Art. 20. Luogo di detenzione 1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena puo' avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
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23 gennaio 2013
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