Decreto cautelare 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Decreto presidenziale 11 novembre 2022
Sentenza 13 maggio 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/09/2025, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07331/2025REG.PROV.COLL.
N. 09581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9581 del 2024, proposto da Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader - Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
RO TI, IO TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 485/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO TI e di IO TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Dalila Satullo e udito per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado RO TI e IO TI, in proprio e quali ex soci dell’Azienda agricola TI IO e RO s.s., hanno impugnato:
- l’intimazione di pagamento notificata a RO TI in data 19 ottobre 2021, in riferimento alla cartella di pagamento n. 30020180000012178000, avente ad oggetto il prelievo latte sulle consegne per i periodi 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, asseritamente notificata il 10 dicembre 2018;
- l’intimazione di pagamento notificata in data 11 novembre 2021 a RO TI, quale ex socio della cessata Azienda agricola TI IO e RO s.s., in riferimento alla cartella di pagamento n. 30020180000012466000, avente ad oggetto il prelievo latte sulle consegne per il periodo 1996/1997, asseritamente notificata l’11 dicembre 2018;
- l’intimazione di pagamento notificata in data 11 novembre 2021 a IO TI, quale ex socio della cessata Azienda agricola TI IO e RO s.s., in riferimento alla cartella di pagamento n. 30020180000012466000, avente ad oggetto il prelievo latte sulle consegne per il periodo 1996/1997, asseritamente notificata l’11 dicembre 2018;
- tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti, e in particolare: la cartella di pagamento n. 30020180000012178000, avente ad oggetto il prelievo latte sulle consegne per i periodi 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, asseritamente notificata il 10 dicembre 2018; la cartella di pagamento n. 30020180000012466000, avente ad oggetto il prelievo latte sulle consegne per il periodo 1996/1997, asseritamente notificata l’11 dicembre 2018.
Con sentenza n. 485 del 13 maggio 2024 il Tar Piemonte ha accolto il ricorso in quanto: i provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare per le annualità 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 sono stati annullati in sede giurisdizionale con la conseguente illegittimità derivata degli atti inerenti la procedura di esazione del credito impugnati nel presente giudizio; la notifica delle cartelle di pagamento relative a tutte le annualità cui si riferisce il giudizio (1996/1997, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009) non si è regolarmente perfezionata e deve pertanto considerarsi omessa in quanto effettuata nel 2018 ad un indirizzo pec, non registrato né attivo sull’apposito sito ini pec, riconducibile all’impresa individuale TI RO, cancellata dal registro delle imprese a partire dal 2014.
Con rituale atto di appello AG e ER hanno impugnato la sentenza, premettendo che la ratio della decisione è ravvisabile esclusivamente nell’omessa notifica delle cartelle di pagamento per non riconducibilità ai ricorrenti dell’indirizzo pec utilizzato dall’amministrazione e deducendo l’erroneità della decisione in quanto l’indirizzo pec è riferibile a RO TI che è succeduto alla società con riguardo all’annata 1996/1997 ed è l’imprenditore agricolo cui si riferiscono personalmente i prelievi relativi alle annualità 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Si sono costituiti gli appellati, contestando il motivo di impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza appellata e riproponendo in subordine i motivi non esaminati dal Tribunale.
Con ordinanza del 15 gennaio 2024 il collegio ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
All’udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’unico motivo di appello è infondato.
Va al riguardo premesso che la notifica delle cartelle di pagamento è stata effettuata nel dicembre 2018 all’indirizzo pec AGRIEURO@PEC.ARUBA.IT. Come evincibile dalla visura camerale, il predetto indirizzo pec era riferibile all’impresa individuale RO TI, cancellata dal registro delle imprese in data 15 gennaio 2014.
La questione controversa è quella relativa alla regolarità o meno della notifica effettuata al predetto indirizzo pec, riferibile ad una impresa cancellata dal registro delle imprese in data ampiamente anteriore alla notifica.
Il collegio ritiene che la notifica in esame non possa considerarsi regolare per le seguenti ragioni.
L’indirizzo pec impiegato per la notifica della cartella di pagamento è stato indicato quale domicilio digitale dell’impresa individuale conformemente a quanto previsto dall’art. 5, d.l. n. 179/2012, secondo cui le imprese individuali che intendono iscriversi nel registro e le imprese individuali già iscritte, che siano attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare presso l’ufficio del registro delle imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi pec depositati presso l’ufficio del registro delle imprese confluiscono nell’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (v. art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005).
Dall’esame della disciplina in materia di domicilio digitale delle imprese individuali si evince che l’elezione del domicilio digitale mediante indicazione della pec è strettamente collegata alla permanente iscrizione nel registro delle imprese, tanto è vero che l’obbligo di deposito e di aggiornamento è previsto esclusivamente per le imprese di nuova iscrizione e per le imprese attive e non soggette a procedura concorsuale.
Nel caso in esame la notifica via pec è stata effettuata oltre quattro anni dopo la cancellazione dell’impresa destinataria dal registro delle imprese e pertanto, a prescindere dalle vicende successorie relative alla titolarità del debito, la notifica presso l’indirizzo pec depositato presso il registro delle imprese prima della cancellazione non può considerarsi valida.
A ciò si aggiunga che il giudice di primo grado, con statuizione non impugnata, ha accertato che l’indirizzo pec utilizzato non risultava registrato nell’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, utilizzabile ai fini della notifica digitale degli atti ai sensi dell’art. 16 ter d.l. n. 179/2012 sopra citato.
La validità della notifica non può affermarsi richiamando la giurisprudenza citata dalle amministrazioni appellanti in materia di domicilio fiscale secondo la quale, sussistendo un onere del contribuente di comunicare la variazione del proprio domicilio fiscale, deve ritenersi valida la notifica dell’atto tributario presso il domicilio fiscale noto per ultimo. Ed infatti, per un verso, nel caso in esame viene in rilievo non l’istituto del domicilio fiscale disciplinato dagli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 600/1973, bensì quello del domicilio digitale; per altro verso, il credito riportato dalla cartella di pagamento non ha comunque carattere tributario, come affermato anche dalla recente giurisprudenza di questa sezione (tra le tante v. Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2025, n. 1528).
Infine, non può condurre ad una diversa soluzione neanche la valorizzazione della giurisprudenza civile in materia di notifica via pec degli atti della procedura fallimentare all’impresa cancellata dal registro delle imprese, venendo in quel caso in rilievo una disciplina speciale diretta a soddisfare esigenze proprie della materia fallimentare, nella quale rientra anche l’art. 10, l. fall., che sancisce l’ultrattività ai fini della dichiarazione di fallimento dell’impresa cancellata dal registro.
3. In conclusione, per le ragioni appena esposte, l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. La reiezione dell’appello non consente l’esame dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti dagli appellati solo in subordine all’eventuale accoglimento dell’appello.
5. La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO