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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta nella persona del consigliere delegato dott. Gabriella Natale, all'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente,
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Avv. , elettivamente domiciliato presso il proprio studio Parte_1
professionale in Leonforte (EN), Corso Umberto 184, rappresentato e difeso da se stesso (C.F.
; PEC: ; C.F._1 Email_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Controparte_1
in Via Arenula 70,
-parte resistente contumace-
OGGETTO: liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 26 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso come da nota scritta alla quale si rinvia;
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , in accoglimento dell'opposizione proposta Controparte_1 dall'avv. , in riforma del decreto emesso dalla Corte di Appello di Parte_1
Caltanissetta il 26 febbraio 2025 nel procedimento n. 3520/2020 RGNR e n. 459/2023 R.G.C.A., così provvede:
1) liquida in favore dell'avv. , per l'attività dallo stesso prestata in favore di Parte_1
parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella fase del giudizio Parte_2
di Cassazione, la complessiva somma di € 2.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di cui € 500,00 per esame e studio e e 1.500,00 per fase introduttiva, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente CP_1
che liquida in euro 900,00 oltre oneri di legge se dovuti;
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato, l'Avv. ha convenuto Parte_1
in giudizio il impugnando ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto Controparte_1
del 26 febbraio 2025 con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta, seconda sezione, aveva rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi da lui presentata in data 4 giugno 2024, per l'attività svolta innanzi la Corte di Cassazione nel procedimento recante i n. 3520/2020 RGNR e n.
459/2023 R.G.C.A., quale difensore di fiducia della parte civile ammessa al Parte_2
patrocinio a spese dello Stato.
Ha esposto che l'istanza di liquidazione era stata rigettata sull'erroneo presupposto che la sua assistita fosse imputata (e non parte civile) nel processo citato, in considerazione della declaratoria Part di inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato , emessa dalla Corte di Parte_3
Cassazione con ordinanza in data 8/23 maggio 2024 all'esito del relativo giudizio.
Invocava, pertanto, la riforma del decreto impugnato, con liquidazione de compensi nei minimi di cui al D.M. 55/14 per le cause penali di competenza della Corte di Cassazione (fase di studio
€ 900,00; fase introduttiva, in ragione della memoria depositata in Cassazione: € 2.520,00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Il , regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Tanto premesso, il ricorso va accolto. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, essendo la sua assistita costituita parte civile e non imputata nel giudizio de quo, erroneo era stato il riferimento della Corte di Appello al disposto di cui all'art. 106 del D.P.R. 115/02, secondo il quale non va liquidato alcun compenso nel caso in cui l'impugnazione coltivata dalla parte sia dichiarata inammissibile.
In riforma del provvedimento impugnato va pertanto liquidata al ricorrente, per l'attività svolta nella fase del giudizio in Cassazione, nell'interesse della sua assistita, la complessiva somma, ritenuta congrua rispetto all'attività svolta, di € 2.000,00, così determinata: € 500,00 per esame e studio e € 1.500,00 per la fase introduttiva (per la memoria depositata innanzi ai giudici di legittimità), già ridotte ex art. 106 bis DPR 115/02.
Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese che si CP_1 liquidano in euro 900,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Caltanissetta all'udienza del 26 settembre 2025
Il consigliere delegato
Gabriella Natale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta nella persona del consigliere delegato dott. Gabriella Natale, all'udienza del 26 settembre 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente,
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Avv. , elettivamente domiciliato presso il proprio studio Parte_1
professionale in Leonforte (EN), Corso Umberto 184, rappresentato e difeso da se stesso (C.F.
; PEC: ; C.F._1 Email_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Controparte_1
in Via Arenula 70,
-parte resistente contumace-
OGGETTO: liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 26 settembre 2025 parte ricorrente ha concluso come da nota scritta alla quale si rinvia;
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , in accoglimento dell'opposizione proposta Controparte_1 dall'avv. , in riforma del decreto emesso dalla Corte di Appello di Parte_1
Caltanissetta il 26 febbraio 2025 nel procedimento n. 3520/2020 RGNR e n. 459/2023 R.G.C.A., così provvede:
1) liquida in favore dell'avv. , per l'attività dallo stesso prestata in favore di Parte_1
parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella fase del giudizio Parte_2
di Cassazione, la complessiva somma di € 2.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di cui € 500,00 per esame e studio e e 1.500,00 per fase introduttiva, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente CP_1
che liquida in euro 900,00 oltre oneri di legge se dovuti;
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato, l'Avv. ha convenuto Parte_1
in giudizio il impugnando ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 il decreto Controparte_1
del 26 febbraio 2025 con il quale la Corte di Appello di Caltanissetta, seconda sezione, aveva rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi da lui presentata in data 4 giugno 2024, per l'attività svolta innanzi la Corte di Cassazione nel procedimento recante i n. 3520/2020 RGNR e n.
459/2023 R.G.C.A., quale difensore di fiducia della parte civile ammessa al Parte_2
patrocinio a spese dello Stato.
Ha esposto che l'istanza di liquidazione era stata rigettata sull'erroneo presupposto che la sua assistita fosse imputata (e non parte civile) nel processo citato, in considerazione della declaratoria Part di inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato , emessa dalla Corte di Parte_3
Cassazione con ordinanza in data 8/23 maggio 2024 all'esito del relativo giudizio.
Invocava, pertanto, la riforma del decreto impugnato, con liquidazione de compensi nei minimi di cui al D.M. 55/14 per le cause penali di competenza della Corte di Cassazione (fase di studio
€ 900,00; fase introduttiva, in ragione della memoria depositata in Cassazione: € 2.520,00), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Il , regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Tanto premesso, il ricorso va accolto. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, essendo la sua assistita costituita parte civile e non imputata nel giudizio de quo, erroneo era stato il riferimento della Corte di Appello al disposto di cui all'art. 106 del D.P.R. 115/02, secondo il quale non va liquidato alcun compenso nel caso in cui l'impugnazione coltivata dalla parte sia dichiarata inammissibile.
In riforma del provvedimento impugnato va pertanto liquidata al ricorrente, per l'attività svolta nella fase del giudizio in Cassazione, nell'interesse della sua assistita, la complessiva somma, ritenuta congrua rispetto all'attività svolta, di € 2.000,00, così determinata: € 500,00 per esame e studio e € 1.500,00 per la fase introduttiva (per la memoria depositata innanzi ai giudici di legittimità), già ridotte ex art. 106 bis DPR 115/02.
Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese che si CP_1 liquidano in euro 900,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Caltanissetta all'udienza del 26 settembre 2025
Il consigliere delegato
Gabriella Natale