Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 133/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
24/04/1981, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via A. Volta, presso lo studio dell'avv. Raffaele
MASTROIANNI – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e C.F._2 sig.ra - CF - nata a [...] ed in data CP_1 C.F._3
16/12/1983, elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli, via Piero Ciampi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Antonello MANCUSO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._4 atti;
-parti ricorrenti-
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede -
- interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 04/03/2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 13/02/2025, che, i ricorrenti, in data 26.09.2015 ed in Soveria Mannelli, contraevano matrimonio, con rito civile, regolarmente trascritto nei registri di Stato civile presso il Comune di Soveria
Mannelli nr. 2 parte I serie __ Uff.0 anno 2015;
che, dal matrimonio nasceva il figlio in data 29.09.2017 – ad oggi, dunque, ancora Persona_1 minorenne;
che, i coniugi eleggevano domicilio coniugale in Decollatura alla Via Villaggio Gesariello n. 42/A, in immobile di proprietà di entrambi i coniugi;
che, negli anni veniva meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che, i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, essendo impiegati nella professione di farmacista per la sig.ra , e in quella di militare della Guardia di Finanza per il sig. CP_1 Parte_1
[...] che, i ricorrenti, pertanto presentavano ricorso al fine di chiedere la separazione personale tra le parti, e, all'esito di tale giudizio (e previo passaggio in giudicato della relativa sentenza), anche lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di seguito riportate:
1. In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5. Stabilire che - ai fini anagrafici e come collocamento principale - il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre, sig.ra , nell'abitazione familiare sita in Villaggio Gesariello n. 42/A di CP_1
Decollatura (CZ);
6. Che il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo;
7. Potrà avere con sé il minore a settimane alterne, nel fine settimana, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
8. previa comunicazione alla madre, prelevare il figlio all'uscita da scuola per accompagnarlo presso la residenza;
9. trascorrere con il figlio trenta giorni nel periodo estivo ed in particolare quindici di questi, consecutivi, da individuarsi nel mese di luglio ed altrettanti nel mese di agosto, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
10. trascorrere con il figlio sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni il 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio;
3
11. trascorrere con il figlio le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
12. Al padre non dovrà essere posto alcun ostacolo nell'intrattenimento dei rapporti con la scuola frequentata dal minore al fine di conoscere l'andamento didattico-educativo di questi ed interloquire con i docenti- educatori.
13. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00, anticipatamente ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, da corrispondersi alle seguenti coordinate bancarie: IT
67F0306234210000001615934;
14. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie individuate dal provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 10 Marzo 2023 come sopra riportato per quanto di interesse (vedi in allegato);
15. Stabilire che la casa coniugale sita in Decollatura alla via Villaggio Gesariello n. 42/A in immobile di proprietà di entrambi i coniugi, venga assegnata alla sig.ra , presso la quale verrà collocata CP_1 la prole, con ogni arredo e corredo;
16. Il genitore non collocatario asporterà dalla casa coniugale tutti i beni personali al momento del suo allontanamento;
17. Stante la pendenza del mutuo relativo alla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, assegnata alla moglie collocataria del minore, al relativo pagamento provvedano entrambi in parti uguali. Ad oggi il pagamento viene effettuato mediante addebito sul Conto Corrente Bancario del SI. Parte_1 ragione per la quale la SI.ra provvederà ad effettuare entro i primi cinque giorni di ogni CP_1 mese il versamento della di lei quota, pari ad euro 254,66, mediante bonifico bancario in favore del SI. tilizzando le coordinate bancarie come sopra indicate;
Pt_1
18. Per quanto riguarda le spese straordinarie di riparazione della casa coniugale, essendo come già detto la stessa di proprietà di entrambi i coniugi, queste dovranno essere concordate unitamente alle maestranze o imprese edili da impiegare;
19. I ricorrenti concordano circa il trasferimento a favore della sig.ra dell'autovettura CP_1
Peugeot 208 elettrica di proprietà del sig. alle cui spese, unitamente al pagamento delle Parte_1 rate residuate a debito, pari ad euro 15.860,00 ed altre occorrende, la stessa provvederà versando a favore del sig. entro i primi 5 giorni di ogni mese, l'intera rata, pari ad euro 305,00, fino Parte_1 all'estinzione dello stesso finanziamento, e ciò in quanto le suddette rate di finanziamento risultano addebitate sul conto del SI. Pt_1
20. Quanto alle utenze domestiche, ad oggi intestate al SI. la SI.ra , Parte_1 CP_1 provvederà, a di lei cura ed eventuali spese, a relativa voltura entro la data di deposito del ricorso.
Le parti dichiaravano, altresì, di avvalersi del solo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione e di non volersi riconciliare (vedi, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo congiunto in atti). 4
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 133 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promosso congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] ed in data Parte_1 C.F._1
24/04/1981, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via A. Volta, presso lo studio dell'avv. Raffaele
MASTROIANNI – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e C.F._2 sig.ra - CF - nata ad [...] ed in data CP_1 C.F._3
16/12/1983, elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli, via Piero Ciampi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Antonello MANCUSO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._4 atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 13.02.2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 4 marzo 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza; rilevato che le parti hanno poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 24 febbraio 2025 e in data 4 marzo 2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege; vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 5
Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di
Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri, i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme; b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova
e Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole e della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 24 febbraio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se, come premesso, svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre 6
congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni
GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita al merito, stante la natura parziale della decisione oggi adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 133/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente e cumulativamente dai coniugi sig.
[...]
- CF - nato a [...] ed in data 24/04/1981, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via A. Volta, presso lo studio dell'avv. Raffaele MASTROIANNI
– CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - nata ad [...] ed in data 16/12/1983, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli, via Piero Ciampi n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello
MANCUSO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede –
- interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA 7
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...] ed in data 24/04/1981, elettivamente C.F._1 domiciliato in Lamezia Terme, via A. Volta, presso lo studio dell'avv. Raffaele MASTROIANNI – CF
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - nata ad [...] ed in data 16/12/1983, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli, via Piero Ciampi n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonello
MANCUSO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, alle C.F._4 seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) il minore sarà iscritto presso il domicilio della madre, sig.ra , nell'abitazione familiare CP_1 sita in Villaggio Gesariello n. 42/A di Decollatura (CZ);
5) il padre vedrà il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo;
6) il padre avrà se il minore a settimane alterne, nel fine settimana, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
7) il padre, previa comunicazione alla madre, preleverà il figlio all'uscita da scuola per accompagnarlo presso la residenza;
8) il padre trascorrerà trenta giorni nel periodo estivo ed in particolare quindici di questi, consecutivi, da individuarsi nel mese di Luglio ed altrettanti nel mese di Agosto, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
9) il padre trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni il 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1° gennaio;
10) il padre trascorrerà con il figlio le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
11) Al padre non dovrà essere posto alcun ostacolo nell'intrattenimento dei rapporti con la scuola frequentata dal minore al fine di conoscere l'andamento didattico-educativo di questi ed interloquire con i docenti-educatori. 8
12) il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 400,00, a titolo Parte_1 di mantenimento, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da corrispondersi alle seguenti coordinate bancarie: [...];
13) entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie individuate dal provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 10 Marzo 2023 come sopra riportato per quanto di interesse (allegato);
14) assegna la casa coniugale sita in Decollatura alla via Villaggio Gesariello n. 42/A in immobile di proprietà di entrambi i coniugi alla sig.ra , presso la quale verrà collocata la prole, CP_1 con ogni arredo e corredo;
15) Il genitore non collocatario asporterà dalla casa coniugale tutti i beni personali al momento del suo allontanamento;
16) Stante la pendenza del mutuo relativo alla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, assegnata alla moglie collocataria del minore, al relativo pagamento provvedano entrambi in parti uguali. Ad oggi il pagamento viene effettuato mediante addebito sul Conto Corrente Bancario del SI.
[...]
, ragione per la quale la SI.ra provvederà ad effettuare entro i primi Parte_1 CP_1 cinque giorni di ogni mese il versamento della di lei quota, pari ad euro 254,66, mediante bonifico bancario in favore del SI. tilizzando le coordinate bancarie come sopra indicate;
Pt_1
17) Per quanto riguarda le spese straordinarie di riparazione della casa coniugale, essendo come già detto la stessa di proprietà di entrambi i coniugi, queste dovranno essere concordate unitamente alle maestranze o imprese edili da impiegare;
18) I ricorrenti concordano circa il trasferimento a favore della sig.ra dell'autovettura CP_1
Peugeot 208 elettrica di proprietà del sig. alle cui spese, unitamente al Parte_1 pagamento delle rate residuate a debito, pari ad euro 15.860,00 ed altre occorrende, la stessa provvederà versando a favore del sig. entro i primi 5 giorni di ogni mese, Parte_1
l'intera rata, pari ad euro 305,00, fino all'estinzione dello stesso finanziamento, e ciò in quanto le suddette rate di finanziamento risultano addebitate sul conto del SI. Pt_1
19) Quanto alle utenze domestiche, ad oggi intestate al SI. la SI.ra Parte_1 [...]
, provvederà, a di lei cura ed eventuali spese, a relativa voltura entro la data di deposito del CP_1 ricorso.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto n. 2, parte I, serie_, Uff. 0, anno 2015 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE 9
come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO;
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO