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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1323/2020 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 18.12.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639)
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2 C.F._1
Giovanni Marfella (C.F.: ) C.F._2
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli-Nord l Parte_1
conveniva in giudizio e la figlia , assumendo di essere CP_2 CP_3
creditrice del primo per la somma di euro 257.783,90 e chiedendo in tale veste la
1 revocatoria, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione a rogito del notaio , repertorio Per_1
n° 44947- raccolta n° 19053, con il quale aveva donato alla figlia la piena CP_2 CP_3
proprietà di un immobile sito nel Comune di San Cipriano d'Aversa, alla via Aldo Moro n°
63.
…
Con sentenza n° 3057/2019, pubblicata in data 14.11.2019, il Tribunale di Napoli-Nord dichiarava inammissibile la domanda “avendo l omesso di citare in Parte_1
giudizio quale litisconsorte necessaria , parte acquirente del contratto oggetto CP_3
dell'azione revocatoria”.
In particolare, il Tribunale osservava:
- che la notificazione effettuata a era inesistente e non nulla, atteso che l'atto CP_3
non era stato mai notificato, avendo l'agente postale attestato di non aver rinvenuto CP_3
per irreperibilità ed avendo poi l' omesso di riattivarsi per dare impulso al
[...] CP_1
procedimento di notifica e consentire il perfezionamento del rapporto processuale entro il
2.11.18, e cioè novanta giorni prima dell'udienza dell'1.2.19;
- che, essendo la notificazione inesistente e non nulla, non era applicabile l'art. 291 c.p.c.;
- che nemmeno poteva ordinarsi, nei confronti della , l'integrazione del contraddittorio CP_3
ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., imponendosi una lettura restrittiva di tale norma, che la limiti alle sole ipotesi in cui il legislatore prescrive un litisconsorzio processuale, laddove invece, se la si estendesse anche alle ipotesi di litisconsorzio sostanziale, “significherebbe riconoscere al Tribunale poteri ufficiosi diretti ad integrare l'inerzia e la negligenza della parte che abbia omesso di citare tutte le parti del rapporto sostanziale”.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello l , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito:
- disporre ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo Giudice affinché questi autorizzi una nuova notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado eventualmente anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ovvero ancora l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra , in qualità di litisconsorte CP_3
pretermesso;
2 - condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, con salvezza di ogni altro diritto”.
…
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
17.12.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di appello sostiene l che il primo giudice ha errato Parte_1
nel ritenere la notificazione inesistente e non semplicemente nulla, tenuto conto che tale notificazione è stata effettuata presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di San Cipriano d'Aversa in data 2.10.18, e cioè il giorno prima della notifica, per cui il primo giudice avrebbe dovuto autorizzare parte attrice ad una nuova notifica, anche nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l si duole del fatto che il primo giudice Parte_1
ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, laddove invece a tale tipologia di pronuncia si può pervenire solo laddove un'azione venga proposta oltre un termine previsto dalla legge a pena di decadenza.
Con il terzo motivo di appello l si duole che il primo giudice non ha Parte_1
ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che la distinzione operata in sentenza, ai fini dell'applicabilità della detta norma, tra “litisconsorzio processuale” e “litisconsorzio sostanziale” non trova riscontro in giurisprudenza, laddove invece l'art. 102 c.p.c. mira in generale a garantire l'integrazione del contraddittorio in tutti i casi in cui una situazione sostanziale plurisoggettiva debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria.
…
3 Ritiene questa Corte che il primo motivo di appello sia infondato, ma che sia tuttavia fondato il terzo motivo, con conseguente assorbimento del secondo.
Il primo motivo è infondato in quanto correttamente il primo giudice ha ritenuto che la notificazione effettuata a fosse inesistente, e non semplicemente nulla. CP_3
Dalla lettura degli atti emerge che la notificazione alla predetta, effettuata a mezzo posta in
San Cipriano D'Aversa alla via Aldo Moro n° 63, non è andata a buon fine, non essendo stato possibile consegnare alla destinataria l'atto da notificare, che è stato quindi restituito al mittente, per irreperibilità della , risultando la stessa trasferita (in luogo non CP_3
specificato dall'operatore postale).
Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 14916 del 20/07/2016, pur restringendo di molto l'ambito delle notificazioni radicalmente inesistenti, hanno tuttavia precisato che uno dei casi in cui la notificazione è inesistente è proprio quello in cui, come nel caso che qui ci occupa, manchi una fase di consegna, vale a dire “i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (il principio completo espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte è il seguente: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”).
In applicazione di tale principio la Suprema Corte, in una pronuncia relativa ad un caso perfettamente speculare a quello che qui ci occupa, ha per l'appunto statuito che: “In tema
4 di notifica dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare
- nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento - la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ.” (cfr. Cass., sez. 2, n° 13775 del 31/05/2017).
Il primo giudice ha quindi correttamente considerato come inesistente, e non come semplicemente nulla, la notificazione de qua, ed altrettanto correttamente ha conseguentemente ritenuto che non fosse applicabile la disciplina della rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., essendo pacifica l'inapplicabilità di tale norma alla notificazione inesistente, e non semplicemente nulla (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
7959 del 20/04/2016, nonché la sopra richiamata Cass., sez. 2, n° 13775 del 31/05/2017).
Tuttavia la pronuncia impugnata è errata laddove il primo giudice ha ritenuto nel caso di specie non applicabile nemmeno la norma prevista dall'art. 102 c.p.c.
Va premesso che è pacifico che, nel caso di azione revocatoria, sussista litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e che, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (cfr. Cass., sez. 3, n° 11150 del 16/07/2003: “Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse,
è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse”; cfr. anche Cass.,, sez. 2, n° 8952 del 05/07/2000).
Ed in effetti il primo giudice non ha dubitato che l'azione revocatoria integrasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dove quindi la donataria era litisconsorte CP_3
necessaria, ma ha ritenuto che la norma prevista dall'art. 102 c.p.c. - che per l'appunto prevede l'obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio laddove, nel caso in cui venga dedotto in giudizio un rapporto in cui sussista un litisconsorzio necessario tra
5 più parti, il giudizio stesso sia stato promosso solo da alcune o solo contro alcune di esse – fosse applicabile solo nei casi di litisconsorzio processuale e non anche in quelli di litisconsorzio sostanziale.
Nel giungere a questa conclusione tuttavia il primo giudice ha operato una distinzione che non è dato in alcun modo di evincere dal dato letterale della norma (che così recita: “
1. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
2. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”) e che in effetti non è stata mai affermata dalla giurisprudenza.
Non a caso, proprio per l'ipotesi di azione revocatoria, la Suprema Corte non dubita che, laddove tale giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, occorra integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (cfr. la già richiamata Cass., sez. 3, n° 11150 del 16/07/2003).
D'altronde lo stesso primo giudice è perfettamente consapevole di sostenere una tesi contraria a quanto sostenuto dalla giurisprudenza (egli inizia, infatti, il suo ragionamento sostenendo che “deve dissentirsi da un metodo fondato sulla acritica ripetizione di massime giurisprudenziali”) e, del tutto in congruamente, giunge alla sua conclusione partendo da una premessa (quella che è volontà del legislatore “attribuire al processo la funzione di accertare l'esistenza dei diritti sottoposti alla cognizione del giudice, pertanto, nel caso in cui si pongono questioni di natura processuale, si riconoscono all'organo giurisdizionale poteri d'intervento funzionalmente diretti all'adozione di una pronuncia di merito”) che si pone in netto contrasto proprio con la conclusione a cui invece egli giunge (e cioè quella di emettere una mera pronuncia di rito).
Né si può obiettare che l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non sia applicabile all'ipotesi, come quella del caso che qui ci occupa, dove l'attore ha in realtà correttamente citato in giudizio tutti i litisconsorti necessari, ma nei confronti di uno o di alcuni di essi la notificazione della citazione sia risultata inesistente.
Negare in tal caso l'ordine di integrazione del contraddittorio porterebbe alla irragionevole conclusione di riservare un trattamento più deleterio proprio a quell'attore che, individuando correttamente tutti i litisconsorti necessari da chiamare in giudizio (salvi poi i successivi problemi di notificazione), è stato in origine più avveduto di un altro eventuale attore che,
6 invece, ad uno o ad alcuni dei litisconsorti necessari li abbia pretermessi del tutto sin dall'atto di citazione.
Ed infatti la Suprema Corte, nel pronunciarsi in relazione alla speculare ipotesi dell'art. 331
c.p.c., che disciplina il litisconsorzio necessario nel giudizio di impugnazione, è costante nell'affermare che tale norma si applichi anche laddove l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta inefficace, omessa, inesistente o nulla: anche in tali casi, quindi il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (cfr. Cass., sezione lavoro, n°
20501 del 13/10/2015 Cass., Sezioni Unite, n° 14124 del 11/06/2010; Cass., sez. 1, n°
10755 del 14/10/1995; Cass., sez. 2, n° 1487 dell' 11/02/1987).
…
In conclusione, in accoglimento dell'atto di appello ed in applicazione dell'art. 354 comma 1
c.p.c., va dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza e gli atti vanno rimessi al primo giudice affinché, ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e si pronunci quindi nel merito. CP_3
Quanto alle spese processuali, vale il principio che: “Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé” (cfr. Cass., sez. 3,
n° 10794 del 24/04/2025).
In particolare, “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art.
354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (cfr. Cass., sez. 6, n° 14495 del 09/06/2017); inoltre, “qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa” (cfr. Cass., sez. 2, n°
16765 del 16/07/2010; conforme, su quest'ultimo aspetto, anche Cass., sez. 3, n°
7 32933 del 17/12/2024, che ha precisato in motivazione che l'imputazione delle spese va fatta a carico di chi ha dato causa alla nullità processuale, indipendentemente da chi abbia proposto l'impugnazione, in quanto, in tal caso, il principio di soccombenza va declinato sotto il profilo di quello di causalità, con riguardo alla responsabilità per il vizio processuale).
Questi essendo i principi applicabili, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, si possa statuire sulle spese di ambedue i gradi di giudizio e si possa giungere per entrambi ad una integrale compensazione delle stesse.
Invero, se da un lato non è stato certo il convenuto ad avere dato causa alla CP_2
nullità che ha comportato il rinvio al primo giudice (non spettando a lui citare i suoi litisconsorti necessari), va però detto che tale errore non è imputabile nemmeno a parte attrice, odierna appellante.
Come si è già infatti avuto modo di evidenziare, l aveva Controparte_4
correttamente citato in giudizio entrambi i litisconsorti necessari, provvedendo anche a dare impulso al procedimento notificatorio nei confronti di ambedue.
La notificazione a non è poi andata a buon fine in quanto quest'ultima è CP_3
risultata sconosciuta nella residenza indicata, ma, come dimostrato da parte attrice, tale residenza era proprio quella che risultava dal certificato di residenza rilasciato in data
8.10.2018 (e quindi il giorno prima della notifica) e che continuava a risultare anche in data successiva all'omessa notifica (cfr. il nuovo certificato di residenza rilasciato in data
8.11.2018): ragione per la quale nessun addebito può essere mosso a parte attrice notificante.
Non essendovi più tempo utile per provvedere ad una nuova notificazione (eventualmente nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.) per la prima udienza, parte attrice a tale udienza ha chiesto al giudice l'autorizzazione per rinnovarla ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (circostanza di cui si dà atto nella stessa sentenza di primo grado), ma il giudice, come si è visto, l'ha denegata del tutto erroneamente.
Ne consegue che nessun errore è addebitabile nemmeno a parte attrice (odierna appellante), l'unico errore essendo stato commesso dal giudice, e da qui la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per una integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
contro la sentenza n° 3057/2019, pubblicata in data 14.11.2019 Controparte_1
dal Tribunale di Napoli-Nord, così provvede:
- letto l'art. 354 comma 1 c.p.c., dichiara la nullità dell'impugnata sentenza e dispone la rimessione degli atti al primo giudice affinché, ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e si pronunci quindi nel CP_3
merito;
- dichiara interamente compensate tra le parti spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
9
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1323/2020 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 18.12.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ADS80030620639)
- appellante-
e
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2 C.F._1
Giovanni Marfella (C.F.: ) C.F._2
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli-Nord l Parte_1
conveniva in giudizio e la figlia , assumendo di essere CP_2 CP_3
creditrice del primo per la somma di euro 257.783,90 e chiedendo in tale veste la
1 revocatoria, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione a rogito del notaio , repertorio Per_1
n° 44947- raccolta n° 19053, con il quale aveva donato alla figlia la piena CP_2 CP_3
proprietà di un immobile sito nel Comune di San Cipriano d'Aversa, alla via Aldo Moro n°
63.
…
Con sentenza n° 3057/2019, pubblicata in data 14.11.2019, il Tribunale di Napoli-Nord dichiarava inammissibile la domanda “avendo l omesso di citare in Parte_1
giudizio quale litisconsorte necessaria , parte acquirente del contratto oggetto CP_3
dell'azione revocatoria”.
In particolare, il Tribunale osservava:
- che la notificazione effettuata a era inesistente e non nulla, atteso che l'atto CP_3
non era stato mai notificato, avendo l'agente postale attestato di non aver rinvenuto CP_3
per irreperibilità ed avendo poi l' omesso di riattivarsi per dare impulso al
[...] CP_1
procedimento di notifica e consentire il perfezionamento del rapporto processuale entro il
2.11.18, e cioè novanta giorni prima dell'udienza dell'1.2.19;
- che, essendo la notificazione inesistente e non nulla, non era applicabile l'art. 291 c.p.c.;
- che nemmeno poteva ordinarsi, nei confronti della , l'integrazione del contraddittorio CP_3
ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., imponendosi una lettura restrittiva di tale norma, che la limiti alle sole ipotesi in cui il legislatore prescrive un litisconsorzio processuale, laddove invece, se la si estendesse anche alle ipotesi di litisconsorzio sostanziale, “significherebbe riconoscere al Tribunale poteri ufficiosi diretti ad integrare l'inerzia e la negligenza della parte che abbia omesso di citare tutte le parti del rapporto sostanziale”.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello l , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito:
- disporre ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo Giudice affinché questi autorizzi una nuova notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado eventualmente anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ovvero ancora l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra , in qualità di litisconsorte CP_3
pretermesso;
2 - condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, con salvezza di ogni altro diritto”.
…
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
17.12.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di appello sostiene l che il primo giudice ha errato Parte_1
nel ritenere la notificazione inesistente e non semplicemente nulla, tenuto conto che tale notificazione è stata effettuata presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di San Cipriano d'Aversa in data 2.10.18, e cioè il giorno prima della notifica, per cui il primo giudice avrebbe dovuto autorizzare parte attrice ad una nuova notifica, anche nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l si duole del fatto che il primo giudice Parte_1
ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, laddove invece a tale tipologia di pronuncia si può pervenire solo laddove un'azione venga proposta oltre un termine previsto dalla legge a pena di decadenza.
Con il terzo motivo di appello l si duole che il primo giudice non ha Parte_1
ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che la distinzione operata in sentenza, ai fini dell'applicabilità della detta norma, tra “litisconsorzio processuale” e “litisconsorzio sostanziale” non trova riscontro in giurisprudenza, laddove invece l'art. 102 c.p.c. mira in generale a garantire l'integrazione del contraddittorio in tutti i casi in cui una situazione sostanziale plurisoggettiva debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria.
…
3 Ritiene questa Corte che il primo motivo di appello sia infondato, ma che sia tuttavia fondato il terzo motivo, con conseguente assorbimento del secondo.
Il primo motivo è infondato in quanto correttamente il primo giudice ha ritenuto che la notificazione effettuata a fosse inesistente, e non semplicemente nulla. CP_3
Dalla lettura degli atti emerge che la notificazione alla predetta, effettuata a mezzo posta in
San Cipriano D'Aversa alla via Aldo Moro n° 63, non è andata a buon fine, non essendo stato possibile consegnare alla destinataria l'atto da notificare, che è stato quindi restituito al mittente, per irreperibilità della , risultando la stessa trasferita (in luogo non CP_3
specificato dall'operatore postale).
Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 14916 del 20/07/2016, pur restringendo di molto l'ambito delle notificazioni radicalmente inesistenti, hanno tuttavia precisato che uno dei casi in cui la notificazione è inesistente è proprio quello in cui, come nel caso che qui ci occupa, manchi una fase di consegna, vale a dire “i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (il principio completo espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte è il seguente: “L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”).
In applicazione di tale principio la Suprema Corte, in una pronuncia relativa ad un caso perfettamente speculare a quello che qui ci occupa, ha per l'appunto statuito che: “In tema
4 di notifica dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare
- nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all'indirizzo indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento - la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall'art. 291 cod. proc. civ.” (cfr. Cass., sez. 2, n° 13775 del 31/05/2017).
Il primo giudice ha quindi correttamente considerato come inesistente, e non come semplicemente nulla, la notificazione de qua, ed altrettanto correttamente ha conseguentemente ritenuto che non fosse applicabile la disciplina della rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., essendo pacifica l'inapplicabilità di tale norma alla notificazione inesistente, e non semplicemente nulla (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
7959 del 20/04/2016, nonché la sopra richiamata Cass., sez. 2, n° 13775 del 31/05/2017).
Tuttavia la pronuncia impugnata è errata laddove il primo giudice ha ritenuto nel caso di specie non applicabile nemmeno la norma prevista dall'art. 102 c.p.c.
Va premesso che è pacifico che, nel caso di azione revocatoria, sussista litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e che, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (cfr. Cass., sez. 3, n° 11150 del 16/07/2003: “Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse,
è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse”; cfr. anche Cass.,, sez. 2, n° 8952 del 05/07/2000).
Ed in effetti il primo giudice non ha dubitato che l'azione revocatoria integrasse un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dove quindi la donataria era litisconsorte CP_3
necessaria, ma ha ritenuto che la norma prevista dall'art. 102 c.p.c. - che per l'appunto prevede l'obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio laddove, nel caso in cui venga dedotto in giudizio un rapporto in cui sussista un litisconsorzio necessario tra
5 più parti, il giudizio stesso sia stato promosso solo da alcune o solo contro alcune di esse – fosse applicabile solo nei casi di litisconsorzio processuale e non anche in quelli di litisconsorzio sostanziale.
Nel giungere a questa conclusione tuttavia il primo giudice ha operato una distinzione che non è dato in alcun modo di evincere dal dato letterale della norma (che così recita: “
1. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
2. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”) e che in effetti non è stata mai affermata dalla giurisprudenza.
Non a caso, proprio per l'ipotesi di azione revocatoria, la Suprema Corte non dubita che, laddove tale giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, occorra integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse (cfr. la già richiamata Cass., sez. 3, n° 11150 del 16/07/2003).
D'altronde lo stesso primo giudice è perfettamente consapevole di sostenere una tesi contraria a quanto sostenuto dalla giurisprudenza (egli inizia, infatti, il suo ragionamento sostenendo che “deve dissentirsi da un metodo fondato sulla acritica ripetizione di massime giurisprudenziali”) e, del tutto in congruamente, giunge alla sua conclusione partendo da una premessa (quella che è volontà del legislatore “attribuire al processo la funzione di accertare l'esistenza dei diritti sottoposti alla cognizione del giudice, pertanto, nel caso in cui si pongono questioni di natura processuale, si riconoscono all'organo giurisdizionale poteri d'intervento funzionalmente diretti all'adozione di una pronuncia di merito”) che si pone in netto contrasto proprio con la conclusione a cui invece egli giunge (e cioè quella di emettere una mera pronuncia di rito).
Né si può obiettare che l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non sia applicabile all'ipotesi, come quella del caso che qui ci occupa, dove l'attore ha in realtà correttamente citato in giudizio tutti i litisconsorti necessari, ma nei confronti di uno o di alcuni di essi la notificazione della citazione sia risultata inesistente.
Negare in tal caso l'ordine di integrazione del contraddittorio porterebbe alla irragionevole conclusione di riservare un trattamento più deleterio proprio a quell'attore che, individuando correttamente tutti i litisconsorti necessari da chiamare in giudizio (salvi poi i successivi problemi di notificazione), è stato in origine più avveduto di un altro eventuale attore che,
6 invece, ad uno o ad alcuni dei litisconsorti necessari li abbia pretermessi del tutto sin dall'atto di citazione.
Ed infatti la Suprema Corte, nel pronunciarsi in relazione alla speculare ipotesi dell'art. 331
c.p.c., che disciplina il litisconsorzio necessario nel giudizio di impugnazione, è costante nell'affermare che tale norma si applichi anche laddove l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta inefficace, omessa, inesistente o nulla: anche in tali casi, quindi il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione (cfr. Cass., sezione lavoro, n°
20501 del 13/10/2015 Cass., Sezioni Unite, n° 14124 del 11/06/2010; Cass., sez. 1, n°
10755 del 14/10/1995; Cass., sez. 2, n° 1487 dell' 11/02/1987).
…
In conclusione, in accoglimento dell'atto di appello ed in applicazione dell'art. 354 comma 1
c.p.c., va dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza e gli atti vanno rimessi al primo giudice affinché, ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e si pronunci quindi nel merito. CP_3
Quanto alle spese processuali, vale il principio che: “Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé” (cfr. Cass., sez. 3,
n° 10794 del 24/04/2025).
In particolare, “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art.
354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (cfr. Cass., sez. 6, n° 14495 del 09/06/2017); inoltre, “qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa” (cfr. Cass., sez. 2, n°
16765 del 16/07/2010; conforme, su quest'ultimo aspetto, anche Cass., sez. 3, n°
7 32933 del 17/12/2024, che ha precisato in motivazione che l'imputazione delle spese va fatta a carico di chi ha dato causa alla nullità processuale, indipendentemente da chi abbia proposto l'impugnazione, in quanto, in tal caso, il principio di soccombenza va declinato sotto il profilo di quello di causalità, con riguardo alla responsabilità per il vizio processuale).
Questi essendo i principi applicabili, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, si possa statuire sulle spese di ambedue i gradi di giudizio e si possa giungere per entrambi ad una integrale compensazione delle stesse.
Invero, se da un lato non è stato certo il convenuto ad avere dato causa alla CP_2
nullità che ha comportato il rinvio al primo giudice (non spettando a lui citare i suoi litisconsorti necessari), va però detto che tale errore non è imputabile nemmeno a parte attrice, odierna appellante.
Come si è già infatti avuto modo di evidenziare, l aveva Controparte_4
correttamente citato in giudizio entrambi i litisconsorti necessari, provvedendo anche a dare impulso al procedimento notificatorio nei confronti di ambedue.
La notificazione a non è poi andata a buon fine in quanto quest'ultima è CP_3
risultata sconosciuta nella residenza indicata, ma, come dimostrato da parte attrice, tale residenza era proprio quella che risultava dal certificato di residenza rilasciato in data
8.10.2018 (e quindi il giorno prima della notifica) e che continuava a risultare anche in data successiva all'omessa notifica (cfr. il nuovo certificato di residenza rilasciato in data
8.11.2018): ragione per la quale nessun addebito può essere mosso a parte attrice notificante.
Non essendovi più tempo utile per provvedere ad una nuova notificazione (eventualmente nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.) per la prima udienza, parte attrice a tale udienza ha chiesto al giudice l'autorizzazione per rinnovarla ai sensi dell'art. 102 c.p.c. (circostanza di cui si dà atto nella stessa sentenza di primo grado), ma il giudice, come si è visto, l'ha denegata del tutto erroneamente.
Ne consegue che nessun errore è addebitabile nemmeno a parte attrice (odierna appellante), l'unico errore essendo stato commesso dal giudice, e da qui la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per una integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
8 La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
contro la sentenza n° 3057/2019, pubblicata in data 14.11.2019 Controparte_1
dal Tribunale di Napoli-Nord, così provvede:
- letto l'art. 354 comma 1 c.p.c., dichiara la nullità dell'impugnata sentenza e dispone la rimessione degli atti al primo giudice affinché, ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e si pronunci quindi nel CP_3
merito;
- dichiara interamente compensate tra le parti spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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