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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 36 di RACL dell'anno 2019, proposta da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n. 29, Parte_1 nello studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo in primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall' avvocato Marina Olla ( unitamente e/o C.F._1 disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas ( ) in virtù di procura C.F._2 generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dott. notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala, 2, sede della locale avvocatura.
APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro,
l'appellante ha chiamato in giudizio l' , affermando di aver sempre lavorato alle CP_1 dipendenze ed all'interno dello stabilimento dell'Eurallumina, a Portoscuso, dal 1972 al
2003, come operatore coordinatore operativo presso la stazione 4 (calcinazione).
Ha affermato di aver lavorato esposto all'inalazione di fibre di amianto per oltre un decennio, precisando le modalità operative nel reparto dello stabilimento in cui aveva lavorato, e di aver diritto alla rivalutazione del periodo assicurativo ai sensi dell'art. 13, 8° comma l. 257-1992. Ha pertanto chiesto che fosse accertato il suo diritto alla rivalutazione del periodo lavorato in applicazione della norma ricordata.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, l'inammissibilità del ricorso per, pare, la tardiva proposizione della domanda amministrativa e la decadenza triennale di cui all'art. 47 DPR 639-1970.
Ha eccepito inoltre la prescrizione decennale del diritto ed ha affermato che il ricorrente era in pensione dal 1-1-2005, per cui avrebbe potuto giovarsi dell'eventuale riconoscimento unicamente entro i limiti del massimale di contribuzione
Il Tribunale, con sentenza n. 1162 del 21-9-2018 ha rigettata la domanda, accogliendo l'eccezione di decadenza, ritenendo decorso il triennio alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma facendolo decorrere dall'entrata in vigore della modifica dell'art. 47 introdotta dalla l. 111-2011.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l' . CP_1
La controversia è stata istruita con prova per testi, produzioni documentali ed effettuazione di CTU tecnica d'ufficio, ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1. Preliminarmente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel superiore capo III, disporre la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale in Roma
2 2. In ogni caso, dichiarare che l'appellante è stato esposto all'amianto durante il periodo di lavoro prestato presso lo stabilimento di Portovesme, come in atti, e che ha diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8 Legge 257/1992
e successive modificazioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data di deposito del ricorso.
3. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante.
Per l'appellato:
Rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Termine di decadenza
L'appellante con corpose motivazioni afferma che la decadenza triennale di cui sopra non sarebbe decorsa poiché sarebbe stata impedita dalla presentazione della domanda amministrativa, effettuata nel decorso del triennio. Prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 citato, in quanto il decorso del termine provocherebbe la perdita sostanziale del diritto, anziché dei soli ratei pregressi.
Questa Corte ritiene di poter prescindere dall'esame delle diffuse argomentazioni dell'appellante al riguardo, poiché la questione è risolvibile sulla base di una diversa ricostruzione in diritto della disciplina applicata, ovvero sia l'art. 47 DPR
639-1970 e successive modifiche.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse incorso nella decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, applicando alla fattispecie la modifica introdotta con
D.L. 98-2011, conv. in L. 111-2011, la quale al 6° comma dell'art. 47 in questione, dispone che:
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
Il Tribunale, come detto, ha ritenuto la norma operante per il futuro e la ha applicata alla fattispecie, calcolando il decorso dalla sua entrata in vigore, sul
3 presupposto che il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva desse luogo ad un adempimento parziale della prestazione (il diritto a pensione) e che, pertanto, fosse assoggettato alla decadenza introdotta dalla l. 111-2011.
Tale presupposto logico non può essere condiviso. Anzitutto la Corte ritiene di confermare un proprio orientamento, conforme a quello, consolidato, della Suprema
Corte, secondo cui l'art. 47 in questione si applica, testualmente, a tutte le controversie in tema di trattamenti pensionistici. Si ricorda, inoltre, che la Corte di Cassazione ha affermato che esso non debba trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non già una prestazione previdenziale, ma solo l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, per quanto con pronuncia precedente la modifica normativa in oggetto. (Cass. S.U. 29 maggio 2009 n.
12720).
Questo orientamento non è però applicabile al caso specifico perché, come ormai affermato dalla costante giurisprudenza, in modo condiviso da questa Corte, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, ciò che si fa valere con la presente domanda non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione, alle cui argomentazioni si rinvia, Cass. n.
15008/2005; vedi da ultimo Cass. sez L n. 2351-2015 e 2856-2017).
Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell'azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, in considerazione dei vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400,
14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come l'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Ca.ss. nn. 7138, 12052 del 2011).
4 Che, nella specie, non si dibatta del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta è stato affermato anche da Cass. 6382/2012.
Trattandosi di un diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico già in godimento, non è corretto il procedimento logico seguito dal Tribunale e l'interpretazione data alla norma e, implicitamente, alla natura della prestazione richiesta.
Dovendo valutare in concreto, perciò, l'avveramento del periodo di decadenza, rilevabile eventualmente anche d'ufficio, si rileva che la domanda amministrativa relativa alla prestazione, di cui infondatamente l' eccepisce la mancanza, è CP_1 presente sin dall'origine agli atti del processo ed è stata presentata il 12-9-2016 e la controversia giudiziale introdotta il 23-12-2016 evidentemente entro il triennio.
Nessuna decadenza si è perciò verificata.
Eccezione di prescrizione
L' ribadisce l'eccezione di prescrizione, non esaminata dalla sentenza e che CP_1 non si può ritenere implicitamente rigettata. L'eccezione è però anch'essa basata sull'erroneo presupposto che la rivalutazione contributiva per l'esposizione all'amianto faccia parte del trattamento pensionistico e la domanda riguardi una rivalutazione della provvista contributiva per gli anni in contestazione, con la conseguenza che per ogni singolo periodo contributivo sarebbe decorso il termine decennale.
In realtà, vista la natura autonoma del diritto azionato, autonomo deve essere il calcolo del decorso del termine. Dall'autonomia di tale diritto, rispetto alla pensione, deriva il suo assoggettamento - come ogni diritto - alla prescrizione per mancato esercizio. Si ritiene applicabile, in particolare, il termine decennale, in mancanza di diversa previsione legislativa. Che la prescrizione del diritto sia definitiva, e non limitata ai singoli ratei, è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
9 febbraio 2015 n. 2351; Cass. 10 febbraio 2015 n. 2503; Cass. 27 maggio 2015 n.
10980).
Per quanto riguarda il dies a quo del termine decennale, questa Corte d'appello ha da tempo modificato il proprio orientamento, poiché l'interpretazione che sostiene l'irrilevanza dell'ignoranza soggettiva del diritto, applicata al principio normativo secondo cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, opera non altro che una presunzione di conoscibilità in fatto dell'esistenza del diritto,
5 finalizzata ad evidenti scopi di certezza dei rapporti giuridici, presunzione che però deve essere valutata in concreto e nello specifico, quando la conoscibilità dell'esistenza del diritto è ancorata a presupposti di fatto non nella normale disponibilità del soggetto ed il cui accertamento sia di particolare complessità, tale da richiedere nozioni non nella comune esperienza, quali quelle scientifiche.
Vista la notoria complessità della materia, anche in punto di fatto, si può ritenere che la prescrizione inizi a decorrere dalla conoscenza che il lavoratore abbia della sua esposizione all'amianto; conoscenza che coincide di regola con la presentazione della domanda all'Inail volta ad ottenere la relativa certificazione. Questa tesi, accennata dalla Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza già citata 10 febbraio 2015 n.
2503 e nell'ordinanza n. 10980, è sostenibile anche alla luce di alcune pronunce, sempre di legittimità, che danno rilievo alla consapevolezza del diritto da parte del suo titolare,
e cioè Cass. 18 settembre 2014 n. 19660 in materia di indennizzo assicurativo ex art
2952, Cass. 17 aprile 2014 n. 8965 in tema di prescrizione del diritto al risarcimento da occupazione acquisitiva della p.a., Cass. 23 settembre 2013 n. 21715 in materia di diritto al risarcimento del danno da attività medico-chirurgica.
Nel caso del ricorrente la prescrizione non si è verificata: la domanda all'INAIL di riconoscimento dell'esposizione è stata presentata il 6-5-2005 (vedi fascicolo di parte
1° grado appellante). Il 3-11-2011 è stato azionato una prima volta il diritto in contestazione contro l' ed il procedimento è stato definito con sentenza n. 495 del CP_1
26-3-2016, che ha dichiarato inammissibile la domanda per mancanza di domanda amministrativa all' . Permangono, comunque, gli effetti sostanziali della domanda, CP_1 ovvero sia l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione dalla proposizione della domanda stessa e fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il giudizio
(2943 e 2945 c.c.).
Il 12-9-2016 è poi stata presentata la domanda amministrativa all' e il 23- CP_1
12-2016 è stata proposta la presente controversia, dal che risulta evidente che l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento.
Ciò rende necessario procedere all'esame del merito della pretesa.
Prestazione lavorativa ed esposizione.
Questa Corte, previa richiesta di informazioni all'INAIL ed alla società già datrice di lavoro, ha dato corso alla prova per testi ed ha disposto l'effettuazione di una
6 CTU d'ufficio relativa alla valutazione dell'esposizione.
Il CTU, dato atto che le mansioni svolte in ricorso erano quelle indicate in ricorso, rilevando inoltre: “Dalla dichiarazione rilasciata dall'Eurallumina S.p.A. in data
19/05/2005 risulta che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze di quella Società dal 16/07/1972 al 31/03/2003 presso lo stabilimento in
Portovesme, con la mansione di operatore di produzione in turno a ciclo continuo della sezione dei forni di calcinazione, che ha il compito di controllare la funzionalità delle basi forni, sostituire i teli dei filtri idrato, che verifica e assicura l'alimentazione dello slurry di idrato ai filtri ed ai forni nonché il trasporto della allumina prodotta allo stoccaggio nei silos, provvede al campionamento dell'allumina e dell'idrato con prelievo diretto dai forni.”
Ha poi proceduto ad indicare i dati disponibili e le fonti ed ad esporre i criteri di valutazione, sia sulla base dei dati esistenti che in modo analitico, ponendoli a raffronto ed indicando quello maggiormente attendibile, sulla base dello scarso materiale probatorio relativo alla posizione dell'appellante.
Alla fine ha formulato le proprie
9 - CONCLUSIONI
“Le informazioni disponibili fanno ritenere che le mansioni svolte siano quelle tipiche del profilo di un operatore di produzione del settore d'interesse. Nel caso in esame non sussistono indicazioni che facciano ritenere che l'appellante fosse soggetto a condizioni di esposizione particolari e più gravose rispetto alla media dei lavoratori impegnati nel medesimo settore produttivo e con la medesima mansione. Si ritiene pertanto che la valutazione più attendibile dell'esposizione sia quella della media dei lavoratori con la mansione dell'appellante e impegnati nel settore produttivo d'interesse, ricavabile dall'interrogazione della banca dati Evalutil.
I dati statistici di Evalutil indicano un valore probabile di esposizione complessiva (diretta + ambientale) pari a Ep = 0,072 ff/cm3 per gli anni sino al 1992, nell'ipotesi più favorevole all'appellante di considerare certa l'esposizione. La possibilità di procedere a una stima analitica attendibile è condizionata dalla circostanza che le informazioni disponibili nel caso in esame non consentono di conoscere con adeguata approssimazione i parametri che determinano l'esposizione (cioè la concentrazione di fibre e, soprattutto, la frequenza e la durata delle manipolazioni
7 dirette), ma soltanto di formulare ipotesi di approssimazione grossolana. Nelle suddette condizioni di ampia incertezza si è stimata, mediante il criterio analitico, un'esposizione di 0,08 ff/cm3. Il risultato è prossimo al valore probabile di esposizione desumibile da dati statistici di Evalutil. Per gli anni successivi al 1992 l'esposizione della mansione deve essere considerata in ogni caso irrilevante o nulla. Si ritiene pertanto di non poter stimare che, con un sufficiente livello di attendibilità, l'esposizione dell'appellante sia stata superiore a 0,1 ff/cm3 nel periodo d'interesse.”
Le conclusioni del consulente sono giunte dopo accurati accertamenti e minuziose ricerche di materiale e documentazione, nei limiti di quanto reperibile, e la possibilità che il ricorrente fosse esposto ad inalazione di fibre in concentrazione superiore ai limiti suddetti è stata esplorata valutando tutti gli elementi disponibili, tra quelli che avessero un certo grado di certezza oggettiva e non si riducessero a congetture o supposizioni prive di riscontro. Le stesse devono pertanto essere condivise.
In definitiva, l'appello deve essere accolto per la parte riguardante l'eccezione di decadenza e di prescrizione, che sono risultate infondate, ma la domanda dell'appellante deve essere rigettata nel merito, per le ragioni sopra esposte, e la sentenza impugnata riformata in questo senso. Le spese vanno interamente compensate, tenuto conto del recente mutamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello principale proposto e, in riforma totale della sentenza appellata, rigetta nel merito la domanda presentata contro l' da . CP_1 Parte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi.
Cagliari, 1-8-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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