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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NI Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 332/25 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente nella Via P.ssa Maria del Belgio n. 14, elettivamente domiciliato nella Via Vittorio Veneto n. 13, nello studio e presso gli avv.ti
RO RU (C.F: ) e NI RU (C.F: C.F._2 [...]
), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellante-
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, , autorizzata a stare in giudizio come per Controparte_2 legge, giusta determinazione n. 455 del 13.03.2025 e relativa procura alle liti, in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Dell'Ali;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 100060003107700049 emessa il 17.2.2017, notificata in data 29.6.2017, con la quale il CP_1 gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...]
17.323,76, in forza delle fatture n. 1494/1997, n. 1412/1998, n. 6660/2006, n.
9989/2006, n. 14781/2007, n. 9210/2007, n. 15848/2008, n. 20636/2008, n. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
19311/2009, n. 26587/2010, n. 40757/2010, n. 15051/2011, n. 26794/2011, n.
13684/2012, n. 25127/2012, n. 20706/2013, n. 9547/2013, relative ai consumi idrici dovute per gli agli anni 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008/2009, 2010, 2011, 2012.
In particolare, l'attore deduceva che: 1) che i crediti portati dalle fatture n.
1412/1998 e n. 9210/2007 non erano dovuti, in quanto, rispetto ad essi, erano state rese le sentenze n. 114/14 e 115/14 del Giudice di Pace di Modica, passate in giudicato, con le quali ne era stata accertata l'intervenuta prescrizione;
2) l'inammissibilità del procedimento speciale disciplinato dal r.d. 14.04.1910 n. 639, per essere il credito privo dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità richiesti dalla legge;
3) l'intervenuta prescrizione delle ulteriori pretese creditorie, in quanto fondate su fatture di cui non è indicata neanche la data di notifica;
4) la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995, in quanto non legalmente firmata;
5) l'illegittimità delle somme pretese in quanto immotivatamente quantificate e prive dell'indicazione dell'atto presupposto di accertamento e mancando nell'ingiunzione il requisito della esigibilità dei crediti;
6) la mancata motivazione dell'ingiunzione in quanto solo genericamente richiamato l'atto posto alla base dell'ingiunzione; 7) in via subordinata, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria posta a base dell'ingiunzione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, Controparte_1 riconoscendo tuttavia, quanto all'eccezione ex adverso proposta, la prescrizione di alcune fatture tra quelle fatte valere con l'ingiunzione.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale, con sentenza n.
1955/2024, pubbl. il 30/12/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” - ridetermina il credito del , riconoscendolo nella misura di Controparte_1
€ 4.757,47 e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 del superiore importo, e per l'effetto, revoca Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 100060003107700049 emessa il 17.2.2017, dal . Controparte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in € 1.278,00 complessivi per
[...] compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data, proponeva appello
25/2/25 deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 1/10/25, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., per avere, il Tribunale, ritenuto la sussistenza, in capo al CP_1 CP_1 del credito di €. 4.757,47, nonostante dello stesso, in presenza di specifica contestazione, non fosse stata fornita alcuna prova, e per avere, inoltre, ritenuto d'ufficio l'interruzione della prescrizione di alcuni crediti (e fra questi quello, rilevante, di €. 7.765,09 di cui alla fattura n. 40757/2010) per un ammontare di €. 8.310,15, nonostante la mancanza di prova dei dedotti atti interruttivi, pervenendo al riconoscimento della sussistenza del credito nella misura, richiesta dal di €. 4.757,47; CP_1
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2934, 2935 e 2943 c.c. per avere, il Tribunale, ritenuto non maturata la prescrizione di crediti nell' ammontare di €. 8.310,15 nonostante lo stesso avesse indicato CP_1 crediti non prescritti per €. 4.757,47, e nonostante lo stesso CP_1 comunque, non avesse dato prova alcuna di tale preteso credito e non avesse dato prova certa di atti interruttivi riferibili a tali pretesi crediti per €.
4.757,47. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
1.1) I suddetti motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Giova osservare che il nella terza memoria ex art. 183 Controparte_1
c.p.c., ha testualmente dedotto: “Dai controlli effettuati dal Settore III –
Ufficio Ruoli Acqua, è risultato che gli importi richiesti con l'ingiunzione di pagamento andavano riformulati: stante la parziale prescrizione, l'attore rimane debitore nei confronti del della minor somma di Controparte_1
€. 4.757,47”.
Dalla documentazione in atti risulta, per quanto attiene alle fatture ritenute dal primo giudice non prescritte, che:
- n. 19311 (anno di imposta 2007) emessa il 20.11.2009, dell'importo di €
38,75, di cui al sollecito di pagamento datato 22.4.2011 not. il 15.6.2011; sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 26587 (anno di imposta 2008/2009) emessa il 12.12.2010 dell'importo di
€ 78,03 di cui risulta il sollecito di pagamento datato 27.9.2012 notificato il
19.10.2012; sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 40757 (anno di imposta 2008-2009) emessa il 12.12.2010 per l'importo di € 7.765,09 - relativa a canone idrico, fognatura e depurazione riferiti all'utenza domestica del (codice utenza 16811) sita in Corso P. Maria Pt_1 del Belgio, in - di cui risultano il sollecito di pagamento datato CP_1
27.9.2012 notificato il 19.10.2012; sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 15051 (anno di imposta 2010) emessa il 17.10.2011 dell'importo di €
21,51 di cui risultano il sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il
2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il
26.6.2017;
- n. 26794 (anno di imposta 2010) emessa il 17.10.2011 dell'importo di €
51,76 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il
26.6.2017;
- n. 13684 (anno di imposta 2011) emessa il 1.8.2012 per l'importo di € 21,51 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 25127 (anno di imposta 2011) emessa il 1.8.2012 per l'importo di € 38,01 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 20706 (anno di imposta 2012) emessa il 12.4.2013 per l'importo di €
39,38 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il
2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il
26.6.2017;
- n. 9547 (anno di imposta 2012) emessa il 12.4.2013 per l'importo di € 21,51 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017.
Pertanto, il credito vantato dal relativo alle due utenze Controparte_1 intestate al e non prescritto, ammonta a €. 8.310,15. Pt_1
Risulta, inoltre, dal verbale di verifica del contatore relativo all'utenza domestica del del febbraio 2009, (verifica richiesta dal il quale Pt_1 Pt_1 asseriva che il detto contatore registrasse anche in assenza di erogazione di acqua), che lo stesso era perfettamente funzionante;
non vi è, pertanto, prova che la quantificazione dei canoni fosse diversa da quella effettuata dall'ufficio idrico dell'Ente.
Per quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il credito vantato dal appellato ammontasse a €.8.310,15, considerando tutte CP_1 le fatture non prescritte, ma alla luce della richiesta effettuata dal in CP_1 seguito alla terza memoria ex art. 183 VI comma, la detta somma dovesse essere ridotta a €.4.757,47.
Per quanto attiene, al disconoscimento delle firme contenute negli avvisi di ricevimento delle notifiche indirizzate al la Cassazione ha precisato che Pt_1 il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo tempestivamente a mezzo della querela di falso. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (Cass. ord.
30318/2019).
Per quanto riguarda, infine, l'asserito giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Modica n. 473/2023, emessa in un giudizio vertente tra le stesse parti, ma avente ad oggetto fatture diverse, nella quale veniva dichiarato che il stesso dava atto “dell'avvenuta prescrizione del CP_1 credito nei confronti del per il periodo anteriore al 29 settembre 2012, Pt_1 come evidenziato dal Responsabile del Settore nella sua nota del 29.11.2019, prodotta dal medesimo”, nessun giudicato esterno può ritenersi, atteso che la causa in questione trattava di fatture diverse da quelle oggi contestate.
2) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da €.1.101,00 a 5.200,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1955/2024 pubbl. il
30/12/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore del che liquida in complessivi Euro Controparte_1
2.419,00, di cui €.536,00 fase di studio, €.536,00 fase introduttiva, €.496,00 fase istruttoria ed €.851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed
IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa NI Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 332/25 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente nella Via P.ssa Maria del Belgio n. 14, elettivamente domiciliato nella Via Vittorio Veneto n. 13, nello studio e presso gli avv.ti
RO RU (C.F: ) e NI RU (C.F: C.F._2 [...]
), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellante-
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, , autorizzata a stare in giudizio come per Controparte_2 legge, giusta determinazione n. 455 del 13.03.2025 e relativa procura alle liti, in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Dell'Ali;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a ingiunzione di pagamento.
Con ordinanza in data 1/10/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 100060003107700049 emessa il 17.2.2017, notificata in data 29.6.2017, con la quale il CP_1 gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...]
17.323,76, in forza delle fatture n. 1494/1997, n. 1412/1998, n. 6660/2006, n.
9989/2006, n. 14781/2007, n. 9210/2007, n. 15848/2008, n. 20636/2008, n. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
19311/2009, n. 26587/2010, n. 40757/2010, n. 15051/2011, n. 26794/2011, n.
13684/2012, n. 25127/2012, n. 20706/2013, n. 9547/2013, relative ai consumi idrici dovute per gli agli anni 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008/2009, 2010, 2011, 2012.
In particolare, l'attore deduceva che: 1) che i crediti portati dalle fatture n.
1412/1998 e n. 9210/2007 non erano dovuti, in quanto, rispetto ad essi, erano state rese le sentenze n. 114/14 e 115/14 del Giudice di Pace di Modica, passate in giudicato, con le quali ne era stata accertata l'intervenuta prescrizione;
2) l'inammissibilità del procedimento speciale disciplinato dal r.d. 14.04.1910 n. 639, per essere il credito privo dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità richiesti dalla legge;
3) l'intervenuta prescrizione delle ulteriori pretese creditorie, in quanto fondate su fatture di cui non è indicata neanche la data di notifica;
4) la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 1 comma 87 della L. n. 549/1995, in quanto non legalmente firmata;
5) l'illegittimità delle somme pretese in quanto immotivatamente quantificate e prive dell'indicazione dell'atto presupposto di accertamento e mancando nell'ingiunzione il requisito della esigibilità dei crediti;
6) la mancata motivazione dell'ingiunzione in quanto solo genericamente richiamato l'atto posto alla base dell'ingiunzione; 7) in via subordinata, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria posta a base dell'ingiunzione.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, Controparte_1 riconoscendo tuttavia, quanto all'eccezione ex adverso proposta, la prescrizione di alcune fatture tra quelle fatte valere con l'ingiunzione.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale, con sentenza n.
1955/2024, pubbl. il 30/12/2024, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” - ridetermina il credito del , riconoscendolo nella misura di Controparte_1
€ 4.757,47 e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 del superiore importo, e per l'effetto, revoca Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 100060003107700049 emessa il 17.2.2017, dal . Controparte_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese processuali, che liquida in € 1.278,00 complessivi per
[...] compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del
15%.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data, proponeva appello
25/2/25 deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1 chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 1/10/25, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., per avere, il Tribunale, ritenuto la sussistenza, in capo al CP_1 CP_1 del credito di €. 4.757,47, nonostante dello stesso, in presenza di specifica contestazione, non fosse stata fornita alcuna prova, e per avere, inoltre, ritenuto d'ufficio l'interruzione della prescrizione di alcuni crediti (e fra questi quello, rilevante, di €. 7.765,09 di cui alla fattura n. 40757/2010) per un ammontare di €. 8.310,15, nonostante la mancanza di prova dei dedotti atti interruttivi, pervenendo al riconoscimento della sussistenza del credito nella misura, richiesta dal di €. 4.757,47; CP_1
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2934, 2935 e 2943 c.c. per avere, il Tribunale, ritenuto non maturata la prescrizione di crediti nell' ammontare di €. 8.310,15 nonostante lo stesso avesse indicato CP_1 crediti non prescritti per €. 4.757,47, e nonostante lo stesso CP_1 comunque, non avesse dato prova alcuna di tale preteso credito e non avesse dato prova certa di atti interruttivi riferibili a tali pretesi crediti per €.
4.757,47. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
1.1) I suddetti motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Giova osservare che il nella terza memoria ex art. 183 Controparte_1
c.p.c., ha testualmente dedotto: “Dai controlli effettuati dal Settore III –
Ufficio Ruoli Acqua, è risultato che gli importi richiesti con l'ingiunzione di pagamento andavano riformulati: stante la parziale prescrizione, l'attore rimane debitore nei confronti del della minor somma di Controparte_1
€. 4.757,47”.
Dalla documentazione in atti risulta, per quanto attiene alle fatture ritenute dal primo giudice non prescritte, che:
- n. 19311 (anno di imposta 2007) emessa il 20.11.2009, dell'importo di €
38,75, di cui al sollecito di pagamento datato 22.4.2011 not. il 15.6.2011; sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 26587 (anno di imposta 2008/2009) emessa il 12.12.2010 dell'importo di
€ 78,03 di cui risulta il sollecito di pagamento datato 27.9.2012 notificato il
19.10.2012; sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 40757 (anno di imposta 2008-2009) emessa il 12.12.2010 per l'importo di € 7.765,09 - relativa a canone idrico, fognatura e depurazione riferiti all'utenza domestica del (codice utenza 16811) sita in Corso P. Maria Pt_1 del Belgio, in - di cui risultano il sollecito di pagamento datato CP_1
27.9.2012 notificato il 19.10.2012; sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 15051 (anno di imposta 2010) emessa il 17.10.2011 dell'importo di €
21,51 di cui risultano il sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il
2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il
26.6.2017;
- n. 26794 (anno di imposta 2010) emessa il 17.10.2011 dell'importo di €
51,76 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il
26.6.2017;
- n. 13684 (anno di imposta 2011) emessa il 1.8.2012 per l'importo di € 21,51 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 25127 (anno di imposta 2011) emessa il 1.8.2012 per l'importo di € 38,01 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017;
- n. 20706 (anno di imposta 2012) emessa il 12.4.2013 per l'importo di €
39,38 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il
2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il
26.6.2017;
- n. 9547 (anno di imposta 2012) emessa il 12.4.2013 per l'importo di € 21,51 di cui risultano sollecito di pagamento datato 21.12.2015 not. il 2.2.2016 e infine l'ingiunzione di pagamento oggetto di causa, notificata il 26.6.2017.
Pertanto, il credito vantato dal relativo alle due utenze Controparte_1 intestate al e non prescritto, ammonta a €. 8.310,15. Pt_1
Risulta, inoltre, dal verbale di verifica del contatore relativo all'utenza domestica del del febbraio 2009, (verifica richiesta dal il quale Pt_1 Pt_1 asseriva che il detto contatore registrasse anche in assenza di erogazione di acqua), che lo stesso era perfettamente funzionante;
non vi è, pertanto, prova che la quantificazione dei canoni fosse diversa da quella effettuata dall'ufficio idrico dell'Ente.
Per quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il credito vantato dal appellato ammontasse a €.8.310,15, considerando tutte CP_1 le fatture non prescritte, ma alla luce della richiesta effettuata dal in CP_1 seguito alla terza memoria ex art. 183 VI comma, la detta somma dovesse essere ridotta a €.4.757,47.
Per quanto attiene, al disconoscimento delle firme contenute negli avvisi di ricevimento delle notifiche indirizzate al la Cassazione ha precisato che Pt_1 il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo tempestivamente a mezzo della querela di falso. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e, conseguentemente, ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorché detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (Cass. ord.
30318/2019).
Per quanto riguarda, infine, l'asserito giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Modica n. 473/2023, emessa in un giudizio vertente tra le stesse parti, ma avente ad oggetto fatture diverse, nella quale veniva dichiarato che il stesso dava atto “dell'avvenuta prescrizione del CP_1 credito nei confronti del per il periodo anteriore al 29 settembre 2012, Pt_1 come evidenziato dal Responsabile del Settore nella sua nota del 29.11.2019, prodotta dal medesimo”, nessun giudicato esterno può ritenersi, atteso che la causa in questione trattava di fatture diverse da quelle oggi contestate.
2) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da €.1.101,00 a 5.200,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1955/2024 pubbl. il
30/12/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore del che liquida in complessivi Euro Controparte_1
2.419,00, di cui €.536,00 fase di studio, €.536,00 fase introduttiva, €.496,00 fase istruttoria ed €.851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed
IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro