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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11921/2024 avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall' avv. FULVIA Parte_1 C.F._1 CASAGRANDE ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Bologna, viale Angelo Masini n. 12 RICORRENTE contro presso il Tribunale di Torino Controparte_1
RESISTENTE CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare il sesso maschile dell'odierna ricorrente come questione pregiudiziale di merito, e per tale via
2) autorizzare in via primaria ed urgente l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico
3) disporsi la rettifica di attribuzione di sesso con assegnazione ad essa del nome maschile di
, con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino (TO), o ad altro Per_1 competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro dello Stato civile, dell'atto concernente da sesso femminile a sesso maschile, con cambiamento del nome da a Parte_1 Pt_1
. Con vittoria di spese ed accessori.” Per_1
Per il P.M.:
Visto nulla oppone
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.7.2024, a domandato a questo Tribunale di disporre la Parte_1 rettificazione di attribuzione del proprio sesso da femminile a maschile e la rettificazione del proprio prenome da a , autorizzando contestualmente l'esponente a sottoporsi a trattamento Pt_1 Per_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile. A fondamento della domanda parte ricorrente ha allegato una situazione di disforia di genere e documentato il proprio percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile. All'udienza in data 14.1.2025, la parte ricorrente è comparsa personalmente, confermando al Giudice il suo attuale stato di benessere e desiderio di poter completare il suo percorso, anche con lo svolgimento dell'intervento chirurgico. Il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il Pubblico Ministero, visto, nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento. Anzitutto, è il caso di ricostruire brevemente il complesso quadro normativo di riferimento, per come risultante anche alla luce dei più recenti interventi della giurisprudenza costituzionale. Il punto di partenza della disamina è da rintracciare nelle seguenti disposizioni di legge. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. L'interpretazione di queste norme è stata oggetto di significative e recenti pronunce giurisprudenziali. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sent. 221/2015). Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla pagina 2 di 5 richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”. Proprio il fatto che il trattamento medico-chirurgico non sia più indispensabile ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso – alla luce della già menzionata giurisprudenza – è il dato posto a fondamento della recentissima pronuncia della Corte costituzionale di accoglimento parziale della q.l.c. relativa al comma quarto dell'art. 31 d.lgs. 150/2011. Il Giudice delle leggi, infatti, con sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, per irragionevolezza,
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Ad oggi, pertanto, il quadro normativo risultante dal complesso dei citati interventi legislativi e giurisprudenziali è il seguente: per ottenere la rettifica di attribuzione di sesso (e le conseguenti modifiche nel registro dello stato civile) resta necessario rivolgersi al tribunale, ma non è più indispensabile sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, dal momento che la transizione di genere – che il giudice di merito è chiamato ad accertare, assieme al serio e inequivoco intento della persona interessata – può essersi realizzata già attraverso un diverso percorso, fondato, tipicamente, su trattamenti ormonali e sostegno psicologico. In quest'ultimo caso, laddove la persona fosse comunque interessata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, essa potrà farlo liberamente, non essendo più necessario chiedere una preventiva autorizzazione al giudice. Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di Risulta, infatti, dagli atti di causa, che: Parte_1
• a partire dal mese di ottobre 2022, parte ricorrente è stata presa in carico dal Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze), richiedendo di poter iniziare un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile (cfr. relazione psicologica del 30.4.2024: doc. 6 ricorrente);
• in detta sede, sotto stretto controllo medico, ha iniziato a seguire una Parte_1 terapia ormonale masculinizzante, in assenza di controindicazioni, e a svolgere costanti colloqui psicologici e psichiatrici;
• invero, nella relazione endocrinologica del 30.4.2024, si legge quanto segue: “Con la presente si certifica che cui di seguito ci riferiremo al maschile usando il Parte_1 nome , nato a [...] il [...], assume terapia ormonale di affermazione di Per_1 genere mascolinizzante a base di testosterone in dosi gradualmente crescenti su nostra prescrizione da dicembre 2023, in incongruenza di genere. Da allora, ha sempre Per_1 assunto la terapia mascolinizzante in modo regolare e responsabile, effettuando periodici controlli e visite specialistiche presso il nostro Centro, come richiesto dagli specialisti di settore e sotto la supervisione dei genitori. si è mostrato consapevole che i Per_1 cambiamenti corporei ottenuti dovuti alla terapia mascolinizzante non sono completamente reversibili, ovvero che le modificazioni corporee indotte regredirebbero solo parzialmente qualora decidesse di interrompere la terapia ormonale.” (doc. 7 ricorrente)
• nella relazione psicologica del 30.4.2024 è ulteriormente dato leggere che: “Dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile Per identità di genere maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. , infatti, parla di sé al maschile e da quattro anni vive stabilmente al maschile, con riferito beneficio. Le pregresse condizioni psichiatriche sono state adeguatamente prese in carico e non inficiano il percorso di affermazione di genere. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. […] A seguito dell'inizio della terapia ormonale di pagina 3 di 5 Per affermazione di genere, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita come attestato anche dall'ultima visita neuropsichiatrica del 10.4.2024 di Per cui è stata presa visione […] In conclusione, (all'anagrafe ) presenta Pt_1 Parte_1 quadro di Incongruenza/Disforia di genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. […] la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior Per equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di ). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità sessuale e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico” (doc. 6 ricorrente); A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di sicché deve disporsi la rettificazione di Parte_1 attribuzione del suo sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome – pur non essendo espressamente disciplinata dalla l. 164/1982 – consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 d.P.R. 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome di eve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dalla Parte_1 stessa parte ricorrente, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale ormai Pt_1 Per_1
conosciuto nel mondo esterno. Parte_1
Quanto, infine, alla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, si deve osservare che, nel caso di specie, detta autorizzazione non risulta più necessaria, alla luce della già ricordata pronuncia della Corte costituzionale, n. 143/2024, resa pochi giorni dopo il deposito del ricorso. Per i motivi esposti poco sopra, infatti, questo Tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso, la transizione di genere che si è realizzata in ià Parte_1 sulla base del documentato percorso di trattamento ormonale e sostegno psicologico, e nonostante la mancanza – allo stato – di un trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Proprio in questo genere di casi, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale – che ha modificato il quarto comma dell'art. 31 d.lgs. 150/2011 – non risulta più necessaria l'autorizzazione del tribunale all'eventuale futuro trattamento medico-chirurgico. Parte ricorrente potrà dunque intraprenderlo liberamente, ove desiderato, motivo per cui la materia del contendere deve ritenersi, su questo punto, cessata. Le spese processuali sono compensate tra le parti in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 d.P.R. 396/2000 Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata il [...] a [...], Parte_1 attribuendogli il sesso maschile ed il prenome di “ ”. Per_1
pagina 4 di 5 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 1175, parte 2, Serie B, Uff. 2, Torino, anno 2006) Parte_1 facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come e come ” Per_3 Per_1 e non altrimenti. Dichiara cessata la materia del contendere in punto autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Compensa tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13 giugno 2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11921/2024 avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa dall' avv. FULVIA Parte_1 C.F._1 CASAGRANDE ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Bologna, viale Angelo Masini n. 12 RICORRENTE contro presso il Tribunale di Torino Controparte_1
RESISTENTE CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare il sesso maschile dell'odierna ricorrente come questione pregiudiziale di merito, e per tale via
2) autorizzare in via primaria ed urgente l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico
3) disporsi la rettifica di attribuzione di sesso con assegnazione ad essa del nome maschile di
, con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino (TO), o ad altro Per_1 competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro dello Stato civile, dell'atto concernente da sesso femminile a sesso maschile, con cambiamento del nome da a Parte_1 Pt_1
. Con vittoria di spese ed accessori.” Per_1
Per il P.M.:
Visto nulla oppone
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.7.2024, a domandato a questo Tribunale di disporre la Parte_1 rettificazione di attribuzione del proprio sesso da femminile a maschile e la rettificazione del proprio prenome da a , autorizzando contestualmente l'esponente a sottoporsi a trattamento Pt_1 Per_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile. A fondamento della domanda parte ricorrente ha allegato una situazione di disforia di genere e documentato il proprio percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile. All'udienza in data 14.1.2025, la parte ricorrente è comparsa personalmente, confermando al Giudice il suo attuale stato di benessere e desiderio di poter completare il suo percorso, anche con lo svolgimento dell'intervento chirurgico. Il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione. Il Pubblico Ministero, visto, nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento. Anzitutto, è il caso di ricostruire brevemente il complesso quadro normativo di riferimento, per come risultante anche alla luce dei più recenti interventi della giurisprudenza costituzionale. Il punto di partenza della disamina è da rintracciare nelle seguenti disposizioni di legge. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. L'interpretazione di queste norme è stata oggetto di significative e recenti pronunce giurisprudenziali. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (sent. 221/2015). Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte ha sottolineato “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla pagina 2 di 5 richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”. Proprio il fatto che il trattamento medico-chirurgico non sia più indispensabile ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso – alla luce della già menzionata giurisprudenza – è il dato posto a fondamento della recentissima pronuncia della Corte costituzionale di accoglimento parziale della q.l.c. relativa al comma quarto dell'art. 31 d.lgs. 150/2011. Il Giudice delle leggi, infatti, con sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, per irragionevolezza,
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Ad oggi, pertanto, il quadro normativo risultante dal complesso dei citati interventi legislativi e giurisprudenziali è il seguente: per ottenere la rettifica di attribuzione di sesso (e le conseguenti modifiche nel registro dello stato civile) resta necessario rivolgersi al tribunale, ma non è più indispensabile sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, dal momento che la transizione di genere – che il giudice di merito è chiamato ad accertare, assieme al serio e inequivoco intento della persona interessata – può essersi realizzata già attraverso un diverso percorso, fondato, tipicamente, su trattamenti ormonali e sostegno psicologico. In quest'ultimo caso, laddove la persona fosse comunque interessata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, essa potrà farlo liberamente, non essendo più necessario chiedere una preventiva autorizzazione al giudice. Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di Risulta, infatti, dagli atti di causa, che: Parte_1
• a partire dal mese di ottobre 2022, parte ricorrente è stata presa in carico dal Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (Firenze), richiedendo di poter iniziare un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile (cfr. relazione psicologica del 30.4.2024: doc. 6 ricorrente);
• in detta sede, sotto stretto controllo medico, ha iniziato a seguire una Parte_1 terapia ormonale masculinizzante, in assenza di controindicazioni, e a svolgere costanti colloqui psicologici e psichiatrici;
• invero, nella relazione endocrinologica del 30.4.2024, si legge quanto segue: “Con la presente si certifica che cui di seguito ci riferiremo al maschile usando il Parte_1 nome , nato a [...] il [...], assume terapia ormonale di affermazione di Per_1 genere mascolinizzante a base di testosterone in dosi gradualmente crescenti su nostra prescrizione da dicembre 2023, in incongruenza di genere. Da allora, ha sempre Per_1 assunto la terapia mascolinizzante in modo regolare e responsabile, effettuando periodici controlli e visite specialistiche presso il nostro Centro, come richiesto dagli specialisti di settore e sotto la supervisione dei genitori. si è mostrato consapevole che i Per_1 cambiamenti corporei ottenuti dovuti alla terapia mascolinizzante non sono completamente reversibili, ovvero che le modificazioni corporee indotte regredirebbero solo parzialmente qualora decidesse di interrompere la terapia ormonale.” (doc. 7 ricorrente)
• nella relazione psicologica del 30.4.2024 è ulteriormente dato leggere che: “Dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile Per identità di genere maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. , infatti, parla di sé al maschile e da quattro anni vive stabilmente al maschile, con riferito beneficio. Le pregresse condizioni psichiatriche sono state adeguatamente prese in carico e non inficiano il percorso di affermazione di genere. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico. […] A seguito dell'inizio della terapia ormonale di pagina 3 di 5 Per affermazione di genere, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita come attestato anche dall'ultima visita neuropsichiatrica del 10.4.2024 di Per cui è stata presa visione […] In conclusione, (all'anagrafe ) presenta Pt_1 Parte_1 quadro di Incongruenza/Disforia di genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. […] la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior Per equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di ). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità sessuale e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico” (doc. 6 ricorrente); A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di sicché deve disporsi la rettificazione di Parte_1 attribuzione del suo sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome – pur non essendo espressamente disciplinata dalla l. 164/1982 – consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 d.P.R. 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome di eve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dalla Parte_1 stessa parte ricorrente, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale ormai Pt_1 Per_1
conosciuto nel mondo esterno. Parte_1
Quanto, infine, alla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, si deve osservare che, nel caso di specie, detta autorizzazione non risulta più necessaria, alla luce della già ricordata pronuncia della Corte costituzionale, n. 143/2024, resa pochi giorni dopo il deposito del ricorso. Per i motivi esposti poco sopra, infatti, questo Tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso, la transizione di genere che si è realizzata in ià Parte_1 sulla base del documentato percorso di trattamento ormonale e sostegno psicologico, e nonostante la mancanza – allo stato – di un trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Proprio in questo genere di casi, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale – che ha modificato il quarto comma dell'art. 31 d.lgs. 150/2011 – non risulta più necessaria l'autorizzazione del tribunale all'eventuale futuro trattamento medico-chirurgico. Parte ricorrente potrà dunque intraprenderlo liberamente, ove desiderato, motivo per cui la materia del contendere deve ritenersi, su questo punto, cessata. Le spese processuali sono compensate tra le parti in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 d.P.R. 396/2000 Rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata il [...] a [...], Parte_1 attribuendogli il sesso maschile ed il prenome di “ ”. Per_1
pagina 4 di 5 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 1175, parte 2, Serie B, Uff. 2, Torino, anno 2006) Parte_1 facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come e come ” Per_3 Per_1 e non altrimenti. Dichiara cessata la materia del contendere in punto autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Compensa tra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13 giugno 2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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