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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1712/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
HI giusta procura in atti presso il cui studio in Firenze, in Via Marenzio 24, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), nella sua qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
pagina 1 di 7 , e per essa la società Controparte_3 Controparte_4
(Servicer) (c. f. ), e per essa (C.F. ) (di seguito
[...] P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
“sub Servicer”), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Boscia (C.F. ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Federica Apollonio (C.F. ), giusta procura in atti, presso lo studio CodiceFiscale_3 dei quali in Roma, Via Barberini n. 47 elegge domicilio.
INTERVENIENTE
Conclusioni
All'udienza del 26.11.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2712/2024, pubblicata in data 3.6.2024, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da quale fideiussore di MMT s.r.l. in relazione al debito derivante dal Parte_1 mutuo chirografario di € 135.000,00 concesso alla predetta in data 4.6.2021, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore della mutuante
[...]
, e la condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Per quanto ancora di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il primo giudice rigettava il motivo di opposizione imperniato sulla pretesa indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivanti dall'adozione di piano di ammortamento c.d. alla francese per la restituzione del prestito, e rigettava altresì il motivo di opposizione con cui si denunciava la vessatorietà, sia ai sensi dell'art. 1341 c.c. che della disciplina consumeristica, della clausola c.d. floor con cui era stato previsto che il tasso variabile degli interessi corrispettivi non avrebbe potuto essere inferiore al 4%.
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a due motivi, notificandolo a Parte_1
–, che rimaneva contumace. Parte_2
Si costituiva invece in giudizio, tempestivamente, (sub-servicer), quale mandataria di CP_6 [...]
(servicer), a sua volta mandataria di cessionaria del credito da CP_4 Controparte_7 [...]
che, dopo avere rappresentato la fonte della sua Parte_2 legittimazione attiva, controdecuceva in ordine ai motivi di gravame e chiedeva il rigetto dell'appello.
pagina 2 di 7 All'udienza del 7.5.2025 entrambe le parti insistevano in atti e chiedevano fissarsi l'udienza di discussione e decisione con concessione di termine per note.
La Corte fissava l'udienza di discussione per il 19.11.2025 assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note.
Con le note conclusive l'appellante contestava la “Carenza di legittimazione e / o capacità ad agire della ”. CP_2
All'udienza del 19.11.2025 la trattazione della causa veniva rinviata al 26.11.2025 ai sensi dell'art. 309
c.p.c.
All'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Preliminarmente va esaminata, per poi rigettarla, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva solleva dall'appellante soltanto con le note conclusive.
Invero, tralasciando di osservare come la questione non presenti refluenze sul decreto ingiuntivo, confermato all'esito del primo grado di giudizio, concesso in favore di Parte_2
, e sull'appello spiegato avverso la sentenza impugnata, riguardando
[...] meramente la costituzione nel presente giudizio, quale giusta parte, del soggetto che si è professato suo successore quale cessionario del credito, come è noto secondo la giurisprudenza della S.C. il cessionario è esonerato dall'onere della dimostrazione della cessione del credito ovvero della sua inclusione nell'ambito dell'operazione regolata dagli artt. 58 TUB e dalla L. 30 aprile 1999, n. 130
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) nel caso in cui il debitore ceduto abbia, esplicitamente o anche implicitamente, riconosciuto che la successione sia avvenuta (per tutte v. da ultimo Cass., sez.
I, 27 febbraio 2025, n. 5190 e Cass., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nel caso a mani costituendosi tempestivamente nel giudizio di appello, si è data Controparte_7 preliminarmente carico di spiegare le ragioni in forza delle quali la stessa fosse titolare, dal lato attivo, del credito già azionato in primo grado da . CP_1 Parte_2 Parte_2
A fronte di detta allegazione, corroborata da un apparato documentale costituito dalla copia della GU n.
120/2024 contenente lo “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
pagina 3 di 7 Cartolarizzazione”)”, da una dichiarazione di cessione proveniente dalla banca cedente e dall'elenco dei crediti ceduti contenente anche quello per cui è causa, all'udienza di trattazione del 7.5.2025
l'appellante ometteva di muovere qualsivoglia contestazione, limitandosi a chiedere che venisse fissata l'udienza di discussione e decisione della causa e così implicitamente – ma inequivocabilmente – riconoscendo che la controparte costituitasi in giudizio fosse successore della banca originariamente titolare del credito.
L'eccezione sollevata con la memoria conclusiva si appalesa quindi, per ciò solo, infondata, sembrando appena il caso di osservare come, in ogni caso, l'appellata abbia anche fornito adeguata prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ad essa ceduti in quanto ricompreso nell'elenco pubblicato sul sito internet indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (“Sul seguente sito internet https://www.arecneprix.com/it/ cessioni saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” si legge a p.
25 della Gazzetta Ufficiale n. 120/2024), e versato in atti (sub doc. 7), e ciò ferma la irrilevanza di
Cass., sez. I, 27 giugno 2025, n. 17310, citata dall'appellante in sede di discussione orale all'udienza del 26.11.2025, atteso che in detta sentenza la S.C. si è limitata a dichiarare inammissibile, senza esaminarlo nel merito, il motivo di ricorso spiegato da una cessionaria la cui domanda di ammissione al passivo era stata rigettata, con cui si chiedeva di “affermare quindi il principio che l'avviso in Gazzetta
Ufficiale della cessione del credito riportante l'indirizzo internet dov'è pubblicata la lista analitica dei rapporti ceduti è sempre titolo di legittimazione del soggetto ivi indicato come cessionario ai fini dell'ammissione al passivo di crediti rientranti nell'elenco dei rapporti ceduti liberamente consultabile su internet”.
Venendo all'esame del merito, entrambi i motivi di gravame articolati dall'appellante sono senz'altro infondati.
Con il primo motivo di gravame ha criticato la sentenza impugnata per non avere Parte_1 ritenuto vessatoria, sia ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., che ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 206/2005
(Codice del consumo), la clausola c.d. floor con cui nel contratto di mutuo del 4.6.2021 veniva stabilito che il tasso variabile degli interessi corrispettivi non sarebbe mai potuto scendere al di sotto del 4%.
Si tratta di un motivo di gravame infondato sotto plurimi motivi.
Innanzitutto, come correttamente osservato dall'appellata, la violazione della disciplina consumeristica
è stata a sproposito evocata visto che la clausola asseritamente vessatoria è contenuta nel contratto di mutuo concluso dalla banca con MMT s.r.l. la quale, pacificamente, non rientra nella categoria dei pagina 4 di 7 consumatori, e non già nella fideiussione in forza della quale l'appellante è stata chiamata a rispondere dell'inadempimento della società garantita.
A ciò si aggiunga, sebbene del tutto superfluamente, che è il legale rappresentante di Parte_1
MMT s.r.l. che ha sottoscritto, nella stessa data, sia il contratto di mutuo chirografario rimasto inadempiuto che la fideiussione specifica in forza della quale è stata attinta dal decreto ingiuntivo poi opposto, dovendosi conseguentemente escludere, alla luce della ormai pacifica giurisprudenza della
SC., che la predetta appellante, anche nel contratto di fideiussione, possa rivestire la qualità di consumatore (v. tra le molte Cass., sez. II, 30 agosto 2023, n. 25459, secondo cui: “Il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”).
Infine non va sottaciuto che la S.C., esaminando nel merito la vessatorietà della clausola in esame, la abbia esclusa chiarendo che: “La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo” (così Cass., sez. I, 28 gennaio 2025, n. 1942), e ciò fermo restando che, sotto il diverso profilo parimenti evocato dall'appellante, non sussistono nemmeno i presupposti dell'inefficacia prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c. vuoi perché difetta la prova che la clausola rientra pagina 5 di 7 tra quelle qualificabili come “condizioni generale di contratto” “perché fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie” (così da ultimo Cass., sez. II, 24 settembre 2024, n. 25491), vuoi perché, sotto il punto di vista contenutistico, il limite al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere non rientra in alcuna delle condizioni elencate al comma 2 dell'articolo di legge in questione.
Sotto ogni profilo, quindi, il motivo di appello in esame si appalesa infondato.
Ad analoghe conclusioni ritiene la Corte di pervenire anche con riferimento al secondo motivo di gravame con cui la si è doluta del mancato riconoscimento della indeterminatezza del tasso Pt_1 debitore stabilito nel contratto di mutuo per cui è causa, dipendente a suo dire dalla omessa specificazione, a fronte dell'adozione di piano di ammortamento c.d. alla francese, del regime di capitalizzazione composta degli interessi adottato.
Invero, l'argomento addotto a sostegno del motivo in esame, secondo cui la sua fondatezza risulterebbe chiaramente da Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130, è del tutto privo di pregio atteso che erroneamente desume dalla massima secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(sottolineato aggiunto), la conclusione che la S.C. abbia voluto escludere analogo esito nel caso, quale quello a mani, in cui il mutuo anziché a tasso fisso sia a tasso variabile, mentre invece la regula iuris sopra trascritta discende solo e semplicemente dalla circostanza che la S.C. ebbe a pronunciarsi con riferimento ad un mutuo a tasso fisso, tanto che, pronunciandosi da ultimo su ipotesi di mutuo a tasso variabile, del tutto uniformemente, ha statuito che: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca
pagina 6 di 7 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382), risultando in atti allegato e sottoscritto, unitamente al mutuo, il piano di ammortamento contenente tutte le previsioni indicate dalla S.C.
In definitiva, quindi, anche il motivo di gravame in questione deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1712/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. Parte_1
2712/2024, pubblicata in data 3.6.2024: dichiara la contumacia di;
Parte_2 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1712/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
HI giusta procura in atti presso il cui studio in Firenze, in Via Marenzio 24, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), nella sua qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_2 P.IVA_2 CP_1
pagina 1 di 7 , e per essa la società Controparte_3 Controparte_4
(Servicer) (c. f. ), e per essa (C.F. ) (di seguito
[...] P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
“sub Servicer”), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Boscia (C.F. ) e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Federica Apollonio (C.F. ), giusta procura in atti, presso lo studio CodiceFiscale_3 dei quali in Roma, Via Barberini n. 47 elegge domicilio.
INTERVENIENTE
Conclusioni
All'udienza del 26.11.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2712/2024, pubblicata in data 3.6.2024, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da quale fideiussore di MMT s.r.l. in relazione al debito derivante dal Parte_1 mutuo chirografario di € 135.000,00 concesso alla predetta in data 4.6.2021, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore della mutuante
[...]
, e la condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Per quanto ancora di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il primo giudice rigettava il motivo di opposizione imperniato sulla pretesa indeterminatezza delle condizioni contrattuali derivanti dall'adozione di piano di ammortamento c.d. alla francese per la restituzione del prestito, e rigettava altresì il motivo di opposizione con cui si denunciava la vessatorietà, sia ai sensi dell'art. 1341 c.c. che della disciplina consumeristica, della clausola c.d. floor con cui era stato previsto che il tasso variabile degli interessi corrispettivi non avrebbe potuto essere inferiore al 4%.
Avverso la detta sentenza proponeva appello affidato a due motivi, notificandolo a Parte_1
–, che rimaneva contumace. Parte_2
Si costituiva invece in giudizio, tempestivamente, (sub-servicer), quale mandataria di CP_6 [...]
(servicer), a sua volta mandataria di cessionaria del credito da CP_4 Controparte_7 [...]
che, dopo avere rappresentato la fonte della sua Parte_2 legittimazione attiva, controdecuceva in ordine ai motivi di gravame e chiedeva il rigetto dell'appello.
pagina 2 di 7 All'udienza del 7.5.2025 entrambe le parti insistevano in atti e chiedevano fissarsi l'udienza di discussione e decisione con concessione di termine per note.
La Corte fissava l'udienza di discussione per il 19.11.2025 assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note.
Con le note conclusive l'appellante contestava la “Carenza di legittimazione e / o capacità ad agire della ”. CP_2
All'udienza del 19.11.2025 la trattazione della causa veniva rinviata al 26.11.2025 ai sensi dell'art. 309
c.p.c.
All'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Preliminarmente va esaminata, per poi rigettarla, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva solleva dall'appellante soltanto con le note conclusive.
Invero, tralasciando di osservare come la questione non presenti refluenze sul decreto ingiuntivo, confermato all'esito del primo grado di giudizio, concesso in favore di Parte_2
, e sull'appello spiegato avverso la sentenza impugnata, riguardando
[...] meramente la costituzione nel presente giudizio, quale giusta parte, del soggetto che si è professato suo successore quale cessionario del credito, come è noto secondo la giurisprudenza della S.C. il cessionario è esonerato dall'onere della dimostrazione della cessione del credito ovvero della sua inclusione nell'ambito dell'operazione regolata dagli artt. 58 TUB e dalla L. 30 aprile 1999, n. 130
(Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) nel caso in cui il debitore ceduto abbia, esplicitamente o anche implicitamente, riconosciuto che la successione sia avvenuta (per tutte v. da ultimo Cass., sez.
I, 27 febbraio 2025, n. 5190 e Cass., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nel caso a mani costituendosi tempestivamente nel giudizio di appello, si è data Controparte_7 preliminarmente carico di spiegare le ragioni in forza delle quali la stessa fosse titolare, dal lato attivo, del credito già azionato in primo grado da . CP_1 Parte_2 Parte_2
A fronte di detta allegazione, corroborata da un apparato documentale costituito dalla copia della GU n.
120/2024 contenente lo “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
pagina 3 di 7 Cartolarizzazione”)”, da una dichiarazione di cessione proveniente dalla banca cedente e dall'elenco dei crediti ceduti contenente anche quello per cui è causa, all'udienza di trattazione del 7.5.2025
l'appellante ometteva di muovere qualsivoglia contestazione, limitandosi a chiedere che venisse fissata l'udienza di discussione e decisione della causa e così implicitamente – ma inequivocabilmente – riconoscendo che la controparte costituitasi in giudizio fosse successore della banca originariamente titolare del credito.
L'eccezione sollevata con la memoria conclusiva si appalesa quindi, per ciò solo, infondata, sembrando appena il caso di osservare come, in ogni caso, l'appellata abbia anche fornito adeguata prova dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ad essa ceduti in quanto ricompreso nell'elenco pubblicato sul sito internet indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (“Sul seguente sito internet https://www.arecneprix.com/it/ cessioni saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta” si legge a p.
25 della Gazzetta Ufficiale n. 120/2024), e versato in atti (sub doc. 7), e ciò ferma la irrilevanza di
Cass., sez. I, 27 giugno 2025, n. 17310, citata dall'appellante in sede di discussione orale all'udienza del 26.11.2025, atteso che in detta sentenza la S.C. si è limitata a dichiarare inammissibile, senza esaminarlo nel merito, il motivo di ricorso spiegato da una cessionaria la cui domanda di ammissione al passivo era stata rigettata, con cui si chiedeva di “affermare quindi il principio che l'avviso in Gazzetta
Ufficiale della cessione del credito riportante l'indirizzo internet dov'è pubblicata la lista analitica dei rapporti ceduti è sempre titolo di legittimazione del soggetto ivi indicato come cessionario ai fini dell'ammissione al passivo di crediti rientranti nell'elenco dei rapporti ceduti liberamente consultabile su internet”.
Venendo all'esame del merito, entrambi i motivi di gravame articolati dall'appellante sono senz'altro infondati.
Con il primo motivo di gravame ha criticato la sentenza impugnata per non avere Parte_1 ritenuto vessatoria, sia ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., che ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 206/2005
(Codice del consumo), la clausola c.d. floor con cui nel contratto di mutuo del 4.6.2021 veniva stabilito che il tasso variabile degli interessi corrispettivi non sarebbe mai potuto scendere al di sotto del 4%.
Si tratta di un motivo di gravame infondato sotto plurimi motivi.
Innanzitutto, come correttamente osservato dall'appellata, la violazione della disciplina consumeristica
è stata a sproposito evocata visto che la clausola asseritamente vessatoria è contenuta nel contratto di mutuo concluso dalla banca con MMT s.r.l. la quale, pacificamente, non rientra nella categoria dei pagina 4 di 7 consumatori, e non già nella fideiussione in forza della quale l'appellante è stata chiamata a rispondere dell'inadempimento della società garantita.
A ciò si aggiunga, sebbene del tutto superfluamente, che è il legale rappresentante di Parte_1
MMT s.r.l. che ha sottoscritto, nella stessa data, sia il contratto di mutuo chirografario rimasto inadempiuto che la fideiussione specifica in forza della quale è stata attinta dal decreto ingiuntivo poi opposto, dovendosi conseguentemente escludere, alla luce della ormai pacifica giurisprudenza della
SC., che la predetta appellante, anche nel contratto di fideiussione, possa rivestire la qualità di consumatore (v. tra le molte Cass., sez. II, 30 agosto 2023, n. 25459, secondo cui: “Il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”).
Infine non va sottaciuto che la S.C., esaminando nel merito la vessatorietà della clausola in esame, la abbia esclusa chiarendo che: “La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo” (così Cass., sez. I, 28 gennaio 2025, n. 1942), e ciò fermo restando che, sotto il diverso profilo parimenti evocato dall'appellante, non sussistono nemmeno i presupposti dell'inefficacia prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c. vuoi perché difetta la prova che la clausola rientra pagina 5 di 7 tra quelle qualificabili come “condizioni generale di contratto” “perché fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie” (così da ultimo Cass., sez. II, 24 settembre 2024, n. 25491), vuoi perché, sotto il punto di vista contenutistico, il limite al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere non rientra in alcuna delle condizioni elencate al comma 2 dell'articolo di legge in questione.
Sotto ogni profilo, quindi, il motivo di appello in esame si appalesa infondato.
Ad analoghe conclusioni ritiene la Corte di pervenire anche con riferimento al secondo motivo di gravame con cui la si è doluta del mancato riconoscimento della indeterminatezza del tasso Pt_1 debitore stabilito nel contratto di mutuo per cui è causa, dipendente a suo dire dalla omessa specificazione, a fronte dell'adozione di piano di ammortamento c.d. alla francese, del regime di capitalizzazione composta degli interessi adottato.
Invero, l'argomento addotto a sostegno del motivo in esame, secondo cui la sua fondatezza risulterebbe chiaramente da Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130, è del tutto privo di pregio atteso che erroneamente desume dalla massima secondo cui: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(sottolineato aggiunto), la conclusione che la S.C. abbia voluto escludere analogo esito nel caso, quale quello a mani, in cui il mutuo anziché a tasso fisso sia a tasso variabile, mentre invece la regula iuris sopra trascritta discende solo e semplicemente dalla circostanza che la S.C. ebbe a pronunciarsi con riferimento ad un mutuo a tasso fisso, tanto che, pronunciandosi da ultimo su ipotesi di mutuo a tasso variabile, del tutto uniformemente, ha statuito che: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca
pagina 6 di 7 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382), risultando in atti allegato e sottoscritto, unitamente al mutuo, il piano di ammortamento contenente tutte le previsioni indicate dalla S.C.
In definitiva, quindi, anche il motivo di gravame in questione deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1712/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. Parte_1
2712/2024, pubblicata in data 3.6.2024: dichiara la contumacia di;
Parte_2 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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