Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17 , recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457 .