TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 14739/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n.14739 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Alessi
), giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo alermo.it ) Email_2 CP_1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_2 ha chiesto la condanna del
[...] Controparte_2 al pagamento della somma di euro 250.000,00, oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, a titolo di danno emergente, lucro cessante ed indennità di recesso in dipendenza della stipula del contratto di fornitura di materiali in marmo, per importo pari a euro 928.801,64, in data 16 aprile 2019, a seguito dell'aggiudicazione della gara indetta dell'Ente appaltante, avente CIG 6906956865.
Dopo aver premesso che il contratto avrebbe dovuto essere eseguito mediante somministrazione di materiali, previ ordinativi emessi dall'Unità di Progetto CP_2 entro dodici mesi dalla sottoscrizione (15 aprile 2020), la ricorrente ha dedotto che, a
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile fronte delle spese sostenute per l'esecuzione della commessa — tra cui la stipula di una polizza fideiussoria, la conclusione di accordi con fornitori di materiale specifico,
l'assunzione di personale aggiuntivo e l'acquisto di nuove attrezzature — il CP_2 aveva richiesto la fornitura di una quantità minima di materiale, insufficiente persino a coprire parzialmente i costi vivi sostenuti dall'impresa e in data 23 luglio 2020, comunicando l'impossibilità di procedere all'utilizzo dell'intera fornitura di marmo prevista dal capitolato, aveva chiesto all'impresa di manifestare la propria disponibilità a proseguire l'esecuzione del contratto mediante la fornitura di materiali appartenenti alla medesima categoria merceologica.
Pur avendo la ricorrente manifestato prontamente, con nota del 24 luglio 2020, di essere disponibile alla prosecuzione del contratto, malgrado la sua intervenuta scadenza, il
Comune non aveva più fornito alcun riscontro né richiesto ulteriori forniture, ed era rimasto inerte sino al giugno 2021, quando aveva comunicato il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.
Era seguito il tentativo di evitare il contenzioso giudiziario mediante un accordo stragiudiziale ma il dopo aver proposto - in data 14 settembre 2021 – di CP_2 riconoscere alla controparte la somma di € 60.000,00 quale indennizzo e aver ricevuto dalla ricorrente l'accettazione dell'offerta con nota PEC del 16 settembre 2021, non aveva più dato seguito al perfezionamento della transazione.
Il si è costituito in giudizio, richiamando ad integrazione della Controparte_1 propria difesa, le osservazioni formulate dal Parte_3 trasmesse a mezzo e-mail in data 17 gennaio 2024, e ha concluso per il rigetto della domanda, ovvero, in via subordinata, per la determinazione di un importo inferiore a titolo di equo indennizzo, contestando le pretese avanzate dalla ricorrente a titolo risarcitorio.
La causa è stata istruita mediante le indagini tecniche d'ufficio affidate all'ing. CP_3 ed è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 2 c.p.c., all'udienza
[...] di discussione del 5.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
La fattispecie per cui è causa è regolata dall'art. 109 del D.lgs. 50 del 2016, che prevede la facoltà della stazione appaltante di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualunque momento, anche senza necessità di motivazione specifica;
la norma, abrogata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36 del 2023), continua ad applicarsi ai contratti stipulati prima del 1° luglio 2023, come previsto dalle disposizioni transitorie.
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile E' infatti incontroverso, oltre che documentato:
- che, a seguito di aggiudicazione definitiva, il con contratto del Controparte_1
16.4.2019, ha affidato all'odierna ricorrente la fornitura di materiali in marmo per l'unità di progetto (CIG 6906956865), per l'importo di € 928.801,64 oltre IVA, da CP_2 effettuare “a somministrazione, fino ad esaurimento dell'importo dell'appalto, previ ordinativi emessi dall' Unità di Progetto e, comunque entro 12 (dodici) mesi, CP_2 dalla data di stipula del contratto”, come previsto dal capitolato d'oneri (all. 3 del fascicolo di parte attrice), approvato con Determina dirigenziale n. 190 del 28.2.2017;
- che, come si evince dalla nota del del 25.10.2021, il contratto era stato stipulato CP_2 sebbene fosse nota l'impossibilità per il di eseguire i lavori per indisponibilità di CP_2 maestranze qualificate per l'esecuzione di opere di pavimentazione stradale;
- che non era stata più ritenuta percorribile neppure l'acquisizione di materiali, diversi da quelli previsti dal capitolato ma appartenenti alla medesima categoria merceologica, cui l'impresa -riscontrando prontamente la corrispondente richiesta della Struttura - si era resa disponibile con nota del 24.7.2020;
- che con nota del 3.5.2021 l'impresa – non avendo ricevuto alcun ulteriore ordine di materiali - ha comunicato alla stazione appaltante di non aver più interesse alla prosecuzione del contratto e ha domandato il pagamento di indennizzo e il risarcimento del danno subito;
- che con nota del 24.6.2021 l'Ente ha comunicato il recesso ex art. 109 D. Lgs. 50/2016 e offerto la somma di € 50.000,00 a titolo di indennizzo, poi aumentata ad € 60.000,00 con la nota pec del 14.9.2021;
- che tuttavia, malgrado l'impresa avesse prontamente comunicato l'adesione all'offerta, le parti non sono più addivenute al perfezionamento dell'accordo transattivo.
Questi essendo i fatti, in assenza di contestazione circa l'esercizio del diritto potestativo del di determinare lo scioglimento del vincolo contrattuale, è appena il caso di CP_1 rammentare che, ai sensi della richiamata disciplina, la stazione appaltante che abbia esercitato il diritto di recesso ha l'obbligo di compensare l'appaltatore tramite il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il recesso (legittimo) non attribuisce quindi alla parte che lo subisce un diritto al risarcimento del danno, ma ad una indennità, configurata dal legislatore come compensazione forfetaria, senza necessità di fornire prova specifica di un danno.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile La giurisprudenza ha definito l'istituto ponendolo in raffronto col rimedio della risoluzione affermando che, in tema di appalto di opere pubbliche, il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del d. lgs. n. 163 del 2006 (applicabile "ratione temporis") rientra nell'ambito dell'autotutela amministrativa e, nel presupporre il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto dal diritto di recesso contemplato dall'art. 134 dello stesso decreto, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione. (Cass. n. 11361/2023).
Nessuna obiezione è stata mossa dal resistente rispetto alla pretesa della ricorrente al pagamento dell'indennizzo, essendo stato invece contestato il credito risarcitorio in quanto non spettante.
La pretesa attorea è in effetti fondata relativamente al pagamento dell'indennizzo, pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite … calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti e al valore dei materiali eventualmente esistenti in magazzino se già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 (art. 109 ultimo comma D. Lgs. 50/2016).
Il CTU nominato ha accertato, sulla base della documentazione presente agli atti e della ulteriore documentazione acquisita, che la stazione appaltante ( ha già CP_2 riconosciuto alla ricorrente una somma pari a € 6.826,61 per materiale fornito nell'ambito dell'appalto; che l'importo a base di gara, depurato del ribasso (pari al 35,55 %), era pari ad € 928.801,64, che la differenza tra l'importo a base di gara e l'ammontare netto dei lavori, servizi o eseguiti già liquidati ammonta ad € 737.580,02.
Ha quindi correttamente determinato in € 73.758,00 l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'impresa, senza che sul relativo calcolo siano state formulate obiezioni. Il CP_1 va quindi condannato al pagamento della somma dovuta, maggiorata degli
[...] interessi legali (non avendone i contraenti determinato pattiziamente la misura) ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda.
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, poiché – come sopra evidenziato - sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 l'indennità spettante all'appaltatore a fronte del recesso esercitato dalla stazione appaltante ha natura onnicomprensiva, e assorbe qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria connessa al legittimo esercizio del recesso medesimo.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile In ogni caso, parte ricorrente non ha fornito idonea prova del danno ulteriore lamentato, non risultando dimostrato che le spese relative alle polizze fideiussorie, all'acquisto di attrezzature e all'assunzione di personale siano direttamente e causalmente riconducibili alla specifica commessa oggetto di giudizio.
In considerazione dell'esito del giudizio e del rigetto di una delle domande attoree, ricorrono giusti per compensare le spese di lite in ragione di un terzo;
la frazione residua va addossata alla parte resistente e liquidata nel dispositivo in conformità ai parametri di cui all'art. 4 DM 55/2014, applicando, per le prime due fasi, i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per lo scaglione 52.000/260.000,00 e riducendo al minimo i compensi tabellari delle altre due fasi, attese la natura documentale del procedimento e la semplicità delle questioni decisorie.
Le spese occorse per l'espletata CTU vanno poste a carico del . Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_2 nei confronti del col ricorso depositato il
[...] Controparte_1
30.11.2023, condanna il resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 73.758,00 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda;
dichiara le spese processuali compensate in ragione di un terzo e condanna il CP_1 al pagamento della frazione residua, liquidata in complessivi € 6.628,00 di cui €
[...]
6.095,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese nella misura del
15% dei compensi;
pone le spese relative alla CTU a carico del resistente.
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile