Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
683/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
e Parte_6 Parte_7 [...]
rappresentati dall'avv. Sebastiano Parte_8
Rosso e dall'avv. per mandato Parte_9 allegato alla citazione di appello.
APPELLANTI
CONTRO
e Controparte_1 [...]
rappresentati Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato.
APPELLATI
E CONTRO
, in persona Controparte_3 della Presidente, rappresentati dall'avv.
Francesco Ghisiglieri, come da procura allegata alla citazione di appello
APPELLATO
E CONTRO
Presidente, rappresentati dall'avv. Paolo Caruso, come da procura allegata alla citazione di appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, rigettate le domande e le argomentazioni tutte degli appellati, riformare
l'appellata sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Genova, e per l'effetto dichiarare: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti ovvero ciascuno singolarmente considerato costituenti il presente atto di appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1474/2024, emessa dal Tribunale di Genova, Sezione I Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Emanuela
Giordano, a definizione del giudizio R.G. n.
2540/2022, depositata in cancelleria in data
14/05/2024 e notificata il 30.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “A) nel merito, accertare
l'inesistenza in capo agli odierni attori di alcun obbligo vaccinale in ragione di quanto sopra illustrato in fatto ed in diritto e delle ulteriori ragioni in diritto che ci si riserva di illustrare nel prosieguo della presente vertenza nei conc edendi termini di legge, per l'effetto, accertare e dichiarare che gli irrogati provvedimenti di sospensione nonchè ogni eventuale provvedimento di sospensione dell'albo che venisse loro irrogato in seguito sarebbe illegittimo e ancor prima incostituzionale ed in contrasto col diritto eurounintario;
B) sempre nel merito, accertare che con le condotte sopra evidenziate i convenuti hanno, in solido tra loro, determinato e determinano i danni cagionati e/o cagionandi indicati in atti alla sfera economica, morale, psicologica, biologica e dalla vita di relazione degli attori ed ai loro familiari, nessuno escluso, ivi compreso il danno della privacy, e per l'effetto condannare i medesimi alla integrale rifusione di tutti i danni, nessuno escluso arrecati ed arrecandi, se del caso liquidabili anche in via equitativa. C) in via istruttoria dare ingresso a tutte le prove costituende e licenziare le richieste CTU come indicate negli atti di causa di primo grado e sopra ritrascritti”. Vinte le spese di giustizia di ambo i gradi e la ripetizione del costo di tutti i c.u.
PER L'ORDINE PSICOLOGI LIGURIA: “respingere
l'appello ex adverso proposto in quanto manifestamente infondato in fatto e diritto confermando la sentenza di primo grado. Vinte le spese di lite oltre spese generali, cpa ed Iva”
PER L'ORDINE : “Per quanto Controparte_4 precede, con riserva di altre deduzioni e produzioni consentite, l , come Controparte_4 sopra rappresentato e difeso, con particolare riferimento alla posizione della Dott.ssa Parte_3
unica degli appellanti a essere iscritta
[...] all'Albo tenuto dall' Controparte_4
, chiede che l'avversario appello sia
[...] integralmente respinto, occorrendo anche in accoglimento della eccezione di inammissibilità riproposta ex art. 346 c.p.c., in tal caso affinché le domande svolte dalla dott.ssa nei Parte_3 confronti dell' siano Controparte_4 dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire, in quanto proposte prematuramente e, poi, non accompagnate dall'impugnazione del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione disposto con Deliberazione del
Consiglio dell'Ordine n. 105 del 28.3.2022, divenuta inoppugnabile. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite, d a liquidare in favore dell' ai sensi del Controparte_4
D.M. n. 55/2014, oltre spese generali e accessori”.
PER : “Voglia codesta Controparte_5
Ecc.ma Corte adita, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione;
in subordine, dichiarare
l'inammissibilità della domanda per la carenza di legittimazione passiva del Controparte_6
e del e, in via di
[...] Controparte_1 ulteriore subordine, l'infondatezza della domanda, in fatto come in diritto, nonché l'assoluta mancanza di prova circa l'effettivo danno subito.
Con vittoria di spese in applicazione del principio della soccombenza”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Gli psicologi dott.ri Parte_1 [...]
, , Pt_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Pt_7
e tutti esercenti la
[...] Parte_8 libera professione ed iscritti presso l'ordine della
(con la sola eccezione della dott. ssa CP_3
iscritta all'albo del ) hanno citato Pt_3 CP_4 in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, la il Controparte_2 [...]
, l'Ordine degli psicologi della CP_1 CP_3
e quello del ed hanno sostenuto: CP_4
o che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76 del 28/05/2021, alcuni di loro, inadempienti all'obbligo vaccinale prescritto dall'art. 4, erano stati sospesi dall'esercizio della professione (il Dott. dal 26.10.21; la Parte_8
Dott.ssa dal 26.10.11; la Dott.ssa Pt_7 Pt_6 dal 22.10.11; il Dott. dal 26.10.11; la Pt_2
Dott.ssa dal 22.10.11); Parte_5
o che anche il Dott. era stato Pt_1 temporaneamente sospeso, nonostante fosse dotato di esenzione alla vaccinazione per motivi di salute, con provvedimento revocato il giorno dopo;
o che le sospensioni erano state disposte sulla base di un'interpretazione dell'art. 4 del D.L. n.
44/2021 “nominalistica e distorta” e non costituzionalmente orientata, dal momento che l'obbligo vaccinale non doveva essere applicato agli psicologi che esercitavano la professione nei propri studi privati, osservando le prescrizioni sanitarie contro la diffusione del virus SARS -
CoV2, senza contatto col pubblico;
o che, oltre a ciò, l'ordine degli psicologi era venuto meno al proprio obbligo, previsto dall'art. 1 della
L. n. 56/89, di tutelare gli iscritti nei confronti dei terzi, rimanendo inerte e non relazionandosi con il , con la Regione Lig uria, Controparte_1 con e, infine, con le singole ASL, per CP_7 dimostrare che, per i propri iscritti, non vi era alcun obbligo vaccinale o presentando una richiesta di chiarimenti al;
Controparte_1
o che, a far data dal 27.11.21, l'art. 4 era stato sostituito integralmente per effetto dell'art. 1 D.L.
n. 172/21, poi convertito con L. n. 3/1, che aveva ulteriormente esteso l'obbligo vaccinale;
o che anche la nuova versione dell'art. 4 del D.L. 44/2021 era costituzionalmente illegittima, poiché in contrasto con i principi di uguaglianza e con il diritto al lavoro costituzionalmente garantiti e con la normativa eurocomunitaria e, in particolare, con gli artt. 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
con il
Regolamento 2021/953; con la direttiva 2000/78
(recepita con il d. lgs. n. 216/2003); con la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d'Europa n. 3621 del 27/01/2021 e con il rapporto “Vaccini Covid-19: questioni etiche, legali e pratiche”, adottato dallo stesso Consiglio
d'Europa in data 28/01/2021;
o che l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L.
44/2021 era privo di reale utilità, in quanto i vaccini distribuiti sul mercato non avevano efficacia immunizzante dal virus SARS-CoV2: essi, secondo studi apparsi su prestigiose riviste scientifiche oltre ad analisi statistiche di dati, agirebbero soltanto sulla sintomatologia della malattia, il Covid 19, e non sul virus.
Gli attori hanno, quindi, chiesto di accertare l'illegittimità dell'obbligo di vaccinarsi e di condannare le controparti al risarcimento dei danni patrimoniali (per non aver potuto esercitare la professione) e morali per essere stati sospesi ed avere visto i propri dati personali divulgati.
Il e la Controparte_8 Controparte_2
si sono costituiti in giudizio con
[...] un'unica comparsa ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.
Anche i due Ordini citati si sono costituiti con separate comparse ed hanno concluso per il rigetto. Con la memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno precisato di aver convenuto in giudizio la
, in quanto era il Governo Controparte_2 ad avere emanato le normative incostituzionali ed il , in quanto questo, con le Controparte_1 proprie circolari, aveva avallato detto “obbligo”.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza 1474/24, datata e pubblicata il 14 maggio 2024, che ha così deciso in dispositivo: “respinta o ritenuta assorbita ogni diversa domanda o eccezione;
respinge le domande attoree;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio fra le parti”.
Per quanto interessa, la sentenza ha respinto la domanda proposta nei confronti degli ordini, evidenziando che “l'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale non era affidato agli ordini professionali ma alle ASL. A tale accertamento – come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata - conseguiva infatti ex lege la sospensione, che l'Ordine di appartenenza aveva il solo incarico di comunicare al proprio iscritto”.
Inoltre, nessuna responsabilità era configurabile per gli stessi convenuti per non essersi fatto portatori presso le istituzioni (Ministero della
Salute/Regione/Alisa/ASL) della particolare situazione dei propri iscritti, in relazione alle caratteristiche proprie dello svolgimento dell'attività professionale di psicologo, che rendevano superflua la vaccinazione ai fini dell'eventuale contagio. Infatti, mancava un obbligo giuridico ad attivarsi nel senso indicato dagli attori e, comunque, l'interlocuzione pretesa
“non avrebbe avuto la sicura efficacia di sottrarre gli attori all'accertamento dell'obbligo da parte della ASL”.
In merito, poi, alle censure di incostituzionalità della normativa sopra richiamata, il Tribunale ha citato i precedenti della Corte Costituzionale 14 e
15 del 9.2.2023 e 185 del 2023, che avevano respinto analoghe questioni.
Il Tribunale ha, poi, escluso che acquisizioni scientifiche sull'efficacia dei vaccini sopravvenute rispetto alle decisioni della Corte Costituzionale, quali quelle prospettate dagli attori, potessero aver rilievo, dal momento che questa “è chiamata
a valutare la legittimità costituzionale della norma sulla base dei dati medico-scientifico disponibili al momento dell'adozione del provvedimento legislativo in esame. Evidenze emerse dopo che
l'obbligo vaccinale è venuto meno sono pertanto del tutto irrilevanti”.
La sentenza ha, poi, escluso la violazione della normativa eurocomunitaria. Infatti, la normativa in esame non era discriminatoria, ai sensi degli 3
e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e della direttiva 2000/78, secondo quanto sostenuto nelle sentenze della
Corte Costituzionale richiamate.
Non c'era, poi nessuna violazione del regolamento
2021/953, che stabiliva che occorre evitare ogni discriminazione anche nei confronti delle persone
“che non si vogliono vaccinare”, sia in quanto il relativo passo era contenuto nei “considerando”, che non hanno valore vincolante, sia in quanto il principio di non discriminazione è affermato unicamente in relazione alla disciplina della circolazione fra Stati. Quanto, infine, alle risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d'Europa, queste non hanno efficacia vincolante.
Infine, in merito alla posizione della
[...]
e del , il CP_2 Controparte_8
Tribunale ha respinto ogni domanda, sul presupposto non solo della “accertata legittimità dell'obbligo vaccinale sotto il profilo costituzionale ed eurocomunitario”, ma ancor prima sulla base del rilievo “per cui non sussiste una responsabilità dell'organo legislativo per avere deliberato una legge, quand'anche contenente norme successivamente dichiarate incostituzionali”.
2 Il giudizio di appello
Gli originari attori hanno impugnato la suddetta sentenza ed hanno chiesto, in riforma del provvedimento pronunciato in primo grado, di accogliere le domande proposte in primo grado.
Le altre parti si sono costituite con autonome comparse ed hanno chiesto di confermare il provvedimento impugnato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato la “Violazione dell'art. 32 Cost. sotto il profilo della confusione fra l'agente patogeno - il virus Sars-Cov-2 - e la possibile espressione clinica dell'infezione costituita dalla malattia Covid-19 –
Inesistenza allo stato di un farmaco idoneo a fronteggiare la diffusione del contagio dell'agente patogeno Sars-Cov-2”.
Gli appellanti hanno sostenuto che il D.L. 44/21 aveva previsto l'obbligatorietà del vaccino per il personale sanitario, al fine di impedire la diffusione dell'agente patogeno Sars -Cov-2.
Tuttavia, era dato acquisito che gli studi scientifici dell'epoca dimostravano che il vaccino non aveva affatto tale capacità immunizzante e, inoltre, esponeva individui sani a una scelta terapeutica preventiva obbligata, con rischi a medio e lungo termine non ancora studiati, sotto il ricatto del non poter più lavorare.
Le sentenze della Corte Costituzionale richiamate nella sentenza impugnata si basavano su un travisamento delle evidenze scientifiche all'epoca esistenti.
Inoltre, il principio solidaristico richiamato dalla
Corte Costituzionale, a giustificazione dell'imposizione dell'obbligo, non poteva giustificarsi l'assunzione di rischi quale la morte, uno dei potenziali effetti del vaccino.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, del p.to 36 del
Regolamento europeo n. 2021/953 e della direttiva
2000/78 nonché della normativa attuativa di cui al
D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 - Istanza di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia”.
I Consigli degli Ordini, in quanto enti pubblici, avrebbero dovuto disapplicare la normativa nazionale, in contrasto con gli artt. 3 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed il
Regolamento n. 2021/953, che aveva vietato ogni discriminazione nei confronti delle persone che non si vogliono vaccinare e con la Direttiva UE 2000/78 poi attuato con il D. Lgs. 9 luglio 2003,
n. 216. Nella specie, vi era stata a carico degli appellanti un'evidente discriminazione tramite la privazione della propria professione. Inoltre, con risoluzione 27.1.21, n. 3621, l'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa aveva esortato gli Stati membri e l'Unione Europea a: -
“garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera ” (p.to
7.3.1); “assicurarsi che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare” (p.to
7.3.2); - “comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblicamente disponibili per il controllo parlamentare e pubblico” (p.to 7.3.5). In termini analoghi, anche il documento del Consiglio
d'Europa “Vaccini Covid-19: questioni etiche, legali
e pratiche”, con cui era stato stigmatizzato il green pass come strumento per indurre le persone nolenti a sottoporsi ad un trattamento sanitario contro le proprie convinzioni. Le motivazioni della sentenza impugnata sul punto erano criticabili, in quanto fondate sulle sentenze della Corte
Costituzionale, a loro volta prive di attendibilità scientifica;
il Tribunale aveva poi, escluso il carattere vincolante del “considerando”, che, invece, la Corte di Giustizia considera vincolanti;
inoltre, non si poteva affermare, come fatto dal
Tribunale, che il principio di non discriminazione
è affermato unicamente in relazione alla disciplina della circolazione fra Stati: tale principio informa di sé la Carta fondamentale e tutta la normativa eurounitaria e, quindi, si applica anche alla disciplina della circolazione fra Stati come in tutti gli ambiti in cui possano venire in rilevo comportamenti discriminatori;
se la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa n. 3621 del 27/01/2021 ed il rapporto
“Vaccini Covid-19: questioni etiche, legali e pratiche”, adottato dallo stesso Consiglio
d'Europa in data 28/01/2021, non avevano alcuna efficacia vincolante, comunque, essi costituivano un criterio interpretativo espresso dal Parlamento europeo, che non può essere certamente disatteso come se fosse tamquam non esset. Inoltre, nessun altro Paese europeo aveva stabilito di privare del proprio lavoro i soggetti che, per scelta o per le proprie condizioni di salute, non avevano accettato di sottoporsi a quel trattamento sanitario che sono i “vaccini” anti-
Covid-19.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“violazione dell'art. 32 Cost. in relazione all'art. 97
Corte Costituzionale e all'art. 2043 c.c. -
Insussistenza della presunta irresponsabilità dello
Stato italiano”
Non era sostenibile la tesi, pure affermata nella sentenza impugnata, secondo cui lo stato italiano era irresponsabile, nell'esercizio della sua funzione legislativa, in quanto una simile conclusione contrasta con l'insegnamento della
Corte di Giustizia, la quale, invece, insegna che la responsabilità dello Stato-membro in tutte le sue articolazioni, Stato-legislatore, Stato- amministratore e Stato-giudice più recente. Con il quarto motivo, intitolato “Reiterazione istanza risarcimento danni nei confronti degli
Ordini professionali”, gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non aveva considerato che l'ordine aveva imposto un obbligo di vaccinazione, previsto con norma eccezionale, anche a categorie di soggetti, quali gli psicologi, che non entravano in contatto con il pubblico
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal
Tribunale, i consigli degli Ordini erano obbligati ad intervenire ed interloquire con le Autorità al fine di chiarire tali aspetti, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 56/89, secondo cui “il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività' dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione”; anche ammettendo che non era dato sapere, nell'ipotesi in cui il Consiglio avesse interloquito con le altre Amministrazioni, quali sarebbero stati gli esiti, era certa la totale inerzia dei Consigli convenuti. Infine, gli Ordini convenuti erano giunti al punto di privare gli esponenti della facoltà di esercitare la professione on line, in violazione della stessa legge.
Con il quinto motivo, intitolato “Reiterazione istanza risarcimento danni in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello”, parte appellante ha reiterato le istanze di risarcimento richiamandosi ai danni delineati negli atti di primo grado.
4 La richiesta di parte appellante di rimettere la causa in decisione
Con ord. 6 novembre 2024, il Consigliere
Istruttore ha fissato udienza ex art. 352 c.p.c. al
17 dicembre 2024, con concessione dei termini per deposito di note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con il suddetto provvedimento, si è previsto che l'udienza di rimessione della causa in decisione dovesse essere sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Su richiesta degli appellanti, con ordinanza del 25 novembre 2024, il Consigliere Istruttore ha modificato la precedente ordinanza ed ha fissato udienza (in presenza) al 17 dicembre 2024, a fronte della prospettazione di parte appellante della possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della lite, precisando, comunque, che tale udienza era destinata anche alla rimessione della causa in decisione.
L'ordinanza in esame non ha revocato la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che sono state depositate da tutte le parti, con la sola eccezione delle parti appellanti.
Queste ultime, una volta trattenuta la causa in decisione, hanno chiesto di rimetterla in istruttoria onde concedere i termini delle conclusionali e delle repliche.
L'istanza non può essere accolta, in quanto, comunque, formulata tardivamente, e, cioè, solo dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione, mentre nessuna richiesta in tal senso era contenuta nelle note depositate in data 4 febbraio 2025, per cui la precedente richiesta doveva considerarsi rinunciata. In ogni caso, si osserva che il provvedimento che aveva indicato i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non è mai stato revocato e, dopo la scadenza dei relativi termini, non vi è stato alcun fatto nuovo sul quale si rende necessario il contraddittorio.
5 La responsabilità degli ordini
Ad oggi, è venuto meno ogni obbligo vaccinale ed ogni provvedimento di sospensione a carico degli appellanti, per cui l'esame delle questioni poste sarà compiuto sulla base delle uniche domande ancora attuali e, cioè, quelle di risarcimento del danno.
Nella stesura della sentenza, si analizzeranno separatamente le posizioni dei diversi convenuti, con riferimento alle diverse censure proposte.
Cominciando dalla posizione degli Ordini, si osserva che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui furono le Asl ad accertare la violazione dell'obbligo vaccinale
(almeno fino alla modifica della L. 172/21) e secondo cui “le domande di accertamento dell'inesistenza dell'obbligo vaccinale nella vigenza dell'originario art. 4 dovevano pertanto essere rivolte nei confronti della ASL, cui era demandato tale accertamento e non nei confronti degli Ordini” non sono oggetto di censura e sono, quindi, passate in giudicato.
Parte appellante non ha specificato a che titolo
(contrattuale o extracontrattuale) ha proposto domanda di risarcimento nei confronti degli
Ordini.
Secondo la giurisprudenza, si presume la natura extracontrattuale dell'azione promossa. “In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al
"petitum" e alla "causa petendi", non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti
o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.” (Cass.
24197/14).
Spetta, quindi, all'attore provare la condotta, la colpa o il dolo e l'ingiustizia del danno, oltre a quest'ultimo.
Parte appellante non ha specificato in che termini, dall'incostituzionalità della normativa richiamata deriverebbe una responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico degli Ordini. Si può presumere che, come specificato anche nella memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c., secondo gli appellanti, gli Ordini si sarebbero dovuti rifiutare di dare applicazione ad una normativa incostituzionale.
La tesi degli appellanti è chiaramente destituita di fondamento.
Infatti, uno dei principi costituzionali riguardanti la PA è quello di legalità, ricavabile dagli artt. 97,
23, 113 e 24 Cost. Tale principio comporta che la
PA non può fare ciò che la legge vieta e deve fare ciò che la legge impone. In altri termini,
l'amministrazione deve attuare le scelte compiute dal potere legislativo.
Cass. Sez. Un. 28429/22 ha chiarito che, nell'applicazione del D.L. 44/21, la PA non esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale, venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa ed è proprio perché l'attività della PA è vincolata che viene in rilievo un diritto soggettivo e la giurisdizione del g.o. In termini analoghi, si vedano Corte Cost.
171/23 e 16/23.
Alla luce di quanto precede, è evidente che non sono ravvisabili, a carico degli Ordini, né il dolo, né la colpa (che non può essere ravvisata nell'adozione di un provvedimento illegittimo, come sostenuto da Cass. 2340/22; Cass.
21535/21; Cass. 3630/21; Cass. 16196/18; Cass.
27800/17; Cons. Stato 2899/21; Cons. Stato
1869/21), né l'ingiustizia del danno, dal momento che l'applicazione della legge da parte della PA (e, cioè, la sospensione del professionista non vaccinato), integra un atto non solo lecito, m a anzi dovuto.
Un eventuale rifiuto degli Ordini di applicare la legge, sulla base di una sorta di “obiezione di coscienza”, che parte appellante sembra invocare nei propri scritti, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento e sarebbe stato foriero di possibili conseguenze penali a carico di chi se ne fosse reso responsabile.
Ciò vale anche nel caso in cui si accertasse (sul punto, si tornerà nel proseguo) che la legge è incostituzionale, dal momento che l'obbligo per la
PA di applicare le leggi viene meno solo nell'ipotesi in cui vi sia la declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, qui mai intervenuta.
Anche il secondo motivo di appello è infondato. La PA è tenuta a disapplicare una legge in contrasto con la normativa comunitaria.
Ove si ritenesse che l'art. 4 del D.L. 44/21 è in violazione della normativa comunitaria, potrebbe, escludersi l'esistenza di una scriminante e quindi, verrebbe meno l'ostacolo dell'inconfigurabilità di un danno ingiusto del danno;
tuttavia, comunque, mancherebbe la colpa dell'Ordine nell'aver dato attuazione al D.L. 44/21, ove si consideri che, salvo un orientamento del tutto isolato in giurisprudenza, di cui è espressione la sentenza prodotta dagli appellanti, le massime autorità giurisdizionali non hanno mai manifestato dubbi riguardo una possibile illegittimità della normativa in esame.
Vi è, quindi, un ostacolo insormontabile a potersi confrontare con una possibile responsabilità degli ordini: non c'è alcuna allegazione della colpa in capo agli enti convenuti.
Anche il quarto motivo non ha miglior sorte.
Non può sostenersi che la normativa oggetto di causa non contemplasse gli psicologici tra le categorie di soggetti obbligati al vaccino.
La professione in questione rientra nella categoria delle professioni sanitarie.
Sul punto, è sufficiente riportare il contenuto letterale delle norme.
Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 44/21, l'obbligo di vaccinazione riguarda “gli esercenti le professioni sanitarie”; a sua volta l'art. 1 L. n. 59/89
(disciplinante la professione degli psicologi), introdotto dall'art. 9, co. 4, L. n. 3/18, precisa all'art. 01 che “La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie”. In claris non fit interpretatio.
Del resto, proprio sul presupposto dall'applicabilità dell'obbligo di vaccinazione agli psicologici, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale (Corte Cost. 16/23).
Non è neppure sostenibile che l'obbligo riguardava solo i professionisti a diretto contatto con il pubblico, con esclusione di coloro che operavano on line. Anche in questo caso, è sufficiente tener conto del tenore letterale della normativa, che prevede che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. Il difetto di vaccinazione, quindi, impedisce l'esercizio della professione in qualunque forma sia resa la prestazione
(sull'interpretazione secondo cui la normativa in esame preclude anche il lavoro agile, si vedano, con riferimento ad altre categorie di professionisti lavoranti nel settore della sanità, che non avevano rapporti diretti con il pubblico e potevano ricorrere a forme di lavoro agili Corte Cost. sent.
185/23 e 186/23, che hanno rigettato la relativa questione di legittimità costituzionale ivi posta).
L'altro addebito mosso agli ordini è quello di non aver chiarito, alle Autorità competenti, il ruolo degli psicologi, per i quali la vaccinazione poteva non essere necessaria, onde ottenerne l'esenzione.
Il motivo di appello, per come formulato, è inammissibile.
Secondo la sentenza, tale responsabilità era inconfigurabile per 2 ragioni: 1) non c'era alcun obbligo giuridico di intervenire a carico dell'Ordine 2) in ogni caso, le interlocuzioni sarebbero state presumibilmente inutili.
Parte appellante ha censurato solo la prima ratio decidendi, ma non la seconda, sostanzialmente ammettendo che non c'era prova che tale interlocuzione sarebbe stata fruttuosa.
Chi agisce ex art. 2043 c.c. deve dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta contestata (la omessa interlocuzione) e l'asserito danno (la previsione dell'obbligo di vaccinazione e la conseguente sospensione per inadempimento).
Il nesso causale, detto in altri termini, implicava la dimostrazione che, se gli Ordini avessero interloquito con le Autorità competenti, la normativa non li avrebbe coinvolti e, quindi, questi non sarebbero stati sospesi.
Tuttavia, sono gli stessi appellanti a non credere che ci fosse prova che questo sarebbe stato l'esito del confronto, laddove riconoscono che non è dato sapere se vi sarebbero state conseguenze, ove il
Consiglio si fosse mosso nella direzione indicata dagli attori in atto di citazione.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le motivazioni poste a fondamento dell'appello devono essere idonee a rimuovere la soccombenza subita dalla sentenza di primo grado, ragion per cui, se la decisione impugnata si fonda, come nella specie, su una pluralità di rationes decidendi indipendenti l'una dall'altra, ma parimenti idonee a reggere il dispositivo, l'impugnazione avente ad oggetto una sola di tali ragioni deve ritenersi inammissibile, in quanto non idonea a caducare il dictum del giudice. La parte soccombente ha l'onere di censurare ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, discutere della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla rilevando la richiesta di integrale riforma della sentenza, perché la non contestata autonoma ragione della decisione resta ferma, non potendo il giudice di appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini del gravame.
“Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Nella specie, relativa ad una controversia tra fratelli relativa alla divisione del patrimonio confluito in una comunione tacita familiare, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando sia l'infondatezza delle singole pretese, sia, in ogni caso, che i ricorrenti erano stati equamente compensati per l'attivi tà prestata nell'ambito dell'impresa familiare, e la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame attesa l'omessa impugnazione di quest'ultima "ratio decidendi"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Cass.
3386/11; principio pacifico in giurisprudenza;
ex plurimis, Cass. 22753/11; Cass. 2108/12; Cass.
9752/17; Cass. 11493/18; Cass. 18119/20).
Ne discende che nessuna responsabilità è configurabile a carico degli Ordini. 6 La responsabilità della Controparte_2
e del Controparte_1
Gli appellanti non hanno speso una parola in merito alla responsabilità del Controparte_1
nei cui confronti, quindi, ogni domanda
[...] deve essere respinta.
In merito alla responsabilità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, convenuta in giudizio, in quanto ad essa sono riferibili le normative
(incostituzionali e discriminatorie) che hanno imposto l'obbligo della vaccinazione, si osserva che parte appellante non ha chiarito, laddove ha contestato l'incostituzionalità della normativa, se intende chiedere una nuova rimessione alla Corte
Costituzionale, oppure se intende chiedere un accertamento incidentale funzionale alla domanda di risarcimento del danno dell'incostituzionalità della legge.
Quest'ultima soluzione non è praticabile, dal momento che il Giudice non ha il potere di disapplicare la legge, se incostituzionale, dovendo rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
Ma neppure l'altra soluzione è praticabile, in quanto gli argomenti proposti dagli appellanti non sono tali da superare il vaglio di manifesta infondatezza delle questioni proposte, già esaminate dal Giudice delle Leggi.
Con il primo motivo di appello, in estrema sintesi,
l'appellante lamenta che la Corte Costituzionale avrebbe travisato nella valutazione dei dati scientifici relativi all'efficacia del vaccino e non avrebbe adeguatamente valutato il deficitario rapporto costi benefici del vaccino.
A tal fine, gli appellanti hanno richiamato una serie di documenti, del tutto inidonei a rimettere in discussione le conclusioni della Corte
Costituzionale. Infatti, parte appellante ha prodotto e richiamato:
• il contratto tipo predisposto dalla Commissione dell'Unione Europea con le Case farmaceutiche produttrici dei farmaci anti-Covid 19, che precisa che “gli effetti e l'efficacia a lungo termine non sono attualmente noti e che potrebbero esserci effetti avversi del vaccino che non sono attualmente noti”;
• gli stralci dei bugiardini di alcuni vaccini, che evidenziano i rischi di eventi avversi;
• uno stralcio di dichiarazioni dell'EMA, risalente all'ottobre del 2023;
• gli stralci dei verbali del CTS, da cui si evinceva che lo stato delle conoscenze scientifiche non consentiva di escludere la capacità di contagio nei vaccinati;
• infine, una perizia affidata ad un esperto (indicato anche come eventuale ctp) e prodotta sub doc. 30.
Sul punto si osserva: in primo luogo, rilevano unicamente i dati scientifici provenienti dalle Autorità preposte istituzionalmente (AIFA, ISS, Segretariato generale del Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute e Direzione generale della prevenzione sanitaria). Sul punto, si vedano Corte
Cost. 14/23; Corte Cost. 5/18; Corte Cost.
268/17. In quest'ottica, il doc. 30, in quanto non provenienti da tali autorità, non rileva, ai fini del giudizio di costituzionalità; in secondo luogo, il sindacato di legittimità costituzionale deve essere condotto sulla base dei dati scientifici a disposizione del legislatore al momento dell'intervento normativo (Corte Cost. sent. 14/23, punto 8), per quanto tali dati siano provvisori. Ciò esclude, ancora una volta, la possibilità di dare rilievo alla prod. 30 ed a quanto Parte_1 asseritamente riferito ad nel 2023. Del resto,
è notorio che la capacità immunizzante del vaccino era strettamente collegata alle varianti del virus all'epoca circolante. In ogni caso, non è questa la sede per accertare qual è lo stato attuale delle conoscenze sul vaccino;
interessa, invece, sapere quali erano i dati scientifici esistenti all'epoca dell'adozione della normativa;
in terzo luogo, che la vaccinazione non garantisse l'immunità al 100% è circostanza pacifica e già presa in considerazione dalla Corte Costituzionale
(sent. 15/23, punto 11.1), così come il rischio che questa potesse avere effetti avversi (ad es., si leggano i punti 5.2 e 5.3 della sentenza 14/23 ed il punto 10.3.2 della sent. 15/23); in quarto luogo, è vero che non tutti gli effetti del vaccino erano conosciuti;
ciò però, fa parte di quello che viene definito “ignoto irriducibile”, già preso in considerazione dalla Corte
Costituzionale, sin dalla sentenza Cost. 258/94.
Sulla compatibilità tra la disciplina in materia di vaccino e le lacune conoscitive, si rimanda alle argomentazioni del Consiglio di Stato, che, con riferimento al vaccino Covid, ha sostenuto che, nella pandemia in corso, “il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all'ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito - va ribadito - tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l'utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l'utilizzo di quel farmaco” (Cons. Stato 7045/21).
Da quanto precede, discende l'irrilevanza della ctu richiesta, tenuto conto del fatto che i provvedimenti della Corte Costituzionale contengono ampi stralci delle evidenze scientifiche dell'epoca, che non risultano, quindi, smentite dalle controargomentazioni proposte in questo giudizio.
Infine, l'argomento secondo cui il nostro ordinamento si distinse, rispetto ad altri ordinamenti, per le misure draconiane adottate è irrilevante e, comunque, smentito dalle considerazioni di diritto comparato contenute nella sent. 14/23 della Corte Costit uzionale, al punto 13.3.
In ogni caso, ad abundantiam, si osserva che, quand'anche si superassero gli argomenti precedenti, l'infondatezza del quarto motivo di appello sarebbe dirimente.
Sul punto, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'emanazione di una legge successivamente dichiarata incostituzionale non costituisce fatto illecito ex art. 2043 c.c., in quanto il potere legislativo è libero nei fini, sì che non è ravvisabile, in capo ai cittadini, un diritto soggettivo all'esercizio legittimo del potere legislativo (Cass. 39534/19; analogamente, Cass.
23730/16; Cass. 8878/14 ha chiarito che il ristoro dell'eventuale pregiudizio derivante dalla legge incostituzionale è dato dalla stessa eliminazione della norma illegittima dall'ordinamento, qualificabile come risarcimento in forma specifica, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale e che non è dato invece un risarcimento monetario per equivalente;
nella specie, però, essendo venuto l'obbligo di vaccinazione e la sospensione nel caso di inottemperanza, la questione sarebbe del tutto irrilevante).
Se è vero che è configurabile una responsabilità del legislatore nel caso di norme interne in contrasto con quelle eurounitarie, è anche vero che tale diversità si spiega per esigenze legate al raccordo tra ordinamenti. L'illecito comunitario e l'illecito costituzionale del legislatore non sono equiparabili a fini risarcitori, in quanto, mentre, nel primo caso, l'attività del legislatore è sindacabile alla stregua di un parametro sovraordinato (in quanto afferente all'ordinamento comunitario), nel secondo, detta attività esaurisce la propria rilevanza nell'unitario ordinamento statale e non è pertanto soggetta ad alcun canone sovraordinato (Cass. 8739/96).
In ogni caso, perché sia configurabile una responsabilità del legislatore per violazione del diritto comunitario, questa deve essere grave e manifesta ed analogo presupposto dovrebbe ricorrere anche nell'ipotesi in cui si ritenga possibile un risarcimento per violazione da parte del legislatore della Costituzione.
Sul punto, parte appellante nulla ha allegato e dimostrato.
Infine, rimane da esaminare il secondo motivo di appello, anch'esso infondato.
Il diritto dell'Unione non pregiudica, in forza dell'art. 168, paragrafo 7, la competenza degli
Stati membri ad adottare disposizioni destinate a definire la loro politica sanitaria. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione.
Come chiarito dalla sentenza della CGUE (C -
765/21 del 13 luglio 2023), “il regolamento
2021/953/UE non mira a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 qualora esse siano tali da limitare la libera circolazione, come l' obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n.
44 del 2021, né ad agevolarne o incoraggiarne
l'adozione, dato che il considerando 36 del medesimo regolamento precisa che quest'ultimo non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati. Deve dunque ritenersi irricevibile la questione pregiudiziale con cui si chiede se il regolamento
2021/953/UE, in combinato disposto con i princi pi di proporzionalità e di non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale contro la COVID -19 agli esercenti le professioni sanitarie laddove, da un lato, consente a una categoria di professionisti che ne sono esentati per ragioni mediche di continuare ad esercitare le loro attività rispettando i presidi di sicurezza previsti da tale normativa, senza tuttavia dare ai professionisti che non intendono assumere il vaccino la stessa possibilità, e, dall'altro, essa può parimenti applicarsi ai cittadini di altri Stati membri che esercitano un'attività lavorativa in
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Inoltre, “benché i considerando costituiscano parte integrante del regolamento in parola, esplicitando gli obiettivi da esso perseguiti, essi non hanno, di per sé, effetti vincolanti (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia "Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto", C -262/20,
EU:C:2022:117, punto 34)”.
Non si può neppure sostenere che la normativa impositiva dell'obbligo di vaccinazione sia discriminatoria. Infatti, il legislatore ha assunto la vaccinazione come requisito necessario per svolgere la professione di psicologo. Portando alle estreme conseguenze il ragionamento degli appellanti, sarebbe allora discriminatorio non consentire a chi non è laureato in psicologia di svolgere tale professione. Semmai, la questione va valutata sotto un altro profilo e, cioè, quello della ragionevolezza e della propor zionalità della misura. La domanda che ci si deve porre, cioè, è quella, a cui ha già risposto la Corte
Costituzionale, se era ragionevole richiedere un simile requisito per poter svolgere la professione, oppure se alla base della normativa vigente vi erano ben altre inconfessabili ragioni. La Corte
Costituzionale, nel riconoscere che le scelte compiute dal legislatore rispondevano ed esigenze di tutela della salute della popolazione, giustificate, da un principio di solidarietà collettiva, ha, quindi, chiaramente escluso l'asserita discriminazione.
Nessuna diversità di trattamento può, quindi, riscontrarsi tra chi decida di sottoporsi al vaccino e chi, senza giustificato motivo, rifiuti la somministrazione, trattandosi di situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, perseguita dal legislatore (ex multis, Cons.
Stato, Sez. I, 12 luglio 2023, n. 1218).
Infine, non è neppure chiaro, quale, tra le diverse forma di discriminazione previste dalla normativa europea (per razza, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, ecc.), verrebbe in rilievo. Non è sostenibile, infatti, che coloro che rifiutano di vaccinarsi sono discriminati per il loro convincimento di non volersi vaccinare, in quanto, altrimenti, ogni comportamento violativo di una legge, per cui questa prevede conseguenze, sarebbe oggetto di discriminazione. Così, ragionando per absurdum, co loro che non intendono rispettare i limiti di velocità sarebbero discriminati ove venissero comminate loro le sanzioni previste dal cds per tale illecito.
Infine, per quanto riguarda la risoluzione 2361/21 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa, si osserva che, come precisato anche dalla stessa Commissione europea, nel rispondere all'interrogazione di un parlamentare europeo, non si tratta di uno strumento del diritto dell'Unione, in quanto il Consiglio d'Europa non è un'istituzione dell'UE e non ha carattere vincolante per gli Stati membri dell'Organizzazione, non essendo prevista una tale efficacia dagli artt. 22 e 23 dello Statuto del
Consiglio d'Europa, ratificato e reso esecutivo in
Italia con L. n. 433 del 1949. Nessun obbligo di disapplicazione del diritto interno può, conseguentemente, derivare da un simile atto, né, tantomeno, l'eventuale contrasto con esso di disposizioni nazionali può dar luogo a una questione di legittimità costituzionale delle stesse.
Da quanto precede, quindi, discende che le domande proposte sono infondate.
7 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Ai fini delle spese, le domande proposte da più attori contro il convenuto non si sommano tra loro ai fini della determinazione del valore (Cass.
18166/23), per cui va posta a base del calcolo la sola domanda di valore più elevato.
La liquidazione delle spese tiene conto dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile, incrementate per la Presidenza del Consiglio e per il (considerati CP_1 un'unica parte plurisoggettiva) e per l'Ordine
Ligure, tenuto conto del fatto che questi si sono difesi contro più parti.
8 La responsabilità ex art. 96 c.p.c.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che debba essere pronunciata una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., d'ufficio, quando la parte abbia agito pretestuosamente, e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (ex plurimis, Cass., 27627/17; Cass. 10327/18;
Cass. 15209/18; Cass. 21943/18; Cass., Sez. un.
22405/18; Cass., Sez. un. 9912/18; Cass.
18057/16) e ciò anche nell'ipotesi in cui non sia possibile un esame nel merito delle argomentazioni proposte per ragioni processuali
(ex plurimis, Cass. 5725/19 e Cass. 25176/18).
Più specificamente, “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. 34693/22; analogamente, Cass. 34429/24).
Tale ipotesi ricorre nella specie.
L'appellante ha infatti, proposto un atto di appello volto a contestare principi giuridici consolidati, già esaminati, in termini negativi da Corte
Costituzionale (accusata di “travisamento”, unitamente al legislatore italiano dei dati scientifici esistenti), Corte di Cassazione (da ultimo, si veda Cass. 31216/24), Consiglio di
Stato e CEDU (da ultimo, si veda la sentenza del
29 agosto 2024 n. 24622/22), senza fornire alcuna argomentazione o documentazione nuova che non fosse già stata ampiamente dibattuta nei giudizi precedenti e risolta.
La giurisprudenza che si è occupata della previsione in esame ha sostenuto che il co. 3, a differenza della previsione di cui al co. 1, risponde ad una logica mista, sanzionatoria e deterrente, oltre che indennitaria (Cass. 7901/18; Cass.
22405/18; Corte Cost. 152/16 e Corte Cost.
139/19).
La norma, quindi, intende colpire la parte che costringe l'amministrazione della giustizia a impiegare mezzi e risorse in relazioni a pretese palesemente insussistenti, con una logica assolutamente conforme a quella che aveva indotto il legislatore ad intr odurre la previsione dell'art. 385 c.p.c., norma modificata in quanto destinata ad essere sostituita proprio dall'art. 96
c.p.c.
Per questa ragione, nella determinazione dell'importo cui deve essere condannata la parte si ritiene di parametrare la somma da liquidare ex art. 96 c.p.c. all'entità delle spese di lite liquidate, sulla falsariga dell'art. 385 c.p.c., di cui l'art. 96
c.p.c. ha preso il posto e di cui condivide la logica sanzionatoria (Cass. 17902/19; Cass. 21570/12).
Tale criterio liquidatorio trova riscontro anche nella previsione di cui all'art. 4, co. 8 DM 55/14.
Ai fini della liquidazione della somma che il codice impone solo come equa, si deve tener conto, alla luce della ratio della disposizione, della quantità di risorse impiegate dalla giustizia a causa dell'altrui infondata domanda e dell'oggetto del giudizio, oltre che del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Alla luce di quanto precede, parte appellante deve essere condannata al pagamento di una somma pari al 50% dell'importo delle spese di lite a favore delle parti citate in giudizio.
L'ultimo comma impone, poi, nel caso di condanna per responsabilità processuale aggravata, la condanna alla di una somma CP_10 ricompresa tra 500,00 e 5.000,00 euro. Tale importo deve essere parametrato al danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso n ella gestione del processo. Considerato il danno minimo, la parte appellante deve essere condannata al pagamento di euro 1.000,00.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova 906/24; condanna gli appellanti a rifondere alle controparti le spese di lite del giudizio di appello, che liquida per l' in Controparte_4 euro 7.122,00 e per la
[...]
Controparte_11
in euro 9.991,00, il tutto
[...] oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Condanna gli appellanti ex art. 96 c.p.c. a pagare all' euro 3.561,00, Controparte_4 alla Controparte_12
euro 4.995,50 ed all
[...] Controparte_3
euro 4.995,00;
[...] condanna gli appellanti al pagamento in favore della cassa ammende della somma complessiva di euro 1.000,00;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.
Genova 11 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente Fabrizio Pelosi Marcello Bruno