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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4674/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Russo n° 1 sc. G, C.F. rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lo C.F._1
Vecchio;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA n. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, agente della riscossione per la provincia di
Siracusa, rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. Cristoforo Lucio Greco;
OPPOSTA
, in persona del sindaco p.t. , C.F. , con sede nel Palazzo Controparte_2 P.IVA_2 del Senato sito nella Piazza Duomo n. 4 in Siracusa, pec: iracusa. it. Email_1 Email_2
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615, comma I cpc
Con decreto del 29 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e il chiedendo accertarsi la non debenza delle somme Controparte_1 Controparte_2 indicate nell'atto di intimazione di pagamento emesso da avente n. n. 298 2023 90000355 CP_3
72/000 del 23/1/23, riferito ad una serie di cartelle di pagamento, tra cui la nn.
29820150002978974000 notificata in data 17/8/2015 dell'importo di € 8.097,52 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa Polizia Urbana); nn. 29820160013933044000 notificata in data 27/03/2017 dell'importo di € 492,50 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa
Polizia Urbana); nn. 29820170003389150000 notificata in data 08/09/2017 dell'importo di €
3.985,96 (canone di locazione - . Eccepiva la opponente l'illegittimità e Controparte_2
l'inefficacia dell'atto di intimazione per essere il credito vantato dalla convenuta già prescritto e per non essere stato notificato all'attrice alcun atto interruttivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che nessun termine CP_3 prescrizionale era compiuto essendo stato interrotto;
in ogni caso invocava la sospensione dei termini riferita alla disciplina introdotta durante il periodo covid.
Alla prima udienza le parti insistevano nelle rispettive domande e con decreto del 29 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
********
Va dichiarata la contumacia del non costituito in giudizio, seppur ritualmente Controparte_2 citato
Quanto alla opposizione la stessa va accolta, seppur nei limiti di cui appresso.
E' documentalmente provato che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, quinquennale, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 68, D.L. n. 18/2020 e successive integrazioni, è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Tale sospensione ha reso automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, in base al quale le diposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Nel caso di specie, quanto alla cartella nn. 29820150002978974000 notificata in data 17/8/2015 dell'importo di € 8.097,52 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa Polizia Urbana), per la quale il termine quinquennale di prescrizione sarebbe andato a compiersi il 17 agosto 2020, a seguito della sospensione dei termini prevista ex lege è andato a compiersi il 10 febbraio 2022 quindi anteriormente al momento della notifica della intimazione di pagamento avvenuta il
23.1.2023. Ne consegue che la pretesa correlata alla cartella di pagamento n. 29820150002978974000 notificata in data 17/8/2015 dell'importo di € 8.097,52 si è estinta per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella sicchè va dichiarato ai sensi dell'art. 615 cpc che non sussiste il diritto a procedere per la parte di intimazione eccedente la somma portata dalle altre due cartelle indicate nella intimazione ovverosia quella di cui alla cartella n. 29820160013933044000 notificata in data
27/03/2017 dell'importo di € 492,50 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa
Polizia Urbana) e quella di cui al n. 29820170003389150000 notificata in data 08/09/2017 dell'importo di € 3.985,96 (canone di locazione - . Controparte_2
Al parziale accoglimento dell'opposizione consegue che l'atto di intimazione di pagamento sarà valido limitatamente alla somma di euro dovendosi invece ritenere inefficace per l'ulteriore importo
Quanto alle spese processuali, considerata la entità dell'importo indicato nella cartella in riferimento alla quale è stata rilevata la prescrizione vanno compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4674/2023 R.G., accoglie parzialmente l'opposizione nei confronti dell' Controparte_1
e nei confronti del dichiara inefficace la opposta intimazione per
[...] Controparte_2 la somma eccedente quella di euro 4.478,46
Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Siracusa, 16 ottobre 2025 Il Giudice
C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4674/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Russo n° 1 sc. G, C.F. rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lo C.F._1
Vecchio;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA n. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, agente della riscossione per la provincia di
Siracusa, rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. Cristoforo Lucio Greco;
OPPOSTA
, in persona del sindaco p.t. , C.F. , con sede nel Palazzo Controparte_2 P.IVA_2 del Senato sito nella Piazza Duomo n. 4 in Siracusa, pec: iracusa. it. Email_1 Email_2
OPPOSTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 615, comma I cpc
Con decreto del 29 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e il chiedendo accertarsi la non debenza delle somme Controparte_1 Controparte_2 indicate nell'atto di intimazione di pagamento emesso da avente n. n. 298 2023 90000355 CP_3
72/000 del 23/1/23, riferito ad una serie di cartelle di pagamento, tra cui la nn.
29820150002978974000 notificata in data 17/8/2015 dell'importo di € 8.097,52 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa Polizia Urbana); nn. 29820160013933044000 notificata in data 27/03/2017 dell'importo di € 492,50 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa
Polizia Urbana); nn. 29820170003389150000 notificata in data 08/09/2017 dell'importo di €
3.985,96 (canone di locazione - . Eccepiva la opponente l'illegittimità e Controparte_2
l'inefficacia dell'atto di intimazione per essere il credito vantato dalla convenuta già prescritto e per non essere stato notificato all'attrice alcun atto interruttivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che nessun termine CP_3 prescrizionale era compiuto essendo stato interrotto;
in ogni caso invocava la sospensione dei termini riferita alla disciplina introdotta durante il periodo covid.
Alla prima udienza le parti insistevano nelle rispettive domande e con decreto del 29 settembre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
********
Va dichiarata la contumacia del non costituito in giudizio, seppur ritualmente Controparte_2 citato
Quanto alla opposizione la stessa va accolta, seppur nei limiti di cui appresso.
E' documentalmente provato che tutte le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, quinquennale, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 68, D.L. n. 18/2020 e successive integrazioni, è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Tale sospensione ha reso automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, in base al quale le diposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
Nel caso di specie, quanto alla cartella nn. 29820150002978974000 notificata in data 17/8/2015 dell'importo di € 8.097,52 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa Polizia Urbana), per la quale il termine quinquennale di prescrizione sarebbe andato a compiersi il 17 agosto 2020, a seguito della sospensione dei termini prevista ex lege è andato a compiersi il 10 febbraio 2022 quindi anteriormente al momento della notifica della intimazione di pagamento avvenuta il
23.1.2023. Ne consegue che la pretesa correlata alla cartella di pagamento n. 29820150002978974000 notificata in data 17/8/2015 dell'importo di € 8.097,52 si è estinta per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella sicchè va dichiarato ai sensi dell'art. 615 cpc che non sussiste il diritto a procedere per la parte di intimazione eccedente la somma portata dalle altre due cartelle indicate nella intimazione ovverosia quella di cui alla cartella n. 29820160013933044000 notificata in data
27/03/2017 dell'importo di € 492,50 (contravvenzioni codice della strada - Comune di Siracusa
Polizia Urbana) e quella di cui al n. 29820170003389150000 notificata in data 08/09/2017 dell'importo di € 3.985,96 (canone di locazione - . Controparte_2
Al parziale accoglimento dell'opposizione consegue che l'atto di intimazione di pagamento sarà valido limitatamente alla somma di euro dovendosi invece ritenere inefficace per l'ulteriore importo
Quanto alle spese processuali, considerata la entità dell'importo indicato nella cartella in riferimento alla quale è stata rilevata la prescrizione vanno compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4674/2023 R.G., accoglie parzialmente l'opposizione nei confronti dell' Controparte_1
e nei confronti del dichiara inefficace la opposta intimazione per
[...] Controparte_2 la somma eccedente quella di euro 4.478,46
Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Siracusa, 16 ottobre 2025 Il Giudice
C. Maiore