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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2024, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
3514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3514/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BERNONI Parte_1 C.F._1
ELEONORA
ATTORE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIFONI ANNA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.07.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nemi in data 3.10.1982, domandando, altresì, la revoca del contributo posto a suo carico, in sede separatizia, per il mantenimento dei figli
(nato a [...] in data [...]) e (nata a Genzano di Roma in [...] Per_1 Per_2 25.06.1986) sul presupposto dell'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costoro. La resistente, costituitasi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre si è rimessa al tribunale in ordine alla domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli, rappresentando, comunque, che il ricorrente non ha mai correttamente adempiuto all'assegno di mantenimento per i figli, ovvero al rimborso delle spese straordinarie, costringendola ad adire le vie legali e a sostenere i relativi esborsi per il recupero delle somme non corrisposte. La convenuta ha quindi concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori ed;
2. per ogni Controparte_1 Parte_1 Per_ decisione economica concernente i figli, e , ci si rimette alla valutazione del Tribunale Per_2 disponendo, in caso di accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in loro favore, la decorrenza dalla data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, datata 23.06.2023, con salvezza del pregresso ancora da corrispondere da parte del signor;
3. confermare le disposizioni della sentenza di spearazione circa Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale in favore della Signora 4. in via riconvenzionale, CP_1 determinare in € 150,00 mensili l'assegno in favore della Signora ed a carico del Controparte_1
Signor a titolo perequativo a far data dal deposito del ricorso”. Parte_1 All'udienza di prima comparizione è stata espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e, in via urgente, è stato revocato, a far data dalla domanda, l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente (cfr. ordinanza del 24.01.2024 “a scioglimento della riserva che precede, adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti. Dispone la revoca, a far data dalla domanda, dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli (nato a [...]
Genzano di Roma il 18.06.1996) e (nata a [...] il [...]), così Persona_4 come previsto nella sentenza di separazione (sentenza del tribunale di Velletri n. 1191/2015 pubblicata il 3.04.2015) e parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 7580/2021 pubblicata l'1.12.2017. E' pacifico che ambedue i figli, sebbene con contratti a tempo determinato, svolgano attività lavorativa. Il completamento del percorso formativo, unitamente Per_ all'età degli stessi ( 27 anni, 37) e all'inserimento nel mondo del lavoro, costituiscono Per_2 elementi idonei affinché vengano considerati autonomi nel reperimento dei mezzi di sussistenza.”).
All'udienza dell'8.07.2024 la resistente ha poi aderito alle statuizioni dell'ordinanza provvisoria, rinunciando alla domanda di assegno divorzile. L'ordinanza provvisoria con cui è stato revocato l'assegno è pienamente condivisibile dal collegio e dev'essere confermata. L'oggetto del giudizio è limitato alla sola pronuncia sullo stato coniugale, posto che non sussiste alcun contrasto in ordine all'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, avendo la resistente prestato acquiescenza alla disposta revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale. Il lasso temporale trascorso dalla data della separazione, unitamente all'assenza di riconciliazione, conducono il tribunale a ritenere impossibile il ripristino del consorzio familiare. Sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 3 co. 1 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per dar luogo alla pronuncia di divorzio.
Le spese di lite, atteso il comportamento processuale collaborativo della resistente devono compensarsi per 2/3 e per il restante terzo devono essere poste a carico della stessa in ragione dei principi di causalità e soccombenza (virtuale quando alla domanda riconvezionale). La domanda di revoca dell'assegno è risultata fondata, mentre la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non avrebbe potuto trovare accoglimento in ragione della carenza di articolazione di istanze istruttorie
(avuto riguardo alla componente compensativo-perequativa) e riscontrandosi, comunque, che la sig.ra goda di redditi da pensione (cfr. CU 2023, redditi netti annui pari ad Euro 20.255,14, in CP_1 relazione alla componente assistenziale). Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione, attesa l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Nemi in data 3.10.1982 e per l'effetto, ordina l'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Nemi (atto n. 153, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1982).
- Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli della coppia, maggiorenni ed economicamente indipendenti, a far data dalla domanda, come da ordinanza resa in data
24.01.2024.
- Compensa, per due terzi, tra le parti le spese di lite e condanna la resistente al pagamento del restante terzo delle spese, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in Euro 43,00 per esborsi ed Euro 1.571,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.11.2024.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3514/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BERNONI Parte_1 C.F._1
ELEONORA
ATTORE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. SCIFONI ANNA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.07.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nemi in data 3.10.1982, domandando, altresì, la revoca del contributo posto a suo carico, in sede separatizia, per il mantenimento dei figli
(nato a [...] in data [...]) e (nata a Genzano di Roma in [...] Per_1 Per_2 25.06.1986) sul presupposto dell'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costoro. La resistente, costituitasi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre si è rimessa al tribunale in ordine alla domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli, rappresentando, comunque, che il ricorrente non ha mai correttamente adempiuto all'assegno di mantenimento per i figli, ovvero al rimborso delle spese straordinarie, costringendola ad adire le vie legali e a sostenere i relativi esborsi per il recupero delle somme non corrisposte. La convenuta ha quindi concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori ed;
2. per ogni Controparte_1 Parte_1 Per_ decisione economica concernente i figli, e , ci si rimette alla valutazione del Tribunale Per_2 disponendo, in caso di accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in loro favore, la decorrenza dalla data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, datata 23.06.2023, con salvezza del pregresso ancora da corrispondere da parte del signor;
3. confermare le disposizioni della sentenza di spearazione circa Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale in favore della Signora 4. in via riconvenzionale, CP_1 determinare in € 150,00 mensili l'assegno in favore della Signora ed a carico del Controparte_1
Signor a titolo perequativo a far data dal deposito del ricorso”. Parte_1 All'udienza di prima comparizione è stata espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e, in via urgente, è stato revocato, a far data dalla domanda, l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente (cfr. ordinanza del 24.01.2024 “a scioglimento della riserva che precede, adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti. Dispone la revoca, a far data dalla domanda, dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei figli (nato a [...]
Genzano di Roma il 18.06.1996) e (nata a [...] il [...]), così Persona_4 come previsto nella sentenza di separazione (sentenza del tribunale di Velletri n. 1191/2015 pubblicata il 3.04.2015) e parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 7580/2021 pubblicata l'1.12.2017. E' pacifico che ambedue i figli, sebbene con contratti a tempo determinato, svolgano attività lavorativa. Il completamento del percorso formativo, unitamente Per_ all'età degli stessi ( 27 anni, 37) e all'inserimento nel mondo del lavoro, costituiscono Per_2 elementi idonei affinché vengano considerati autonomi nel reperimento dei mezzi di sussistenza.”).
All'udienza dell'8.07.2024 la resistente ha poi aderito alle statuizioni dell'ordinanza provvisoria, rinunciando alla domanda di assegno divorzile. L'ordinanza provvisoria con cui è stato revocato l'assegno è pienamente condivisibile dal collegio e dev'essere confermata. L'oggetto del giudizio è limitato alla sola pronuncia sullo stato coniugale, posto che non sussiste alcun contrasto in ordine all'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, avendo la resistente prestato acquiescenza alla disposta revoca, con decorrenza dalla domanda giudiziale. Il lasso temporale trascorso dalla data della separazione, unitamente all'assenza di riconciliazione, conducono il tribunale a ritenere impossibile il ripristino del consorzio familiare. Sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 3 co. 1 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per dar luogo alla pronuncia di divorzio.
Le spese di lite, atteso il comportamento processuale collaborativo della resistente devono compensarsi per 2/3 e per il restante terzo devono essere poste a carico della stessa in ragione dei principi di causalità e soccombenza (virtuale quando alla domanda riconvezionale). La domanda di revoca dell'assegno è risultata fondata, mentre la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non avrebbe potuto trovare accoglimento in ragione della carenza di articolazione di istanze istruttorie
(avuto riguardo alla componente compensativo-perequativa) e riscontrandosi, comunque, che la sig.ra goda di redditi da pensione (cfr. CU 2023, redditi netti annui pari ad Euro 20.255,14, in CP_1 relazione alla componente assistenziale). Le spese sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/14 e succ. mod. per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e trattazione, attesa l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Nemi in data 3.10.1982 e per l'effetto, ordina l'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Nemi (atto n. 153, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1982).
- Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli della coppia, maggiorenni ed economicamente indipendenti, a far data dalla domanda, come da ordinanza resa in data
24.01.2024.
- Compensa, per due terzi, tra le parti le spese di lite e condanna la resistente al pagamento del restante terzo delle spese, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in Euro 43,00 per esborsi ed Euro 1.571,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'8.11.2024.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Marco Valecchi