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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10246/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZEPPEGNO FEDERICA in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. CALCATERRA Controparte_1
ANGELA in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata Torino il 14.04.2020 Parte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da note di trattazione scritta del 10.3.2025 Per il P.M.:
visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1
Con ricorso depositato il 06.06.2024, chiedeva al Tribunale, Parte_1 formulando anche istanze istruttorie, di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disponendo che il padre potesse vedere la figlia secondo il calendario rassegnato in sede di ricorso;
in via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore alla madre, con residenza abituale e collocamento presso quest'ultima; chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 600,00/700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
28.1.2025.
Con decreto del 5.9.2024, ad integrazione di quanto disposto in data 7.7.2024, il Giudice mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
Con comparsa di costituzione depositata il 25.11.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore, con Controparte_1 residenza abituale e collocamento presso la madre;
chiedeva accogliersi il regime di visite padre – minore enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva, infine, disporsi a carico del madre un contributo al mantenimento della figlia pari a 300,00 euro mensili
In data 16.1.2025, veniva depositata in atti relazione sociale.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice assegnava alle parti termine perentorio sino al 10.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta;
il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ ***** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che la minore nata a [...] il [...], venga affidata Parte_2 ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avrà la residenza presso la mamma in Torino (TO), Via Tripoli n.10 int. 29
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbano ssere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
DÀ ATTO che sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi Parte_2 periodi di convivenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé con ampia libertà, previo accordo Parte_2 con la madre e nel pieno rispetto delle esigenze del minore. In ogni caso, fatto salvo il diverso accordo il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, indicativamente il martedì o giovedì prelevando da scuola la minore alle ore 13.00 o 16.00 ovvero dalla casa materna e riportandola poi alla madre dopo cena alle 19.00/19.30. giorni, comunque, da concordarsi previamente tra i genitori in base ai rispettivi impegni di lavoro ed alle esigenze della minore;
a settimane alterne, dal sabato dopo pranzo alle 14.00 alla domenica sera alle 19.00. metà delle vacanze natalizie, alternando un anno la settimana dal 23 al 29 dicembre e l'anno seguente la settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio e, così di seguito di anno in anno;
le vacanze pasquali, il giorno del compleanno di le festività quali il 1° novembre, l'8 dicembre, la festa patronale, le vacanze di Parte_2
Carnevale, il 25 aprile, il 1° maggio ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
in occasione delle vacanze estive i genitori concorderanno di anno in anno il periodo di rispettiva permanenza della minore presso ciascuno di essi, anche in conformità alle esigenze del figlio, comunicandosi reciprocamente la località di villeggiatura designata. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del minore.
DISPONE che il signor dal mese di aprile 2025 si impegni a Controparte_1 versare mensilmente, entro il giorno 5, la cifra di euro 300,00, a titolo di concorso spese per il mantenimento della minore, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per il figlio, ovvero, concordate e documentate, con espresso richiamo al Protocollo d'intesa sulle spese relative ai figli del Tribunale di Torino 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che la madre percepirà al 100% l'assegno unico mentre le detrazioni per la figlia a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori.
DISPONE che, nel momento in cui la signora non riceverà più l'assegno unico, il signor Pt_1 si impegni a versare mensilmente, entro il giorno 5, la cifra di Controparte_1 euro 400,00, a titolo di concorso spese per il mantenimento della minore, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10246/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ZEPPEGNO FEDERICA in Parte_1 virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. CALCATERRA Controparte_1
ANGELA in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: , nata Torino il 14.04.2020 Parte_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da note di trattazione scritta del 10.3.2025 Per il P.M.:
visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1
Con ricorso depositato il 06.06.2024, chiedeva al Tribunale, Parte_1 formulando anche istanze istruttorie, di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disponendo che il padre potesse vedere la figlia secondo il calendario rassegnato in sede di ricorso;
in via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore alla madre, con residenza abituale e collocamento presso quest'ultima; chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 600,00/700,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 7.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
28.1.2025.
Con decreto del 5.9.2024, ad integrazione di quanto disposto in data 7.7.2024, il Giudice mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
Con comparsa di costituzione depositata il 25.11.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore, con Controparte_1 residenza abituale e collocamento presso la madre;
chiedeva accogliersi il regime di visite padre – minore enunciato in sede di comparsa di costituzione;
chiedeva, infine, disporsi a carico del madre un contributo al mantenimento della figlia pari a 300,00 euro mensili
In data 16.1.2025, veniva depositata in atti relazione sociale.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice assegnava alle parti termine perentorio sino al 10.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta;
il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ ***** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che la minore nata a [...] il [...], venga affidata Parte_2 ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avrà la residenza presso la mamma in Torino (TO), Via Tripoli n.10 int. 29
DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore debbano ssere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
DÀ ATTO che sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi Parte_2 periodi di convivenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé con ampia libertà, previo accordo Parte_2 con la madre e nel pieno rispetto delle esigenze del minore. In ogni caso, fatto salvo il diverso accordo il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno infrasettimanale, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, indicativamente il martedì o giovedì prelevando da scuola la minore alle ore 13.00 o 16.00 ovvero dalla casa materna e riportandola poi alla madre dopo cena alle 19.00/19.30. giorni, comunque, da concordarsi previamente tra i genitori in base ai rispettivi impegni di lavoro ed alle esigenze della minore;
a settimane alterne, dal sabato dopo pranzo alle 14.00 alla domenica sera alle 19.00. metà delle vacanze natalizie, alternando un anno la settimana dal 23 al 29 dicembre e l'anno seguente la settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio e, così di seguito di anno in anno;
le vacanze pasquali, il giorno del compleanno di le festività quali il 1° novembre, l'8 dicembre, la festa patronale, le vacanze di Parte_2
Carnevale, il 25 aprile, il 1° maggio ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
in occasione delle vacanze estive i genitori concorderanno di anno in anno il periodo di rispettiva permanenza della minore presso ciascuno di essi, anche in conformità alle esigenze del figlio, comunicandosi reciprocamente la località di villeggiatura designata. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del minore.
DISPONE che il signor dal mese di aprile 2025 si impegni a Controparte_1 versare mensilmente, entro il giorno 5, la cifra di euro 300,00, a titolo di concorso spese per il mantenimento della minore, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per il figlio, ovvero, concordate e documentate, con espresso richiamo al Protocollo d'intesa sulle spese relative ai figli del Tribunale di Torino 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che la madre percepirà al 100% l'assegno unico mentre le detrazioni per la figlia a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori.
DISPONE che, nel momento in cui la signora non riceverà più l'assegno unico, il signor Pt_1 si impegni a versare mensilmente, entro il giorno 5, la cifra di Controparte_1 euro 400,00, a titolo di concorso spese per il mantenimento della minore, somma da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.