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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1380/2023
promossa da
, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Garimberti Parte_1 n. 6, presso lo studio dell'avv. Marilena Secchi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Parma, Piazzale della Macina n.3, presso lo studio dell'avv. Roberto Carnevali, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato ed iscritto a rg.n.2427/2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, lo (di seguito Controparte_1 solo ), al fine di sentirne accertare e dichiarare la sua responsabilità professionale nella ge- CP_1 stione della propria posizione fiscale, e, per l'effetto, sentirlo condannare a tenerlo indenne dalle conse- guenze di un accertamento tributario, notificato anche nei suoi confronti, nonché delle spese sostenute nel relativo giudizio introdotto presso la competente Commissione Tributaria.
Più in dettaglio il ricorrente ha ritenuto lo responsabile: CP_1 a) per il negligente e colposo comportamento posto in essere nell'esercizio della professione e, nella spe- cie, per aver trasmesso il modello UNICO 2016 dell'A.S.D. Volley Industry a nome ed a sottoscrizione del sig. , senza conferimento di incarico alcuno del contribuente e senza verificare la rap- Parte_1 presentanza legale dell'associazione; b) per non avere verificato l'esistenza dei presupposti per la scelta del regime agevolato prescelto, cau- sando, per diretta conseguenza, un danno patrimoniale a parte ricorrente in misura corrispondente agli importi già versati e/o tuttora a debito dell'Agenzia delle Entrate per sorte, interessi, sanzioni e spese, oltre che per spese legali necessarie alla propria difesa in sede tributaria.
non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
Il Tribunale di Parma con ordinanza dello 04.07.2023, ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione.
1 “La difesa di parte attrice ha affermato che già Presidente e l.r.p.t. della ASD Volley In- Parte_1 dustry, si è dimesso nel 2014, sostituito da nel Luglio del 2018 si è visto recapitare Controparte_2 dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia una richiesta di chiarimenti finalizzata a verificare la posi- zione tributaria e fiscale dell'Associazione di cui era stato Presidente. In quella sede, ha quindi prodotto il verbale di dimissioni (accettate dal subentrante , con Pt_1 CP_2 restituzione dei libri sociali. L'accertamento si fonda sul fatto che figurava quale firmatario della dichiarazione per l'anno di Pt_1 imposta 2015: lamenta quindi l'attore che, negligentemente, il professionista avrebbe formato la docu- mentazione, trasmessa agli organi competenti, senza averne potere, atteso che il ricorrente aveva già rassegnato le proprie, formali, dimissioni.
La ricostruzione non può essere recepita. Come emerge dalla motivazione della sentenza della Commissione Tributaria che ha rigettato il ricorso di la variazione dei dati relativi al r.l.p.t. è stata comunicata solo il 04.01.2018. Pt_1
Non risulta che abbia provveduto ad avvisare il professionista, che anzi, in sede tributaria ha CP_2 confermato di aver continuato, per l'anno di imposta 2015, ad intrattenere rapporti con il figlio di
[...]
Parte_2
La stessa documentazione versata in atti, relativa alle dimissioni ed al subentro di non Controparte_2 ha data certa anteriore all'accertamento (la data è dell'11.12.2019) e reca l'annotazione 'per ricevuta' del 10.12.2019.
Si deve quindi concludere che sia stato, innanzitutto, (e, con lui, a non provvedere alle Pt_1 CP_2 comunicazioni di rito, presso il REA: se si volesse dare credito alla documentazione prodotta (ove non volutamente contraffatta e artatamente confezionata), ogni pretesa andrebbe rivolta nei confronti del r.l. subentrato, responsabile di non aver avvisato il professionista della variazione.
Nessun addebito al professionista, che non ha ricevuto alcuna formale informazione sul mutamento, che parte attrice assume essersi verificato. Per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole del fatto che, il Tribunale, sulla scorta di una mancata comunicazione di Contr cambio del legale rappresentante dell' al professionista incaricato, ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., senza argomentare nulla sull'assenza di mandato allo , che aveva inviato le dichia- CP_1 razioni fiscali, senza alcun potere di rappresentanza dell'odierno appellante. Osserva che è priva di rilievo la circostanza, evidenziata nell'ordinanza impugnata, del mancato avviso al professionista sul cambio del legale rappresentante, poiché l'intermediario, per normativa di legge, non avrebbe dovuto inviare le dichiarazioni fiscali senza l'autorizzazione/consenso scritto del contribuente. Sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, l'assenza di mandato in capo al professionista per l'invio delle dichiarazioni, risultava dalla documentazione in atti (doc. nn.6, 8, 9, 16 e 19, fasc. I grado) e, tuttavia, lo aveva inoltrato le dichiarazioni fiscali dell' a nome del contri- CP_1 CP_4 buente senza che questi avesse conoscenza di tale adempimento a proprio nome. Parte_1 Afferma che l'ordinanza viola la normativa prevista per l'invio delle dichiarazioni fiscali dal D.P.R. 322/1998. In particolare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 322/1998, mai modificato nella formulazione dei commi 3 e 4, dispone che le dichiarazioni fiscali devono essere sottoscritte dal contribuente o da chi ne ha la rappre- sentanza legale o negoziale, così come le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche, devono
2 essere sottoscritte dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale, a pena di nullità della dichiarazione medesima.
È documentale – ed ammesso esplicitamente dallo – che l'appellante non aveva mai sotto- CP_1 scritto tali dichiarazioni fiscali e quindi non aveva mai conferito mandato allo ai fini della CP_1 predisposizione e dell'invio delle dichiarazioni fiscali dell'associazione, a proprio nome, per l'anno 2015; come documentale risulta l'invio delle dichiarazioni fiscali dell'associazione a nome di , Parte_1 senza alcuna autorizzazione del diretto interessato. Rileva che l'esistenza di un mandato originario alla tenuta della contabilità, non comprende anche l'auto- rizzazione all'invio della dichiarazione dei redditi. Richiama, al riguardo, giurisprudenza secondo la quale, l'obbligo di presentare la dichiarazione non può farsi discendere dal solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l'invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico inca- rico (Comm. Trib. prov.le Brescia sez. III, 27/06/2022, n.225).
Aggiunge, infine, che l'invio della dichiarazione, eventualmente, andava fatta a nome di chi aveva agito Contr in nome e per conto della e non certo a nome di un soggetto con cui lo stesso afferma (do- CP_1 cumenti prodotti) di non aver mai avuto contatti per l'anno interessato dall'accertamento. Con il secondo motivo, lamenta il fatto che, nell'impugnata ordinanza, non sia stato esaminato il profilo dell'ulteriore responsabilità del professionista. Osserva che è documentale che la scelta del regime forfettario, operata dall'intermediario, fosse sottoposta alla condizione dell'iscrizione/affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Pro- mozione Sportiva riconosciuta dal Coni e, per ogni anno contabile era necessaria la verifica di tutti i requisiti per l'accesso al relativo regime premiale;
la mancata verifica di tale iscrizione per l'anno 2015, oggetto di accertamento, al momento della compilazione delle dichiarazioni fiscali da parte dello CP_1
, ha determinato l'impossibilità di usufruire del regime agevolato, con conseguente applicazione di
[...] quello ordinario in tema di tasse, come si evince dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Sussiste quindi un errore professionale del tutto non scusabile, che è stato causa dell'accertamento fiscale ricevuto dal Pt_1 Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio lo con comparsa di costi- Controparte_1 tuzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni. Preliminarmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e richiama giurisprudenza
(Cass.n.18393 del 26.07.2017), secondo la quale non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professio- nisti dello stesso studio per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima. La responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni professionali, per lo svolgimento delle quali è neces- sario un titolo abilitativo, come stabilito dalla Corte di Cassazione “è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'intuitus personae e perciò anche se il professionista è associato ad uno studio”.
, pertanto, avrebbe dovuto rivolgere la domanda al singolo professionista dello , Parte_1 CP_1 asseritamente responsabile degli atti da cui sarebbero derivate le conseguenze pregiudizievoli denunciate. Sul merito.
Sul proposto appello osserva che, , ha affermato di essersi dimesso nell'anno 2014 dalla Parte_1 carica di Presidente della ASD Volley Industry e di essere stato sostituito nella carica da Controparte_2
3 e che, nell'anno 2018, aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento relativo all'anno 2015, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la somma di € 77.392,99, quale firmatario delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla A.S.D. Volley Industry e quindi responsabile, in solido, sia con l' CP_4 che con il legale rappresentante pro tempore . Controparte_2 Ed ancora ha affermato che l'Agenzia delle Entrate ha contestato all' di aver erroneamente CP_4 esercitato l'opzione per il regime forfettario di cui alla L.398/1991, consentita esclusivamente in caso di affiliazione FIVAP, che il consulente fiscale avrebbe dovuto verificare.
Ciò premesso, sul primo motivo, osserva che il Tribunale di Parma ha correttamente evidenziato che la variazione dei dati relativi al legale rappresentante pro tempore dell' era stata comunicata CP_4 solo il 08.01.2018, con la relativa presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, risultava dalla raccomandata a mani ex adverso prodotta (doc.3 fascicolo di primo grado , Pt_1 che la lettera di dimissioni dalla presidenza di , datata 09.12.2014, era stata firmata per Parte_1 ricevuta da solo in data 10.12.2019, ovvero il giorno successivo a quello della data Controparte_2 dell'accertamento fiscale (11.12.2019). Evidenzia che l'appellante non ha contestato che allo fosse stato conferito per il 2014 l'in- CP_1 carico di depositare le dichiarazioni fiscali dell'associazione a proprio nome. Rileva poi che, la documentazione richiamata dall'appellante, non ha alcun rilievo probatorio in merito all'affermata assenza di mandato per l'anno 2015. Si tratta infatti di documentazione (per lo più scambi epistolari tra avvocati, pec, mail, trasmessi dalla dott.ssa all'avv. Marilena Secchi, nonché un sollecito di pagamento inviato a Parte_3 Parte_1 dallo scrivente avvocato) confezionata nell'anno 2019 ed in parte negli anni 2020 e 2021, mentre l'avviso di accertamento (doc.7 fasc. I grado è relativo al periodo di imposta dell'anno 2015, quindi antece- Pt_1 dente di almeno 4 anni. In ogni caso, sia l'avvocato difensore, sia la dott.ssa , professionista associata dello Parte_3 CP_1
, in detta documentazione hanno perentoriamente contestato qualsivoglia addebito.
[...] Nella pec del 27.12.2019, inviata dalla dott.ssa all'avv. Marilena Secchi (doc.8 fasc. I grado Parte_3
, detta professionista ha chiarito che lo Studio ha sempre intrattenuto i rapporti con la Volley Indu- Pt_1 stry tramite , figlio del legale rappresentante , e che , pur non essendo Persona_1 Pt_1 Persona_1 formalmente il legale rappresentante, si era sempre attribuito poteri di rappresentanza dell' CP_4 ha altresì dichiarato che “mai lo studio ha ricevuto comunicazione di modifica del legale rappresentante”. Richiama, al riguardo l'art. 38 c.c. secondo cui la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappre- sentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale, concretamente svolta per conto di essa, risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente e terzi (cfr. Cass.n.19486/2009). Per queste ragioni si deve ritenere che , membro del consiglio direttivo, avesse la facoltà di Persona_1 impegnare contrattualmente l'associazione, conferendo l'incarico di cui trattasi al professionista dello
. CP_1 Il conferimento dell'incarico di redigere e di trasmettere telematicamente le dichiarazioni fiscali dell'As- sociazione anche per gli anni successivi al 2014, si evince in particolare dalla mail del 05.12.2018, inviata da (doc.3 produzioni ), in cui testualmente si dice:”Buongiorno , per- Persona_1 CP_1 Pt_3 dono la mia latitanza. Hai perfettamente ragione, nel frattempo la Volley Industry è stata ceduta. Ti chiedo pertanto se puoi farmi avere le copie delle dichiarazioni fiscali con le relative copie che le girerò a chi di dovere. In ogni caso prima della fine dell'anno definiremo il tutto. Scusa ancora. . Per_1
4 , infatti, non ha richiesto la copia, ma le copie delle denunce fiscali;
se le copie richieste erano Persona_1 più di una ciò sta a significare che l'incarico era stato conferito per più anni. Lo è venuto a sapere del cambio di amministratore dell'associazione solo al ricevimento di CP_1 questa mail. Il conferimento dell'incarico allo per l'anno 2014 (peraltro mai contestato) si evince anche CP_1 dalla lettera dell'11.12.2019, a firma avv. Marilena Secchi (doc.6 fasc. I grado . Pt_1 In detta missiva, detta professionista testualmente afferma: “rimane in discussione l'anno 2014 ……ri- tengo di dover richiamare le disposizioni di cui all'art.2956 in quanto il sig. a memoria, Parte_1 ritiene di avere già provveduto a quanto di sua spettanza”. Nella parcella pro forma del 01.12.2016 prodotta (doc.6 fasc. I grado , ove si era sollecitato il paga- Pt_1 mento, compare la dicitura “redazione delle dichiarazioni tributarie” anche relativamente alle prestazioni per all'anno 2014. Quindi ha riconosciuto, tramite il suo avvocato, di avere provveduto al pagamento dell'elaborazione Pt_1 e del deposito delle dichiarazioni tributarie per l'anno 2014 e pertanto, se ha pagato queste attività, come afferma di aver fatto, è conseguenziale che ne abbia anche conferito l'incarico o quanto meno che abbia ratificato l'atto di chi lo ha conferito.
ha quindi implicitamente riconosciuto di essere stato a conoscenza del fatto che, per l'anno Parte_1 2014, le dichiarazioni fiscali dell'associazione erano state presentate a suo nome dallo : cio- CP_1 nonostante, non ha però revocato l'incarico per l'anno successivo, né comunicato che non era più il legale rappresentante dell'associazione. L'assunto, contenuto a pag.11 dell'atto di appello: “il fatto che lo studio professionale abbia tenuto la Contr contabilità della risulta del tutto irrilevante rispetto agli atti compiuti senza mandato”, viene quindi implicitamente smentito dalla causale della predetta parcella pro forma, che riporta, tra le prestazioni svolte, la redazione delle dichiarazioni tributarie che, almeno limitatamente all'anno 2014, Parte_1 riconosce di aver pagato. Dato che l'incarico professionale non è stato revocato, non può essere logicamente ipotizzabile (né tanto- meno è stato provato), che invece lo specifico incarico di presentazione delle dichiarazioni tributarie non risultasse più conferito per gli anni successivi al 2014. Il professionista dello , se non avesse provveduto all'invio delle dichiarazioni fiscali per conto CP_1 del cliente, prestazione compresa nell'incarico ricevuto, sarebbe incorso in una gravissima responsabilità professionale e l'amministratore della Volley Industry a.s.d. poteva essere soggetto a responsabilità pe- nale. L'affermazione che l'invio della dichiarazione, semmai, andasse fatta a nome di chi aveva agito per conto dell'associazione (quindi di ) e non di , risulta destituita di qualsiasi fondamento. Persona_1 Parte_1 Le dichiarazioni fiscali vanno presentate a nome di chi risulta legale rappresentante dell'ente, non certo di chi conferisce l'incarico professionale al commercialista, o agisce come amministratore di fatto. Dallo Statuto dell'associazione, come più volte chiarito, risultava il legale rappresentante. Parte_1 Nel caso di specie, quindi, non solo , ma anche il nuovo legale rappresentante dell'associa- Parte_1 zione, asseritamente subentrato a quest'ultimo, avevano uno specifico obbligo di rapportarsi con lo CP_1
, comunicando la variazione incriminata, eventualmente revocando l'incarico se non intendevano
[...] avvalersi dello Studio per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il comportamento silente di costoro ha giustificato l'operato dello . CP_1 Sul secondo motivo sostiene che è priva di pregio la tesi sostenuta dall'appellante con riferimento alla responsabilità dello per mancata iscrizione al CONI. CP_1
5 Sostiene che, dal testo dell'avviso di accertamento di cui è causa, risulta che l' ha esercitato CP_4 l'opzione per il regime forfettario di cui alla l.398/91 e che la mancata produzione di documentazione utile a verificare tale requisito, ha comportato la decadenza dal regime forfettario e dalle relative agevo- lazioni. Formalmente i requisiti per l'accesso al regime premiale sussistevano, tant'è che lo statuto (doc. 1 art. 1 lett.c, fasc. I grado prevedeva che l'Associazione era affiliata alla FIPAV. Pt_1
Requisito soggettivo per accedere al regime agevolato, come peraltro riconosciuto dall'odierno appellante nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è lo svolgimento di un'attività sportiva riconosciuta dal CONI, attraverso l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
Quindi correttamente, sotto il profilo formale, il requisito soggettivo sussisteva. Se poi, per ragioni non comunicate allo , tale requisito è venuto meno per mancata affiliazione CP_1 al CONI, l'odierno appellato non può essere ritenuto responsabile delle conseguenze che ne sono derivate. Come risulta dal verbale di accertamento, la Volley Industry A.S.D. non ha ottemperato alle richieste di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la documentazione utile per la verifica dei presupposti per fruire alle agevolazioni previste dalla L.398/91. La documentazione doveva essere trasmessa dall' non certo dallo , che non era CP_4 CP_1 in possesso di nulla al riguardo e che neppure era stato investito dal cliente delle richieste dell'Agenzia delle Entrate. Non competeva certo allo provvedere al rinnovo dell'iscrizione al registro del CONI, curare CP_1 gli adempimenti conseguenziali e conservare la documentazione comprovante questi adempimenti. Lo non ha mai ricevuto comunicazioni dal cliente circa il mancato rinnovo dell'iscrizione a CP_1 questo registro, per cui non poteva verificare ciò che non aveva ricevuto e che neppure era stato comuni- cato. Nessun errore risulta quindi ascrivibile all'operato dello . CP_1
Sul quantum della richiesta risarcitoria. In via del tutto subordinata, contesta le richieste risarcitorie e osserva che l'appellante le quantifica nella misura di quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate, ma non ha provato di avere corrisposto tale importo. Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello e l'indicazione nel dispositivo della sentenza del rigetto della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.06.2025, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva dello , in quanto CP_1 lo statuto sociale depositato dall'appellato (doc. 2 fasc. appello ) prevede, all'art. 7: “Le responsabi- CP_1 lità professionali e patrimoniali nei confronti dei clienti si intendono assunte solidalmente da tutti gli associati;
ciò anche se formalmente il mandato del cliente sia stato conferito a uno di essi… responsabi- lità penali o disciplinari rimangono personali del singolo associato…. Le conseguenze economiche di qualsiasi contestazione o controversia saranno a carico dello il quale si rivarrà sul Controparte_1 diretto responsabile solo in caso di dolo o colpa grave…”. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, è ormai pacificamente riconosciuta la capacità processuale dello Studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di im- putazione di rapporti giuridici, perciò dotato del potere di stare in giudizio, tramite un suo componente o il legale rappresentante (Cass.n.30730/2022).
6 Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni.
Con la sentenza n. 31 del 2023, la Commissione Tributaria ha dichiarato infondato il ricorso del contri- Contr buente giustificando tale decisione con la circostanza che il modello Unico Sc 2016 della Pt_1 trasmesso per via telematica dal professionista/intermediario “…reca la dicitura “firma presente” sia nel campo riservato ai dati del rappresentante firmatario della dichiarazione (e cioè ) che nel Parte_1 campo riservato allo studio di assistenza fiscale incaricato per la presentazione…l'Agenzia, in presenza di risultanze formali che deponevano per la piena regolarità formale dei rapporti di rappresentanza e assistenza fiscale fra il ricorrente e il professionista incaricato, non poteva prendere in considerazione i rapporti privatistici e le eventuali responsabilità relative ai reali rapporti intercorrenti fra la ASD e il professionista incaricato…” (doc.29 fasc. I grado appellante). Ebbene è pacifico che non ha contestato che fosse stato conferito allo l'incarico Parte_1 CP_1 di depositare le dichiarazioni fiscali dell'associazione a proprio nome per l'anno 2014. Il conferimento dell'incarico allo per l'anno 2014 si evince anche dalla lettera CP_1 dell'11.12.2019, a firma avv. Marilena Secchi (doc.6 fasc. I grado . Pt_1 In detta missiva, detto legale testualmente afferma: “rimane in discussione l'anno 2014 ……ritengo di dover richiamare le disposizioni di cui all'art.2956 in quanto il sig. a memoria, ritiene di Parte_1 avere già provveduto a quanto di sua spettanza”. Nella parcella pro forma del 01.12.2016 (doc.6 fasc. I grado , con la quale si era sollecitato il paga- Pt_1 mento, vi è la dicitura “redazione delle dichiarazioni tributarie” anche relativamente alle prestazioni per all'anno 2014. Quindi ha riconosciuto di avere provveduto al pagamento dell'elaborazione e del deposito delle Pt_1 dichiarazioni tributarie per l'anno 2014 e pertanto, se ha pagato queste attività, è conseguenziale che ne abbia anche conferito l'incarico, o quanto meno che abbia ratificato l'atto di chi lo ha conferito.
ha quindi implicitamente riconosciuto di essere stato a conoscenza che, per l'anno 2014, le Parte_1 dichiarazioni fiscali dell' erano state presentate a proprio nome dallo : cionono- CP_4 CP_1 stante, non ha revocato l'incarico per l'anno successivo, né ha comunicato che non era più il legale rap- presentante dell' CP_4 Dato che l'incarico professionale non è stato revocato, non può essere logicamente ipotizzabile (né tanto- meno è stato provato), che invece lo specifico incarico di presentazione delle dichiarazioni tributarie non risultasse più conferito per gli anni successivi al 2014. Ed ancora nella pec del 27.12.2019, inviata dalla dott.ssa all'avv. Marilena Secchi (doc.8 Parte_3 fasc. I grado , detta professionista ha chiarito che lo Studio ha sempre intrattenuto i rapporti con la Pt_1
Volley Industry tramite figlio del legale rappresentante , e che , pur non Persona_1 Pt_1 Persona_1 essendo formalmente il legale rappresentante, si è sempre attribuito nel suo agire poteri di rappresentanza dell'associazione; ha altresì dichiarato che “mai lo studio ha ricevuto comunicazione di modifica del le- gale rappresentante” . Si richiama, al riguardo, quanto disposto dall'art. 38 c.c., secondo cui la responsabilità personale e soli- dale, prevista da tale norma, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale, con- cretamente svolta per conto di essa, risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente e terzi (cfr. Cass.n.19486/2009).
7 Per queste ragioni si deve ritenere che , membro del consiglio direttivo, avesse la facoltà di Persona_1 impegnare contrattualmente l'associazione, conferendo l'incarico di cui trattasi al professionista dello
. CP_1 Si osserva al riguardo che l'appellante non ha contestato il fatto che avesse agito come am- Persona_1 ministratore dell'Associazione. Da ciò consegue che è del tutto ragionevole presumere che, anche per l'anno 2014, l'incarico professio- nale fosse stato conferito direttamente da , ma tuttavia aveva ratificato l'operato Persona_1 Parte_1 del figlio affermando di avere pagato lo per tale attività. CP_1 Si aggiunge che se è vero che per l'invio telematico delle denunce fiscali occorre uno specifico incarico all'intermediario, tuttavia l'art.1 e l'art.3 del D.P.R. 322/1998, diversamente da quanto affermato, non richiedono, che detto incarico debba essere conferito per iscritto. Non è poi corretta l'affermazione che l'invio della dichiarazione andasse fatta a nome di chi avesse agito per conto dell' (quindi di ) e non di , in quanto le dichiarazioni CP_4 Persona_1 Parte_1 fiscali vanno presentate a nome di chi risulta legale rappresentante dell'ente e non di chi conferisce l'in- carico professionale al commercialista o agisce come amministratore di fatto Dallo statuto dell' , risultava il legale rappresentante. CP_4 Parte_1 Nel caso di specie, quindi, non solo , ma anche il nuovo legale rappresentante dell'Associa- Parte_1 zione, avevano uno specifico obbligo di rapportarsi con lo , comunicando la variazione ed CP_1 eventualmente revocando l'incarico, se non intendevano avvalersi dello Studio per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il comportamento silente di costoro ha quindi giustificato l'operato dello . CP_1
Con riferimento al secondo motivo, sulla responsabilità dello per avere omesso di verificare CP_1 la perdurante affiliazione, a scadenza annuale, dell' FIPAV, si osserva quanto segue. Parte_4
Se è vero che il commercialista era onerato di verificare, per ogni anno contabile, la sussistenza e perma- nenza di tutti i requisiti necessari per l'accesso al relativo regime premiale, pur tuttavia è altresì vero che, sia nel ricorso introduttivo che nell'atto di appello, il ha chiesto, in via principale, la condanna dello Pt_1
al risarcimento del danno pari al totale dell'accertamento notificato e alle spese legali neces- CP_1 sarie alla propria difesa in sede tributaria e, in via subordinata, la condanna al pagamento di un terzo di dette somme.
Ebbene, fermo restando che il commercialista non può essere ritenuto responsabile delle spese del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, autonomamente proposto dal in ogni caso, non può neppure Pt_1 ipotizzarsi una responsabilità del commercialista per l'intera somma corrispondente all'atto di accerta- mento notificato, certamente comprensivo delle tasse non pagate dall'appellante e da questi dovute in via esclusiva. L'ammontare delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi non emerge chiaramente dagli atti di causa né è stato mai specificato dalla parte appellante. Quindi, sostanzialmente, l'appellante, che ne era onerato, non ha allegato, né provato lo specifico danno che sarebbe effettivamente conseguito alla negligenza professionale del commercialista, limitato alle sole sanzioni e agli interessi legali del relativo debito tributario, ragione sufficiente per il rigetto della pretesa risarcitoria.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
8 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.160 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 19.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1380/2023
promossa da
, elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Garimberti Parte_1 n. 6, presso lo studio dell'avv. Marilena Secchi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Parma, Piazzale della Macina n.3, presso lo studio dell'avv. Roberto Carnevali, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato ed iscritto a rg.n.2427/2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, lo (di seguito Controparte_1 solo ), al fine di sentirne accertare e dichiarare la sua responsabilità professionale nella ge- CP_1 stione della propria posizione fiscale, e, per l'effetto, sentirlo condannare a tenerlo indenne dalle conse- guenze di un accertamento tributario, notificato anche nei suoi confronti, nonché delle spese sostenute nel relativo giudizio introdotto presso la competente Commissione Tributaria.
Più in dettaglio il ricorrente ha ritenuto lo responsabile: CP_1 a) per il negligente e colposo comportamento posto in essere nell'esercizio della professione e, nella spe- cie, per aver trasmesso il modello UNICO 2016 dell'A.S.D. Volley Industry a nome ed a sottoscrizione del sig. , senza conferimento di incarico alcuno del contribuente e senza verificare la rap- Parte_1 presentanza legale dell'associazione; b) per non avere verificato l'esistenza dei presupposti per la scelta del regime agevolato prescelto, cau- sando, per diretta conseguenza, un danno patrimoniale a parte ricorrente in misura corrispondente agli importi già versati e/o tuttora a debito dell'Agenzia delle Entrate per sorte, interessi, sanzioni e spese, oltre che per spese legali necessarie alla propria difesa in sede tributaria.
non si è costituito, rimanendo contumace. CP_1
Il Tribunale di Parma con ordinanza dello 04.07.2023, ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione.
1 “La difesa di parte attrice ha affermato che già Presidente e l.r.p.t. della ASD Volley In- Parte_1 dustry, si è dimesso nel 2014, sostituito da nel Luglio del 2018 si è visto recapitare Controparte_2 dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia una richiesta di chiarimenti finalizzata a verificare la posi- zione tributaria e fiscale dell'Associazione di cui era stato Presidente. In quella sede, ha quindi prodotto il verbale di dimissioni (accettate dal subentrante , con Pt_1 CP_2 restituzione dei libri sociali. L'accertamento si fonda sul fatto che figurava quale firmatario della dichiarazione per l'anno di Pt_1 imposta 2015: lamenta quindi l'attore che, negligentemente, il professionista avrebbe formato la docu- mentazione, trasmessa agli organi competenti, senza averne potere, atteso che il ricorrente aveva già rassegnato le proprie, formali, dimissioni.
La ricostruzione non può essere recepita. Come emerge dalla motivazione della sentenza della Commissione Tributaria che ha rigettato il ricorso di la variazione dei dati relativi al r.l.p.t. è stata comunicata solo il 04.01.2018. Pt_1
Non risulta che abbia provveduto ad avvisare il professionista, che anzi, in sede tributaria ha CP_2 confermato di aver continuato, per l'anno di imposta 2015, ad intrattenere rapporti con il figlio di
[...]
Parte_2
La stessa documentazione versata in atti, relativa alle dimissioni ed al subentro di non Controparte_2 ha data certa anteriore all'accertamento (la data è dell'11.12.2019) e reca l'annotazione 'per ricevuta' del 10.12.2019.
Si deve quindi concludere che sia stato, innanzitutto, (e, con lui, a non provvedere alle Pt_1 CP_2 comunicazioni di rito, presso il REA: se si volesse dare credito alla documentazione prodotta (ove non volutamente contraffatta e artatamente confezionata), ogni pretesa andrebbe rivolta nei confronti del r.l. subentrato, responsabile di non aver avvisato il professionista della variazione.
Nessun addebito al professionista, che non ha ricevuto alcuna formale informazione sul mutamento, che parte attrice assume essersi verificato. Per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato”. Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo si duole del fatto che, il Tribunale, sulla scorta di una mancata comunicazione di Contr cambio del legale rappresentante dell' al professionista incaricato, ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., senza argomentare nulla sull'assenza di mandato allo , che aveva inviato le dichia- CP_1 razioni fiscali, senza alcun potere di rappresentanza dell'odierno appellante. Osserva che è priva di rilievo la circostanza, evidenziata nell'ordinanza impugnata, del mancato avviso al professionista sul cambio del legale rappresentante, poiché l'intermediario, per normativa di legge, non avrebbe dovuto inviare le dichiarazioni fiscali senza l'autorizzazione/consenso scritto del contribuente. Sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, l'assenza di mandato in capo al professionista per l'invio delle dichiarazioni, risultava dalla documentazione in atti (doc. nn.6, 8, 9, 16 e 19, fasc. I grado) e, tuttavia, lo aveva inoltrato le dichiarazioni fiscali dell' a nome del contri- CP_1 CP_4 buente senza che questi avesse conoscenza di tale adempimento a proprio nome. Parte_1 Afferma che l'ordinanza viola la normativa prevista per l'invio delle dichiarazioni fiscali dal D.P.R. 322/1998. In particolare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 322/1998, mai modificato nella formulazione dei commi 3 e 4, dispone che le dichiarazioni fiscali devono essere sottoscritte dal contribuente o da chi ne ha la rappre- sentanza legale o negoziale, così come le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche, devono
2 essere sottoscritte dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale, a pena di nullità della dichiarazione medesima.
È documentale – ed ammesso esplicitamente dallo – che l'appellante non aveva mai sotto- CP_1 scritto tali dichiarazioni fiscali e quindi non aveva mai conferito mandato allo ai fini della CP_1 predisposizione e dell'invio delle dichiarazioni fiscali dell'associazione, a proprio nome, per l'anno 2015; come documentale risulta l'invio delle dichiarazioni fiscali dell'associazione a nome di , Parte_1 senza alcuna autorizzazione del diretto interessato. Rileva che l'esistenza di un mandato originario alla tenuta della contabilità, non comprende anche l'auto- rizzazione all'invio della dichiarazione dei redditi. Richiama, al riguardo, giurisprudenza secondo la quale, l'obbligo di presentare la dichiarazione non può farsi discendere dal solo fatto che il contribuente avesse conferito al commercialista l'incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l'invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico inca- rico (Comm. Trib. prov.le Brescia sez. III, 27/06/2022, n.225).
Aggiunge, infine, che l'invio della dichiarazione, eventualmente, andava fatta a nome di chi aveva agito Contr in nome e per conto della e non certo a nome di un soggetto con cui lo stesso afferma (do- CP_1 cumenti prodotti) di non aver mai avuto contatti per l'anno interessato dall'accertamento. Con il secondo motivo, lamenta il fatto che, nell'impugnata ordinanza, non sia stato esaminato il profilo dell'ulteriore responsabilità del professionista. Osserva che è documentale che la scelta del regime forfettario, operata dall'intermediario, fosse sottoposta alla condizione dell'iscrizione/affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Pro- mozione Sportiva riconosciuta dal Coni e, per ogni anno contabile era necessaria la verifica di tutti i requisiti per l'accesso al relativo regime premiale;
la mancata verifica di tale iscrizione per l'anno 2015, oggetto di accertamento, al momento della compilazione delle dichiarazioni fiscali da parte dello CP_1
, ha determinato l'impossibilità di usufruire del regime agevolato, con conseguente applicazione di
[...] quello ordinario in tema di tasse, come si evince dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Sussiste quindi un errore professionale del tutto non scusabile, che è stato causa dell'accertamento fiscale ricevuto dal Pt_1 Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio lo con comparsa di costi- Controparte_1 tuzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni. Preliminarmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e richiama giurisprudenza
(Cass.n.18393 del 26.07.2017), secondo la quale non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professio- nisti dello stesso studio per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima. La responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni professionali, per lo svolgimento delle quali è neces- sario un titolo abilitativo, come stabilito dalla Corte di Cassazione “è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'intuitus personae e perciò anche se il professionista è associato ad uno studio”.
, pertanto, avrebbe dovuto rivolgere la domanda al singolo professionista dello , Parte_1 CP_1 asseritamente responsabile degli atti da cui sarebbero derivate le conseguenze pregiudizievoli denunciate. Sul merito.
Sul proposto appello osserva che, , ha affermato di essersi dimesso nell'anno 2014 dalla Parte_1 carica di Presidente della ASD Volley Industry e di essere stato sostituito nella carica da Controparte_2
3 e che, nell'anno 2018, aveva ricevuto la notifica di un avviso di accertamento relativo all'anno 2015, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la somma di € 77.392,99, quale firmatario delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla A.S.D. Volley Industry e quindi responsabile, in solido, sia con l' CP_4 che con il legale rappresentante pro tempore . Controparte_2 Ed ancora ha affermato che l'Agenzia delle Entrate ha contestato all' di aver erroneamente CP_4 esercitato l'opzione per il regime forfettario di cui alla L.398/1991, consentita esclusivamente in caso di affiliazione FIVAP, che il consulente fiscale avrebbe dovuto verificare.
Ciò premesso, sul primo motivo, osserva che il Tribunale di Parma ha correttamente evidenziato che la variazione dei dati relativi al legale rappresentante pro tempore dell' era stata comunicata CP_4 solo il 08.01.2018, con la relativa presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, risultava dalla raccomandata a mani ex adverso prodotta (doc.3 fascicolo di primo grado , Pt_1 che la lettera di dimissioni dalla presidenza di , datata 09.12.2014, era stata firmata per Parte_1 ricevuta da solo in data 10.12.2019, ovvero il giorno successivo a quello della data Controparte_2 dell'accertamento fiscale (11.12.2019). Evidenzia che l'appellante non ha contestato che allo fosse stato conferito per il 2014 l'in- CP_1 carico di depositare le dichiarazioni fiscali dell'associazione a proprio nome. Rileva poi che, la documentazione richiamata dall'appellante, non ha alcun rilievo probatorio in merito all'affermata assenza di mandato per l'anno 2015. Si tratta infatti di documentazione (per lo più scambi epistolari tra avvocati, pec, mail, trasmessi dalla dott.ssa all'avv. Marilena Secchi, nonché un sollecito di pagamento inviato a Parte_3 Parte_1 dallo scrivente avvocato) confezionata nell'anno 2019 ed in parte negli anni 2020 e 2021, mentre l'avviso di accertamento (doc.7 fasc. I grado è relativo al periodo di imposta dell'anno 2015, quindi antece- Pt_1 dente di almeno 4 anni. In ogni caso, sia l'avvocato difensore, sia la dott.ssa , professionista associata dello Parte_3 CP_1
, in detta documentazione hanno perentoriamente contestato qualsivoglia addebito.
[...] Nella pec del 27.12.2019, inviata dalla dott.ssa all'avv. Marilena Secchi (doc.8 fasc. I grado Parte_3
, detta professionista ha chiarito che lo Studio ha sempre intrattenuto i rapporti con la Volley Indu- Pt_1 stry tramite , figlio del legale rappresentante , e che , pur non essendo Persona_1 Pt_1 Persona_1 formalmente il legale rappresentante, si era sempre attribuito poteri di rappresentanza dell' CP_4 ha altresì dichiarato che “mai lo studio ha ricevuto comunicazione di modifica del legale rappresentante”. Richiama, al riguardo l'art. 38 c.c. secondo cui la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappre- sentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale, concretamente svolta per conto di essa, risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente e terzi (cfr. Cass.n.19486/2009). Per queste ragioni si deve ritenere che , membro del consiglio direttivo, avesse la facoltà di Persona_1 impegnare contrattualmente l'associazione, conferendo l'incarico di cui trattasi al professionista dello
. CP_1 Il conferimento dell'incarico di redigere e di trasmettere telematicamente le dichiarazioni fiscali dell'As- sociazione anche per gli anni successivi al 2014, si evince in particolare dalla mail del 05.12.2018, inviata da (doc.3 produzioni ), in cui testualmente si dice:”Buongiorno , per- Persona_1 CP_1 Pt_3 dono la mia latitanza. Hai perfettamente ragione, nel frattempo la Volley Industry è stata ceduta. Ti chiedo pertanto se puoi farmi avere le copie delle dichiarazioni fiscali con le relative copie che le girerò a chi di dovere. In ogni caso prima della fine dell'anno definiremo il tutto. Scusa ancora. . Per_1
4 , infatti, non ha richiesto la copia, ma le copie delle denunce fiscali;
se le copie richieste erano Persona_1 più di una ciò sta a significare che l'incarico era stato conferito per più anni. Lo è venuto a sapere del cambio di amministratore dell'associazione solo al ricevimento di CP_1 questa mail. Il conferimento dell'incarico allo per l'anno 2014 (peraltro mai contestato) si evince anche CP_1 dalla lettera dell'11.12.2019, a firma avv. Marilena Secchi (doc.6 fasc. I grado . Pt_1 In detta missiva, detta professionista testualmente afferma: “rimane in discussione l'anno 2014 ……ri- tengo di dover richiamare le disposizioni di cui all'art.2956 in quanto il sig. a memoria, Parte_1 ritiene di avere già provveduto a quanto di sua spettanza”. Nella parcella pro forma del 01.12.2016 prodotta (doc.6 fasc. I grado , ove si era sollecitato il paga- Pt_1 mento, compare la dicitura “redazione delle dichiarazioni tributarie” anche relativamente alle prestazioni per all'anno 2014. Quindi ha riconosciuto, tramite il suo avvocato, di avere provveduto al pagamento dell'elaborazione Pt_1 e del deposito delle dichiarazioni tributarie per l'anno 2014 e pertanto, se ha pagato queste attività, come afferma di aver fatto, è conseguenziale che ne abbia anche conferito l'incarico o quanto meno che abbia ratificato l'atto di chi lo ha conferito.
ha quindi implicitamente riconosciuto di essere stato a conoscenza del fatto che, per l'anno Parte_1 2014, le dichiarazioni fiscali dell'associazione erano state presentate a suo nome dallo : cio- CP_1 nonostante, non ha però revocato l'incarico per l'anno successivo, né comunicato che non era più il legale rappresentante dell'associazione. L'assunto, contenuto a pag.11 dell'atto di appello: “il fatto che lo studio professionale abbia tenuto la Contr contabilità della risulta del tutto irrilevante rispetto agli atti compiuti senza mandato”, viene quindi implicitamente smentito dalla causale della predetta parcella pro forma, che riporta, tra le prestazioni svolte, la redazione delle dichiarazioni tributarie che, almeno limitatamente all'anno 2014, Parte_1 riconosce di aver pagato. Dato che l'incarico professionale non è stato revocato, non può essere logicamente ipotizzabile (né tanto- meno è stato provato), che invece lo specifico incarico di presentazione delle dichiarazioni tributarie non risultasse più conferito per gli anni successivi al 2014. Il professionista dello , se non avesse provveduto all'invio delle dichiarazioni fiscali per conto CP_1 del cliente, prestazione compresa nell'incarico ricevuto, sarebbe incorso in una gravissima responsabilità professionale e l'amministratore della Volley Industry a.s.d. poteva essere soggetto a responsabilità pe- nale. L'affermazione che l'invio della dichiarazione, semmai, andasse fatta a nome di chi aveva agito per conto dell'associazione (quindi di ) e non di , risulta destituita di qualsiasi fondamento. Persona_1 Parte_1 Le dichiarazioni fiscali vanno presentate a nome di chi risulta legale rappresentante dell'ente, non certo di chi conferisce l'incarico professionale al commercialista, o agisce come amministratore di fatto. Dallo Statuto dell'associazione, come più volte chiarito, risultava il legale rappresentante. Parte_1 Nel caso di specie, quindi, non solo , ma anche il nuovo legale rappresentante dell'associa- Parte_1 zione, asseritamente subentrato a quest'ultimo, avevano uno specifico obbligo di rapportarsi con lo CP_1
, comunicando la variazione incriminata, eventualmente revocando l'incarico se non intendevano
[...] avvalersi dello Studio per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il comportamento silente di costoro ha giustificato l'operato dello . CP_1 Sul secondo motivo sostiene che è priva di pregio la tesi sostenuta dall'appellante con riferimento alla responsabilità dello per mancata iscrizione al CONI. CP_1
5 Sostiene che, dal testo dell'avviso di accertamento di cui è causa, risulta che l' ha esercitato CP_4 l'opzione per il regime forfettario di cui alla l.398/91 e che la mancata produzione di documentazione utile a verificare tale requisito, ha comportato la decadenza dal regime forfettario e dalle relative agevo- lazioni. Formalmente i requisiti per l'accesso al regime premiale sussistevano, tant'è che lo statuto (doc. 1 art. 1 lett.c, fasc. I grado prevedeva che l'Associazione era affiliata alla FIPAV. Pt_1
Requisito soggettivo per accedere al regime agevolato, come peraltro riconosciuto dall'odierno appellante nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è lo svolgimento di un'attività sportiva riconosciuta dal CONI, attraverso l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
Quindi correttamente, sotto il profilo formale, il requisito soggettivo sussisteva. Se poi, per ragioni non comunicate allo , tale requisito è venuto meno per mancata affiliazione CP_1 al CONI, l'odierno appellato non può essere ritenuto responsabile delle conseguenze che ne sono derivate. Come risulta dal verbale di accertamento, la Volley Industry A.S.D. non ha ottemperato alle richieste di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la documentazione utile per la verifica dei presupposti per fruire alle agevolazioni previste dalla L.398/91. La documentazione doveva essere trasmessa dall' non certo dallo , che non era CP_4 CP_1 in possesso di nulla al riguardo e che neppure era stato investito dal cliente delle richieste dell'Agenzia delle Entrate. Non competeva certo allo provvedere al rinnovo dell'iscrizione al registro del CONI, curare CP_1 gli adempimenti conseguenziali e conservare la documentazione comprovante questi adempimenti. Lo non ha mai ricevuto comunicazioni dal cliente circa il mancato rinnovo dell'iscrizione a CP_1 questo registro, per cui non poteva verificare ciò che non aveva ricevuto e che neppure era stato comuni- cato. Nessun errore risulta quindi ascrivibile all'operato dello . CP_1
Sul quantum della richiesta risarcitoria. In via del tutto subordinata, contesta le richieste risarcitorie e osserva che l'appellante le quantifica nella misura di quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate, ma non ha provato di avere corrisposto tale importo. Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello e l'indicazione nel dispositivo della sentenza del rigetto della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.06.2025, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è fondata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva dello , in quanto CP_1 lo statuto sociale depositato dall'appellato (doc. 2 fasc. appello ) prevede, all'art. 7: “Le responsabi- CP_1 lità professionali e patrimoniali nei confronti dei clienti si intendono assunte solidalmente da tutti gli associati;
ciò anche se formalmente il mandato del cliente sia stato conferito a uno di essi… responsabi- lità penali o disciplinari rimangono personali del singolo associato…. Le conseguenze economiche di qualsiasi contestazione o controversia saranno a carico dello il quale si rivarrà sul Controparte_1 diretto responsabile solo in caso di dolo o colpa grave…”. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, è ormai pacificamente riconosciuta la capacità processuale dello Studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di im- putazione di rapporti giuridici, perciò dotato del potere di stare in giudizio, tramite un suo componente o il legale rappresentante (Cass.n.30730/2022).
6 Il proposto appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni.
Con la sentenza n. 31 del 2023, la Commissione Tributaria ha dichiarato infondato il ricorso del contri- Contr buente giustificando tale decisione con la circostanza che il modello Unico Sc 2016 della Pt_1 trasmesso per via telematica dal professionista/intermediario “…reca la dicitura “firma presente” sia nel campo riservato ai dati del rappresentante firmatario della dichiarazione (e cioè ) che nel Parte_1 campo riservato allo studio di assistenza fiscale incaricato per la presentazione…l'Agenzia, in presenza di risultanze formali che deponevano per la piena regolarità formale dei rapporti di rappresentanza e assistenza fiscale fra il ricorrente e il professionista incaricato, non poteva prendere in considerazione i rapporti privatistici e le eventuali responsabilità relative ai reali rapporti intercorrenti fra la ASD e il professionista incaricato…” (doc.29 fasc. I grado appellante). Ebbene è pacifico che non ha contestato che fosse stato conferito allo l'incarico Parte_1 CP_1 di depositare le dichiarazioni fiscali dell'associazione a proprio nome per l'anno 2014. Il conferimento dell'incarico allo per l'anno 2014 si evince anche dalla lettera CP_1 dell'11.12.2019, a firma avv. Marilena Secchi (doc.6 fasc. I grado . Pt_1 In detta missiva, detto legale testualmente afferma: “rimane in discussione l'anno 2014 ……ritengo di dover richiamare le disposizioni di cui all'art.2956 in quanto il sig. a memoria, ritiene di Parte_1 avere già provveduto a quanto di sua spettanza”. Nella parcella pro forma del 01.12.2016 (doc.6 fasc. I grado , con la quale si era sollecitato il paga- Pt_1 mento, vi è la dicitura “redazione delle dichiarazioni tributarie” anche relativamente alle prestazioni per all'anno 2014. Quindi ha riconosciuto di avere provveduto al pagamento dell'elaborazione e del deposito delle Pt_1 dichiarazioni tributarie per l'anno 2014 e pertanto, se ha pagato queste attività, è conseguenziale che ne abbia anche conferito l'incarico, o quanto meno che abbia ratificato l'atto di chi lo ha conferito.
ha quindi implicitamente riconosciuto di essere stato a conoscenza che, per l'anno 2014, le Parte_1 dichiarazioni fiscali dell' erano state presentate a proprio nome dallo : cionono- CP_4 CP_1 stante, non ha revocato l'incarico per l'anno successivo, né ha comunicato che non era più il legale rap- presentante dell' CP_4 Dato che l'incarico professionale non è stato revocato, non può essere logicamente ipotizzabile (né tanto- meno è stato provato), che invece lo specifico incarico di presentazione delle dichiarazioni tributarie non risultasse più conferito per gli anni successivi al 2014. Ed ancora nella pec del 27.12.2019, inviata dalla dott.ssa all'avv. Marilena Secchi (doc.8 Parte_3 fasc. I grado , detta professionista ha chiarito che lo Studio ha sempre intrattenuto i rapporti con la Pt_1
Volley Industry tramite figlio del legale rappresentante , e che , pur non Persona_1 Pt_1 Persona_1 essendo formalmente il legale rappresentante, si è sempre attribuito nel suo agire poteri di rappresentanza dell'associazione; ha altresì dichiarato che “mai lo studio ha ricevuto comunicazione di modifica del le- gale rappresentante” . Si richiama, al riguardo, quanto disposto dall'art. 38 c.c., secondo cui la responsabilità personale e soli- dale, prevista da tale norma, di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale, con- cretamente svolta per conto di essa, risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente e terzi (cfr. Cass.n.19486/2009).
7 Per queste ragioni si deve ritenere che , membro del consiglio direttivo, avesse la facoltà di Persona_1 impegnare contrattualmente l'associazione, conferendo l'incarico di cui trattasi al professionista dello
. CP_1 Si osserva al riguardo che l'appellante non ha contestato il fatto che avesse agito come am- Persona_1 ministratore dell'Associazione. Da ciò consegue che è del tutto ragionevole presumere che, anche per l'anno 2014, l'incarico professio- nale fosse stato conferito direttamente da , ma tuttavia aveva ratificato l'operato Persona_1 Parte_1 del figlio affermando di avere pagato lo per tale attività. CP_1 Si aggiunge che se è vero che per l'invio telematico delle denunce fiscali occorre uno specifico incarico all'intermediario, tuttavia l'art.1 e l'art.3 del D.P.R. 322/1998, diversamente da quanto affermato, non richiedono, che detto incarico debba essere conferito per iscritto. Non è poi corretta l'affermazione che l'invio della dichiarazione andasse fatta a nome di chi avesse agito per conto dell' (quindi di ) e non di , in quanto le dichiarazioni CP_4 Persona_1 Parte_1 fiscali vanno presentate a nome di chi risulta legale rappresentante dell'ente e non di chi conferisce l'in- carico professionale al commercialista o agisce come amministratore di fatto Dallo statuto dell' , risultava il legale rappresentante. CP_4 Parte_1 Nel caso di specie, quindi, non solo , ma anche il nuovo legale rappresentante dell'Associa- Parte_1 zione, avevano uno specifico obbligo di rapportarsi con lo , comunicando la variazione ed CP_1 eventualmente revocando l'incarico, se non intendevano avvalersi dello Studio per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il comportamento silente di costoro ha quindi giustificato l'operato dello . CP_1
Con riferimento al secondo motivo, sulla responsabilità dello per avere omesso di verificare CP_1 la perdurante affiliazione, a scadenza annuale, dell' FIPAV, si osserva quanto segue. Parte_4
Se è vero che il commercialista era onerato di verificare, per ogni anno contabile, la sussistenza e perma- nenza di tutti i requisiti necessari per l'accesso al relativo regime premiale, pur tuttavia è altresì vero che, sia nel ricorso introduttivo che nell'atto di appello, il ha chiesto, in via principale, la condanna dello Pt_1
al risarcimento del danno pari al totale dell'accertamento notificato e alle spese legali neces- CP_1 sarie alla propria difesa in sede tributaria e, in via subordinata, la condanna al pagamento di un terzo di dette somme.
Ebbene, fermo restando che il commercialista non può essere ritenuto responsabile delle spese del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, autonomamente proposto dal in ogni caso, non può neppure Pt_1 ipotizzarsi una responsabilità del commercialista per l'intera somma corrispondente all'atto di accerta- mento notificato, certamente comprensivo delle tasse non pagate dall'appellante e da questi dovute in via esclusiva. L'ammontare delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi non emerge chiaramente dagli atti di causa né è stato mai specificato dalla parte appellante. Quindi, sostanzialmente, l'appellante, che ne era onerato, non ha allegato, né provato lo specifico danno che sarebbe effettivamente conseguito alla negligenza professionale del commercialista, limitato alle sole sanzioni e agli interessi legali del relativo debito tributario, ragione sufficiente per il rigetto della pretesa risarcitoria.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del non elevato grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
8 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
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La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.160 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 19.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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