Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Sentenza 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2025, proposto da
G.A.F. La Pinetina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Augusto Chiosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n. 269;
nei confronti
A.I.R.R.I. Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 99/2025, resa tra le parti, concernente la fissazione del budget di spesa;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. Caserta e dell’A.I.R.R.I. Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, considerato che la questione controversa, come rettamente ritenuto dal TAR, necessita dell’approfondimento proprio della fase di merito;
Tenuto conto che il giudice di primo grado ha già fissato l’udienza pubblica per il giorno 8 luglio 2025, non sussiste il periculum in mora, atteso che il breve intervallo di tempo intercorrente per la definizione della controversia nel merito non appare idoneo a compromettere in modo serio l’attività della struttura ricorrente; in ogni caso si tratta di pregiudizio economico ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio, non essendo stata provata in modo inequivoco la sussistenza di rischi per la sopravvivenza e operatività della struttura appellante;
Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 614/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO