Art. 3.
Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purche', a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.
Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purche', a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.