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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice Paola Farina letti gli atti della causa n. 18626 r.g. 2022, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento, nonché accertamento di lavoro supplementare e straordinario e condanna alle connesse differenze retributive, pendente tra (Avv. Alessandro Parte_1
Milanetti) e , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (Avv. Angelo Vincenti) e in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari); rilevato che parte ricorrente pur deducendo la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato, non ha poi dimostrato la sussistenza di detto rapporto a tempo indeterminato;
rilevato che infatti a fronte dell'avvenuto disconoscimento, da parte datoriale, del contratto e della proposta versati in copia fotostatica (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente) non ha prodotto gli originali dei documenti, vendo meno allo specifico onere a suo carico stante l'espressa contestazione di parte datoriale;
rilevato che appare invece pienamente dimostrata da parte resistente la sussistenza di un contratto a tempo determinato dal 15.12.2020 fino al 30.12.2020, poi prorogato fino al 31.12.2021 (cfr,. all. 3 del fascicolo di parte resistente); rilevato per altro verso che nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine ad uno svolgimento di attività lavorativa in data anteriore al 15.12.2020; rilevato, per quanto concerne inoltre l'impugnato licenziamento asseritamente comunicato con missiva del 4.12.2021 e a far data dal 20.12.2021, che la predetta circostanza non risulta dimostrata da parte ricorrente, che ne aveva l'onere, a fronte della specifica contestazione di parte datoriale (che eccepisce l'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo in data antecedente, in ragione di un licenziamento disciplinare - mai impugnato – del 7.10.2021); rilevato infatti che il licenziamento asseritamente comunicato il 4.12.2021 con comunicazione versata in atti all'allegato 12 del fascicolo di parte ricorrente, e specificamente disconosciuto e contestato da parte datoriale, non risulta poi oggetto del giudizio di verificazione, avendovi parte ricorrente espressamente rinunciato nel corso del giudizio;
pagina 1 di 3 rilevato che secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, sent. 3086 del 2022) non può costituire prova il documento disconosciuto ove, come nel caso di specie, la parte rinuncia al giudizio di verificazione;
rilevato conclusivamente che risulta del tutto indimostrato il recesso come dedotto da parte ricorrente, ed invece risultato dimostrata la comunicazione del licenziamento irrogato da parte datoriale per motivi disciplinari (cfr.. all. 6 del fascicolo di parte resistente), e mai impugnato da parte ricorrente;
rilevato pertanto che l'impugnativa di licenziamento non può essere accolta, non avendo la parte dimostrato che il recesso è avvenuto nella data indicata in ricorso, essendo invece a contrario stata dimostrata da parte datoriale la comunicazione del licenziamento disciplinare in data di gran lunga antecedente, e senza alcuna impugnazione da parte de ricorrente;
rilevato per quanto concerne la domanda di accertamento di lavoro supplementare e di lavoro straordinario e la condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, si osserva che la stessa all'esito dell'istruttoria espletata è rimasta del tutto indimostrata;
rilevato infatti che a fronte di un contratto di lavoro a tempo parziale, nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine allo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, che pertanto rimangono del tutto indimostrati;
rilevato infatti che:
• il teste , cognato del ricorrente, ha riferito di averlo accompagnato 3 o Tes_1
4 volte al lavoro e le sue dichiarazioni sono pertanto del tutto insufficienti ed irrilevanti ai fini del decidere;
• la teste particolarmente attendibile in quanto collega del ricorrente, ha Tes_2 riferito di un orario lavorativo di 20 ore settimanali , spesso limitato alle ore mattutine, precisando di esserne a conoscenza sulla base delle indicazioni fornite mensilmente dall'operatore, i.e. il ricorrente;
• la teste pure collega del ricorrente, ha ribadito lo svolgimento di 20 ore Tes_3 settimanali;
• il teste ha riferito di aver incontrato il ricorrente per alcuni mesi per due Tes_4
o tre volte a settimana la mattina alle 8.30 e la sera alle 19.30 insieme alla signora
, assistita: detta deposizione non appare rilevante atteso che dalla stessa Pt_2 non può evincersi l'avvenuto svolgimento di un numero di ore settimanali superiori alle venti;
ritenuto che
anche la predetta domanda deve essere rigettata in quanto del tutto indimostrata;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato;
; rilevato che la parte resistente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni CP_1 per lite temeraria, e che la stessa va accolta in ragione di quanto supra evidenziato (mancata produzione dei documenti originali, rinunzia al giudizio di verificazione) in pagina 2 di 3 riferimento a documenti posti a sostegno delle proprie pretese e che detto comportamento appare sussumibile nell'ambito della colpa grave;
rilevato che a titolo risarcitorio ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. può essere liquidata in via equitativa una somma pari alla metà di quanto liquidato per le spese processuali;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, in favore di entrambe le parti convenute;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta disattesa, così provvede;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese processuali che liquida in misura pari a 6.388,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in favore di parte resistente della somma di euro 3194,00. CP_1
Roma, 5.3.2025
Il G.L.
P. Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice Paola Farina letti gli atti della causa n. 18626 r.g. 2022, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento, nonché accertamento di lavoro supplementare e straordinario e condanna alle connesse differenze retributive, pendente tra (Avv. Alessandro Parte_1
Milanetti) e , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (Avv. Angelo Vincenti) e in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore (Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari); rilevato che parte ricorrente pur deducendo la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato, non ha poi dimostrato la sussistenza di detto rapporto a tempo indeterminato;
rilevato che infatti a fronte dell'avvenuto disconoscimento, da parte datoriale, del contratto e della proposta versati in copia fotostatica (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente) non ha prodotto gli originali dei documenti, vendo meno allo specifico onere a suo carico stante l'espressa contestazione di parte datoriale;
rilevato che appare invece pienamente dimostrata da parte resistente la sussistenza di un contratto a tempo determinato dal 15.12.2020 fino al 30.12.2020, poi prorogato fino al 31.12.2021 (cfr,. all. 3 del fascicolo di parte resistente); rilevato per altro verso che nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine ad uno svolgimento di attività lavorativa in data anteriore al 15.12.2020; rilevato, per quanto concerne inoltre l'impugnato licenziamento asseritamente comunicato con missiva del 4.12.2021 e a far data dal 20.12.2021, che la predetta circostanza non risulta dimostrata da parte ricorrente, che ne aveva l'onere, a fronte della specifica contestazione di parte datoriale (che eccepisce l'avvenuta cessazione del rapporto lavorativo in data antecedente, in ragione di un licenziamento disciplinare - mai impugnato – del 7.10.2021); rilevato infatti che il licenziamento asseritamente comunicato il 4.12.2021 con comunicazione versata in atti all'allegato 12 del fascicolo di parte ricorrente, e specificamente disconosciuto e contestato da parte datoriale, non risulta poi oggetto del giudizio di verificazione, avendovi parte ricorrente espressamente rinunciato nel corso del giudizio;
pagina 1 di 3 rilevato che secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, sent. 3086 del 2022) non può costituire prova il documento disconosciuto ove, come nel caso di specie, la parte rinuncia al giudizio di verificazione;
rilevato conclusivamente che risulta del tutto indimostrato il recesso come dedotto da parte ricorrente, ed invece risultato dimostrata la comunicazione del licenziamento irrogato da parte datoriale per motivi disciplinari (cfr.. all. 6 del fascicolo di parte resistente), e mai impugnato da parte ricorrente;
rilevato pertanto che l'impugnativa di licenziamento non può essere accolta, non avendo la parte dimostrato che il recesso è avvenuto nella data indicata in ricorso, essendo invece a contrario stata dimostrata da parte datoriale la comunicazione del licenziamento disciplinare in data di gran lunga antecedente, e senza alcuna impugnazione da parte de ricorrente;
rilevato per quanto concerne la domanda di accertamento di lavoro supplementare e di lavoro straordinario e la condanna al pagamento delle connesse differenze retributive, si osserva che la stessa all'esito dell'istruttoria espletata è rimasta del tutto indimostrata;
rilevato infatti che a fronte di un contratto di lavoro a tempo parziale, nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine allo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario, che pertanto rimangono del tutto indimostrati;
rilevato infatti che:
• il teste , cognato del ricorrente, ha riferito di averlo accompagnato 3 o Tes_1
4 volte al lavoro e le sue dichiarazioni sono pertanto del tutto insufficienti ed irrilevanti ai fini del decidere;
• la teste particolarmente attendibile in quanto collega del ricorrente, ha Tes_2 riferito di un orario lavorativo di 20 ore settimanali , spesso limitato alle ore mattutine, precisando di esserne a conoscenza sulla base delle indicazioni fornite mensilmente dall'operatore, i.e. il ricorrente;
• la teste pure collega del ricorrente, ha ribadito lo svolgimento di 20 ore Tes_3 settimanali;
• il teste ha riferito di aver incontrato il ricorrente per alcuni mesi per due Tes_4
o tre volte a settimana la mattina alle 8.30 e la sera alle 19.30 insieme alla signora
, assistita: detta deposizione non appare rilevante atteso che dalla stessa Pt_2 non può evincersi l'avvenuto svolgimento di un numero di ore settimanali superiori alle venti;
ritenuto che
anche la predetta domanda deve essere rigettata in quanto del tutto indimostrata;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato;
; rilevato che la parte resistente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni CP_1 per lite temeraria, e che la stessa va accolta in ragione di quanto supra evidenziato (mancata produzione dei documenti originali, rinunzia al giudizio di verificazione) in pagina 2 di 3 riferimento a documenti posti a sostegno delle proprie pretese e che detto comportamento appare sussumibile nell'ambito della colpa grave;
rilevato che a titolo risarcitorio ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. può essere liquidata in via equitativa una somma pari alla metà di quanto liquidato per le spese processuali;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dettaglio del dispositivo che segue, in favore di entrambe le parti convenute;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta disattesa, così provvede;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese processuali che liquida in misura pari a 6.388,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. in favore di parte resistente della somma di euro 3194,00. CP_1
Roma, 5.3.2025
Il G.L.
P. Farina
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