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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 18 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2460/2020 R.G. vertente
fra
Per il Sig. nato a [...] il [...], residente Parte_1 ivi alla Via Croce n. 13, c.f. , elettivamente domiciliato ai fini della C.F._1 presente controversia in Potenza al Viale G. Marconi n. 41, presso lo Studio dell'Avv.
PU AN
RICORRENTE
e
Per il , in persona del Sindaco pro-tempore Sig. , con Controparte_1 CP_2 sede in Barile (Pz) alla Via C.A. Dalla Chiesa, C. F. , Partita I.V.A. n. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Carmela Di Tolve P.IVA_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 29.09.2020 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva di accertare e dichiarare che la procedura di
1 progressione economica per il triennio 2015 – 2018 seguita dal è Controparte_1 illegittima, erronea ed ingiusta poiché adottata in violazione della normativa vigente (CCNL
Enti Locali e Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, tutti esibiti) ed in particolare del
Regolamento sulle performance adottato dal resistente;
• per l'effetto, ordinare al CP_1
in persona del Sindaco p.t., di revocare la procedura di progressione Controparte_1 economica relativa al Ricorrente per il triennio 2015 – 2017, annullandone ogni effetto per il
Ricorrente ed in particolare dichiarando la illegittimità delle schede di valutazione relative agli anni 2015, 2016 e 2017 poiché erronee, immotivate, illegittime e predisposte senza il previo rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente in merito alle progressioni economiche orizzontali del personale dipendente del • condannare quindi Controparte_1 il in persona del Sindaco p.t., ad effettuare nuovamente la valutazione del Controparte_1
Ricorrente per il triennio 2015/2018 secondo la normativa procedimentale prevista dal CCNL
Pubblico Impiego del 31.03.1999 e succ. mod. ed integraz., dalla Legge n. 150/2009 (Legge
Brunetta) nonché dal Contratto Integrativo Decentrato vigente nel Comune , oltre che CP_1 dal “Regolamento stralcio sulla performance, sui controlli interni e sistemi di valutazione P.O.
e dipendenti”; • accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente alla progressione economica dalla Categoria C5 alla Categoria C6 sin dal 2015, con condanna del in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento dell'incremento retributivo (quantificato in Euro
450,00/annui), oltre interessi e rivalutazione e con la susseguente regolarizzazione contributiva;
• condannare il in persona del Sindaco - legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto Difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco, chiedendo il rigetto di Controparte_1 ogni avversa pretesa, con vittoria di spese, allegando la infondatezza delle allegazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione documentale e la prova testimoniale, in data
18 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. La domanda è inammissibile.
Con il presente ricorso il Sig. , dipendente del Parte_1 CP_1
in qualità di istruttore amministrativo addetto ai Servizi Demografici e di Stato Civile
[...] fino al mese di agosto 2017, a decorrere dal quale veniva collocato anche presso l'Ufficio
Servizi Sociali, inquadrato nella categoria C 5, elevata a C 6 nel solo anno 2019, ha dedotto il mancato riconoscimento da parte del nei propri confronti, della Controparte_1 progressione economica orizzontale (PEO) in relazione al triennio 2015-2016-2017. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto di aver svolto, fino alla data indicata, in via esclusiva e continuativa quale unico delegato in via permanente addetto ai servizi demografici, ogni attività afferente lo Stato Civile comprensiva degli Uffici, anagrafe, statistica, polizia mortuaria, leva militare e a decorrere dal mese di settembre 2017, fermo restando le deleghe dell'Ufficio Anagrafe e Ufficio Servizi Demografici, le mansioni di responsabile dell' Ufficio Socio Assistenziale e dell' Ufficio Elettorale nonché della mensa scolastica. Sosteneva il ricorrente la illegittimità del procedimento adottato dallo stesso in violazione della normativa vigente in ordine al riconoscimento delle Controparte_1 progressioni economiche relative al triennio 2015-2018, chiedendo pertanto, all'esito, la revoca della procedura medesima e delle relative schede di valutazione ad essa sottese riferite al citato triennio 2015-2017. Chiedeva altresì il rinnovo delle valutazioni per il triennio 2015-
2018 ed il conseguente riconoscimento in favore del ricorrente della progressione economica dalla categoria C5 alla categoria C6 sin dall'anno 2015, con richiesta di condanna del
[...]
al versamento in favore dell'odierno ricorrente dell'incremento retributivo, oltre CP_1 interessi, rivalutazione e regolarizzazione contributiva.
Orbene dalla documentazione in atti emerge che in relazione al periodo contestato, ovvero anni 2015, 2016 e 2017, nessuna domanda di partecipazione alla progressione economica è stata presentata. A tal fine si fa rilevare che la progressione in esame non viene elargita in via automatica, ma bensì su istanza di parte, pertanto, non avendovi parte ricorrente provveduto nei termini, difetta l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
Che così stiano le cose è del resto dimostrato, sotto altro profilo, dalla considerazione che una domanda quale quella che è al vaglio collide con il disposto dell'art. 100 c.p.c.
Ed infatti, stante il superiore postulato, deve escludersi che parte attrice abbia un interesse attuale e concreto ad una pronuncia del tenore descritto.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
3 Le spese di lite vanno integralmente compensate per le connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso in esame
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 29.09.2020, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite
Potenza, 18 novembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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