Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 504 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Carrieri e Parte_1 C.F._1
Oreste Marzo, presso il cui studio – in S. Pietro V.co alla via Gen. Ellena 16 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C. F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marilù Carrieri Controparte_1 C.F._2
e Roberto Orsini, presso il cui studio - in San Pietro Vernotico (BR) alla via Lecce n. 203 sc. “C” - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 17.1.2024 svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 1676/2021 del
13.12.2021, pubbl. il 17.12.2021: “Con atto di citazione del 22 dicembre 2014, l'attore evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, l'odierna convenuta, per sentirla condannare a risarcire tutti i danni subiti a causa ed a seguito
1
33, p.lla 43. All'uopo premetteva, di aver fatto ricorso, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., (causa n. 2620/2014 R.G.) e che il
Giudice Designato, con ordinanza del 5 agosto 2014, aveva concesso la concesso la tutela possessoria richiesta, ordinando alla resistente di reintegrarlo nel compossesso delle servitù di passaggio sulla strada interpoderale interessata, con condanna alle spese di giudizio. Evidenziava, ancora, l'attore che avverso detta ordinanza anticipatoria era stato proposto reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., rigettato con provvedimento in data 15.10.2014. SInificava l'attore che la costruzione della riconosciuta abusiva ed arbitraria della recinzione, ad opera della convenuta, non solo aveva istruito ogni tipo di accesso al fondo di sua proprietà, ma gli aveva creato danni connessi alla circostanza che la per erigere la staccionata, aveva Pt_1
reciso piante secolari di fico d'india, come da foto che allegava. Evidenziava, ancora, l'attore, che, come da perizia di parte che allegava, l'ostacolo all'accesso al suo fondo, destinato a frutteto, aveva favorito lo sviluppo di patologie fungine causanti danni diretti alle piante e ai loro frutti, la crescita smisurata ed incontrollata di erbe infestanti, sintomi di fumaggine sui frutti, nonché lo sviluppo di muffe e marciumi. Oltre al danno per mancato utilizzo del fondo stesso. Concludeva, pertanto,
l'attore, ritenendo sussistenti gli estremi di cui all'art. 2043 c.c. per la condanna della convenuta, al pagamento della somma di € 10.250, di cui € 5.250,00 per danno materiale e patrimoniale ed euro 5.000,00 per mancato godimento del bene.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa del 23.4.2015, si costituiva la convenuta che concludeva per il rigetto della domanda attrice.”
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testi e veniva disposta ctu tecnica, all'esito della quale il perito nominato accertava che al fondo di proprietà del sig. non si può accedere se CP_1
non utilizzando la servitù di passaggio che la convenuta aveva intercluso.
Con la suddetta sentenza n. 1676/2021, il Tribunale di Brindisi, facendo proprie le conclusioni del ctu, accertava la responsabilità esclusiva della sig.ra e la condannava al pagamento in favore Pt_1
dell'attrice della complessiva somma di € 4.197,75 oltre interessi e rivalutazione dal 2014 e sino al soddisfo.
Avverso tale sentenza, la sig.ra ha proposto appello, cui ha resistito la sig.ra . Pt_1 CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 17.1.2024, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellato.
2 La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
B. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “Errata applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. – errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. – difetto di motivazione su un punto essenziale della causa
- violazione dell'art. 132 c.p.c. - error in judicando”. Assume che “L'attore né nel proprio atto introduttivo né nella propria memoria istruttoria ex art. 183 VI co. n.2 c.p.c. aveva mai dedotto ed articolato nemmeno un principio di prova con riguardo all'ammontare del danno e con riguardo alla circostanza vera ed univoca che esso derivasse dal comportamento illecito tenuto dalla convenuta e consistito nello spoglio riconosciuto dal Tribunale adito.”
Il motivo è infondato.
Come sottolineato correttamente nella sentenza impugnata, al fondo di proprietà dell'appellato si può accedere solo utilizzando la servitù di passaggio che la sig.ra ha intercluso. Pt_1
Questo è rilevato dal ctu, che nella sua perizia corretta e scevra da vizi logici e giuridici - che la Corte condivide - così afferma: “In conclusione dall'ispezione effettuata sul luogo non è stata rinvenuta detta strada vicinale, ma è stata accertata la sola presenza del canale di scolo immediatamente prospiciente i terreni in oggetto come si evince dalle riprese fotografiche effettuate. Ulteriori indagini sono state eseguite in loco per accertare la presenza di possibili vie di accesso
3 al fondo alternative al passaggio attraverso i terreni di proprietà della parte resistente, SI.ra , ma hanno Parte_1
avuto esito negativo."
Il perito rileva in particolare che la strada vicinale “Via Igne Nuove”, che la odierna appellante ritiene essere una valida alternativa per accedere al fondo del sig. , in realtà non esiste (“Si precisa che sullo CP_1
stralcio planimetrico catastale il confine Nord è rappresentato dalla strada vicinale “Via Igne Nuove” che di fatto non è esistente sui luoghi.” E ancora “In conclusione dall'ispezione effettuata sul luogo non è stata rinvenuta detta strada vicinale, ma è stata accertata la sola presenza del canale di scolo immediatamente prospiciente i terreni in oggetto come si evince dalle riprese fotografiche effettuate.)”.
Anche nel provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. all'ordinanza cautelare del 15.10.2014, la Corte d'Appello di Lecce, confermando il provvedimento emesso dal giudice di prime cure, ha così motivato: “Invero,, l'istruttoria, sebbene sommaria, ha consentito di raggiungere la prova della dedotta servitù di passaggio sul fondo della esercitata dagli attuali resistenti attraverso una strada interpoderale;
in Pt_1
particolare, dall'ascolto degli informatori nonché dalla documentazione fotografica è emerso come il passaggio dei resistenti sul fondo della sia stato impedito in maniera violenta mediante la realizzazione di una staccionata realizzata da Pt_1
pali in cemento collegati con fili di ferro.”
E', pertanto, accertato che il non poteva in nessun altro modo accedere alla sua proprietà se non CP_1
passando sul fondo della . Pt_1
Quanto al danno subito, va sottolineato che il lo ha provato con una perizia di parte e con CP_1
l'ascolto dello stesso ctp.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha disposto la ctu.
Orbene, il fondo del , come sottolineato dal ctu, “è destinato alla coltivazione di un frutteto (vedi foto da CP_1
n. 7 a n. 14), in particolare presenta n° 1 pianta di pero e n° 84 piante di agrumi in totale, di cui: - n° 42 piante di arancio di varietà differenti (Washington Navel, Tarocco, ecc.); - n° 31 piante di clementine;
- n° 10 piante di mandarino;
- n° 1 piante di limone;
……Il suddetto agrumeto è condotto in irriguo, stante la presenza di un pozzo a falda freatica ubicato nei pressi del fabbricato rurale innanzi indicato (Vedasi Foto n. 16). La distribuzione delle acque irrigue avviene tramite impianto di distribuzione con irrigazione a goccia.”
Lo stesso perito, poi, ha specificato che: “La mancata possibilità di accesso durante il periodo primaverile -estivo ha, secondo il parere di chi scrive, comportato l'impossibilità di effettuare le ordinarie cure colturali di cui l'agrumeto necessita sommariamente elencate nel paragrafo riguardante le “note tecniche sulla conduzione di un agrumeto”. E ha precisato anche che “Gli agrumi sono piante di origine sub-tropicale provenienti dalle aree del sud-est asiatico. Al pari di molte
4 altre piante arboree da frutto comunemente coltivate nei nostri areali, necessitano di continue cure colturali al fine di evitare cali produttivi e deperimenti derivanti da attacchi parassitari cui sono soggette.”
E' evidente che l'aver impedito al sig. di accedere al proprio fondo per il periodo che va dal CP_1
maggio 2014 all'ottobre 2014, gli ha impedito di compiere tutte le lavorazioni del terreno necessarie (le concimazioni, le irrigazioni, le potature e gli interventi di difesa antiparassitaria). E come indicato dal ctu
“In mancanza di dette cure colturali le piante vanno incontro a deperimento e la produzione dell'anno può essere gravemente danneggiata e parzialmente o totalmente perduta.”
Il ctu ha quindi provveduto a stimare il danno innanzitutto considerando il danno emergente attraverso la stima dei frutti pendenti “Il metodo di stima utilizzato per la quantificazione del danno emergente, poiché ritenuto il più adatto, è quello della stima dei frutti pendenti. Tramite questo metodo di stima si giunge alla quantificazione del valore dei prodotti in corso di maturazione mediante la differenza tra il valore che i prodotti avrebbero avuto se fossero stati venduti e le spese ancora da sostenere per ultimare il ciclo colturale.”
Così giungendo a quantificare il danno emergente nella misura di € 1.317,75 e il lucro cessante (“nella specie i costi necessari a riportare l'agrumeto ad una condizione di produttività assimilabile a quella precedente ai fatti di cui trattasi”) in € 880,00.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – violazione dell'art. 112 c.p.c. – error in judicando” Assume che “Tanto meno accoglibile, nemmeno in via equitativa, poteva essere la domanda con riguardo al danno non patrimoniale, che secondo il Giudice di prime cure sarebbe consistito nello stato d'animo fonte di disagi, preoccupazioni ed ansietà assolutamente non giustificabili. Tale stato d'animo quale conseguenza del comportamento illecito subito ovvero quale fonte di danno non è stato in nessun modo né richiamato dall'attore nella propria domanda – essendosi egli limitato a richiedere il danno da mancato godimento, certamente diverso dal patema d'animo (disagi, preoccupazioni ed ansietà) e quindi dal danno non patrimoniale come invece superficialmente riconosciutogli dal Giudice del primo grado”
Il motivo è fondato.
Invero, l'odierno appellato non ha fornito alcuna prova in riferimento allo stato d'animo e alle preoccupazioni o ansie che la privazione del fondo gli avrebbe provocato, come erroneamente sostenuto dal primo giudice, pertanto il danno extrapatrimoniale liquidato in via equitativa in € 2.000,00 non è dovuto.
5 Alla luce di quanto argomentato, l'appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate in ragione di un terzo e i restanti due terzi vengono posti a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. n. 1676/2021 del 13.12.2021, pubblicata il successivo 17.12.2021, resa dal Tribunale di
Brindisi, accoglie l'appello e in modifica del capo 2 dell'impugnata sentenza riduce la somma per cui vi è condanna della sig.ra in favore dell'odierno appellato in € 2.197,75 anziché € 4.197,75 oltre Pt_1
interessi e rivalutazione dal 2014 e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l'appellante al pagamento di due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del sig. che liquida, per l'intero, per il primo grado in € 2.500,00 come da liquidazione del CP_1
primo giudice, oltre contributo unificato nella stessa percentuale e per il presente grado in complessivi €
1.700,00 per compensi oltre per entrambi i gradi accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Nella stessa misura pone a carico delle parti le spese di ctu.
Condanna il a restituire alla le eventuali somme versategli da quest'ultima in esecuzione CP_1 Pt_1
della sentenza impugnata.
Lecce, 10.12.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
6