Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 151 /2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CIOFFI RAFFAELLA
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP C.F._2 patrocinio dell'Avv. CASALI SARA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio depositata il 29/01/2025;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“a) sia riformato l'assegno di mantenimento a carico del IG. in favore della IG.ra Parte_1
, per tutte le ragioni di cui in premessa. Conseguentemente disporne la riduzione da € CP
550,00 ad € 150,00 con la precisazione che, qualora dovesse interrompersi il contratto di apprendistato, sia per iniziativa dell'impresa che per iniziativa del ragazzo che a titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbe manifestare la propria volontà di riprendere gli studi e/o
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b) Si precisa che la somma concordata al punto a) della presente scrittura dovrà essere versata in un'unica soluzione entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese c) Il IG. , in ragione della citata mancanza di stabilità economica del proprio figlio, Parte_1 continuerà parimenti, in conformità a quanto stabilito con sentenza n. 1087/22 a versare nella misura del 50% le spese straordinarie a favore della IG.ra ; sul punto le parti rimandano CP
(come già la citata sentenza faceva) a quanto previsto e stabilito all'interno del protocollo IGlato dal Tribunale di Bologna;
d) Le disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) permarranno sino a quando il citato contratto di apprendistato non si tradurrà in un rapporto contrattuale a tempo indeterminato nella quale ipotesi, cesserà ogni obbligo di mantenimento a carico del padre, sia in relazione all'assegno di mantenimento sia con riguardo alle spese straordinarie.
e) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1087/2022;
f) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite“.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
dispone che e si attengano alle condizioni concordi di cui Parte_1 CP in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di conIGlio del 06.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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