Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/05/2026, n. 8016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8016 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03781/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3781 del 2023, proposto da Mida-Bio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pio Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pio IV n. 3;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, non costituita in giudizio;
nei confronti
Stryker Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Direttore del Dipartimento Salute della regione Marche, n. 52 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa RI BA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato gli atti regionali indicati in epigrafe, nonché il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“INVALIDITA’ VIA AUTONOMA: SUI VIZI PROPRI DELLA DETERMINA IMPUGNATA
I. – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DEL “GIUSTO PROCEDIMENTO” E DEL CONTRADDITTORIO. – VIOLAZIONE DELL’ART. 64 C.P.A., DELL’ART. 2697 COD. CIV. E DELL’ART. 115 C.P.C”;
“II. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22, 24 E 25 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I. – VIOLAZIONE DELL’ART. 9 TER CO. BIS DEL D.L. N. 78/2015 E S.M.I. E DELL’ART. 3 DEL D.M. 6 OTTOBRE 2022 IN RAPPORTO ALL’ART. 64 C.P.A., ALL’ART. 2697 COD. CIV. E ALL’ART. 115 C.P.C.”;
“INVALIDITA’ IN VIA DERIVATA
III. – SULL’EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DETERMINA IMPUGNATA IN RELAZIONE ALL’ART. 9-TER CO. 9 BIS DEL D.L. N. 78/2015 MODIFICATO DAL D.L. N. 115/2022: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO (ART. 3 COST.) – INGERENZA SUI RAPPORTI CONTRATTUALI ESAURITI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI “EVIDENZA PUBBLICA” E DI TUTELA DELLA CONCORRENZA. – IN RELAZIONE AL D.M. SALUTE 6 LUGLIO 2022: SULLA FISSAZIONE POSTUMA RETROATTIVA DEI TETTI DI SPESA, SULL’INDETERMINATEZZA DELLE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E SULL’OMESSA PROVA DEI CALCOLI: VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA”;
“IV. – (SEGUE): INVALIDITA’ DERIVATA IN RELAZIONE AL D.M. 6 OTTOBRE 2022: SULL’ILLEGITTIMA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI IVA GIÀ VERSATA - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ - VIOLAZIONE DELL’ART. 26 CO. 2 e 19 DEL D.P.R. N. 633/1972 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI TO E DI IT”;
“IN VIA INCIDENTALE: V. – SULL’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1 CO. 557 DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145 TER CO. 8 DI MODIFICA DELL’ART. 9-TER CO. 8 DEL D.L. N. 78/2015; DELL’ART. 9-TER CO. 9 DEL D.L. N. 78/2015 E DELL’ART. 9-TER CO. 9-BIS DEL D.L. N. 115/2022 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 23, 41, 53, 97 E 117 CO. 1 COST.”.
2. Si sono costituiti il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed hanno chiesto la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza presidenziale pubblicata in data 28.6.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso con i pubblici proclami.
Tenutasi l’udienza camerale del 28.11.2023, con ordinanza cautelare n. 7900/2023 (pubblicata in data 30.11.2023 e non appellata) questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività degli atti impugnati.
4. In data 30.10.2025 la ricorrente ha depositato documentazione relativa all’avvenuto pagamento in favore della Regione Marche di quanto dovuto in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018.
In data 7.3.2026 la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione con la quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, deducendo che “la ricorrente ha provveduto al pagamento in misura ridotta, come attestato dalla documentazione versata in atti, aderendo al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118”.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il Collegio rileva che dopo le sentenze nn. 139 e 140 del 2024 della Corte Costituzionale del 2024 e durante la pendenza del presente giudizio è stata introdotta normativa che prevede il pagamento in misura ridotta da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari in favore delle Regioni e Province autonome, per il periodo 2015-2018.
Si tratta dell’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118), il quale ha previsto quanto segue: “1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015”.
Tuttavia, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo in seguito alla comunicazione da parte della Regione a questo Tribunale dell’atto di accertamento del pagamento dell’importo.
Orbene, nel presente giudizio la ricorrente, pur dando prova del pagamento effettuato e deducendo l’avvenuta cessazione della materia del contendere, non deposita l’atto della Regione Marche con cui viene accertato l’avvenuto versamento, come richiesto dalla citata disposizione di cui all’art. 7 D.L. n. 95/2025.
Ne consegue che non essendovi la declaratoria formale di cessata materia del contendere da parte di tale Regione, ovvero il deposito del decreto di accertamento del versamento, ma avendo la parte ricorrente depositato documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di somma in favore delle Regione Marche e stante la richiesta di estinzione del giudizio formulata dalla ricorrente il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (ai sensi del quale “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”) e facendo seguito al rilievo d’ufficio svolto a verbale in sede di udienza di smaltimento dell’arretrato.
Le spese vanno compensate alla luce dell’avvenuta definizione in rito della controversia sulla base di normative e circostanze sopravvenute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BA VA, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI BA VA |
IL SEGRETARIO