di passaggio: in altri termini, tale provvedimento, per quanto di per sè non compatibile con un procedimento di esecuzione forzata, ha una sua portata precettiva, che produce effetti nel mondo reale, ponendo fine ad una situazione antigiuridica. La precisazione trova una ragione, per contrastare le pretese dell'appellante che ha chiesto di affermare che il titolo esecutivo non contiene una condanna al divieto di transito e, dunque, nell'esigenza di evitare che gli opponenti pretendino di esercitare diritti di passaggio sul fondo altrui, nonostante l'irrevocabilità della decisione. L'opposizione, in presenza di un atto conforme al titolo esecutivo, che è pacificamente divenuto irretrattabile e portato correttamente in esecuzione, non può che essere intesa nel senso di ottenere una pronuncia che escluda il divieto transito, ed non ha ragione di esistere se si considerano le ragioni esposte, già nel giudizio cautelare, a cui segue il presente giudizio di merito, tranne nel caso in cui si miri ad usarla per continuare a passare su un fondo di proprietà altrui, nonostante l'insussistenza di ogni diritto.
Ancora è infondata la pretesa di subordinare l'esecuzione della sentenza del tribunale di Latina n.
796/2005 a quella della sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha disposto l'arretramento di un metro del confine dell'appellata.
Non è chiaro – e non è stato esplicitato – il legame tra i due procedimenti esecutivi, se non nel senso che l'arretramento riguarderebbe l'area oggetto della presente decisione. Si trascurano del tutto le argomentazioni del tribunale, che escludono qualsiasi interferenza della parziale riforma della sentenza del tribunale nel procedimento in esame, venendo ad incidere su un'area diversa da quella posta in esecuzione (circostanza già rilevata in altri procedimenti specificamente indicati nella sentenza impugnata); ancora, si riferisce genericamente di un arretramento da eseguire senza una individuazione dell'area effettivamente interessata, se non la particella 140, che appare comune ad entrambe le aree oggetto del giudizio presupposto, né si precisa il tipo di interferenza ovvero la presenza delle tubazioni o altro, in quel preciso punto ove è necessario arretrare.
Il rigetto dell'appello, nel merito, travolge la terza censura in punto di condanna alle spese processuali.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado (detratta la fase istruttoria del tutto mancata), nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di versare un'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato.
La proposizione di diverse azioni sostanzialmente vertenti su un'unica questione, risolta costantemente in modo sfavorevole agli odierni appellanti e riproposta in diverse e numerose azioni, valutata in relazione ad un'esecuzione solo parziale del titolo esecutivo (con riferimento alla rimozione dei manufatti), rende evidente la temerarietà dell'azione.
Ne consegue la condanna al pagamento di una ulteriore somma, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui ammontare si commisura, in via equitativa, alla metà delle spese di lite per complessivi € 4.200,00. Come più volte rilevato dalla Suprema Corte, per l'applicazione di tale norma non si richiede - differentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti - né la domanda di parte (nella specie, per altro, ritualmente proposta), né la prova del danno, essendo comunque necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003), non potendosi censurare la mera azione in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata (Cass., 30 novembre 2012, n. 21570).
Diversamente non si ravvisano negli atti difensivi di controparte frasi offensive che superino il limite della correttezza e la convenienza processuale.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Latina n. 1193/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna e e , in solido tra loro, al Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 pagamento delle spese di lite, in favore di , che si liquidano in complessivi Controparte_1 € 8400,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore BR, dichiaratosi antistatario;
3) condanna e e , in solido tra loro, al Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 pagamento dell'ulteriore importo di 4200,00 euro, oltre interessi dalla presente pronuncia e sino al saldo, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc.;
4) dichiara gli appellanti, e e , tenuti al Pt_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 19.11.2025
Il Presidente relatore