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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 7 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 645/2025 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone e domiciliato presso il di lui studio , in Ostuni via A. Diaz n. 77/A, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in , rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa CP_2 CP_3 [...]
, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, ed Per_1 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n.1, come in atti;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 06.3.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato la propria attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato. In particolare
Parte ricorrente nell'anno scolastico 2022/23 ha prestato servizio su contratto a tempo determinato con decorrenza sino al 30 giugno, tuttavia, per i predetti anni non ha percepito l'indennità sostitutiva per ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012, ed ha diritto al pagamento della predetta indennità per i giorni di ferie residui non richiesti e non goduti: in particolare, aveva prestato 302 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 25,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 28,17 di ferie;
che i Dirigenti Scolastici non avevano invitato a fruirne o informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Deduceva in diritto: 1) la violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL 2006-2018. violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 54, della L. n. 228/12 e dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12; 2) la violazione dell'art. 74 del T.U. n. 297/94 e degli artt. 28 e
29 del CCNL del 29/11/2007; 3) la violazione dell'obbligo di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della Direttiva 2003/88 e con l'art. 31 della CDFUE;
4) la violazione dell'art. 2 della Direttiva 2003/88/CE; 5) la violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.958,42 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2022/23 - condannare il al pagamento Controparte_1 della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria
Si costituiva il , in persona del in carica, ed Controparte_1 CP_2 eccepiva, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_1 convenuto;
nel merito, di respingere la domanda, siccome infondata sia in fatto e diritto;
spese vinte.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 7 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta ove parte ricorrente
2 precisava il quantum della domanda, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
, vertendosi in materia attinente a diritti di rilievo costituzionale (diritto alle ferie), il CP_1 cui riconoscimento, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, va necessariamente operato nei confronti del datore di lavoro, da qui la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale e non del singolo istituto, come invece dedotto (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20521 del 28.07.2008 “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del
1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, venendo in considerazione diritti, di sicuro rilievo costituzionale, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto”).
Passando al merito, è circostanza documentata e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratto a tempo determinato per gli aa.ss. 2022/23.
Con il presente giudizio, il lavoratore, non avendo chiesto di fruire dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dalle lezioni e non avendo il Dirigente scolastico invitato a fruirne e non avendolo informato che, in mancanza di fruizione, avrebbe perso il relativo diritto, con il presente giudizio, domanda la condanna del convenuto alla corresponsione CP_1
3 dell'importo di € 828,93 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per i suddetti anni scolastici.
Sulla questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione che ha statuito, con orientamento costante, che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Ordinanza n. 16715 del
17.06.2024, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 28587 del 06.11.2024).
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, attesa la insussistenza di una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato di avere invitato il docente con contratto di lavoro a tempo determinato a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici gli aa.ss.
2022/23, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 1.958,42, come quantificato dal ricorrente e neanche ritualmente contestato, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e delle fasi espletate.
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P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 6.3.2025, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici 2022/23
2. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_1 CP_2 pagamento dell'importo di € 1.958,42, oltre accessori di legge;
3. condanna il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 7 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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