Articolo 3 della Legge 2 febbraio 1960, n. 68
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 marzo 1960
Art. 3.
Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purche', a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.
Entrata in vigore il 16 marzo 1960
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