Articolo 20 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237
Articolo 19Articolo 21
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23 gennaio 2013
Art. 20. Luogo di detenzione 1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena puo' avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
Entrata in vigore il 23 gennaio 2013