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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7710/2023 R.G. TRA
, nata a San Felice a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Gabriele Porto e e Vincenza Ferrara, unitamente ai quali elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via coste n. 63
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Ida CP_1
Verrengia, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.11.2023, la parte ricorrente, esponeva di aver presentato il 3.4.2023, alla sede domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia CP_1 ai sensi della legge 503/92 ritenendosi invalido nella misura pari o superiore all'80% che veniva respinta in data 17.4.2023; rappresentava di aver proposto il 28.4.2023 ricorso al Comitato Provinciale che non emetteva alcuna risposta. Pertanto adiva l'intestato Tribunale per sentir: «1) dichiarare che la capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente nella misura pari o superiore all' 80 % ; 2) condannare, per effetto di tale declaratoria, l' alla corresponsione, in favore dell'istante, della CP_1
Pensione di Vecchiaia ai sensi della legge 503/92 in quanto invalido nella misura pari o superiore all'80 % con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per legge»; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, e CP_1 concludendo per il rigetto delle domande. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le
1 note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo come può anche desumersi dal fatto che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'ente convenuto. Va, preliminarmente, riconosciuta la sussistenza del requisito contributivo in quanto la parte ricorrente ha depositato idoneo estratto conto assicurativo, in merito alle cui risultanze nessuna specifica e motivata contestazione è stata mossa dalla parte convenuta. Quanto al merito della domanda, la stessa è infondata. Infatti, le risultanze della consulenza tecnica agli atti evidenziano che la parte ricorrente, pur essendo affetta da patologie invalidanti, non si trova in condizioni di salute tali da renderla invalida in misura pari o superiore all'80%, grado di invalidità richiesto dalla normativa in questione. Infatti, il ctu, sottoposto a visita l'istante, ha concluso ritenendo che le patologie da cui è affetto la ricorrente e, cioè “anacusia sx ed ipoacusia dx;
segni di cervico-lombo-discoartrosi, metatarsalgia bilaterale, gonartrosi bilaterale e sindrome del tunnel carpale bilaterale;
stato ansioso depressivo;
ipertensione arteriosa” determinino una invalidità complessiva “inferiore all'80% (e precisamente 67%), in ciò denotando l'assenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex legge 503/92. Tanto, a partire dalla domanda amministrativa.” (cfr. perizia in atti). Infatti l'ausiliario del giudice, a seguito dell'espletato esame obiettivo, ha specificato che nel
“corso di visita peritale si è potuto registrare la reale incidenza delle singole patologie sulla funzionalità d'organo/apparato e, di conseguenza, sulla percentuale invalidante”. Pertanto, analizzando le diverse patologie di cui sopra, ha evidenziato con riferimento a quella a carico dell'apparato locomotore, che la documentazione in atti ed in ciò supportati dall'evidenza obiettiva registrata in sede di vista peritale, determina una generale riduzione antalgica della funzionalità ma che il “recente approfondimento diagnostico non ha tuttavia messo in evidenza segni strumentali di potenziale sofferenza radicolare. A tale patologia, solo in considerazione della tipologia di lavoro svolto, può essere riconosciuta una invalidità di circa il 30-35%”.
“La documentazione agli atti attesta, poi, un aumento dei valori pressori che solo grazie alla certificazione cardiologica (richiesta in sede di visita peritale e praticata in data 26/03/25), è stata classificata in una II classe funzionale YH (anche se tale conclusione non è supportata da evidenza ecocardiografica, pure richiesta in sede di visita, ma da un ecocardiogramma cui fa riferimento il cardiologo refertante, ma non allegato e non consultabile). A tale patologia, sempre solo se calata nella tipologia di lavoro svolta e anche considerata la II classe funzionale, è da riconoscersi una invalidità del 45%”. Di modesta entità appaiono lo stato ansioso-depressivo (nell'ordine del 10%) e l'ipoacusia stante la buona capacità di comprensione verbale registrata in corso di visita. Queste le conclusioni, ben può affermarsi che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono esser fatte proprie da questo giudicante.
2 Dunque, non sussiste la percentuale richiesta per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Nulla per le spese di lite ex art 152 disp. att. c.p.c. Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede: a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese;
c) spese di ctu liquidate con separato decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti. Santa Maria Capua Vetere, 25.06.2024
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
3
, nata a San Felice a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Gabriele Porto e e Vincenza Ferrara, unitamente ai quali elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via coste n. 63
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Ida CP_1
Verrengia, unitamente e disgiuntamente agli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.11.2023, la parte ricorrente, esponeva di aver presentato il 3.4.2023, alla sede domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia CP_1 ai sensi della legge 503/92 ritenendosi invalido nella misura pari o superiore all'80% che veniva respinta in data 17.4.2023; rappresentava di aver proposto il 28.4.2023 ricorso al Comitato Provinciale che non emetteva alcuna risposta. Pertanto adiva l'intestato Tribunale per sentir: «1) dichiarare che la capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente nella misura pari o superiore all' 80 % ; 2) condannare, per effetto di tale declaratoria, l' alla corresponsione, in favore dell'istante, della CP_1
Pensione di Vecchiaia ai sensi della legge 503/92 in quanto invalido nella misura pari o superiore all'80 % con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per legge»; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, e CP_1 concludendo per il rigetto delle domande. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la ctu medico – legale, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le
1 note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** La domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo come può anche desumersi dal fatto che sul punto non vi è stata contestazione da parte dell'ente convenuto. Va, preliminarmente, riconosciuta la sussistenza del requisito contributivo in quanto la parte ricorrente ha depositato idoneo estratto conto assicurativo, in merito alle cui risultanze nessuna specifica e motivata contestazione è stata mossa dalla parte convenuta. Quanto al merito della domanda, la stessa è infondata. Infatti, le risultanze della consulenza tecnica agli atti evidenziano che la parte ricorrente, pur essendo affetta da patologie invalidanti, non si trova in condizioni di salute tali da renderla invalida in misura pari o superiore all'80%, grado di invalidità richiesto dalla normativa in questione. Infatti, il ctu, sottoposto a visita l'istante, ha concluso ritenendo che le patologie da cui è affetto la ricorrente e, cioè “anacusia sx ed ipoacusia dx;
segni di cervico-lombo-discoartrosi, metatarsalgia bilaterale, gonartrosi bilaterale e sindrome del tunnel carpale bilaterale;
stato ansioso depressivo;
ipertensione arteriosa” determinino una invalidità complessiva “inferiore all'80% (e precisamente 67%), in ciò denotando l'assenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex legge 503/92. Tanto, a partire dalla domanda amministrativa.” (cfr. perizia in atti). Infatti l'ausiliario del giudice, a seguito dell'espletato esame obiettivo, ha specificato che nel
“corso di visita peritale si è potuto registrare la reale incidenza delle singole patologie sulla funzionalità d'organo/apparato e, di conseguenza, sulla percentuale invalidante”. Pertanto, analizzando le diverse patologie di cui sopra, ha evidenziato con riferimento a quella a carico dell'apparato locomotore, che la documentazione in atti ed in ciò supportati dall'evidenza obiettiva registrata in sede di vista peritale, determina una generale riduzione antalgica della funzionalità ma che il “recente approfondimento diagnostico non ha tuttavia messo in evidenza segni strumentali di potenziale sofferenza radicolare. A tale patologia, solo in considerazione della tipologia di lavoro svolto, può essere riconosciuta una invalidità di circa il 30-35%”.
“La documentazione agli atti attesta, poi, un aumento dei valori pressori che solo grazie alla certificazione cardiologica (richiesta in sede di visita peritale e praticata in data 26/03/25), è stata classificata in una II classe funzionale YH (anche se tale conclusione non è supportata da evidenza ecocardiografica, pure richiesta in sede di visita, ma da un ecocardiogramma cui fa riferimento il cardiologo refertante, ma non allegato e non consultabile). A tale patologia, sempre solo se calata nella tipologia di lavoro svolta e anche considerata la II classe funzionale, è da riconoscersi una invalidità del 45%”. Di modesta entità appaiono lo stato ansioso-depressivo (nell'ordine del 10%) e l'ipoacusia stante la buona capacità di comprensione verbale registrata in corso di visita. Queste le conclusioni, ben può affermarsi che la suddetta consulenza è stata eseguita in maniera puntuale e dettagliata, dandosi ampio riscontro dei dati clinici emersi e dei criteri scientifici applicati, sicché le risultanze possono esser fatte proprie da questo giudicante.
2 Dunque, non sussiste la percentuale richiesta per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Nulla per le spese di lite ex art 152 disp. att. c.p.c. Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra domanda ed istanza disattesa così provvede: a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese;
c) spese di ctu liquidate con separato decreto. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti. Santa Maria Capua Vetere, 25.06.2024
Il Giudice
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