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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG nr. 378/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 27/05/2021 da
, , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pettoello del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Saveria Aversa, in Corso del Popolo, 85 - scala A - 30172 MESTRE - VENEZIA (VE) Parte appellante contro
• Controparte_1
[...] P.IVA_1
, cod. fisc. Controparte_2
P.IVA_1
, cod. fisc. Controparte_3
P.IVA_2 tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, e per legge domiciliati presso e nei suoi uffici in Venezia, piazza San Marco n. 63 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 538/2020 resa dal Tribunale di Verona in data 27.11.2020 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: chiede che l'Ill.mo Giudice adito, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 458/2020, n. 1025/2018 R.G., pubblicata in data 17.12.20, voglia Nel merito in principalità: 1) Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Decreto nr Prot. 0003874/U del 18/08/2017 CP_ con il quale il dirigente dell' di decretava che la valutazione dell'anno scolastico di prova e di CP_3
1 formazione del prof. nato a [...] il [...], titolare in questa istituzione Parte_1 scolastica nell'anno scolastico 2016/2017 quale docente in prova di Lingua Straniera Inglese, è NEGATIVA, che il docente stesso non era confermato in ruolo ed era dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 439 del D. Lgs 297/1994. 2) Conseguentemente disapplicarsi, ad ogni effetto, il medesimo provvedimento in una con ogni atto presupposto e/o conseguente. 3) Accertarsi e dichiararsi, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento di esito favorevole del periodo di formazione e prova svolto dal ricorrente nell'a.s. 2016/2017. 4) In ogni caso ordinarsi alle Amministrazioni convenute di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro/in servizio con condanna delle medesime al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte dalla data del recesso all'effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione monetaria oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Nel merito in via subordinata: 5) Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Decreto nr Prot. 0003874/U CP_ del 18/08/2017 con il quale il dirigente dell' di decretava che la valutazione dell'anno CP_3 scolastico di prova e di formazione del prof. a Verona il 23/07/1966, titolare in Parte_1 questa istituzione scolastica nell'anno scolastico 2016/2017 quale docente in prova di Lingua Straniera Inglese, è NEGATIVA, che il docente stesso non era confermato in ruolo ed era dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 439 del D. Lgs 297/1994, nella parte in cui disponeva la dispensa del servizio anziché disporre la proroga del periodo di formazione e prova ai sensi dell'art. 14, comma 3, DM 850/2015. 6) Conseguentemente disapplicarsi, ad ogni effetto, il medesimo provvedimento in una con ogni atto presupposto e/o conseguente nella parte in cui disponeva la dispensa del servizio anziché disporre la proroga del periodo di formazione e prova ai sensi dell'art. 14, comma 3, DM 850/2015. 7) Accertarsi e dichiararsi, quindi, il diritto del ricorrente ad essere ammesso ad un secondo periodo di formazione e di prova ai sensi dell'art. 14, comma 3, DM 850/2015. 8) In ogni caso ordinarsi alle Amministrazioni convenute di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro/in servizio con condanna delle medesime al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte dalla data del recesso all'effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione monetaria oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 9) In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio (in favore dello Stato, per quanto concerne il presente procedimento di appello, ai sensi dell'art. 133 T.U. 115/02), ed istanza di liquidazione delle spese ed onorari della scrivente difesa, ex art. 82 T.U. 115/02. Si ribadisce, in ogni caso, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel primo grado di giudizio.
Per parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello perché infondato e, con riferimento al punto f, II parte, dichiarare la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 437, 2 ° comma cpc. Spese rifuse.
* motivazione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso con il quale ha contestato la legittimità del Decreto nr. Prot. Parte_1
0003874/U del 18/08/2017 di dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 439 del DLgs 297/1994 con il quale il dirigente dell' di stabiliva che la CP_3 valutazione dell'anno scolastico di prova e di formazione del Pt_1 docente in prova di Lingua Straniera Inglese nell'anno scolastico 2016/2017, era negativa.
Parimenti venivano rigettate le conseguenti domande volte ad ottenere l'affermazione di sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento di esito favorevole del periodo di formazione e prova svolto e,
2 quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro/in servizio con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte ovvero, in subordine, il diritto del ricorrente ad essere ammesso ad un secondo periodo di formazione e di prova ai sensi dell'art. 14, co. 3, DM 850/2015 e la condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte.
1.1. La sentenza gravata ha così ricostruito il fatto:
1) l'appellante è stato assunto alle dipendenze del a tempo CP_5 indeterminato in data 1/9/2012 (presso scuola secondaria di primo grado).
2) il quindi svolgeva l'anno scolastico di formazione e prova di Pt_1 cui all'art. 438, DLgs 297/1994 e art. 68 CCNL Comparto Scuola nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Comprensivo VR 18 con esito negativo;
3) al termine di suddetto periodo il Dirigente Scolastico emanava, in data 15/7/2013, decreto di proroga del periodo di formazione e prova;
4) negli anni scolastici successivi [2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016] non si teneva il secondo periodo di formazione e prova in quanto non venivano raggiunti i 180 giorni di effettivo servizio previsti come necessari ai sensi dell'art. 438, Dlgs 297/94.
Il giudice di primo grado, sul presupposto che <all'istituto della formazione e della prova si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 115 a 121 della legge 107/2015 (integrate dal d.m. n. 850 del 27.10.2015) e che, inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto è consolidata nel senso di assegnare al Dirigente scolastico un margine significativo di discrezionalità nella decisione di valutare gli esiti della formazione e della prova del docente, temperata unicamente dalla necessaria adeguatezza della prova rispetto alle sue finalità istituzionali>> ha ritenuto non rilevanti le contestazioni dell'appellante in merito al <grave ritardo nell'avvio della procedura di formazione e valutazione, il breve lasso di tempo dedicato alla verifica ispettiva e le gravi carenze sotto il profilo dell'istruttoria svolta>>; in particolare, il giudice di prime cure non ha condiviso le considerazioni dell'appellante il quale rilevava che:
➢ <la tutor fu nominata solo in data 26 novembre 2017 e che il Persona_1 patto formativo venne stipulato solo in data 22/02/2017. Da questa sequenza cronologica il ricorrente trae il convincimento che il non poté svolgere l'anno di Pt_1 formazione>>; secondo la sentenza gravata il aveva comunque Pt_1 avuto modo di lavorare anche negli AASS precedenti ancorchè non fossero stati raggiunti i 180 giorni;
3 ➢ il Bilancio delle competenze iniziali fu consegnato solo in data 22.2.2017; secondo la sentenza gravata tale ritardo sarebbe dipeso dal Pt_1 stesso posto che <materiale per preparare tale Bilancio fu inoltrato al ricorrente già a fine novembre 2016 e quindi egli ben avrebbe potuto inoltrarlo, dopo averlo rielaborato, in tempi più rapidi, cosicché potesse essere predisposto il “patto formativo” con la celerità auspicata>> ed inoltre ed in ogni caso, nonostante ciò, la prova venne avviata e <furono eseguiti tre accessi finalizzati all'osservazione delle modalità di insegnamento, fu inoltre disposto un accertamento ispettivo (essendo lo stesso obbligatoriamente previsto nel secondo periodo di prova) e fu stilata una relazione tecnica da parte dei docenti coinvolti nell'attività di formazione, di prova e ispettiva>>;
➢ la prova non era stata <adeguatamente organizzata per il ritardo nell'avvio della procedura>>; secondo la sentenza gravata ciò non sarebbe corretto in quanto <la valutazione non deve essere quantitativa, ma qualitativa, nel senso che deve essere vagliata l'idoneità dei passaggi della procedura compiuti rispetto al fine istituzionale assegnato alla prova e nel caso qui analizzato tali passaggi furono congrui rispetto al fine assegnato al procedimento;
in particolare, contribuì nel ritardare l'avvio dello stesso, il ritardo ascrivibile al ricorrente, nella redazione del Bilancio iniziale delle competenze (necessario per poter redigere il “patto formativo”)>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di un unico e tuttavia articolato motivo di gravame con il quale l'appellante ripropone le tesi esposte in primo grado e disattese dal giudice di prime cure.
2.1. Parte appellante contesta quindi la sentenza gravata per avere affrontato uno solo dei vari profili di illegittimità della procedura di formazione e valutazione del ovvero quello concernente il ritardo nell'avvio Pt_1 della procedura stessa, quindi pervenendo erroneamente alla conclusione che tale ritardo era da imputarsi al lavoratore ed inoltre, senza tuttavia indicare referente normativo di sostegno, che la valutazione sull'idoneità del percorso formativo deve essere qualitativa piuttosto che quantitativa.
Rileva quindi l'appellante, in termini analitici, come la procedura formativa non sia stata rispettosa delle regole imposte dall'art. 1, co. 115 ss., Legge 107/15, nonché dagli artt. 2, 4, 5, 6, 12 del DM 850/15, di modo che <se da un lato è pacifica la discrezionalità del datore di lavoro nel valutare l'esito della prova, dall'altro lato l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Di conseguenza, non sono configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la
4 capacità lavorativa del prestatore in prova, ovvero risultino perseguite finalità discriminatorie
o altrimenti illecite >>
2.2. Parte, alla luce dei fatti descritti, appellante pone poi in evidenza come:
➢ l'avvia della procedura formativa e di valutazione sia stata ritardata non certo in conseguenza di condotte attribuibili al lavoratore,
➢ le valutazioni del dirigente e del commissario si siano basate su limitati accessi in classe svoltisi nell'arco di circa un mese,
➢ l'istruttoria svolta dal D.S. e dalla funzionaria ispettiva sia stata limitata a solo alcune delle classi assegnate al docente e con intervista quindi solo di alcuni colleghi che, peraltro, avevano espresso giudizio positivo in favore del Pt_1
➢ il finale giudizio negativo sia avulso dagli indicatori normativamente previsti e quindi da verificare al fine della valutazione di idoneità,
➢ non siano state valutate circostanze, documenti e dichiarazioni invero attestanti il positivo andamento del percorso formativo del docente e, in particolare, l'istruttoria e le valutazioni del docente tutor che appare, in contrasto con la finale decisione del DS, del tutto positiva;
di ciò il finale provvedimento non avrebbe dato in alcun modo conto;
➢ sia stata anomala ed illegittima l'adozione di un procedimento ispettivo.
2.3. Contesta infine parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui non ha adottato decisione in ordine alla richiesta formulata dal di Pt_1 essere nuovamente sottoposto a prova.
3. Si è costituita l'appellato con memoria depositata in data CP_1
1/4/2022 avversando le opposte difese del ed argomentando in Pt_1 merito alla correttezza della sentenza impugnata in particolare evidenziando come i ritardi tutti dall'appellante valorizzati siano stati determinati da inerzia del stesso che aveva comunicato in ritardo il fatto di dover essere Pt_1 sottoposto a prova ed aveva solo nel febbraio 2017, a seguito di sollecito del Dirigente scolastico, fornito il bilancio delle competenze che è un atto proprio del docente in prova.
Rileva poi il MINISTERO come l'attività di verifica alla quale era stato sottoposto il fosse più che esaustiva ed in linea con le specifiche Pt_1 di Legge, attività ispettiva compresa, e come il provvedimento finale di
5 dispensa avesse preso in considerazione tutti gli elementi utili di valutazione i quali, nel loro complesso, davano conto del mancato superamento della prova.
4. La controversia, iscritta a ruolo in data 30/6/2021 e con prima udienza fissata al 7/4/2022, è stata trattata nel corso della suddetta udienza, e quindi rinviata per ragioni organizzative con decreti del 22/11/2022 e dell'11/4/2023 e poi nuovamente trattata all'udienza del 14/9/2023 e quindi ancora una volta rinviata con decreti del 4/10/2023 e del 14/2/2024 ed infine decisa nelle forme di cui all'art. 127-ter cpc in data 9/1/2025.
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5. L'appello è, nei limiti di cui in appresso, fondato e, come tale deve essere accolto.
6. Occorre premettere, in diritto, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità oramai consolidata in materia, quanto segue.
6.1. La concreta fattispecie in esame, in tema di svolgimento del periodo di formazione e prova e di dispensa dal servizio per l'ipotesi di mancato superamento della prova, trova disciplina nell'art. 1, co.115-120, Legge 107/2014 e, ove compatibili, negli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al DLgs. 297/1994 (quanto alle regole di cui al DM 850/2015 si dirà meglio in seguito). Trattasi di complesso normativo che, per quanto qui di interesse, subordina l'effettiva e definitiva immissione in ruolo del docente allo svolgimento e superamento, con positiva valutazione, di un periodo formativo di un anno - evidentemente nell'ambito di un intero anno scolastico e che ha inizio con l'inizio dell'anno scolastico stesso - che si sostanzia nello svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Il periodo di prova è evidentemente associato ad un contestuale e di egual misura (temporale) periodo formativo, il cui mancato superamento (per non aver conseguito positiva valutazione) comporta il diritto del docente di effettuare un ulteriore anno scolastico di prova e formazione al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Nell'ambito del suddetto periodo di un anno e di un ulteriore anno di formazione e prova, il docente che aspira alla definitiva immissione in ruolo e che a tal fine viene sottoposto a valutazione e che inoltre viene formato secondo le procedure di cui al DM n. 850 del 27/10/2015 (a tal riguardo si
6 veda l'art. 1, co. 117, Legge 107/2014), deve essere assistito da collega/docente al quale sono affidate funzioni di tutor e che, al fine di consentire la valutazione, predispone apposita istruttoria.
L'anno di prova, deve qui essere riaffermato in ragione di quanto in appresso verrà detto, è anche un anno di formazione all'esito del quale si procederà a valutazione del docente anche alla luce dei progressi dallo stesso svolti in rapporto al bilancio delle competenze dal docente stesso redatto (con l'ausilio del tutor) e del patto per lo sviluppo professionale [consistente in un documento che fissa, alla luce del bilancio delle competenze, gli obiettivi che il dovente in prova deve raggiungere] così come previsto dal DM n. 850 del 27/10/2015.
6.2. Merita poi di essere ricordato, così da rendere chiare le considerazioni di cui subito in appresso, come certamente il Decreto Ministeriale appena sopra richiamato – il DM 850/2015 - non possa essere considerato fonte del diritto dovendosene fintanto escludere la natura normativa (cfr. Cass. civ. 32776/2021).
Deve poi essere chiarito – ancorchè su ciò le parti in causa paiono concordare
- come la risoluzione del rapporto di lavoro ed ancor prima il procedimento di valutazione del periodo di prova non costituiscono atti amministrativi ma atti negoziali datoriali – ampiamente discrezionali - di gestione di rapporto di lavoro privatizzato. Ed infatti, come già in precedenti occasioni affermato da questa Corte (sentenza n. 425/2024) <a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate, per espressa previsione normativa (art. 70 comma 13 del Dlgs. n. 165/2001), all'esito positivo di un periodo di prova e che, in tale ambito, l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova per il tramite della contrattazione collettiva (Cass. n. 17970/2010, Cass. n. 32776/2021).
Al periodo di prova dei dipendenti pubblici sono applicabili i principi enunciati dalla Corte costituzionale (s. n. 189/1980) in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova nonché la giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata in materia. Il Giudice delle leggi, con la suddetta sentenza, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2096 coma 3° c.c. e dell'art. 10 della l. n. 604/1966, dirimendo i dubbi di conformità relativi alla mancanza dell'obbligo datoriale di motivare il
7 licenziamento del lavoratore in periodo di prova, paventando che l'assoluta discrezionalità in tal modo garantita al datore di lavoro potesse dar luogo da parte sua a "comportamenti vessatori e lesivi della dignità del lavoratore". Tanto premesso, può dirsi dunque consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (cfr. Cass. n. 17970/2010 cit.). Dunque, la dispensa dal servizio per esito negativo della prova (al pari della disciplina del recesso durante il periodo di prova nell'impiego privato) non ha natura disciplinare bensì discrezionale e, siccome non sindacabile nel merito, non richiede la prova delle ragioni della valutazione negativa da parte del datore di lavoro. L'esercizio di tale potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità e la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (Cass. n. 26679/2018) e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934/2015). In tale situazione, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (cfr. Cass. nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova cfr. Cass. n. 31159/2018; cfr. Cass. n. 10618/2015 quando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova). Parimenti invalido è il recesso qualora risulti il perseguimento di finalità illecite (cfr. Cass. n. 21586/2008) ovvero da motivi estranei all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il recesso (cfr. Cass. n. 402/1998). Sul piano probatorio, va rilevato che l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore (v. Cass. 32726/2021). In particolare, come ribadito dalla Cassazione, in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, il lavoratore, anche ove dipendente di una pubblica amministrazione, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova deve allegare e provare o che le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa oppure il positivo esperimento della prova ovvero la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato
8 che omologhi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. In ragione di tale preciso onere probatorio, il lavoratore non può limitarsi a contestare il giudizio espresso dal datore di lavoro in ordine al mancato superamento della prova (cfr. Cass. n. 26679/2018 cit.). In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 655/2015, Cass. n. 9296/2017, cfr. Cass. n. 26679/2018 cit., Cass. n. 32726/2021 cit.), che anche di recente ha ribadito il principio secondo cui 'Il lavoratore, anche ove dipendente di una pubblica amministrazione, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova deve allegare e provare o che le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa oppure il positivo esperimento della prova ovvero la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato che omologhi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo". L'eventuale violazione delle regole formali può costituire al più indizio di deviamento del potere e di intento discriminatorio ma non può comportare de plano l'illegittimità del provvedimento di dispensa. […] . Alla luce di tale orientamento, la valutazione consentita in questa sede non può spingersi sino a sindacare il merito della scelta amministrativa, bensì deve limitarsi a controllare, il rispetto dei parametri di valutazione prefissati, verificando che non sussistano motivi illegittimi che abbiano condotto l'amministrazione all'emanazione del provvedimento di dispensa dal servizio>>.
7. Posti i suddetti principii, reputa il Collegio potersi affermare non essere stata rispettata la procedura così come normativamente prevista (come sopra descritta) e come, inoltre, regolamentata con il suddetto DM, da ciò potendosi inferire il mancato rispetto da parte del MINISTERO, datore di lavoro, dei principii di correttezza e buona fede che devono sussistere ed accompagnare l'agire della parte contrattuale anche nella fase di esecuzione del contratto e non solo in fase di stipulazione.
8. Ed infatti, dovendosi qui ricordare come il periodo di prova di cui si discute sia anche un periodo di formazione di modo che la prova finisce per essere anche strumento di valutazione di quanto appreso dall'insegnante in prova durante l'anno di formazione, ritiene il Collegio, senza che di ciò si possa imputare al una qualsiasi forma di responsabilità, come l'odierno Pt_1 appellante non risulti essere stato posto nelle condizioni di svolgere appieno
9 l'ulteriore l'anno di prova. Anno di prova che il aveva diritto di Pt_1 svolgere nella sua pienezza e non certo ad integrazione del pregresso periodo durante il quale non era stato possibile raggiungere i 180 giorni di cui all'art. 1, co. 116, Legge 107/2015.
8.1. In tal senso depongono, innanzitutto, il fatto che solamente a fine novembre 2016 - precisamente in data 26/11/2016, quindi con tre mesi di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico e, pertanto, anche del periodo di prova - il dirigente scolastico tenuto ad effettuare la valutazione del ha provveduto alla nomina del tutor ; vale a dire di quel soggetto Pt_1 evidentemente tenuto, vista la qualifica di tutor, non solo a predisporre l'istruttoria al fine della valutazione dell'appellante, ma anche a svolgere funzioni formative in favore del Pt_1
Rispetto ad un simile ritardo, avendo peraltro il pacificamente Pt_1 comunicato a dirigente scolastico la propria condizione già in data 28/9/2016, nulla è, evidentemente, imputabile all'appellante. Ciò se non altro in considerazione del fatto che sul non competeva alcun obbligo Pt_1 essendo invece l'Amministrazione scolastica tenuta ad organizzare il periodo formativo e di prova e quindi a consentire al il suo corretto e Pt_1 migliore svolgimento.
8.2. A tale ritardo, senza che nulla sia imputabile al tanto che Pt_1 alcun sollecito risulta effettuato dal dirigente scolastico al fine di indurre il al rispetto della procedura di cui al DM 850/2015 (atto della cui Pt_2 valenza non normativa si è sopra detto), si è poi aggiunto il ritardato effettivo inizio del periodo di prova e formazione dell'appellante.
Ed infatti, solamente in data 8/2/2017 (a cinque mesi dall'inizio dell'anno scolastico) il dirigente scolastico risulta avere chiarito al le Pt_1 modalità della prova ed avere quindi concordato con l'appellante, in ossequio alle previsioni dal DM 850/2015 [La Dirigente Scolastica illustra le modalità di espletamento dell'anno di prova, consegnando ad entrambi il DM 852/2015], i tempi di predisposizione del bilancio delle competenze (entro il 21/02/2017), della firma del patto per lo sviluppo professionale del docente (in data 22/02/2017) e l'inizio (da venerdì 24/02/2017) dell'attività di osservazione in aula (del da parte del dirigente in classe (cfr. doc. 8 app.te). Pt_1
La prova del e, così anche la sua guidata formazione al pari Pt_1 dell'attività peer to peer ad opera del tutor (cfr. docc. 12 e 23 app.te), risulta
10 pertanto effettivamente iniziata a fine febbraio 2017, vala a dire a quasi sei mesi dall'inizio dell'anno scolastico e, con ciò, dal programmato (per Legge) inizio della prova e del periodo di formazione. Dovendosi peraltro rimarcare come l'attività peer to peer (in base alla quale alcuni membri di un gruppo svolgono all'interno del gruppo stesso il ruolo di mentore nei riguardi di loro pari), dall'evidente valenza formativa, non sia iniziata prima del mese di aprile, vale a dire a poco più di due mesi dalla fine delle lezioni.
9. Ora reputa il Collegio – peraltro nell'assenza di chiare indicazioni (da parte del ) circa il rispetto (almeno nei termini indicati dall'art. 3 del DM CP_1
850/2015) del limite (imposto dalla Legge) di svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche – come non possa dirsi assegnata al la piena Pt_1 possibilità di svolgimento della prova e, ancor prima, del coevo periodo di formazione, dovendosi peraltro rilevare come non limitata porzione della documentazione in atti - formata dall'Amministrazione appellata per il tramite dei dipendenti dalla medesima Amministrazione utilizzati nell'ambito della formazione e valutazione del - diano conto di miglioramenti da Pt_1 parte dell'appellante nel corso del (limitato) periodo di formazione e prova che non consentono certo di escludere che, ove la prova fosse iniziata per tempo, ad inizio ovvero in prossimità dell'anno scolastico 2016/2017, il Pt_1 non avrebbe comunque sviluppato quelle doti che la valutazione finale redatta dal dirigente scolastico non gli ha riconosciuto.
Le superiori considerazioni consentono quindi di affermare, aldilà del non rispetto della procedura di formazione e prova dalla Legge descritta, come l'Amministrazione scolastica abbia tenuto comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede non avendo consentito al un Pt_1 tempestivo inizio del periodo di formazione da svolgersi secondo quanto dalle parti concordato in adesione alle specifiche del DM 850/2015 e, conseguentemente, non avendo la stessa creato le condizioni per procedere alla migliore e corretta valutazione del in merito al superamento Pt_1 da parte dello stesso della prova.
10. Venendo ora alle conseguenze dell'inadempimento del MINISTERO deve certamente escludersi, vista la discrezionalità di cui si è sopra detto in capo al datore di lavoro nella valutazione della prova, che il giudice – oggi la Corte d'Appello – possa affermare il superamento della prova la quale, come si è
11 appena visto, si è svolta in modo tale da, a ben vedere, non consentire alcuna seria valutazione.
10.1. Ovvia conseguenza (unica, come subito si dirà) non può che essere quella prevista dall'art. 1, co. 119, Legge 107/2015 e dall'art. 439, Legge 297/1994, vale a dire la ripetizione dell'anno di prova nel rispetto delle regole di Legge che la disciplinano e di quelle che le parti vorranno/potranno concordare.
Deve quindi essere affermato il diritto del ad effettuare un Pt_1 ulteriore anno di formazione e prova in funzione della possibile sua definitiva immissione in ruolo.
10.2. Non può invece essere accolta, oggi, aldilà del dibattito inerente alla possibilità o meno di pronunciare condanne sospensivamente condizionate, la pretesa risarcitoria avanzata dal Pt_1
Ed infatti, in relazione alla richiesta avanzata dall'appellante non può dirsi, allo stato, essersi prodotto un effettivo danno né essersi realizzata la compressione della chances di conseguimento, da parte del di un risultato Pt_1 favorevole consistente nella percezione della retribuzione. La sussistenza, eventuale, di un simile danno ben potrà essere in effetti valutata, in termini più che concreti, allorquando il verrà, se ciò accadrà, dichiarato Pt_1 definitivamente immesso in ruolo.
Deve pertanto essere esclusa la sussistenza del diritto in capo al i Pt_1 conseguire, a titolo risarcitorio, una somma corrispondente alle retribuzioni perdute e che gli sarebbero state corrisposte ove avesse superato la prova, ciò in ragione del fatto che il on ha superato la prova e lo stesso ben Pt_1 potrà dimostrare la propria idoneità all'insegnamento e quindi fornir concreta dimostrazione del fatto che, se la prova si fosse svolta correttamente lo stesso la avrebbe già superata all'esito dell'anno scolastico 2016/2017.
11. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse, non trovando pieno accoglimento la domanda dell'appellante – venendo rigettata la pretesa affermazione del superamento della prova e, inoltre, non accolta la richiesta risarcitoria -, possono essere compensate in ragione della metà ed essere liquidate, come da dispositivo, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore indeterminato di controversia e del fatto che
12 tanto nel primo quanto nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria orale.
P.Q.M.
La Corte, all'esito di trattazione nelle forme dell'art. 127-ter cpc., definitivamente pronunciando nelle cause in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata annulla il decreto nr Prot. 0003874/U del 18/08/2017 di dispensa dell'appellante dal servizio ai sensi dell'art. 439, DLgs. 297/1994,
- Accerta e dichiara il diritto dell'appellante ad effettuare un ulteriore periodo di formazione e di prova ai sensi degli artt. 1, co. 119, Legge 107/2015 e 439, Legge 297/1994;
- compensate le spese di lite tra le parti in misura pari alla metà, condanna la parte appellata alla rifusione, per il restante 50%, dei costi di giudizio sopportati dalla parte appellante a tale titolo liquidando, per l'intero, quanto al primo grado, in favore della parte appellata, la complessiva somma di € 7.377,00 e, quanto al secondo grado, la complessiva somma, da corrispondersi in favore dello Stato, di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa) ove dovuti.
Venezia, 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 27/05/2021 da
, , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pettoello del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Saveria Aversa, in Corso del Popolo, 85 - scala A - 30172 MESTRE - VENEZIA (VE) Parte appellante contro
• Controparte_1
[...] P.IVA_1
, cod. fisc. Controparte_2
P.IVA_1
, cod. fisc. Controparte_3
P.IVA_2 tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, e per legge domiciliati presso e nei suoi uffici in Venezia, piazza San Marco n. 63 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 538/2020 resa dal Tribunale di Verona in data 27.11.2020 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: chiede che l'Ill.mo Giudice adito, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 458/2020, n. 1025/2018 R.G., pubblicata in data 17.12.20, voglia Nel merito in principalità: 1) Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Decreto nr Prot. 0003874/U del 18/08/2017 CP_ con il quale il dirigente dell' di decretava che la valutazione dell'anno scolastico di prova e di CP_3
1 formazione del prof. nato a [...] il [...], titolare in questa istituzione Parte_1 scolastica nell'anno scolastico 2016/2017 quale docente in prova di Lingua Straniera Inglese, è NEGATIVA, che il docente stesso non era confermato in ruolo ed era dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 439 del D. Lgs 297/1994. 2) Conseguentemente disapplicarsi, ad ogni effetto, il medesimo provvedimento in una con ogni atto presupposto e/o conseguente. 3) Accertarsi e dichiararsi, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento di esito favorevole del periodo di formazione e prova svolto dal ricorrente nell'a.s. 2016/2017. 4) In ogni caso ordinarsi alle Amministrazioni convenute di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro/in servizio con condanna delle medesime al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte dalla data del recesso all'effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione monetaria oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Nel merito in via subordinata: 5) Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Decreto nr Prot. 0003874/U CP_ del 18/08/2017 con il quale il dirigente dell' di decretava che la valutazione dell'anno CP_3 scolastico di prova e di formazione del prof. a Verona il 23/07/1966, titolare in Parte_1 questa istituzione scolastica nell'anno scolastico 2016/2017 quale docente in prova di Lingua Straniera Inglese, è NEGATIVA, che il docente stesso non era confermato in ruolo ed era dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 439 del D. Lgs 297/1994, nella parte in cui disponeva la dispensa del servizio anziché disporre la proroga del periodo di formazione e prova ai sensi dell'art. 14, comma 3, DM 850/2015. 6) Conseguentemente disapplicarsi, ad ogni effetto, il medesimo provvedimento in una con ogni atto presupposto e/o conseguente nella parte in cui disponeva la dispensa del servizio anziché disporre la proroga del periodo di formazione e prova ai sensi dell'art. 14, comma 3, DM 850/2015. 7) Accertarsi e dichiararsi, quindi, il diritto del ricorrente ad essere ammesso ad un secondo periodo di formazione e di prova ai sensi dell'art. 14, comma 3, DM 850/2015. 8) In ogni caso ordinarsi alle Amministrazioni convenute di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro/in servizio con condanna delle medesime al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte dalla data del recesso all'effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione monetaria oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 9) In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio (in favore dello Stato, per quanto concerne il presente procedimento di appello, ai sensi dell'art. 133 T.U. 115/02), ed istanza di liquidazione delle spese ed onorari della scrivente difesa, ex art. 82 T.U. 115/02. Si ribadisce, in ogni caso, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel primo grado di giudizio.
Per parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello perché infondato e, con riferimento al punto f, II parte, dichiarare la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 437, 2 ° comma cpc. Spese rifuse.
* motivazione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso con il quale ha contestato la legittimità del Decreto nr. Prot. Parte_1
0003874/U del 18/08/2017 di dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 439 del DLgs 297/1994 con il quale il dirigente dell' di stabiliva che la CP_3 valutazione dell'anno scolastico di prova e di formazione del Pt_1 docente in prova di Lingua Straniera Inglese nell'anno scolastico 2016/2017, era negativa.
Parimenti venivano rigettate le conseguenti domande volte ad ottenere l'affermazione di sussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento di esito favorevole del periodo di formazione e prova svolto e,
2 quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro/in servizio con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte ovvero, in subordine, il diritto del ricorrente ad essere ammesso ad un secondo periodo di formazione e di prova ai sensi dell'art. 14, co. 3, DM 850/2015 e la condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non corrisposte.
1.1. La sentenza gravata ha così ricostruito il fatto:
1) l'appellante è stato assunto alle dipendenze del a tempo CP_5 indeterminato in data 1/9/2012 (presso scuola secondaria di primo grado).
2) il quindi svolgeva l'anno scolastico di formazione e prova di Pt_1 cui all'art. 438, DLgs 297/1994 e art. 68 CCNL Comparto Scuola nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Comprensivo VR 18 con esito negativo;
3) al termine di suddetto periodo il Dirigente Scolastico emanava, in data 15/7/2013, decreto di proroga del periodo di formazione e prova;
4) negli anni scolastici successivi [2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016] non si teneva il secondo periodo di formazione e prova in quanto non venivano raggiunti i 180 giorni di effettivo servizio previsti come necessari ai sensi dell'art. 438, Dlgs 297/94.
Il giudice di primo grado, sul presupposto che <all'istituto della formazione e della prova si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 115 a 121 della legge 107/2015 (integrate dal d.m. n. 850 del 27.10.2015) e che, inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto è consolidata nel senso di assegnare al Dirigente scolastico un margine significativo di discrezionalità nella decisione di valutare gli esiti della formazione e della prova del docente, temperata unicamente dalla necessaria adeguatezza della prova rispetto alle sue finalità istituzionali>> ha ritenuto non rilevanti le contestazioni dell'appellante in merito al <grave ritardo nell'avvio della procedura di formazione e valutazione, il breve lasso di tempo dedicato alla verifica ispettiva e le gravi carenze sotto il profilo dell'istruttoria svolta>>; in particolare, il giudice di prime cure non ha condiviso le considerazioni dell'appellante il quale rilevava che:
➢ <la tutor fu nominata solo in data 26 novembre 2017 e che il Persona_1 patto formativo venne stipulato solo in data 22/02/2017. Da questa sequenza cronologica il ricorrente trae il convincimento che il non poté svolgere l'anno di Pt_1 formazione>>; secondo la sentenza gravata il aveva comunque Pt_1 avuto modo di lavorare anche negli AASS precedenti ancorchè non fossero stati raggiunti i 180 giorni;
3 ➢ il Bilancio delle competenze iniziali fu consegnato solo in data 22.2.2017; secondo la sentenza gravata tale ritardo sarebbe dipeso dal Pt_1 stesso posto che <materiale per preparare tale Bilancio fu inoltrato al ricorrente già a fine novembre 2016 e quindi egli ben avrebbe potuto inoltrarlo, dopo averlo rielaborato, in tempi più rapidi, cosicché potesse essere predisposto il “patto formativo” con la celerità auspicata>> ed inoltre ed in ogni caso, nonostante ciò, la prova venne avviata e <furono eseguiti tre accessi finalizzati all'osservazione delle modalità di insegnamento, fu inoltre disposto un accertamento ispettivo (essendo lo stesso obbligatoriamente previsto nel secondo periodo di prova) e fu stilata una relazione tecnica da parte dei docenti coinvolti nell'attività di formazione, di prova e ispettiva>>;
➢ la prova non era stata <adeguatamente organizzata per il ritardo nell'avvio della procedura>>; secondo la sentenza gravata ciò non sarebbe corretto in quanto <la valutazione non deve essere quantitativa, ma qualitativa, nel senso che deve essere vagliata l'idoneità dei passaggi della procedura compiuti rispetto al fine istituzionale assegnato alla prova e nel caso qui analizzato tali passaggi furono congrui rispetto al fine assegnato al procedimento;
in particolare, contribuì nel ritardare l'avvio dello stesso, il ritardo ascrivibile al ricorrente, nella redazione del Bilancio iniziale delle competenze (necessario per poter redigere il “patto formativo”)>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di un unico e tuttavia articolato motivo di gravame con il quale l'appellante ripropone le tesi esposte in primo grado e disattese dal giudice di prime cure.
2.1. Parte appellante contesta quindi la sentenza gravata per avere affrontato uno solo dei vari profili di illegittimità della procedura di formazione e valutazione del ovvero quello concernente il ritardo nell'avvio Pt_1 della procedura stessa, quindi pervenendo erroneamente alla conclusione che tale ritardo era da imputarsi al lavoratore ed inoltre, senza tuttavia indicare referente normativo di sostegno, che la valutazione sull'idoneità del percorso formativo deve essere qualitativa piuttosto che quantitativa.
Rileva quindi l'appellante, in termini analitici, come la procedura formativa non sia stata rispettosa delle regole imposte dall'art. 1, co. 115 ss., Legge 107/15, nonché dagli artt. 2, 4, 5, 6, 12 del DM 850/15, di modo che <se da un lato è pacifica la discrezionalità del datore di lavoro nel valutare l'esito della prova, dall'altro lato l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza. Di conseguenza, non sono configurabili un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la
4 capacità lavorativa del prestatore in prova, ovvero risultino perseguite finalità discriminatorie
o altrimenti illecite >>
2.2. Parte, alla luce dei fatti descritti, appellante pone poi in evidenza come:
➢ l'avvia della procedura formativa e di valutazione sia stata ritardata non certo in conseguenza di condotte attribuibili al lavoratore,
➢ le valutazioni del dirigente e del commissario si siano basate su limitati accessi in classe svoltisi nell'arco di circa un mese,
➢ l'istruttoria svolta dal D.S. e dalla funzionaria ispettiva sia stata limitata a solo alcune delle classi assegnate al docente e con intervista quindi solo di alcuni colleghi che, peraltro, avevano espresso giudizio positivo in favore del Pt_1
➢ il finale giudizio negativo sia avulso dagli indicatori normativamente previsti e quindi da verificare al fine della valutazione di idoneità,
➢ non siano state valutate circostanze, documenti e dichiarazioni invero attestanti il positivo andamento del percorso formativo del docente e, in particolare, l'istruttoria e le valutazioni del docente tutor che appare, in contrasto con la finale decisione del DS, del tutto positiva;
di ciò il finale provvedimento non avrebbe dato in alcun modo conto;
➢ sia stata anomala ed illegittima l'adozione di un procedimento ispettivo.
2.3. Contesta infine parte appellante la sentenza gravata nella porzione in cui non ha adottato decisione in ordine alla richiesta formulata dal di Pt_1 essere nuovamente sottoposto a prova.
3. Si è costituita l'appellato con memoria depositata in data CP_1
1/4/2022 avversando le opposte difese del ed argomentando in Pt_1 merito alla correttezza della sentenza impugnata in particolare evidenziando come i ritardi tutti dall'appellante valorizzati siano stati determinati da inerzia del stesso che aveva comunicato in ritardo il fatto di dover essere Pt_1 sottoposto a prova ed aveva solo nel febbraio 2017, a seguito di sollecito del Dirigente scolastico, fornito il bilancio delle competenze che è un atto proprio del docente in prova.
Rileva poi il MINISTERO come l'attività di verifica alla quale era stato sottoposto il fosse più che esaustiva ed in linea con le specifiche Pt_1 di Legge, attività ispettiva compresa, e come il provvedimento finale di
5 dispensa avesse preso in considerazione tutti gli elementi utili di valutazione i quali, nel loro complesso, davano conto del mancato superamento della prova.
4. La controversia, iscritta a ruolo in data 30/6/2021 e con prima udienza fissata al 7/4/2022, è stata trattata nel corso della suddetta udienza, e quindi rinviata per ragioni organizzative con decreti del 22/11/2022 e dell'11/4/2023 e poi nuovamente trattata all'udienza del 14/9/2023 e quindi ancora una volta rinviata con decreti del 4/10/2023 e del 14/2/2024 ed infine decisa nelle forme di cui all'art. 127-ter cpc in data 9/1/2025.
*
5. L'appello è, nei limiti di cui in appresso, fondato e, come tale deve essere accolto.
6. Occorre premettere, in diritto, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità oramai consolidata in materia, quanto segue.
6.1. La concreta fattispecie in esame, in tema di svolgimento del periodo di formazione e prova e di dispensa dal servizio per l'ipotesi di mancato superamento della prova, trova disciplina nell'art. 1, co.115-120, Legge 107/2014 e, ove compatibili, negli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al DLgs. 297/1994 (quanto alle regole di cui al DM 850/2015 si dirà meglio in seguito). Trattasi di complesso normativo che, per quanto qui di interesse, subordina l'effettiva e definitiva immissione in ruolo del docente allo svolgimento e superamento, con positiva valutazione, di un periodo formativo di un anno - evidentemente nell'ambito di un intero anno scolastico e che ha inizio con l'inizio dell'anno scolastico stesso - che si sostanzia nello svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Il periodo di prova è evidentemente associato ad un contestuale e di egual misura (temporale) periodo formativo, il cui mancato superamento (per non aver conseguito positiva valutazione) comporta il diritto del docente di effettuare un ulteriore anno scolastico di prova e formazione al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
Nell'ambito del suddetto periodo di un anno e di un ulteriore anno di formazione e prova, il docente che aspira alla definitiva immissione in ruolo e che a tal fine viene sottoposto a valutazione e che inoltre viene formato secondo le procedure di cui al DM n. 850 del 27/10/2015 (a tal riguardo si
6 veda l'art. 1, co. 117, Legge 107/2014), deve essere assistito da collega/docente al quale sono affidate funzioni di tutor e che, al fine di consentire la valutazione, predispone apposita istruttoria.
L'anno di prova, deve qui essere riaffermato in ragione di quanto in appresso verrà detto, è anche un anno di formazione all'esito del quale si procederà a valutazione del docente anche alla luce dei progressi dallo stesso svolti in rapporto al bilancio delle competenze dal docente stesso redatto (con l'ausilio del tutor) e del patto per lo sviluppo professionale [consistente in un documento che fissa, alla luce del bilancio delle competenze, gli obiettivi che il dovente in prova deve raggiungere] così come previsto dal DM n. 850 del 27/10/2015.
6.2. Merita poi di essere ricordato, così da rendere chiare le considerazioni di cui subito in appresso, come certamente il Decreto Ministeriale appena sopra richiamato – il DM 850/2015 - non possa essere considerato fonte del diritto dovendosene fintanto escludere la natura normativa (cfr. Cass. civ. 32776/2021).
Deve poi essere chiarito – ancorchè su ciò le parti in causa paiono concordare
- come la risoluzione del rapporto di lavoro ed ancor prima il procedimento di valutazione del periodo di prova non costituiscono atti amministrativi ma atti negoziali datoriali – ampiamente discrezionali - di gestione di rapporto di lavoro privatizzato. Ed infatti, come già in precedenti occasioni affermato da questa Corte (sentenza n. 425/2024) <a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate, per espressa previsione normativa (art. 70 comma 13 del Dlgs. n. 165/2001), all'esito positivo di un periodo di prova e che, in tale ambito, l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova per il tramite della contrattazione collettiva (Cass. n. 17970/2010, Cass. n. 32776/2021).
Al periodo di prova dei dipendenti pubblici sono applicabili i principi enunciati dalla Corte costituzionale (s. n. 189/1980) in tema di recesso dal rapporto di lavoro subordinato di diritto comune in prova nonché la giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata in materia. Il Giudice delle leggi, con la suddetta sentenza, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2096 coma 3° c.c. e dell'art. 10 della l. n. 604/1966, dirimendo i dubbi di conformità relativi alla mancanza dell'obbligo datoriale di motivare il
7 licenziamento del lavoratore in periodo di prova, paventando che l'assoluta discrezionalità in tal modo garantita al datore di lavoro potesse dar luogo da parte sua a "comportamenti vessatori e lesivi della dignità del lavoratore". Tanto premesso, può dirsi dunque consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione, diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (cfr. Cass. n. 17970/2010 cit.). Dunque, la dispensa dal servizio per esito negativo della prova (al pari della disciplina del recesso durante il periodo di prova nell'impiego privato) non ha natura disciplinare bensì discrezionale e, siccome non sindacabile nel merito, non richiede la prova delle ragioni della valutazione negativa da parte del datore di lavoro. L'esercizio di tale potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità e la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza (Cass. n. 26679/2018) e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. n. 8934/2015). In tale situazione, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso qualora le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova (cfr. Cass. nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova cfr. Cass. n. 31159/2018; cfr. Cass. n. 10618/2015 quando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova). Parimenti invalido è il recesso qualora risulti il perseguimento di finalità illecite (cfr. Cass. n. 21586/2008) ovvero da motivi estranei all'esperimento lavorativo, pure idoneo ad inficiare il recesso (cfr. Cass. n. 402/1998). Sul piano probatorio, va rilevato che l'onere della prova grava integralmente sul lavoratore (v. Cass. 32726/2021). In particolare, come ribadito dalla Cassazione, in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, il lavoratore, anche ove dipendente di una pubblica amministrazione, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova deve allegare e provare o che le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa oppure il positivo esperimento della prova ovvero la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato
8 che omologhi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. In ragione di tale preciso onere probatorio, il lavoratore non può limitarsi a contestare il giudizio espresso dal datore di lavoro in ordine al mancato superamento della prova (cfr. Cass. n. 26679/2018 cit.). In tal senso è orientata la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 655/2015, Cass. n. 9296/2017, cfr. Cass. n. 26679/2018 cit., Cass. n. 32726/2021 cit.), che anche di recente ha ribadito il principio secondo cui 'Il lavoratore, anche ove dipendente di una pubblica amministrazione, che impugni il recesso motivato dal mancato superamento della prova deve allegare e provare o che le modalità dell'esperimento non risultassero adeguate ad accertare la sua capacità lavorativa oppure il positivo esperimento della prova ovvero la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato che omologhi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo". L'eventuale violazione delle regole formali può costituire al più indizio di deviamento del potere e di intento discriminatorio ma non può comportare de plano l'illegittimità del provvedimento di dispensa. […] . Alla luce di tale orientamento, la valutazione consentita in questa sede non può spingersi sino a sindacare il merito della scelta amministrativa, bensì deve limitarsi a controllare, il rispetto dei parametri di valutazione prefissati, verificando che non sussistano motivi illegittimi che abbiano condotto l'amministrazione all'emanazione del provvedimento di dispensa dal servizio>>.
7. Posti i suddetti principii, reputa il Collegio potersi affermare non essere stata rispettata la procedura così come normativamente prevista (come sopra descritta) e come, inoltre, regolamentata con il suddetto DM, da ciò potendosi inferire il mancato rispetto da parte del MINISTERO, datore di lavoro, dei principii di correttezza e buona fede che devono sussistere ed accompagnare l'agire della parte contrattuale anche nella fase di esecuzione del contratto e non solo in fase di stipulazione.
8. Ed infatti, dovendosi qui ricordare come il periodo di prova di cui si discute sia anche un periodo di formazione di modo che la prova finisce per essere anche strumento di valutazione di quanto appreso dall'insegnante in prova durante l'anno di formazione, ritiene il Collegio, senza che di ciò si possa imputare al una qualsiasi forma di responsabilità, come l'odierno Pt_1 appellante non risulti essere stato posto nelle condizioni di svolgere appieno
9 l'ulteriore l'anno di prova. Anno di prova che il aveva diritto di Pt_1 svolgere nella sua pienezza e non certo ad integrazione del pregresso periodo durante il quale non era stato possibile raggiungere i 180 giorni di cui all'art. 1, co. 116, Legge 107/2015.
8.1. In tal senso depongono, innanzitutto, il fatto che solamente a fine novembre 2016 - precisamente in data 26/11/2016, quindi con tre mesi di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico e, pertanto, anche del periodo di prova - il dirigente scolastico tenuto ad effettuare la valutazione del ha provveduto alla nomina del tutor ; vale a dire di quel soggetto Pt_1 evidentemente tenuto, vista la qualifica di tutor, non solo a predisporre l'istruttoria al fine della valutazione dell'appellante, ma anche a svolgere funzioni formative in favore del Pt_1
Rispetto ad un simile ritardo, avendo peraltro il pacificamente Pt_1 comunicato a dirigente scolastico la propria condizione già in data 28/9/2016, nulla è, evidentemente, imputabile all'appellante. Ciò se non altro in considerazione del fatto che sul non competeva alcun obbligo Pt_1 essendo invece l'Amministrazione scolastica tenuta ad organizzare il periodo formativo e di prova e quindi a consentire al il suo corretto e Pt_1 migliore svolgimento.
8.2. A tale ritardo, senza che nulla sia imputabile al tanto che Pt_1 alcun sollecito risulta effettuato dal dirigente scolastico al fine di indurre il al rispetto della procedura di cui al DM 850/2015 (atto della cui Pt_2 valenza non normativa si è sopra detto), si è poi aggiunto il ritardato effettivo inizio del periodo di prova e formazione dell'appellante.
Ed infatti, solamente in data 8/2/2017 (a cinque mesi dall'inizio dell'anno scolastico) il dirigente scolastico risulta avere chiarito al le Pt_1 modalità della prova ed avere quindi concordato con l'appellante, in ossequio alle previsioni dal DM 850/2015 [La Dirigente Scolastica illustra le modalità di espletamento dell'anno di prova, consegnando ad entrambi il DM 852/2015], i tempi di predisposizione del bilancio delle competenze (entro il 21/02/2017), della firma del patto per lo sviluppo professionale del docente (in data 22/02/2017) e l'inizio (da venerdì 24/02/2017) dell'attività di osservazione in aula (del da parte del dirigente in classe (cfr. doc. 8 app.te). Pt_1
La prova del e, così anche la sua guidata formazione al pari Pt_1 dell'attività peer to peer ad opera del tutor (cfr. docc. 12 e 23 app.te), risulta
10 pertanto effettivamente iniziata a fine febbraio 2017, vala a dire a quasi sei mesi dall'inizio dell'anno scolastico e, con ciò, dal programmato (per Legge) inizio della prova e del periodo di formazione. Dovendosi peraltro rimarcare come l'attività peer to peer (in base alla quale alcuni membri di un gruppo svolgono all'interno del gruppo stesso il ruolo di mentore nei riguardi di loro pari), dall'evidente valenza formativa, non sia iniziata prima del mese di aprile, vale a dire a poco più di due mesi dalla fine delle lezioni.
9. Ora reputa il Collegio – peraltro nell'assenza di chiare indicazioni (da parte del ) circa il rispetto (almeno nei termini indicati dall'art. 3 del DM CP_1
850/2015) del limite (imposto dalla Legge) di svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche – come non possa dirsi assegnata al la piena Pt_1 possibilità di svolgimento della prova e, ancor prima, del coevo periodo di formazione, dovendosi peraltro rilevare come non limitata porzione della documentazione in atti - formata dall'Amministrazione appellata per il tramite dei dipendenti dalla medesima Amministrazione utilizzati nell'ambito della formazione e valutazione del - diano conto di miglioramenti da Pt_1 parte dell'appellante nel corso del (limitato) periodo di formazione e prova che non consentono certo di escludere che, ove la prova fosse iniziata per tempo, ad inizio ovvero in prossimità dell'anno scolastico 2016/2017, il Pt_1 non avrebbe comunque sviluppato quelle doti che la valutazione finale redatta dal dirigente scolastico non gli ha riconosciuto.
Le superiori considerazioni consentono quindi di affermare, aldilà del non rispetto della procedura di formazione e prova dalla Legge descritta, come l'Amministrazione scolastica abbia tenuto comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede non avendo consentito al un Pt_1 tempestivo inizio del periodo di formazione da svolgersi secondo quanto dalle parti concordato in adesione alle specifiche del DM 850/2015 e, conseguentemente, non avendo la stessa creato le condizioni per procedere alla migliore e corretta valutazione del in merito al superamento Pt_1 da parte dello stesso della prova.
10. Venendo ora alle conseguenze dell'inadempimento del MINISTERO deve certamente escludersi, vista la discrezionalità di cui si è sopra detto in capo al datore di lavoro nella valutazione della prova, che il giudice – oggi la Corte d'Appello – possa affermare il superamento della prova la quale, come si è
11 appena visto, si è svolta in modo tale da, a ben vedere, non consentire alcuna seria valutazione.
10.1. Ovvia conseguenza (unica, come subito si dirà) non può che essere quella prevista dall'art. 1, co. 119, Legge 107/2015 e dall'art. 439, Legge 297/1994, vale a dire la ripetizione dell'anno di prova nel rispetto delle regole di Legge che la disciplinano e di quelle che le parti vorranno/potranno concordare.
Deve quindi essere affermato il diritto del ad effettuare un Pt_1 ulteriore anno di formazione e prova in funzione della possibile sua definitiva immissione in ruolo.
10.2. Non può invece essere accolta, oggi, aldilà del dibattito inerente alla possibilità o meno di pronunciare condanne sospensivamente condizionate, la pretesa risarcitoria avanzata dal Pt_1
Ed infatti, in relazione alla richiesta avanzata dall'appellante non può dirsi, allo stato, essersi prodotto un effettivo danno né essersi realizzata la compressione della chances di conseguimento, da parte del di un risultato Pt_1 favorevole consistente nella percezione della retribuzione. La sussistenza, eventuale, di un simile danno ben potrà essere in effetti valutata, in termini più che concreti, allorquando il verrà, se ciò accadrà, dichiarato Pt_1 definitivamente immesso in ruolo.
Deve pertanto essere esclusa la sussistenza del diritto in capo al i Pt_1 conseguire, a titolo risarcitorio, una somma corrispondente alle retribuzioni perdute e che gli sarebbero state corrisposte ove avesse superato la prova, ciò in ragione del fatto che il on ha superato la prova e lo stesso ben Pt_1 potrà dimostrare la propria idoneità all'insegnamento e quindi fornir concreta dimostrazione del fatto che, se la prova si fosse svolta correttamente lo stesso la avrebbe già superata all'esito dell'anno scolastico 2016/2017.
11. Quanto, infine, alle spese di lite le stesse, non trovando pieno accoglimento la domanda dell'appellante – venendo rigettata la pretesa affermazione del superamento della prova e, inoltre, non accolta la richiesta risarcitoria -, possono essere compensate in ragione della metà ed essere liquidate, come da dispositivo, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore indeterminato di controversia e del fatto che
12 tanto nel primo quanto nel presente grado di giudizio non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria orale.
P.Q.M.
La Corte, all'esito di trattazione nelle forme dell'art. 127-ter cpc., definitivamente pronunciando nelle cause in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata annulla il decreto nr Prot. 0003874/U del 18/08/2017 di dispensa dell'appellante dal servizio ai sensi dell'art. 439, DLgs. 297/1994,
- Accerta e dichiara il diritto dell'appellante ad effettuare un ulteriore periodo di formazione e di prova ai sensi degli artt. 1, co. 119, Legge 107/2015 e 439, Legge 297/1994;
- compensate le spese di lite tra le parti in misura pari alla metà, condanna la parte appellata alla rifusione, per il restante 50%, dei costi di giudizio sopportati dalla parte appellante a tale titolo liquidando, per l'intero, quanto al primo grado, in favore della parte appellata, la complessiva somma di € 7.377,00 e, quanto al secondo grado, la complessiva somma, da corrispondersi in favore dello Stato, di € 6.946,00, il tutto oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa) ove dovuti.
Venezia, 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
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