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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6851 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.8584/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Chirico Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 16.01.2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 25.09.2023, promuoveva giudizio per ATP all'esito del quale il CTU nominato riteneva insussistenti i requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, nonché, dei benefici di cui all'art. 3,3°comma L.104/1992. Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico e patologico. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione medica prodotta, all'odierna udienza, veniva decisa. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi di seguito illustrati. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. Il Dott. considerato complessivamente il quadro patologico concludeva affermando il mancato Per_1 riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3,3° comma L.104/1992, nonché, dell'indennità di accompagnamento. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, questo Giudice ha reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, deve ritenersi, infatti, che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Quanto, quindi, alle doglianze formulate dalla parte, è indiscusso che il ricorrente sia stato operato per carcinoma polmonare e renale;
tuttavia, ad oggi, non è emerso, anche alla luce della certificazione medica prodotta, che lo stesso risulti essere sottoposto ai cicli di chemioterapia o radioterapia. Senza sottacere che, anche la documentazione medica acquisita in data odierna, dimostra che il Pt_1 è attualmente in follow-up ed in buone condizioni generali (cfr. certificato del 30.06.2025) e che la malattia, oltre che non essersi diffusa, non è progredita rimanendo stabile al post-operatorio. Ne consegue che i certificati prodotti, altro non sono che gli esiti del controllo necessario per i soggetti affetti da carcinomi e/o tumori e non dimostrano un aggravamento delle patologie che giustificano un supplemento della CTU già disposta. Deve, pertanto, conclusivamente condividersi quanto affermato dal Dott. ella precedente fase Per_1 e che qui si riportano: “Le menomazioni descritte in premessa, per quanto esaminato e discusso, non determinano, in isolamento o in associazione, la abolizione della deambulazione autonoma o della capacità di eseguire autonomamente gli atti quotidiani […] Sono possibili, quantomeno in considerazione dell'età, l'esecuzione di attività della sfera individuale e in quella di relazione, quali fare piccoli acquisti, sostenere normali relazioni interpersonali, ovvero provvedere autonomamente all'organizzazione e alla messa in atto delle azioni di cura necessarie per il trattamento delle patologie sofferte”. Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 1° ottobre 2025. IL GIUDICE Dott. Maria Rosaria Lombardi