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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di EZ, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 834 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Tino Maccarone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Conegliano (TV), via Madonna, n. 71
appellante contro
RO
(P. Iva ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pedrett ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona, via del Pontiere, n. 12/a;
appellata
Oggetto della causa:
pagina 1 di 17 giudizio di riassunzione a seguito della SS della sentenza n. 2844/2020 della Corte di Appello di EZ.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettate le eccezioni preliminari dell'appellata di nullità della citazione e\o di decadenza dell'azione di riassunzione, in accoglimento della domanda proposta dall'appellante per i motivi e le argomentazioni riportate in atto di citazione del 30.12.2013 e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte – seconda sezione civile - nell'ordinanza n. 03524\2024, depositata in data 07.02.2024,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e dichiararsi la giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia concluso inter-partes in data
17.07.2003, formalizzato con raccomandata datata 23.03.2007 e comunque
l'intervenuta risoluzione del contratto per gravi inadempimenti della società̀ preponente.
Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità̀ per difetto di giusta causa del recesso senza preavviso dal contratto di agenzia sottoscritto in data 17.07.2003, formalizzato dal con raccomandata datata 12.03.2007. Parte_2
Condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
a corrispondere alla società̀ attrice la complessiva somma di €.122.161,33 o la diversa somma anche maggiore o minore che risulterà̀ di giustizia, a titolo di indennità̀ di mancato preavviso, di indennità̀ suppletiva di clientela, di indennità̀ meritocratica, di indennità̀ di fine rapporto ex art.1751 c.c., somma da maggiorare di interessi e rivalutazione dal 30.09.2007 al saldo effettivo.
Condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
a corrispondere alla società̀ attrice la somma di €.8.713,17 o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà̀ di giustizia, a titolo di provvigioni non liquidate per il periodo da gennaio a marzo 2007, somma da maggiorare di interessi e rivalutazione dal 30.09.2007 al saldo.
pagina 2 di 17 Spese e compenso professionale dell'avvocato rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
IN ISTRUTTORIA: ammettere le istanze istruttorie non ammesse o pretermesse da parte del Giudicante e quelle dedotte con la seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 1.07.2011 e, in particolare, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitolati da ritenersi per preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. << tra il secondo semestre del 2006 e il primo del 2007, la Parte_2
procedette ad una ristrutturazione della rete commerciale di vendita, interrompendo unilateralmente i contratti con 12 dei 15 agenti esclusivisti per il marchio ? >> CP_2
2. << al momento del cambio di zona di competenza dalla zona Emilia-
Romagna-San Marino a quella delle provincie di Pesaro-Urbino, Rovigo,
Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì̀-Cesena, Rimini, San Marino, avvenuto nel luglio 2005, fu rammostrato al sig. un resoconto degli incassi per Pt_1
l'anno 2004 delle nuove zone?>>
3. <<il resoconto di cui al punto precedente rappresentava un totale vendite inferiore del rispetto a quello relativo alle zone vendita sino ad allora trattate dal sig.>> Pt_1
4. << Circa a giugno del 2006, il sig. scoprì che il resoconto Pt_1 rammostratigli e di cui al capitolato n°1, corrispondeva all'estratto storico delle vendite nelle zone assegnategli, invece che al totale degli affari conclusi nell'anno 2004? >>
5. << dal secondo semestre 2006 il sig. protestò con la Pt_1 Pt_2
affinché́ gli venisse riaffidata la zona di competenza contrattuale (tutta
l'Emilia-Romagna e San Marino) denunciando il calo delle provvigioni e ricevendo dalla convenuta un rifiuto?>>
6. << che il calo delle provvigioni di cui al punto precedente, fu pari al 50% tra il 2004\2005 e il 2006, e per circa 80.000 euro annui? >>
pagina 3 di 17 7. << dalla data d'esecuzione del contratto intercorso tra le parti e sino alla cessazione dello stesso, la mancò d'inviare all'attrice: - la copia delle Pt_2
fatture intestate ai clienti trattati dal sig. ; Pt_1
- la copia delle fatture intestate ai clienti trattati dal sig. ; Pt_1
- la copia delle note d'accredito inviate ai clienti trattati dal sig. e Pt_1
relative alle vendite non perfezionate;
- la copia delle liste dei saldi degli ordini annullati per ritardata o omessa consegna da parte della >> Parte_2
8. << l' rifiutò di pagare alla le Parte_2 Parte_3
competenze provigionali relative al mese di febbraio 2007? >>
9. << l' rifiutò di pagare alla le Parte_2 Parte_3
competenze provigionali relative alla campagna promozionale e pubblicitaria denominata “corner optotrades” come da lista clienti che le si rammostra
(doc. 21)? >>
10. << i fatti descritti ai 3 punti precedenti, furono oggetto di ripetute rimostranze dal 2003 al 2007, da parte del sig. verso il sig. Pt_1 Pt_4
e verso la >> 11. << le provvigioni pagate dalla Parte_2 Parte_2
alla fatto salvo per il primo trimestre (settembre- Parte_5
dicembre 2003) furono calcolate sulle fatture emesse a seguito di ordini effettuati da clienti, di cui il sig. era l'agente di riferimento? >> Pt_1
12. <<i>
agenzia svolta dalla P. Distribuzione Ottica di CO IO & c. nel periodo settembre 2003 – marzo 2007?>> 13. << il negozio di cui lei è il titolare, diventò cliente della nel periodo settembre 2003-marzo 2007, Parte_2
dopo essere stato contattato dal sig. , aver ricevuto la visita dello Pt_1
stesso per la promozione di prodotti di ottica della marca HN MO per conto della ?>> Pt_2
pagina 4 di 17 14. << prima del contatto ricevuto col sig. , per conto della Pt_1 Pt_2
il suo negozio non trattava occhiali della succitata marca HN
[...]
MO?>>
15. << per le zone di competenza come contrattualmente stabilite, gli cchiali di marca HN MO mai sono stati commercializzati e distribuiti prima del 2003 dalla ? >> Pt_2
16. << mai la e la sottoscrissero alcun Parte_3 CP_3
contratto di collaborazione e\o di agenzia nel 2007 e negli anni successivi? >>
S'indicano a testimoni i sig.ri:
RT di Ferrara;
di Mestre (VE); di Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Riccione (RN); di Torino;
di Rimini;
Testimone_4 Testimone_5 [...]
di Pescara, il dr. di Conegliano (TV) su tutti i Tes_6 Testimone_7
capitolati di prova eccetto i numeri 13 e 14.
Sui capitolati di prova n° 6 e n° 11 il dr. di Conegliano (TV) Testimone_7
e il dr. Via Einaudi, 74 Mestre (VE). Tes_8
Sul capitolato di prova n°16 s'indica a teste il r.l. della – Via CP_3
Scirea, 11\a Parma.
Sui capitolati di prova n° 13 e n° 14 s'indicano a testi i rappresentanti legali dei seguenti esercizi commerciali, e comunque i proprietari degli omonimi negozi:
AU LO RA. (….). Pt_3
Disporsi inoltre CTU tecnico-contabile atta alla verificazione e quantificazione dell'indennità̀ dovuta dalla convenuta ex art. 1751 c.c. e d'indennità̀ per mancato preavviso, e comunque del dovuto come in atto introduttivo posta
l'assenza della documentazione di cui ai numeri da 10 a 23 depositata nel procedimento di primo grado con la memoria istruttoria a prova diretta.
Disporsi, infine, ex art. 210 c.p.c presso la convenuta, l'acquisizione agli atti delle fatture di vendita relative alle zone Pesaro-Urbino, Rovigo, Ferrara,
Bologna, Ravenna, Forlì̀-Cesena, Rimini, San Marino, per gli anni 2003-2004-
2005
pagina 5 di 17 Si fa formale istanza di reperimento ed acquisizione agli atti, con ricerca preddo la Corte d'Appello di EZ o presso il Tribunale di Padova, della documentazione dimessa in primo grado dal n° 10 al n° 23 che sembra non essere stata tasmessa in occasione dell'impugnazione e che non è stata valutata dal C.T.U.
Per RO
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
Dichiarare la nullità della citazione per difetto requisito ex art. 163 n. 3 e 4
c.p.c. per tutto quanto dedotto sul punto in comparsa di risposta e, conseguentemente la decadenza dell'appellante dal giudizio di rinvio ex art.
393 c.p.c.
Nel merito:
Rigettare tutte le domande di merito svolte dall'attore nel presente giudizio in quanto oggetto di statuizioni definitive di questa stessa Corte d'Appello rese nella sentenza definitiva n. 2844/2020 emessa il 30.7.2020 e pubblicata il
29.10.2020, pacificamente non impugnate nel giudizio di Cassazione in esito al quale è stato disposto il presente rinvio, con statuizione che legittimava solo una revisione dei dicta di regolamentazione dei capi riguardanti le spese di lite in conformità a quanto disposto su di essi, in punto di diritto, dalla Suprema
Corte remittente.
In applicazione del principio di diritto disporsi la compensazione delle spese di lite per tutti i pregressi gradi di giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
In via istruttoria:
pagina 6 di 17 Come indicato in comparsa di risposta, richiamando tutte le produzioni ed istanze ivi indicate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_5
premettendo:
[...]
- che in data 17.7.2003 aveva sottoscritto con la preponente Parte_2
(ora ) un contratto di agenzia, avente ad oggetto l'incarico CP_1
di promuovere per conto della stessa la conclusione delle vendite di montature per occhiali da vista e da sole nella zona dell'Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino,
- che con scrittura privata di integrazione di contratto del 27.7.2005 la zona di vendita veniva modificata,
- che con nota del 22.2.2007 aveva comunicato alla l'inizio Parte_2
della collaborazione con altra società per la distribuzione di occhiali non in concorrenza con la collezione affidata all'originaria preponente, nonché la volontà di rinunciare al nuovo incarico, nel caso di riorganizzazione delle zone di vendita,
- che in data 12.3.2007 le aveva quindi comunicato il recesso Parte_2
dal rapporto contrattuale per giusta causa,
- che con nota del 27.3.2007 essa aveva contestato la fondatezza e la legittimità del recesso di cui sopra, dichiarando di recedere essa stessa dal contratto di agenzia per giusta causa,
- che con successiva nota del 30.9.2007 aveva infine diffidato la preponente al pagamento della complessiva somma di euro 130.874,50, oltre interessi legali, a titolo di indennità di fine rapporto, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, indennità per mancato preavviso e provvigioni non liquidate,
pagina 7 di 17 agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della giusta causa di recesso dal contratto di agenzia e la conseguente condanna della controparte alla corresponsione della somma dovuta per le indennità di cui innanzi e le provvigioni maturate e non liquidate per il periodo compreso tra il gennaio ed il marzo 2007, nonché l'accertamento dell'illegittimità per difetto di giusta causa del recesso operato dalla preponente.
Costituitasi in giudizio, rilevava che il recesso dal contratto di Parte_2
agenzia da parte di non era sostenuto da giusta Parte_5
causa e, dunque, era illegittimo e chiedeva pertanto il rigetto integrale delle domande attoree;
in via riconvenzionale, domandava poi a propria volta la condanna della società agente alla restituzione della somma di € 13.553,48, spettante a titolo di provvigioni pagate in eccedenza.
Procedutosi alla istruzione del giudizio con la produzione di documenti, la causa era quindi decisa con la sentenza impugnata in forza della quale il
Tribunale di Padova:
- ritenuta l'infondatezza della domanda di accertamento della giusta causa di recesso dell'agente, atteso che il rapporto di agenzia si era estinto per effetto del recesso per giusta causa anteriormente perfezionatosi con nota del 12.3.2007, ad iniziativa di Parte_2
- riscontrata l'assenza di interesse ad agire in ordine alla domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità per difetto di giusta causa del recesso di formalizzato con nota del 12.3.2007, attesa la mancata Parte_2 specifica allegazione da parte dell'attrice dei fatti costituitivi previsti dalla legge e dagli accordi applicabili al rapporto,
- opinato non potersi accogliere la richiesta di pagamento delle provvigioni non liquidate, stante la mancata allegazione dei singoli affari conclusi,
- attesa infine la genericità delle allegazioni relative ai fatti costituitivi della pretesa restitutoria esercitata in via riconvenzionale,
pagina 8 di 17 rigettava le domande di entrambe le parti, compensando parzialmente le spese del giudizio e condannando l'attrice a rifondere la quota residua in favore della convenuta.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia proponeva appello la società Parte_5
chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata.
[...]
L'appellante lamentava l'erronea valutazione del Tribunale circa l'inadeguatezza del proprio recesso, in quanto successivo a quello effettuato da l'erronea esclusione della indagine sulla propria giusta causa di Parte_2 recesso, nonché l'erroneo rigetto della domanda di liquidazione delle indennità
e delle provvigioni.
(già , costituitasi in giudizio, eccepiva CP_1 Parte_2
l'inammissibilità del gravame, attesa l'ormai intervenuta estinzione della società appellante all'atto di proposizione dell'impugnazione, in quanto nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, e spiegava appello incidentale, contestando la sentenza nella parte in cui non aveva accolto la domanda riconvenzionale.
La Corte d'Appello di EZ, pronunciandosi in via non definitiva con la sentenza n. 1787/2018, rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ed accoglieva la domanda attorea di accertamento dell'insussistenza di giusta causa di recesso della società preponente, rimettendo la causa in istruttoria per la verifica e la quantificazione delle indennità e delle provvigioni dovute o da restituire, ove pagate in eccedenza.
Avverso la precitata sentenza non definitiva, proponeva ricorso per SS
rilevando che la pronuncia aveva errato: RO
- nel ritenere ammissibile l'appello proposto dalla società attrice, sebbene nelle more del giudizio fosse intervenuta la sua cancellazione,
- nell'escludere che il proprio recesso fosse stato determinato da una giusta causa,
- nello statuire che la missiva del 22.2.2007 avrebbe offerto la prova pagina 9 di 17 dell'assenza del pericolo di concorrenza,
- nel rimettere in istruttoria la causa in assenza nell'atto di citazione della deduzione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
, in qualità di ex socio della Parte_1 Parte_5
resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 18081/2023 la Corte Suprema di Cassazione rigettava peraltro il ricorso, condannando la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente:
- confermando la correttezza della soluzione della Corte di Appello, in ordine all'ammissibilità dell'appello nel caso di società estinta,
- affermando che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, non potendo trovare ingresso una critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi dal medesimo esaminati.
Procedutosi all'istruzione della causa d'appello mediante l'espletamento di
CTU contabile volta a verificare la correttezza dei conteggi espressi dalle parti in merito ai crediti rispettivamente rivendicati, con specifico riferimento alle indennità e alle provvigioni pretese dall'appellante principale e alla domanda riconvenzionale di recupero del pagamento di provvigioni eccedenti le effettive spettanze dell'agente, la causa era quindi decisa con la sentenza definitiva n.
2844/2020, in forza della quale questa Corte accoglieva parzialmente entrambi gli appelli, principale ed incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
In particolare, alla luce delle risultanze della relazione peritale depositata in atti:
- una volta riconosciuta alla società appellante la spettanza dell'importo di €
29.827,08 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, di indennità di fine rapporto e di indennità suppletiva di clientela,
pagina 10 di 17 - altresì verificato che il credito della preponente relativo a pagamenti effettuati in eccesso ammontava invece ad € 12.121,58,
- ed operata quindi compensazione tra le rispettive ragioni di credito, condannava al pagamento del residuo importo di € 17.705,50 RO
in favore della società agente, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
3. Il giudizio di Cassazione
Avverso la sentenza definitiva di secondo grado ha poi proposto ricorso per SS , quale ex socio della Parte_6 Parte_5
impugnando le sole statuizioni rese dalla Corte di Appello in punto di spese di lite, in quanto quest'ultima non aveva proceduto ad una regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (primo motivo di impugnazione) ed aveva disposto la compensazione di quelle del secondo grado (secondo motivo di impugnazione). ha resistito con controricorso. RO
Con ordinanza n. 3524/2024 del 7.2.2024, il Supremo Collegio ha cassato con rinvio la sentenza impugnata:
- accogliendo il primo motivo di ricorso,
- dichiarando assorbito il secondo,
- rinviando il giudizio a questa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di SS.
In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata, pur accogliendo parzialmente l'appello principale, nulla aveva disposto in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio di prime cure, così contravvenendo al consolidato principio per il quale il Giudice, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese giudiziali alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cpc, la riforma della pronuncia del primo giudice determina altresì la caducazione del capo della sentenza relativo alle spese.
pagina 11 di 17
4. Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione ex art. 392 cpc il , ha quindi riassunto il giudizio Pt_1
avanti a questo ufficio, richiamandosi alle conclusioni già formulate nei propri atti di causa e chiedendo la rifusione delle spese e dei compensi professionali dovuti per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la società ha eccepito l'infondatezza RO
e/o nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, stante la natura indeterminata e/o indeterminabile del petitum e/o della causa petendi, poiché la parte riassumente aveva formulato nel giudizio le medesime conclusioni di merito e istruttorie rassegnate nella causa di appello, mentre l'unica questione che risultava ivi devoluta era quella afferente alla statuizione sulle spese di lite.
Con ordinanza del 19.9.2024, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, all'esito della quale la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
5. I motivi della decisione
5.1 Preliminarmente questo Collegio non ritiene accoglibile l'eccezione preliminare, formulata dalla di nullità della citazione per RO
difetto dei requisiti ex art. 163, nn. 3) e 4) cpc, dal momento che l'atto in riassunzione contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
E se è vero che esso ripropone tutte le conclusioni già contenute nei precedenti gradi di giudizio (comprese le istanze istruttorie), è pure innegabile che l'atto stesso:
- da un lato, richiama espressamente il contenuto del provvedimento della
Cassazione, in base al quale la riassunzione è proposta innanzi a questa
Corte di Appello,
- d'altro lato, formula altresì richiesta di refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
pagina 12 di 17 Conseguendone allora che, essendo in realtà ben determinato l'oggetto delle domande svolte, spetta a questa Corte non tanto di accogliere l'eccezione preliminare quanto piuttosto, al contrario, di valutare la fondatezza delle pretese così azionate.
5.2 In proposito, dovendo dapprima valutarsi le questioni di merito, ritiene il collegio di essere tenuto a rispettare il limite del devolutum, essendo l'oggetto del giudizio fissato esclusivamente dalla sentenza di SS.
Nella fattispecie oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa sui capi cassati della sentenza di merito e su quelli da essi eventualmente dipendenti. La questione che ci occupa ha infatti visto succedersi due ricorsi per Cassazione:
- il primo proposto da avverso la sentenza non definitiva RO
della Corte di Appello di EZ che negava che il recesso dal contratto di agenzia operato dalla stessa società fosse stato determinato da giusta causa e pertanto la condannava alle spese del grado,
- il secondo avverso la sentenza definitiva della Corte stessa, proposto dal
, nella sua qualità di ex socio della Pt_1 Parte_5
avente ad oggetto le sole statuizioni rese dalla sentenza di seconde cure in punto di spese di lite.
Il primo ricorso è stato deciso con l'ordinanza della Suprema Corte n.
18081/2023, che pronunciava il rigetto del ricorso, condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente, sicché in merito ad esso nulla resta da discutere.
Il secondo è stato invece definito con l'ordinanza n. 3524/2024 pubblicata il
7.2.2024, da cui scaturisce il presente giudizio di riassunzione, la quale ha così statuito: “Effettivamente la sentenza impugnata, che ha accolto parzialmente
l'appello principale, nulla ha disposto circa la regolamentazione delle spese del giudizio di prime cure, contravvenendo al consolidato principio di questa
Corte per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo
pagina 13 di 17 regolamento delle spese giudiziali alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronunzia che ha statuito sulle spese … In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto;
il secondo motivo va dichiarato assorbito;
la decisione impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di
Appello di EZ in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio”.
Appare allora evidente che, in relazione a tale secondo ricorso, quanto devoluto al giudice del rinvio è solo la statuizione relativa alle spese di lite, mentre le ulteriori determinazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di
EZ, inerenti all'accoglimento parziale delle domande svolte dall'agente, non essendo state fatte oggetto di ulteriore impugnazione, devono ormai considerarsi non più sindacabili in quanto coperte da giudicato, conseguendone l'inammissibilità delle domande che ad esse si riferiscono.
5.3 Quanto invece alla statuizione sulle spese di lite, una volta osservato:
- che la sentenza di secondo grado, dopo aver parzialmente accolto sia l'appello principale che l'appello incidentale, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha conclusivamente condannato RO
a pagare alla controparte la somma di € 17.705,50, oltre interessi legali e rivalutazione dal 30/09/2007 al saldo effettivo,
- che, ciò nonostante, nulla ha statuito in merito alle spese relative al primo grado di giudizio mentre, quanto al secondo grado, ha disposto l'integrale compensazione delle spese in ragione di un asserito accoglimento dei due appelli in misura analoga, ritiene il collegio che siffatta determinazione sia erronea.
In proposito, infatti, in coerenza con i principi espressi dagli artt. 91 e 92 cpc ed in forza del criterio del decisum, secondo cui il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n.
226), le spese sia del primo che del secondo grado di lite non possono che pagina 14 di 17 essere poste a carico della parte conclusivamente soccombente, e cioè di
[...]
la quale, all'esito dell'operata compensazione fra le rispettive CP_1
ragioni di dare ed avere, ha comunque visto concludersi la controversia con la propria condanna al versamento dell'importo, sia sostanzialmente che giuridicamente ben apprezzabile, di oltre € 17.000,00 in favore della controparte.
Il che comporta la liquidazione dei compensi sulla base dello scaglione compreso fra € 5.200 ed € 26.000, da determinarsi peraltro nel minimo in ragione di una comunque parziale soccombenza anche in capo alla parte vittoriosa (che ha visto in parte accogliere le pretese avanzate dalla controparte), e quindi da liquidare in euro 2.540,00 per il primo grado di lite innanzi al Tribunale di Padova (fase di studio per euro 460,00; fase introduttiva per euro 389,00; fase istruttoria per euro 840,00 e fase decisionale per euro
851,00), nonché in euro 2.906,00 per il grado di lite innanzi alla Corte di
Appello di EZ (fase di studio per euro 567,00; fase introduttiva per euro
461,00, fase istruttoria per euro 922,00 e fase decisionale per euro 956,00),
Sempre in forza del principio della soccombenza devono porsi a carico della anche le spese della CTU espletata nel giudizio di appello, Controparte_4 volta a determinare la misura delle indennità dovute e, dunque, l'ammontare dei rispettivi crediti.
Per quanto concerne, poi, le spese del giudizio di Cassazione, la cui liquidazione è stata pure rimessa a questa Corte dal Supremo Collegio, le stesse devono essere poste a carico della resistente in quanto il RO
ricorrente è risultato completamente vittorioso dinanzi al giudice di Pt_1
legittimità avendo ottenuto l'accoglimento del proprio gravame, al quale la
Contr società aveva resistito con controricorso e vanno liquidate tenendo conto del medesimo scaglione di valore di cui sopra, in base ai valori medi della tariffa di riferimento, per un totale di euro 3.082,00 (fase di studio per euro
1.276,00; fase introduttiva per euro 1.134,00; fase decisionale per euro 672,00).
6. Le spese di lite del presente procedimento
pagina 15 di 17 Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite del giudizio di rinvio, del fatto che il non si è limitato a richiedere la modifica delle statuizioni relative Pt_1
alle spese, oggetto della pronuncia di SS, ma ha peraltro altresì inammissibilmente riproposto in questa sede l'istanza di accoglimento delle domande di merito sulle quali era già sceso il giudicato, ricorrono i presupposti per compensarle integralmente fra le parti in causa, stante la reciproca soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di appello di EZ, definitivamente decidendo nella causa di riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n.
3524/2024 pubblicata in data 7.2.2024, così pronuncia:
1. dichiara inammissibile la riproposizione da parte di delle Parte_1
questioni relative al merito della vicenda, in quanto già passate in giudicato;
2. condanna (già al pagamento in favore RO Parte_2
di , in qualità di ex socio della società Parte_1 Parte_5
della complessiva somma di euro 2.540,00, oltre Iva e cpa
[...]
come per legge, a titolo di spese di lite relative al primo grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Padova (R.G. 12312/2010), con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Tino Maccarone quale procuratore antistatario;
3. condanna (già al pagamento in favore RO Parte_2
di , in qualità di ex socio della società Parte_1 Parte_5
della complessiva somma di euro 2.906,00, oltre Iva e cpa
[...]
come per legge, a titolo di spese relative al grado di appello innanzi alla
Corte di Appello di EZ (R.G. 96/2014), con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Tino Maccarone quale procuratore antistatario;
4. condanna (già al pagamento in favore RO Parte_2
di , in qualità di ex socio della società Parte_1 Parte_5
pagina 16 di 17 della complessiva somma di euro 3.082,00, oltre Iva e cpa Parte_5
come per legge, a titolo di spese di lite relative al giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza n. 3524/2024, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Tino Maccarone quale procuratore antistatario;
5. compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di riassunzione;
6. pone a carico di (già le spese di CTU, RO Parte_2
liquidate come da decreto del 29.4.2019 della Corte di Appello di
EZ.
EZ, così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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